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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39010/2024 R.G.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n.68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Palombi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Saverio Casulli giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore e legale rap.te in Controparte_1 carica sig. per la qualità dom.to presso la sede legale di Milano CP_2 in Via Monti Vincenzo n. 16, elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Manzoni n. 88 presso lo studio dell'Avv. Roberto Zeno, che la appresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 27.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Ogni diversa istanza e domanda disattesa : Annulla il licenziamento intimato dalla società resistente al ricorrente con lettera datata 15.4.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e CP_3 assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 27.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la
[...] educendo i seguenti fatti: Controparte_1
- che era stato assunto dalla resistente con lettera del 25.5.2021 a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di informatore farmaceutico e inquadramento al livello D CCNL del Settore Chimica PMI;
- che le mansioni di informatore farmaceutico consistevano nell'informare i medici dei prodotti della delle caratteristiche farmacologiche e CP_1 terapeutiche;
- che la AQMA gli aveva imposto di contattare un numero minimo e massimo di medici e che alla fine della giornata lavorativa doveva inviare un report delle attività espletate;
- che non aveva ricevuto le retribuzioni da dicembre ad aprile 2024 ivi compresa la tredicesima e che aveva azionato per questo un decreto ingiuntivo;
- che con lettera del 15.3.2024 la società datrice di lavoro gli aveva contestato di non essersi recato negli studi di 19 medici e che il giorno 28.2.2024 aveva percorso solo 108,13 chilometri a fronte dei 185 chilometri dichiarati nel report;
- che aveva risposto alla missiva contestando i fatti a lui addebitati aggiungendo i dettagli temporali delle visite effettuate e dei chilometri percorsi;
- che con lettera del 15 aprile 2024 la gli aveva comunicato il CP_1 licenziamento per giusta causa. Premessi tali fatti deduceva l'insussistenza dei fatti a lui contestati indicando specificamente per ogni medico oggetto della contestazione quando lo stesso sarebbe stato da lui contattato e con quali modalità ( telefoniche o con incontro personale). Precisava inoltre che tra i vari medici oggetto della contestazione disciplinare c'era anche il dott. non era mai stato inserito negli schedari Persona_1 del ricorrente e che non esercitava nella microarea ove operava il ricorrente. Deduceva quindi l'insussistenza del fatto materiale a lui contestato e la conseguente illegittimità del licenziamento.
Chiedeva quindi che venisse annullato il licenziamento con la conseguente reintegra del ricorrente nel posto di lavoro. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
“1. Annullare il licenziamento per giusta causa del Dr. per l'insussistenza Parte_1 del fatto materiale;
2. Condannare Controparte_1
i. a reintegrare il Dr. nel posto di lavoro;
Parte_1 ii. al pagamento nei confronti del Dr. di un'indennità risarcitoria, Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.743,98, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione o della diversa somma che sarà determinata dal Giudice, se del caso , in via equitativa iii. al pagamento della somma di €2.043,73 a titolo di mancato preavviso corrispondente a 26,15 giorni lavorativi;
iv. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
v. alle spese di lite del giudizio a favore dei difensori antistatari. “
2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva che la società datrice di lavoro stava affrontando un periodo di grossa crisi e che per questo, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse, aveva deciso di dare seguito ad attività investigativa al fine di verificare l'attività posta in essere dai propri dipendenti basati solo sulle dichiarazioni degli stessi a mezzo invio dei reports. Deduceva che aveva quindi a questo fine dato mandato all'
[...] la quale aveva sottoposto a controllo Controparte_4 il Dr. Notari dalla data di lunedì 26 febbraio fino al venerdì 8 marzo 2024. Deduceva che con la relazione finale l'agenzia investigativa aveva concluso :
“In particolare, è stata effettuata attività di Osservazione Controllo e Pedinamento (anche elettronico) nei confronti dello stesso nei giorni e negli orari di lavoro contrattualmente stabiliti con la società e Controparte_1 abbiamo riscontrato che il Sig. non esegue regolarmente tutti gli Parte_1 appuntamenti lavorativi che dichiara”. Precisava che nella relazione investigativa erano specificati gli incontri non effettuati e che alla relazione erano stati allegati anche fotografie. Deduceva che a seguito dell'analisi del sistema GPS e seguendo il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa fino al ritorno a casa erano stati accertati anche i chilometri effettivamente percorsi dal ricorrente. Deduceva che le giustificazioni rese dal ricorrente non erano state adeguate avendo tra l'altro il ricorrente indicato di aver contattato la dottoressa al di fuori dell'orario di servizio. Per_2
Deduceva quindi la piena legittimità del licenziamento intimato. 3.Alla prima udienza del 10.1.2025 veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e veniva sentito liberamente il ricorrente. Parte ricorrente eccepiva che la relazione investigativa allegata agli atti della resistente non era firmata né telematicamente né era stata autografata e che quindi era nulla. Eccepiva altresì la nullità della relazione investigativa e comunque la sua inutilizzabilità non essendovi alcuna giustificazione per il conferimento dell'incarico agli investigatori. Eccepiva altresì che non vi era alcuna indicazione dei soggetti incaricati di detto incarico investigativo. Insisteva nelle conclusioni e insisteva nella inammissibilità della prova testimoniale di parte resistente non avendo i testi indicati dalla resistente partecipato alle attività investigative. Insisteva in tutte le richieste anche istruttorie e chiedeva di poter depositare i dati del GPS dell'auto del ricorrente Parte resistente evidenziava che la relazione investigativa era un documento integrativo che serviva a supportare la prova per testi richiesta e insisteva in tutte le sue richieste anche istruttorie. Il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 27.2.2025 autorizzando la parte ricorrente al deposito dei dati GPS dell'auto del ricorrente . Alla udienza del 27.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4. Era onere di parte resistente provare i fatti posti a base del licenziamento per giusta causa. In tema di indagini difensive poste in essere dal datore di lavoro ritiene questo giudice di aderire ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con ordinanza 15094/2018 ha precisato: “I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.”
Tali principi sono stati confermati dalla sentenza della Corte di Cassazione 18168/2023 che ha altresì precisato: “La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori;
ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.”.
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione con la Ordinanza n.17004/2024, richiamata anche da parte resistente, ha ulteriormente chiarito i principi di diritto in tema di utilizzo di agenzie investigative per accertare l'inadempimento del lavoratore La Corte di Cassazione ha infatti precisato: “
4. il secondo motivo di ricorso lamenta che la datrice di lavoro avrebbe “utilizzato l'agenzia investigativa per accertare l'adempimento o meno della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente”; esso è fondato nella parte in cui censura l'errata l'affermazione in diritto, esplicitamente contenuta nella sentenza impugnata, che ha condiviso “l'assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al sopra indicato controllo dell'attività lavorativa del al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui lo Pt_2 stesso era tenuto”;
4.1. la giurisprudenza di legittimità formatasi nell'interpretazione degli artt. 2 e 3 dello S.d.L. è chiara nel distinguere: la disposizione di cui all'art. 3 della legge n.
300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante
l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti,
l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti (di recente Cass. n. 2188 del 2020, che richiama Cass. n. 829 del 1992; Cass. n. 7889 del 1996; Cass n. 3039 del 2002); ma l'adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall'imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza (cfr. Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022); secondo le medesime pronunce si afferma reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative “deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2023, che cita la giurisprudenza precedente formatasi nei casi di appropriazione indebita di danaro riscosso per il datore di lavoro e sottratto alla contabilizzazione, e cioè Cass. n. 8388 del 2002, Cass. n. 9576 del 2001; Cass. n. 6390 del 1999; Cass. n. 10761 del
1997; Cass. n. 9836 del 1995); si aggiunge che “resta giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017); ad esempio, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma “sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge n. 104 del 1992” (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. 6 maggio 2016, n. 9217; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024); resta da rammentare, più in generale, che, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorre rispettare la disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, al fine di “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 25732 del 2021, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017; più di recente, in conformità, Cass. n. 18168 del 2023);
4.2. l'assunto in partenza dichiarato dalla Corte territoriale, secondo cui l'attività lavorativa del poteva essere controllata dall'agenzia investigativa al fine di verificare il Pt_2 corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto, pregiudica ogni successivo argomentare perché radicato su di una esatta ricognizione della fattispecie astratta di riferimento ed impone un nuovo esame al giudice del rinvio;
questi, emendato l'errore di diritto, verificherà nella concretezza della vicenda sottoposta al suo giudizio se il controllo investigativo riguardasse l'adempimento o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, oppure, senza sconfinare in una attività di vigilanza dell'attività lavorativa, fosse finalizzato all'accertamento di atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale;
.”. ( Corte Cassazione Ordinanza
n.17004/2024). 5.Nel caso in esame il datore di lavoro non ha neppure dedotto in memoria l'esistenza di un dubbio oggettivamente verificato di comportamenti illeciti del lavoratore che avrebbe giustificato l'incarico ad una agenzia investigativa. Anzi al punto 3) della memoria la resistente deduce “la società datrice di lavoro sta affrontando un periodo di grossa crisi ed all'uopo, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse, decideva di dare seguito ad attività investigativa al fine di verificare l'attività posta in essere dai propri dipendenti basati solo sulle dichiarazioni degli stessi a mezzo invio dei reports.” L'attività affidata alla agenzia investigativa ha quindi avuto ad oggetto il controllo della attività lavorativa svolta dal ricorrente al fine di accertare l'esatto adempimento della obbligazione lavorativa. Si tratta quindi di un controllo illegittimo attuato in violazione degli artt.2 e 3 dello Statuto dei lavoratori come chiarito dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e quindi inutilizzabile. Né potevano essere ammesse le prove per testi richieste da parte resistente volte a provare gli esiti di tali controlli illegittimi e quindi non utilizzabili.
6.L'inutilizzabilità dei controlli disposti dalla datrice di lavoro con l'agenzia investigativa determina l'insussistenza del fatto contestato e posto a base del licenziamento per giusta causa.
7.L'insussistenza della giusta causa del licenziamento determina l'applicazione della disciplina dell'art. 3 comma 2 Dlvo 23/2015 che recita:
“2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”
Il licenziamento deve quindi essere annullato e la resistente deve essere condannata alla reintegra del ricorrente e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Tale è l'importo della retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto indicato dalla parte ricorrente che appare corretto avuto riguardo alle buste paga allegate e alla assenza di contestazione specifica sul punto da parte della resistente. Al riguardo emerge dagli atti che dalla data del licenziamento a quello della presente sentenza è decorso un termine inferiore a 12 mesi. La resistente deve altresì essere condannata ex art.3 comma 2 D.L.vo 23/2015 al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
8.Non dovuta è invece l'indennità di mancato preavviso stante la disposta reintegra
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto delle tabelle dei compensi e senza con l'aumento del compenso ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 non essendo effettivi i collegamenti telematici del ricorso.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattesa : Annulla il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente con CP_3 lettera datata 15.4.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
Condanna la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e CP_3 assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 27.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39010/2024 R.G.
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Gallia n.68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Palombi che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Saverio Casulli giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
E
in persona dell'amministratore e legale rap.te in Controparte_1 carica sig. per la qualità dom.to presso la sede legale di Milano CP_2 in Via Monti Vincenzo n. 16, elettivamente dom.ta in Napoli alla Via Manzoni n. 88 presso lo studio dell'Avv. Roberto Zeno, che la appresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 27.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Ogni diversa istanza e domanda disattesa : Annulla il licenziamento intimato dalla società resistente al ricorrente con lettera datata 15.4.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e CP_3 assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 27.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato Pt_1
conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la
[...] educendo i seguenti fatti: Controparte_1
- che era stato assunto dalla resistente con lettera del 25.5.2021 a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di informatore farmaceutico e inquadramento al livello D CCNL del Settore Chimica PMI;
- che le mansioni di informatore farmaceutico consistevano nell'informare i medici dei prodotti della delle caratteristiche farmacologiche e CP_1 terapeutiche;
- che la AQMA gli aveva imposto di contattare un numero minimo e massimo di medici e che alla fine della giornata lavorativa doveva inviare un report delle attività espletate;
- che non aveva ricevuto le retribuzioni da dicembre ad aprile 2024 ivi compresa la tredicesima e che aveva azionato per questo un decreto ingiuntivo;
- che con lettera del 15.3.2024 la società datrice di lavoro gli aveva contestato di non essersi recato negli studi di 19 medici e che il giorno 28.2.2024 aveva percorso solo 108,13 chilometri a fronte dei 185 chilometri dichiarati nel report;
- che aveva risposto alla missiva contestando i fatti a lui addebitati aggiungendo i dettagli temporali delle visite effettuate e dei chilometri percorsi;
- che con lettera del 15 aprile 2024 la gli aveva comunicato il CP_1 licenziamento per giusta causa. Premessi tali fatti deduceva l'insussistenza dei fatti a lui contestati indicando specificamente per ogni medico oggetto della contestazione quando lo stesso sarebbe stato da lui contattato e con quali modalità ( telefoniche o con incontro personale). Precisava inoltre che tra i vari medici oggetto della contestazione disciplinare c'era anche il dott. non era mai stato inserito negli schedari Persona_1 del ricorrente e che non esercitava nella microarea ove operava il ricorrente. Deduceva quindi l'insussistenza del fatto materiale a lui contestato e la conseguente illegittimità del licenziamento.
Chiedeva quindi che venisse annullato il licenziamento con la conseguente reintegra del ricorrente nel posto di lavoro. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
“1. Annullare il licenziamento per giusta causa del Dr. per l'insussistenza Parte_1 del fatto materiale;
2. Condannare Controparte_1
i. a reintegrare il Dr. nel posto di lavoro;
Parte_1 ii. al pagamento nei confronti del Dr. di un'indennità risarcitoria, Parte_1 commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €1.743,98, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione o della diversa somma che sarà determinata dal Giudice, se del caso , in via equitativa iii. al pagamento della somma di €2.043,73 a titolo di mancato preavviso corrispondente a 26,15 giorni lavorativi;
iv. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
v. alle spese di lite del giudizio a favore dei difensori antistatari. “
2.Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva che la società datrice di lavoro stava affrontando un periodo di grossa crisi e che per questo, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse, aveva deciso di dare seguito ad attività investigativa al fine di verificare l'attività posta in essere dai propri dipendenti basati solo sulle dichiarazioni degli stessi a mezzo invio dei reports. Deduceva che aveva quindi a questo fine dato mandato all'
[...] la quale aveva sottoposto a controllo Controparte_4 il Dr. Notari dalla data di lunedì 26 febbraio fino al venerdì 8 marzo 2024. Deduceva che con la relazione finale l'agenzia investigativa aveva concluso :
“In particolare, è stata effettuata attività di Osservazione Controllo e Pedinamento (anche elettronico) nei confronti dello stesso nei giorni e negli orari di lavoro contrattualmente stabiliti con la società e Controparte_1 abbiamo riscontrato che il Sig. non esegue regolarmente tutti gli Parte_1 appuntamenti lavorativi che dichiara”. Precisava che nella relazione investigativa erano specificati gli incontri non effettuati e che alla relazione erano stati allegati anche fotografie. Deduceva che a seguito dell'analisi del sistema GPS e seguendo il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa fino al ritorno a casa erano stati accertati anche i chilometri effettivamente percorsi dal ricorrente. Deduceva che le giustificazioni rese dal ricorrente non erano state adeguate avendo tra l'altro il ricorrente indicato di aver contattato la dottoressa al di fuori dell'orario di servizio. Per_2
Deduceva quindi la piena legittimità del licenziamento intimato. 3.Alla prima udienza del 10.1.2025 veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e veniva sentito liberamente il ricorrente. Parte ricorrente eccepiva che la relazione investigativa allegata agli atti della resistente non era firmata né telematicamente né era stata autografata e che quindi era nulla. Eccepiva altresì la nullità della relazione investigativa e comunque la sua inutilizzabilità non essendovi alcuna giustificazione per il conferimento dell'incarico agli investigatori. Eccepiva altresì che non vi era alcuna indicazione dei soggetti incaricati di detto incarico investigativo. Insisteva nelle conclusioni e insisteva nella inammissibilità della prova testimoniale di parte resistente non avendo i testi indicati dalla resistente partecipato alle attività investigative. Insisteva in tutte le richieste anche istruttorie e chiedeva di poter depositare i dati del GPS dell'auto del ricorrente Parte resistente evidenziava che la relazione investigativa era un documento integrativo che serviva a supportare la prova per testi richiesta e insisteva in tutte le sue richieste anche istruttorie. Il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 27.2.2025 autorizzando la parte ricorrente al deposito dei dati GPS dell'auto del ricorrente . Alla udienza del 27.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza.
DIRITTO 4. Era onere di parte resistente provare i fatti posti a base del licenziamento per giusta causa. In tema di indagini difensive poste in essere dal datore di lavoro ritiene questo giudice di aderire ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione che con ordinanza 15094/2018 ha precisato: “I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.”
Tali principi sono stati confermati dalla sentenza della Corte di Cassazione 18168/2023 che ha altresì precisato: “La legittimità dei controlli cd. difensivi in senso stretto presuppone il "fondato sospetto" del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori;
ne consegue che spetta al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perché solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perché, in via generale, incombe sul datore, ex art. 5 l. n. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento.”.
Ancora più recentemente la Corte di Cassazione con la Ordinanza n.17004/2024, richiamata anche da parte resistente, ha ulteriormente chiarito i principi di diritto in tema di utilizzo di agenzie investigative per accertare l'inadempimento del lavoratore La Corte di Cassazione ha infatti precisato: “
4. il secondo motivo di ricorso lamenta che la datrice di lavoro avrebbe “utilizzato l'agenzia investigativa per accertare l'adempimento o meno della prestazione lavorativa da parte del proprio dipendente”; esso è fondato nella parte in cui censura l'errata l'affermazione in diritto, esplicitamente contenuta nella sentenza impugnata, che ha condiviso “l'assunto di parte datoriale circa la liceità del ricorso al sopra indicato controllo dell'attività lavorativa del al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative cui lo Pt_2 stesso era tenuto”;
4.1. la giurisprudenza di legittimità formatasi nell'interpretazione degli artt. 2 e 3 dello S.d.L. è chiara nel distinguere: la disposizione di cui all'art. 3 della legge n.
300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente o mediante
l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti,
l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti (di recente Cass. n. 2188 del 2020, che richiama Cass. n. 829 del 1992; Cass. n. 7889 del 1996; Cass n. 3039 del 2002); ma l'adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall'imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”; in ogni altro caso, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza (cfr. Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022); secondo le medesime pronunce si afferma reiteratamente che il controllo delle agenzie investigative “deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2023, che cita la giurisprudenza precedente formatasi nei casi di appropriazione indebita di danaro riscosso per il datore di lavoro e sottratto alla contabilizzazione, e cioè Cass. n. 8388 del 2002, Cass. n. 9576 del 2001; Cass. n. 6390 del 1999; Cass. n. 10761 del
1997; Cass. n. 9836 del 1995); si aggiunge che “resta giustificato l'intervento in questione solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (v. Cass. n. 3590 del 2011; Cass. n. 15867 del 2017); ad esempio, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma “sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come proprio nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge n. 104 del 1992” (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. 6 maggio 2016, n. 9217; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024); resta da rammentare, più in generale, che, anche “in presenza di un sospetto di attività illecita”, occorre rispettare la disciplina a tutela della riservatezza del lavoratore, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, al fine di “assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 25732 del 2021, in cui si richiama Cass. n. 26682 del 2017; più di recente, in conformità, Cass. n. 18168 del 2023);
4.2. l'assunto in partenza dichiarato dalla Corte territoriale, secondo cui l'attività lavorativa del poteva essere controllata dall'agenzia investigativa al fine di verificare il Pt_2 corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto, pregiudica ogni successivo argomentare perché radicato su di una esatta ricognizione della fattispecie astratta di riferimento ed impone un nuovo esame al giudice del rinvio;
questi, emendato l'errore di diritto, verificherà nella concretezza della vicenda sottoposta al suo giudizio se il controllo investigativo riguardasse l'adempimento o l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, oppure, senza sconfinare in una attività di vigilanza dell'attività lavorativa, fosse finalizzato all'accertamento di atti illeciti del lavoratore non riconducigli al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale;
.”. ( Corte Cassazione Ordinanza
n.17004/2024). 5.Nel caso in esame il datore di lavoro non ha neppure dedotto in memoria l'esistenza di un dubbio oggettivamente verificato di comportamenti illeciti del lavoratore che avrebbe giustificato l'incarico ad una agenzia investigativa. Anzi al punto 3) della memoria la resistente deduce “la società datrice di lavoro sta affrontando un periodo di grossa crisi ed all'uopo, nell'ottica di razionalizzazione delle risorse, decideva di dare seguito ad attività investigativa al fine di verificare l'attività posta in essere dai propri dipendenti basati solo sulle dichiarazioni degli stessi a mezzo invio dei reports.” L'attività affidata alla agenzia investigativa ha quindi avuto ad oggetto il controllo della attività lavorativa svolta dal ricorrente al fine di accertare l'esatto adempimento della obbligazione lavorativa. Si tratta quindi di un controllo illegittimo attuato in violazione degli artt.2 e 3 dello Statuto dei lavoratori come chiarito dai principi enunciati dalla Corte di Cassazione e quindi inutilizzabile. Né potevano essere ammesse le prove per testi richieste da parte resistente volte a provare gli esiti di tali controlli illegittimi e quindi non utilizzabili.
6.L'inutilizzabilità dei controlli disposti dalla datrice di lavoro con l'agenzia investigativa determina l'insussistenza del fatto contestato e posto a base del licenziamento per giusta causa.
7.L'insussistenza della giusta causa del licenziamento determina l'applicazione della disciplina dell'art. 3 comma 2 Dlvo 23/2015 che recita:
“2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è attribuita la facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.”
Il licenziamento deve quindi essere annullato e la resistente deve essere condannata alla reintegra del ricorrente e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Tale è l'importo della retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto indicato dalla parte ricorrente che appare corretto avuto riguardo alle buste paga allegate e alla assenza di contestazione specifica sul punto da parte della resistente. Al riguardo emerge dagli atti che dalla data del licenziamento a quello della presente sentenza è decorso un termine inferiore a 12 mesi. La resistente deve altresì essere condannata ex art.3 comma 2 D.L.vo 23/2015 al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
8.Non dovuta è invece l'indennità di mancato preavviso stante la disposta reintegra
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto delle tabelle dei compensi e senza con l'aumento del compenso ex art.4 comma 1 bis DM 55/2014 non essendo effettivi i collegamenti telematici del ricorso.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e domanda disattesa : Annulla il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente con CP_3 lettera datata 15.4.2024 e condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €1.743,98 mensili dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
Condanna la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e CP_3 assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 27.2.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso