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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3959/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Catania
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0164034729 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, notificatagli il 14.6.2024 e portante una tassa automobilistica dell'anno 2018 gravante su un autoveicolo di sua proprietà, iscritta dall'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE
NA in un ruolo consegnato all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE il 25.2.2021-.
Quest'ultima si è costituita in giudizio il 20.11.2023, depositando controdeduzioni, corredate da un documento, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fissata per il 6.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente 9.9 si è costituito, con controdeduzioni e documenti, formulando una serie di domande in questa sede radicalmente inammissibili e chiedendo soltanto la compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla data di notificazione della cartella impugnata la tasse automobilistica da essa portata era effettivamente prescritta.
Infatti, anche applicando le sospensioni disposte dalla legislazione emergenziale da COVID 19, il naturale termine triennale risulta scaduto il 25.3.2024-. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella per cui è causa.
In considerazione del fatto che trattasi, comunque, di un'obbligazione tributaria non contestata nel merito, confessatamente non assolta ed il cui mancato pagamento è dipeso solo dalla colpevole inerzia dell'agente della riscossione, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della causa.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 06/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3959/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Catania
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2021 0164034729 000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa il sig. Ricorrente_1, con l'assistenza tecnica dell'Avv.
Difensore_1, ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata cartella di pagamento, notificatagli il 14.6.2024 e portante una tassa automobilistica dell'anno 2018 gravante su un autoveicolo di sua proprietà, iscritta dall'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE
NA in un ruolo consegnato all'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE il 25.2.2021-.
Quest'ultima si è costituita in giudizio il 20.11.2023, depositando controdeduzioni, corredate da un documento, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fissata per il 6.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso, il precedente 9.9 si è costituito, con controdeduzioni e documenti, formulando una serie di domande in questa sede radicalmente inammissibili e chiedendo soltanto la compensazione delle spese di lite.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla data di notificazione della cartella impugnata la tasse automobilistica da essa portata era effettivamente prescritta.
Infatti, anche applicando le sospensioni disposte dalla legislazione emergenziale da COVID 19, il naturale termine triennale risulta scaduto il 25.3.2024-. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella per cui è causa.
In considerazione del fatto che trattasi, comunque, di un'obbligazione tributaria non contestata nel merito, confessatamente non assolta ed il cui mancato pagamento è dipeso solo dalla colpevole inerzia dell'agente della riscossione, si ravvisano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese della causa.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico