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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1325/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Panta- Parte_1 lini n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonino Rossi, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Milano, Via Controparte_1 Larga n.16, presso lo studio dell'avv. Mauro Mercadante che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Piacenza, il condominio di via Vitale Dioscoride n. 50 e il sig. in proprio e nella Controparte_1 sua qualità di proprietario e amministratore di detto condominio, al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, per le infiltrazioni di acqua all'interno del magazzino da lui condotto in locazione, verificatesi in data 24 settembre 2020, a causa della rottura accidentale di una tubazione dell'impianto idrico di detto complesso immobiliare, e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti pari ad € 18.550 oltre interessi dal fatto, ovvero in quella diversa maggiore o minor misura che ritenuta di giustizia. Più in dettaglio, l'attore ha dedotto:
- che aveva stipulato un contratto di locazione con il sig. avente ad oggetto un locale sito Controparte_1 nel condominio convenuto, utilizzato come magazzino;
- che, a causa di infiltrazioni di acqua, i beni ivi custoditi avevano subito gravi e irreparabili danni, quan- tificati in € 18.500 come emergeva da una perizia di parte, contenente individuazione della causa del danno, l'elenco dei beni danneggiati, il loro valore e la quantificazione dei danni;
- che l'ente assicuratore, che copriva l'immobile dalla responsabilità civile verso terzi, aveva quantificato il danno in € 600,00, somma accettata dall'attore solo quale acconto sul maggiore importo dovuto;
- che era ravvisabile una responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni subiti (come sopra quantificati).
1 Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto che ha contestato quanto ex adverso dedotto e, CP_1 più in dettaglio, ha rilevato quanto segue:
- non esisteva alcun condominio di via Vitale Dioscoride n. 50: l'intero complesso immobiliare apparte- neva al solo e, pertanto, l'atto di citazione era anche stato notificato a un'entità giuridica inesi- CP_1 stente;
- con contratto di locazione del 27 giugno 2020 il sig. aveva effettivamente concesso in locazione CP_1 all'attore un magazzino di sua proprietà, sito nell'immobile sopra indicato;
- in data 24 settembre 2020, a causa della rottura accidentale di una tubazione dell'impianto idrico del suddetto complesso immobiliare, si erano verificate infiltrazioni d'acqua all'interno di detto magazzino;
- il sig. aveva provveduto a denunciare il sinistro alla propria assicurazione CP_1 Controparte_2 che aveva aperto il sinistro n. 000051088/2020 e aveva incaricato la società Gestione Servizi Assicurativi S.r.l. dello svolgimento di un sopralluogo in loco, all'esito del quale, il tecnico accertatore aveva valutato quale materiale fosse stato effettivamente danneggiato da predette infiltrazioni e quale, invece, fosse già in condizioni di degrado a causa della cattiva conservazione: al riguardo aveva redatto una stima dei danni, quantificati in € 600,00, tenuto conto dell'effettivo valore commerciale dei beni e dell'assenza di regolare documentazione di acquisto dei medesimi;
- in fase stragiudiziale il sig. aveva quantificato i danni occorsi in € 2.000/3.000, mentre, a di- Pt_1 stanza di due mesi dal sinistro, aveva modificato la propria quantificazione in € 5.000 (doc. 5 del 5 no- vembre 2020);
- successivamente, era stato fissato un secondo sopralluogo, a fronte di una nuova quantificazione dei danni, da parte del sig. del tutto ingiustificata e pretestuosa, per € 20.040,00 (doc. 6 relazione di Pt_1 perizia 2° sopralluogo);
- a seguito del secondo sopralluogo, aveva confermato la quantificazione dei danni Controparte_2 in € 600,00 e provveduto, pertanto, a risarcire l'importo così quantificato al sig. con assegno da Pt_1 questi ricevuto in data 19 aprile 2021.
Per tali ragioni, quindi, nulla più era dovuto al posto che la richiesta risarcitoria si fondava su Pt_1 una mera valutazione di parte, per consolidata giurisprudenza priva di valore probatorio assoluto, sia ai fini del quantum dei danni effettivamente patiti, sia ai fini della indicazione del relativo stato di conserva- zione dei beni al momento dell'evento, sia con riferimento alla proprietà di detti beni.
Il Tribunale di Piacenza, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, con sentenza n.
313/2023, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“La fattispecie per la quale è causa è disciplinata dall'art. 2051 cc, a norma del quale il proprietario/cu- stode è tenuto a risarcire il danno subito dal terzo per il solo fatto di essere il custode della cosa che lo ha provocato e ciò fino al limite del caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che, dedotto il danno, il presunto danneggiante sia automaticamente tenuto al suo risarcimento. Nel caso concreto, se è fatto pacifico che le infiltrazioni siano provenute dal sovrastante appartamento di proprietà del convenuto, così come la circostanza che i beni oggetto dell'indagine del perito assicura- tivo siano stati danneggiati nell'evento, nessuna prova è stata offerta riguardo all'effettiva proprietà dei beni in capo all'attore, né relativamente al quantum dei danni asseritamente sofferti: la pretesa del dan- neggiato si fonda su elaborato peritale privo di qualsiasi indicazione idonea a giustificare la richiesta di
€ 18.550,00. Il documento è costituito infatti da un mero elenco di beni, genericamente indicati, senza alcuna ulteriore specificazione e di cui, peraltro, non viene fornita la prova circa il fatto che fossero effettivamente contenuti nel magazzino in cui si sono verificate le infiltrazioni.
2 Difatti, tutta la documentazione allegata all'atto di citazione, compresa la perizia a firma del Geom.
, non permette di risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né il loro stato al momento dell'evento, Per_1 né alla quantificazione del danno effettivamente occorso. Sotto tale aspetto, si conferma quanto già deciso con l'istanza istruttoria al momento del rigetto della richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica di ufficio, nel senso che lo strumento di indagine richiesto, sarebbe stato assolutamente esplorativo, vista l'insufficienza della documentazione prodotta a costituire anche solo principio di prova, non potendo così supplire a una carenza probatoria del danneggiato.
Come detto elaborato peritale, oltre a essere di formazione unilaterale e quindi di scarso valore proba- torio, non permette una ricostruzione del valore del danno, neppure in via presuntiva, né può essere utilizzata in tale direzione la rimanente documentazione. Neppure si può ignorare il comportamento contradditorio dell'attore che, nella dichiarazione scritta ri- lasciata all'assicurazione del danneggiante, egli ha vagamente riferito del danno subito, quantificandolo inizialmente in appena 5 mila euro, per poi rideterminarlo – in maniera assolutamente acritica e generica
– in euro 18.900 (cfr. doc. 4 – all. atto di citazione). Altrettanto incerto è il contenuto del magazzino al momento dell'evento, vista la generica dichiarazione rilasciata dal (cfr. doc. compilata dall'at- Pt_1 tore). L'attore allega un elenco di beni che asserisce danneggiati dalle infiltrazioni (cfr. doc. 2 – atto introduttivo), con indicazione del loro valore, senza però che lo stesso sia supportato da elementi proba- tori concreti e oggettivi, tenuto conto che anche dalle foto prodotte in causa, risulta pressoché impossi- bile, stabilirne la risalenza nel tempo, a fronte del loro del pessimo stato dopo l'evento (non si può anche non rilevare che l'attore nell'indicazione dei libri contabili asseritamente danneggiati, non ne indicata l'anno né l'azienda di riferimento). In sostanza, la domanda si presenta completamente infondata, del tutto generica, al limite della sua nul- lità.
Quanto al convenuto Condominio, nessuna prova è stata data riguardo alla sua effettiva, nè è stato smen- tito che le singole unità abitative appartengano a persone fisiche diverse, considerato che la loro loca- zione non determina la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1117 cc: la domanda è stata quindi presentata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
La domanda si presenta quindi del tutto infondata e quindi da rigettarsi.
Quanto alle spese di lite, non vi sono ragioni per derogare al principio generale a norma del quale la condanna alle spese deve conseguire alla soccombenza. Inoltre, significativo anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, è il comportamento dell'attore che in fase stragiudiziale ha quantificato il danno in euro 5 mila, ha accettato l'esigua somma di euro 600,00 in acconto sul maggior danno, ha presentato domanda giudiziale di risarcimento i quasi 19 mila euro senza il minimo fondamento probatorio (atto di citazione “al limite” della nullità), per poi - in corso di causa
-dichiararsi disponibile a definire la vertenza con la corresponsione di euro 5 mila: in sostanza l'attore ha presentato domanda giudiziale del tutto priva di oggettive allegazioni probatorie e ha insistito nella lite, fino al punto che la domanda ha necessitato di essere definita con sentenza: come è noto, 96 c.p.c. un comma terzo del seguente tenore: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della con- troparte, di una somma equitativamente determinata“. Ha quindi rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento - in favore del convenuto – dell'ulteriore somma di € 300.00.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
3 Con il primo motivo, lamenta una carenza di motivazione sulla valutazione degli elementi di prova offerti da parte attrice. Osserva sul punto che, con riferimento all'elaborato del proprio CTP, si legge in sentenza (pag.4) che
“non permette di risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né al loro stato al momento dell'evento, né alla quantificazione del danno effettivamente occorso” (pag. 4 sentenza). Si duole quindi del fatto che il Tribunale, senza adeguata motivazione, ha ritenuto inattendibile o comun- que priva di rilievo probatorio, la relazione del proprio consulente di parte geom. . Per_1
Rileva altresì che il rigetto della richiesta di CTU, avanzata da parte attrice, ha minato la possibilità di accertare, in maniera definitiva e sicura, l'ammontare del danno causato dal sinistro, il cui verificarsi e il cui nesso di causalità, non è contestato da parte convenuta.
Insiste pertanto nella richiesta di CTU, ai fini dell'esatta quantificazione del valore dei beni posseduti dall'appellante, danneggiati a seguito del sinistro di cui alla fattispecie in esame, già avanzata nel giudizio di primo grado e ingiustamente rigettata.
Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sostiene che il Tribunale ha sostanzialmente disposto tale condanna in ragione di un comportamento con- tradittorio del il quale ha chiesto prima la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento del danno, Pt_1 poi ha “accettato” la somma di € 600 e quindi promosso l'azione giudiziale per un maggior danno. Evidenzia, al riguardo, che la somma di € 600 è stata accettata esclusivamente a titolo di acconto, come risulta in atti, con riserva di richiesta di ottenere un risarcimento maggiore e comunque, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il si è sempre reso disponibile ad una transazione fra le parti. Pt_1
Difatti, dal verbale di udienza del 18 marzo 2022, emerge che parte attrice si era dichiarata disponibile ad accettare la corresponsione di una somma pari ad € 5.000 a titolo di risarcimento del danno e tuttavia tale proposta era stata respinta dal il quale non aveva formulato di alcuna controproposta. CP_1
Tale circostanza impedisce in re ipsa la ricorrenza dell'istituto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente accoglimento della domanda o la riforma della sentenza sul punto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha approfonditamente argomentato e descritto le ragioni per cui l'elaborato peritale del CTP del
Pt_1
Evidenzia ancora che il Tribunale di Piacenza, nelle proprie motivazioni, ha rimarcato ulteriormente la carenza della domanda attorea, nella parte in cui ha affermato (pag.n.5 sentenza): “Altrettanto incerto è il contenuto del magazzino al momento dell'evento, vista la generica dichiarazione rilasciata dal Pt_1 (cfr. doc. compilata dall'attore). L'attore allega un elenco di beni che asserisce danneggiati dalle infil- trazioni (cfr. doc. 2 – atto introduttivo), con indicazione del loro valore, senza però che lo stesso sia supportato da elementi probatori concreti e oggettivi, tenuto conto che anche dalle foto prodotte in causa, risulta pressoché impossibile, stabilirne la risalenza nel tempo, a fronte del loro del pessimo stato dopo l'evento (non si può anche non rilevare che l'attore nell'indicazione dei libri contabili asseritamente danneggiati non ne indicata l'anno né l'azienda di riferimento)”. Proprio in virtù di quanto sopra, data l'inconsistenza del materiale probatorio prodotto da controparte in primo grado, il Tribunale di Piacenza ha affermato (pag.n.4): “In sostanza, la domanda si presenta com- pletamente infondata, del tutto generica, al limite della sua nullità”
4 Osserva che, a fronte di tale chiara motivazione, nel presente atto di appello il sig. non ha fornito Pt_1 alcun elemento tale da poter valutare in maniera diversa le decisioni del Giudice di primo grado, né ha spiegato i motivi per cui, i documenti prodotti in primo grado, avrebbero dovuto essere ritenuti idonei a provare i danni lamentati.
Sostiene quindi che, nel giudizio di primo grado, il sig. non ha assolto al basilare principio Pt_1 dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. che, come noto, pone a carico di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Sul secondo motivo, osserva che l'appellante sostiene che si sarebbe sempre reso disponibile ad una tran- sazione tra le parti, dichiarandosi disposto ad accettare la corresponsione di una somma pari ad € 5.000 e che, per tale ragione, non sarebbe applicabile l'istituto di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
Evidenzia che la condanna ex art. 96 c.p.c., oltreché dal comportamento contraddittorio del sig.
Pt_1 (che, in ogni caso, si è reso palese), è stata determinata dall'assoluta infondatezza, ai limiti della nullità, della domanda giudiziale proposta, come chiaramente precisato dal Tribunale (pagg.nn.5/6 sentenza): “si- gnificativo anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, è il comportamento dell'attore che in fase stragiu- diziale ha quantificato il danno in euro 5 mila, ha accettato l'esigua somma di euro 600,00 in acconto sul maggior danno, ha presentato domanda giudiziale di risarcimento i quasi 19 mila euro senza il minimo fondamento probatorio (atto di citazione “al limite” della nullità), per poi - in corso di causa - dichiararsi disponibile a definire la vertenza con la corresponsione di euro 5 mila: in sostanza l'attore ha presentato domanda giudiziale del tutto priva di oggettive allegazioni probatorie e ha insistito nella lite, fino al punto che la domanda ha necessitato di essere definita con sentenza“. Nel caso di specie, la carenza probatoria è talmente evidente che il avrebbe dovuto rendersi conto
Pt_1 dell'infondatezza della propria domanda. Contesta poi il fatto che il si sarebbe mostrato disponibile ad accettare la corresponsione di una
Pt_1 somma pari ad € 5.000,00. A tale riguardo osserva che il non ha mai fornito prova nemmeno di aver subito danni per €
Pt_1
5.000,00 e comunque in realtà non ha manifestato disponibilità ad accettare € 5.000,00 bensì: (i) un risar- cimento del danno nella misura di € 5.000,00, (ii) un rimborso delle proprie spese di CTP in almeno € 500,00, (iii) un rimborso delle spese legali, in non meno di € 1.500,00, oltre oneri di legge, il tutto per non meno di € 8.000,00. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a dimostrazione della correttezza del pro- prio comportamento, il sig. con scambio di mail riservate, a mero titolo transattivo, ha formulato CP_1 una propria controproposta che, tuttavia, è stata rifiutata dal Pt_1 Alla luce dell'evidente infondatezza e temerarietà anche dell'atto di appello, formula richiesta di condanna ex art. 96 cpc del Terzoni, anche in questa sede.
Su questo punto, evidenzia che l'appellante ripropone un giudizio con le stesse identiche carenze e altret- tanto infondato, in quanto estremamente generico, privo persino degli elementi necessari per poter ritenere effettivamente impugnati i capi della sentenza, e, in ogni caso, infondato nel merito, e senza alcun ele- mento nuovo volto a supportare le domande, con la conseguenza che le censure risultano destituite di ogni fondamento. Pertanto come l'azione intentata dal sig. avanti al Tribunale di Piacenza è risultata del tutto pre- Pt_1 testuosa e sommaria, sia dal punto di vista fattuale, sia sotto il profilo documentale, allo stesso modo risulta, del tutto infondato, il presente appello, che ha costretto il sig. a difendersi, anche in secondo CP_1 grado, avverso una domanda manifestamente infondata.
5 Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 22.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. È inammissibile e comunque infondato il primo motivo, in quanto, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha descritto le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile e privo di rilevanza probatoria l'elaborato peritale del CTP del Pt_1 Difatti si legge in sentenza (pag.n.4): “nessuna prova è stata offerta riguardo all'effettiva proprietà dei beni in capo all'attore, né relativamente al quantum dei danni asseritamente sofferti: la pretesa del dan- neggiato si fonda su un elaborato peritale privo di qualsiasi indicazione idonea a giustificare la richiesta di € 18.5000,00. Il documento è costituito infatti da un mero elenco di beni, genericamente indicati, senza alcuna ulteriore specificazione e di cui, peraltro, non viene fornita la prova circa il fatto che fossero effettivamente contenuti nel magazzino in cui si sono verificate le infiltrazioni. Difatti tutta la documen- tazione allegata all'atto di citazione, compresa la perizia a firma del Geom. , non permette di Per_1 risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né al loro stato al momento dell'evento, né alla quantificazione del danno effettivamente occorso”. Il Tribunale ha altresì correttamente rilevato che non è emersa alcuna prova della domanda formulata dal che ne era onerato ai sensi dell'art, 2697 c.c., in quanto, l'indicazione dei beni, asseritamente Pt_1 danneggiati, risultava solo da un generico elenco con indicazione del loro valore, scritto a mano dallo stesso danneggiato e non supportato da ulteriori elementi concreti e oggettivi.
Ed ancora, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Tribunale ha espressamente indicato i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta di CTU, formulata dal sig. nei seguenti termini Pt_1
(pag.n.5 sentenza impugnata): “Sotto tale aspetto, si conferma quanto già deciso con l'istanza istruttoria al momento del rigetto della richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica di ufficio, nel senso che lo strumento di indagine richiesto, sarebbe stato assolutamente esplorativo, vista l'insufficienza della docu- mentazione prodotta a costituire anche solo principio di prova, non potendo così supplire a una carenza probatoria del danneggiato. Come detto elaborato peritale, oltre a essere di formazione unilaterale e quindi di scarso valore probatorio, non permette una ricostruzione del valore del danno, neppure in via presuntiva, né può essere utilizzata in tale direzione la rimanente documentazione”. Si tratta di una motivazione del tutto corretta in quanto, come noto, la CTU non è un mezzo di prova, ma
è essenzialmente un ausilio, di natura tecnica, per la valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti.
La CTU quindi non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, nel caso in esame, è stata quindi legittimamente negata dal Tribunale in quanto, sostanzialmente, attra- verso la richiesta di CTU, il ha cercato di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e prove Pt_1
e di demandare all'ausiliario il compimento di un'attività esplorativa diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ebbene l'appellante omette di confrontarsi specificamente e criticamente con le ragioni addotte nella sen- tenza di primo grado sul punto e quindi questo motivo di appello è del tutto generico e riflette la vaghezza già riscontrata nell'atto di citazione.
6 Non è neppure fondato il secondo motivo sulla condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3 c.p.c., in quanto il Tribunale ne ha correttamente ravvisato i presupposti (pagg.nn.5/6 sentenza), in ragione del contradditto- rio comportamento tenuto dal con riferimento all'ammontare del danno, asseritamente subito, Pt_1 quantificato, in sede stragiudiziale, in € 5.000 (doc. 5 fasc. I grado appellato), quindi successivamente, in
€ 20.040 (doc. 6 fasc. I grado appellato), poi ridotto a circa € 19.000 in sede giudiziale, ove, peraltro, si è dichiarato disponibile a transigere la controversia per una somma di gran lunga inferiore. A tale riguardo si osserva che, più precisamente, la somma che il ha dichiarato di accettare era Pt_1 complessivamente pari a circa € 8.000 (perché comprensiva di spese legali e delle spese del consulente di parte) e, in ogni caso, si trattava di un importo del tutto eccessivo e sproporzionato, a fronte di una do- manda rimasta del tutto priva di prova.
Alla luce di quanto dedotto, meritevole di accoglimento è la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3 formulata da parte appellata anche nel presente grado di giudizio, stante l'evidente infondatezza e temerarietà del proposto appello.
Difatti, come già sopra rilevato, il ha proposto un atto di appello avente le stesse carenze dell'atto Pt_1 di citazione del precedente grado, in quanto estremamente generico, privo di qualsiasi elemento nuovo volto a supportare la domanda e, in ogni caso, privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Appare equo liquidare, la somma dovuta a tale titolo, in 1/3 di quella complessivamente quantificata a titolo di spese processuali. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna, ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 1.630. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1325/2023
promossa da
elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Panta- Parte_1 lini n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonino Rossi, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
elettivamente domiciliato in Milano, Via Controparte_1 Larga n.16, presso lo studio dell'avv. Mauro Mercadante che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellato-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 di Piacenza, il condominio di via Vitale Dioscoride n. 50 e il sig. in proprio e nella Controparte_1 sua qualità di proprietario e amministratore di detto condominio, al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, per le infiltrazioni di acqua all'interno del magazzino da lui condotto in locazione, verificatesi in data 24 settembre 2020, a causa della rottura accidentale di una tubazione dell'impianto idrico di detto complesso immobiliare, e, per l'effetto, sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti pari ad € 18.550 oltre interessi dal fatto, ovvero in quella diversa maggiore o minor misura che ritenuta di giustizia. Più in dettaglio, l'attore ha dedotto:
- che aveva stipulato un contratto di locazione con il sig. avente ad oggetto un locale sito Controparte_1 nel condominio convenuto, utilizzato come magazzino;
- che, a causa di infiltrazioni di acqua, i beni ivi custoditi avevano subito gravi e irreparabili danni, quan- tificati in € 18.500 come emergeva da una perizia di parte, contenente individuazione della causa del danno, l'elenco dei beni danneggiati, il loro valore e la quantificazione dei danni;
- che l'ente assicuratore, che copriva l'immobile dalla responsabilità civile verso terzi, aveva quantificato il danno in € 600,00, somma accettata dall'attore solo quale acconto sul maggiore importo dovuto;
- che era ravvisabile una responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Tutto ciò premesso, ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni subiti (come sopra quantificati).
1 Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto che ha contestato quanto ex adverso dedotto e, CP_1 più in dettaglio, ha rilevato quanto segue:
- non esisteva alcun condominio di via Vitale Dioscoride n. 50: l'intero complesso immobiliare apparte- neva al solo e, pertanto, l'atto di citazione era anche stato notificato a un'entità giuridica inesi- CP_1 stente;
- con contratto di locazione del 27 giugno 2020 il sig. aveva effettivamente concesso in locazione CP_1 all'attore un magazzino di sua proprietà, sito nell'immobile sopra indicato;
- in data 24 settembre 2020, a causa della rottura accidentale di una tubazione dell'impianto idrico del suddetto complesso immobiliare, si erano verificate infiltrazioni d'acqua all'interno di detto magazzino;
- il sig. aveva provveduto a denunciare il sinistro alla propria assicurazione CP_1 Controparte_2 che aveva aperto il sinistro n. 000051088/2020 e aveva incaricato la società Gestione Servizi Assicurativi S.r.l. dello svolgimento di un sopralluogo in loco, all'esito del quale, il tecnico accertatore aveva valutato quale materiale fosse stato effettivamente danneggiato da predette infiltrazioni e quale, invece, fosse già in condizioni di degrado a causa della cattiva conservazione: al riguardo aveva redatto una stima dei danni, quantificati in € 600,00, tenuto conto dell'effettivo valore commerciale dei beni e dell'assenza di regolare documentazione di acquisto dei medesimi;
- in fase stragiudiziale il sig. aveva quantificato i danni occorsi in € 2.000/3.000, mentre, a di- Pt_1 stanza di due mesi dal sinistro, aveva modificato la propria quantificazione in € 5.000 (doc. 5 del 5 no- vembre 2020);
- successivamente, era stato fissato un secondo sopralluogo, a fronte di una nuova quantificazione dei danni, da parte del sig. del tutto ingiustificata e pretestuosa, per € 20.040,00 (doc. 6 relazione di Pt_1 perizia 2° sopralluogo);
- a seguito del secondo sopralluogo, aveva confermato la quantificazione dei danni Controparte_2 in € 600,00 e provveduto, pertanto, a risarcire l'importo così quantificato al sig. con assegno da Pt_1 questi ricevuto in data 19 aprile 2021.
Per tali ragioni, quindi, nulla più era dovuto al posto che la richiesta risarcitoria si fondava su Pt_1 una mera valutazione di parte, per consolidata giurisprudenza priva di valore probatorio assoluto, sia ai fini del quantum dei danni effettivamente patiti, sia ai fini della indicazione del relativo stato di conserva- zione dei beni al momento dell'evento, sia con riferimento alla proprietà di detti beni.
Il Tribunale di Piacenza, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, con sentenza n.
313/2023, ha rigettato la domanda con la seguente motivazione.
“La fattispecie per la quale è causa è disciplinata dall'art. 2051 cc, a norma del quale il proprietario/cu- stode è tenuto a risarcire il danno subito dal terzo per il solo fatto di essere il custode della cosa che lo ha provocato e ciò fino al limite del caso fortuito.
Tuttavia, ciò non significa che, dedotto il danno, il presunto danneggiante sia automaticamente tenuto al suo risarcimento. Nel caso concreto, se è fatto pacifico che le infiltrazioni siano provenute dal sovrastante appartamento di proprietà del convenuto, così come la circostanza che i beni oggetto dell'indagine del perito assicura- tivo siano stati danneggiati nell'evento, nessuna prova è stata offerta riguardo all'effettiva proprietà dei beni in capo all'attore, né relativamente al quantum dei danni asseritamente sofferti: la pretesa del dan- neggiato si fonda su elaborato peritale privo di qualsiasi indicazione idonea a giustificare la richiesta di
€ 18.550,00. Il documento è costituito infatti da un mero elenco di beni, genericamente indicati, senza alcuna ulteriore specificazione e di cui, peraltro, non viene fornita la prova circa il fatto che fossero effettivamente contenuti nel magazzino in cui si sono verificate le infiltrazioni.
2 Difatti, tutta la documentazione allegata all'atto di citazione, compresa la perizia a firma del Geom.
, non permette di risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né il loro stato al momento dell'evento, Per_1 né alla quantificazione del danno effettivamente occorso. Sotto tale aspetto, si conferma quanto già deciso con l'istanza istruttoria al momento del rigetto della richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica di ufficio, nel senso che lo strumento di indagine richiesto, sarebbe stato assolutamente esplorativo, vista l'insufficienza della documentazione prodotta a costituire anche solo principio di prova, non potendo così supplire a una carenza probatoria del danneggiato.
Come detto elaborato peritale, oltre a essere di formazione unilaterale e quindi di scarso valore proba- torio, non permette una ricostruzione del valore del danno, neppure in via presuntiva, né può essere utilizzata in tale direzione la rimanente documentazione. Neppure si può ignorare il comportamento contradditorio dell'attore che, nella dichiarazione scritta ri- lasciata all'assicurazione del danneggiante, egli ha vagamente riferito del danno subito, quantificandolo inizialmente in appena 5 mila euro, per poi rideterminarlo – in maniera assolutamente acritica e generica
– in euro 18.900 (cfr. doc. 4 – all. atto di citazione). Altrettanto incerto è il contenuto del magazzino al momento dell'evento, vista la generica dichiarazione rilasciata dal (cfr. doc. compilata dall'at- Pt_1 tore). L'attore allega un elenco di beni che asserisce danneggiati dalle infiltrazioni (cfr. doc. 2 – atto introduttivo), con indicazione del loro valore, senza però che lo stesso sia supportato da elementi proba- tori concreti e oggettivi, tenuto conto che anche dalle foto prodotte in causa, risulta pressoché impossi- bile, stabilirne la risalenza nel tempo, a fronte del loro del pessimo stato dopo l'evento (non si può anche non rilevare che l'attore nell'indicazione dei libri contabili asseritamente danneggiati, non ne indicata l'anno né l'azienda di riferimento). In sostanza, la domanda si presenta completamente infondata, del tutto generica, al limite della sua nul- lità.
Quanto al convenuto Condominio, nessuna prova è stata data riguardo alla sua effettiva, nè è stato smen- tito che le singole unità abitative appartengano a persone fisiche diverse, considerato che la loro loca- zione non determina la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1117 cc: la domanda è stata quindi presentata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
La domanda si presenta quindi del tutto infondata e quindi da rigettarsi.
Quanto alle spese di lite, non vi sono ragioni per derogare al principio generale a norma del quale la condanna alle spese deve conseguire alla soccombenza. Inoltre, significativo anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, è il comportamento dell'attore che in fase stragiudiziale ha quantificato il danno in euro 5 mila, ha accettato l'esigua somma di euro 600,00 in acconto sul maggior danno, ha presentato domanda giudiziale di risarcimento i quasi 19 mila euro senza il minimo fondamento probatorio (atto di citazione “al limite” della nullità), per poi - in corso di causa
-dichiararsi disponibile a definire la vertenza con la corresponsione di euro 5 mila: in sostanza l'attore ha presentato domanda giudiziale del tutto priva di oggettive allegazioni probatorie e ha insistito nella lite, fino al punto che la domanda ha necessitato di essere definita con sentenza: come è noto, 96 c.p.c. un comma terzo del seguente tenore: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della con- troparte, di una somma equitativamente determinata“. Ha quindi rigettato la domanda e condannato l'attore al pagamento delle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento - in favore del convenuto – dell'ulteriore somma di € 300.00.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
3 Con il primo motivo, lamenta una carenza di motivazione sulla valutazione degli elementi di prova offerti da parte attrice. Osserva sul punto che, con riferimento all'elaborato del proprio CTP, si legge in sentenza (pag.4) che
“non permette di risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né al loro stato al momento dell'evento, né alla quantificazione del danno effettivamente occorso” (pag. 4 sentenza). Si duole quindi del fatto che il Tribunale, senza adeguata motivazione, ha ritenuto inattendibile o comun- que priva di rilievo probatorio, la relazione del proprio consulente di parte geom. . Per_1
Rileva altresì che il rigetto della richiesta di CTU, avanzata da parte attrice, ha minato la possibilità di accertare, in maniera definitiva e sicura, l'ammontare del danno causato dal sinistro, il cui verificarsi e il cui nesso di causalità, non è contestato da parte convenuta.
Insiste pertanto nella richiesta di CTU, ai fini dell'esatta quantificazione del valore dei beni posseduti dall'appellante, danneggiati a seguito del sinistro di cui alla fattispecie in esame, già avanzata nel giudizio di primo grado e ingiustamente rigettata.
Con il secondo motivo lamenta l'errata applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sostiene che il Tribunale ha sostanzialmente disposto tale condanna in ragione di un comportamento con- tradittorio del il quale ha chiesto prima la somma di € 5.000 a titolo di risarcimento del danno, Pt_1 poi ha “accettato” la somma di € 600 e quindi promosso l'azione giudiziale per un maggior danno. Evidenzia, al riguardo, che la somma di € 600 è stata accettata esclusivamente a titolo di acconto, come risulta in atti, con riserva di richiesta di ottenere un risarcimento maggiore e comunque, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il si è sempre reso disponibile ad una transazione fra le parti. Pt_1
Difatti, dal verbale di udienza del 18 marzo 2022, emerge che parte attrice si era dichiarata disponibile ad accettare la corresponsione di una somma pari ad € 5.000 a titolo di risarcimento del danno e tuttavia tale proposta era stata respinta dal il quale non aveva formulato di alcuna controproposta. CP_1
Tale circostanza impedisce in re ipsa la ricorrenza dell'istituto di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente accoglimento della domanda o la riforma della sentenza sul punto della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituito in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha approfonditamente argomentato e descritto le ragioni per cui l'elaborato peritale del CTP del
Pt_1
Evidenzia ancora che il Tribunale di Piacenza, nelle proprie motivazioni, ha rimarcato ulteriormente la carenza della domanda attorea, nella parte in cui ha affermato (pag.n.5 sentenza): “Altrettanto incerto è il contenuto del magazzino al momento dell'evento, vista la generica dichiarazione rilasciata dal Pt_1 (cfr. doc. compilata dall'attore). L'attore allega un elenco di beni che asserisce danneggiati dalle infil- trazioni (cfr. doc. 2 – atto introduttivo), con indicazione del loro valore, senza però che lo stesso sia supportato da elementi probatori concreti e oggettivi, tenuto conto che anche dalle foto prodotte in causa, risulta pressoché impossibile, stabilirne la risalenza nel tempo, a fronte del loro del pessimo stato dopo l'evento (non si può anche non rilevare che l'attore nell'indicazione dei libri contabili asseritamente danneggiati non ne indicata l'anno né l'azienda di riferimento)”. Proprio in virtù di quanto sopra, data l'inconsistenza del materiale probatorio prodotto da controparte in primo grado, il Tribunale di Piacenza ha affermato (pag.n.4): “In sostanza, la domanda si presenta com- pletamente infondata, del tutto generica, al limite della sua nullità”
4 Osserva che, a fronte di tale chiara motivazione, nel presente atto di appello il sig. non ha fornito Pt_1 alcun elemento tale da poter valutare in maniera diversa le decisioni del Giudice di primo grado, né ha spiegato i motivi per cui, i documenti prodotti in primo grado, avrebbero dovuto essere ritenuti idonei a provare i danni lamentati.
Sostiene quindi che, nel giudizio di primo grado, il sig. non ha assolto al basilare principio Pt_1 dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c. che, come noto, pone a carico di chi vuol fare valere un diritto in giudizio, il dovere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Sul secondo motivo, osserva che l'appellante sostiene che si sarebbe sempre reso disponibile ad una tran- sazione tra le parti, dichiarandosi disposto ad accettare la corresponsione di una somma pari ad € 5.000 e che, per tale ragione, non sarebbe applicabile l'istituto di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c.
Evidenzia che la condanna ex art. 96 c.p.c., oltreché dal comportamento contraddittorio del sig.
Pt_1 (che, in ogni caso, si è reso palese), è stata determinata dall'assoluta infondatezza, ai limiti della nullità, della domanda giudiziale proposta, come chiaramente precisato dal Tribunale (pagg.nn.5/6 sentenza): “si- gnificativo anche ai sensi dell'art. 96 III comma cpc, è il comportamento dell'attore che in fase stragiu- diziale ha quantificato il danno in euro 5 mila, ha accettato l'esigua somma di euro 600,00 in acconto sul maggior danno, ha presentato domanda giudiziale di risarcimento i quasi 19 mila euro senza il minimo fondamento probatorio (atto di citazione “al limite” della nullità), per poi - in corso di causa - dichiararsi disponibile a definire la vertenza con la corresponsione di euro 5 mila: in sostanza l'attore ha presentato domanda giudiziale del tutto priva di oggettive allegazioni probatorie e ha insistito nella lite, fino al punto che la domanda ha necessitato di essere definita con sentenza“. Nel caso di specie, la carenza probatoria è talmente evidente che il avrebbe dovuto rendersi conto
Pt_1 dell'infondatezza della propria domanda. Contesta poi il fatto che il si sarebbe mostrato disponibile ad accettare la corresponsione di una
Pt_1 somma pari ad € 5.000,00. A tale riguardo osserva che il non ha mai fornito prova nemmeno di aver subito danni per €
Pt_1
5.000,00 e comunque in realtà non ha manifestato disponibilità ad accettare € 5.000,00 bensì: (i) un risar- cimento del danno nella misura di € 5.000,00, (ii) un rimborso delle proprie spese di CTP in almeno € 500,00, (iii) un rimborso delle spese legali, in non meno di € 1.500,00, oltre oneri di legge, il tutto per non meno di € 8.000,00. Rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, a dimostrazione della correttezza del pro- prio comportamento, il sig. con scambio di mail riservate, a mero titolo transattivo, ha formulato CP_1 una propria controproposta che, tuttavia, è stata rifiutata dal Pt_1 Alla luce dell'evidente infondatezza e temerarietà anche dell'atto di appello, formula richiesta di condanna ex art. 96 cpc del Terzoni, anche in questa sede.
Su questo punto, evidenzia che l'appellante ripropone un giudizio con le stesse identiche carenze e altret- tanto infondato, in quanto estremamente generico, privo persino degli elementi necessari per poter ritenere effettivamente impugnati i capi della sentenza, e, in ogni caso, infondato nel merito, e senza alcun ele- mento nuovo volto a supportare le domande, con la conseguenza che le censure risultano destituite di ogni fondamento. Pertanto come l'azione intentata dal sig. avanti al Tribunale di Piacenza è risultata del tutto pre- Pt_1 testuosa e sommaria, sia dal punto di vista fattuale, sia sotto il profilo documentale, allo stesso modo risulta, del tutto infondato, il presente appello, che ha costretto il sig. a difendersi, anche in secondo CP_1 grado, avverso una domanda manifestamente infondata.
5 Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 22.04.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. È inammissibile e comunque infondato il primo motivo, in quanto, diversamente da quanto affermato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha descritto le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile e privo di rilevanza probatoria l'elaborato peritale del CTP del Pt_1 Difatti si legge in sentenza (pag.n.4): “nessuna prova è stata offerta riguardo all'effettiva proprietà dei beni in capo all'attore, né relativamente al quantum dei danni asseritamente sofferti: la pretesa del dan- neggiato si fonda su un elaborato peritale privo di qualsiasi indicazione idonea a giustificare la richiesta di € 18.5000,00. Il documento è costituito infatti da un mero elenco di beni, genericamente indicati, senza alcuna ulteriore specificazione e di cui, peraltro, non viene fornita la prova circa il fatto che fossero effettivamente contenuti nel magazzino in cui si sono verificate le infiltrazioni. Difatti tutta la documen- tazione allegata all'atto di citazione, compresa la perizia a firma del Geom. , non permette di Per_1 risalire né all'effettiva proprietà dei beni, né al loro stato al momento dell'evento, né alla quantificazione del danno effettivamente occorso”. Il Tribunale ha altresì correttamente rilevato che non è emersa alcuna prova della domanda formulata dal che ne era onerato ai sensi dell'art, 2697 c.c., in quanto, l'indicazione dei beni, asseritamente Pt_1 danneggiati, risultava solo da un generico elenco con indicazione del loro valore, scritto a mano dallo stesso danneggiato e non supportato da ulteriori elementi concreti e oggettivi.
Ed ancora, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, il Tribunale ha espressamente indicato i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta di CTU, formulata dal sig. nei seguenti termini Pt_1
(pag.n.5 sentenza impugnata): “Sotto tale aspetto, si conferma quanto già deciso con l'istanza istruttoria al momento del rigetto della richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica di ufficio, nel senso che lo strumento di indagine richiesto, sarebbe stato assolutamente esplorativo, vista l'insufficienza della docu- mentazione prodotta a costituire anche solo principio di prova, non potendo così supplire a una carenza probatoria del danneggiato. Come detto elaborato peritale, oltre a essere di formazione unilaterale e quindi di scarso valore probatorio, non permette una ricostruzione del valore del danno, neppure in via presuntiva, né può essere utilizzata in tale direzione la rimanente documentazione”. Si tratta di una motivazione del tutto corretta in quanto, come noto, la CTU non è un mezzo di prova, ma
è essenzialmente un ausilio, di natura tecnica, per la valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti.
La CTU quindi non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, nel caso in esame, è stata quindi legittimamente negata dal Tribunale in quanto, sostanzialmente, attra- verso la richiesta di CTU, il ha cercato di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni e prove Pt_1
e di demandare all'ausiliario il compimento di un'attività esplorativa diretta alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Ebbene l'appellante omette di confrontarsi specificamente e criticamente con le ragioni addotte nella sen- tenza di primo grado sul punto e quindi questo motivo di appello è del tutto generico e riflette la vaghezza già riscontrata nell'atto di citazione.
6 Non è neppure fondato il secondo motivo sulla condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3 c.p.c., in quanto il Tribunale ne ha correttamente ravvisato i presupposti (pagg.nn.5/6 sentenza), in ragione del contradditto- rio comportamento tenuto dal con riferimento all'ammontare del danno, asseritamente subito, Pt_1 quantificato, in sede stragiudiziale, in € 5.000 (doc. 5 fasc. I grado appellato), quindi successivamente, in
€ 20.040 (doc. 6 fasc. I grado appellato), poi ridotto a circa € 19.000 in sede giudiziale, ove, peraltro, si è dichiarato disponibile a transigere la controversia per una somma di gran lunga inferiore. A tale riguardo si osserva che, più precisamente, la somma che il ha dichiarato di accettare era Pt_1 complessivamente pari a circa € 8.000 (perché comprensiva di spese legali e delle spese del consulente di parte) e, in ogni caso, si trattava di un importo del tutto eccessivo e sproporzionato, a fronte di una do- manda rimasta del tutto priva di prova.
Alla luce di quanto dedotto, meritevole di accoglimento è la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3 formulata da parte appellata anche nel presente grado di giudizio, stante l'evidente infondatezza e temerarietà del proposto appello.
Difatti, come già sopra rilevato, il ha proposto un atto di appello avente le stesse carenze dell'atto Pt_1 di citazione del precedente grado, in quanto estremamente generico, privo di qualsiasi elemento nuovo volto a supportare la domanda e, in ogni caso, privo di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Appare equo liquidare, la somma dovuta a tale titolo, in 1/3 di quella complessivamente quantificata a titolo di spese processuali. Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 4.888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- condanna, ex art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 1.630. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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