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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/08/2024, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 902/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 902 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
nato ad [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata ad Alghero in via Carrabuffas 18 presso lo studio del difensore avv. Gianni Emilio Censori,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo attore
contro
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato alla via Pascoli 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Nieddu e dell'avv. Greta Fiamma che lo rappresentano e difende per delega in atti;
convenuto
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Alghero (SS), in Via Michelangelo n.18 (p. i. elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Alghero in Via Lo Frasso 2, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Morette, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa introduttiva;
pagina 1 di 10 terza chiamata e
in persona del legale rappresentante pro tempore, eletteivamente domiciliata in Controparte_3
Sassari, in via E. Lussu 2 presso lo studio dell'avv. Amedeo Mandras, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 21.3.2019; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 18.6.2019; nell'interesse del terzo chiamato, come da comparsa di costituzione del 18.11.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- di aver acquistato dal convenuto, in data 28.3.2018, l'autovettura Toyota Rav4 tg.
EB941NB per il prezzo di €. 7.780,00 (oltre a €. 652,00 per spese di trasferimento proprietà,
oltre a assicurazione e tassa annuale);
- che l'autovettura si presentava, al momento dell'acquisto, in buone condizioni e perfettamente funzionante, ma dopo pochi giorni presentava delle anomalie e il su consiglio del venditore, la Pt_1
portava da meccanico da quest'ultimo consigliato, tale presso la concessionaria Persona_1
; CP_4
- tuttavia, vista la non pronta risoluzione delle problematiche, dato che il preventivo del Per_1
prevedeva una spesa di €. 5.739,00 (per scambiatore di calore, tendicatena di trasmissione, testata del pagina 2 di 10 motore e kit di guarnizione della revisione del motore) il decideva di ricoverare il veicolo in Pt_1
officina e di agire per la risoluzione della compravendita.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della sussistenza di gravi vizi della cosa venduta, dichiararsi la risoluzione del contratto e condannare a corrispondergli quanto versato in esecuzione del CP_1
contratto oltre, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 10.000,00, o altra risultante in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto esposto da parte attrice. In CP_1
particolare:
- contestava che i difetti manifestatisi dopo l'acquisto dell'autovettura Rav4, fossero preesistenti alla vendita dell'auto e di esserne a conoscenza;
- sosteneva di aver fatto controllare scrupolosamente il mezzo e, rilevato un difetto dello scambiatore di calore, di aver provveduto immediatamente a farlo sostituire dalla
[...]
a seguito di tale intervento, l'autovettura Controparte_2
sarebbe stata idonea all'uso e di averla utilizzata sino alla vendita;
- affermava che al momento dell'acquisto, avrebbe visionato e provato il Parte_1
veicolo; mentre, non sapendo che uso avrebbe fatto il dello stesso, non si potrebbe Pt_1
escludere che i vizi lamentati fossero dovuti a un comportamento negligente dell'acquirente.
A seguito dell'esame del preventivo per la riparazione del 14.5.2018 della , si CP_4
evincerebbe che sarebbe stata necessaria la sostituzione dello scambiatore d'olio, già
sostituito dalla su incarico del pezzo che era, al momento della CP_2 CP_1
vendita, ancora in garanzia: circostanza che giustifica la chiamata in causa della CP_2
da parte del convenuto.
[...]
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna della a risarcire i danni eventualmente accertati, come conseguenza dell'errato CP_2
intervento sulla autovettura. Con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 10 Previa autorizzazione del Giudice alla chiamata, si costituiva in giudizio la
[...]
preliminarmente eccependo la decadenza dai Controparte_2
vizi ex art. 2226 cc. nei suoi confronti. Invero la società avrebbe avuto notizia della vicenda solamente con la notificazione dell'atto di chiamata in causa datato 22.07.19, mentre prima di tale momento non avrebbe ricevuto alcuna doglianza o denuncia dei vizi e/o rilievo in ordine alla effettuazione a regola d'arte dell'opera commissionata. La chiamata in garanzia sarebbe dunque intempestiva sia per decadenza del termine di otto giorni dalla ipotetica scoperta, sia per quello di un anno dalla consegna.
Nel merito contestava che le problematiche individuate dal meccanico della CP_4
fossero riconducibili alla sostituizione dello scambiatore d'olio operata dalla CP_2
il pezzo sarebbe un originale fornito dlla casa madre Toyota e solo installato dalla CP_2
senza che nessuna doglianza fosse mai pervenuta, né dal Cabula, né da terzi.
[...]
Contestava, inoltre, la validità di un mero preventivo in ordine alla prova della sussistenza di vizi e/o danni e alla loro quantificazione.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della propria
, nel merito il rigetto delle domande dell'attore e del CP_5 Controparte_3
convenuto nei propri confronti;
in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande spiegate nei suoi confronti, dichiarare a tenere manlevata Controparte_6
la Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Giova, preliminarmente, richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza in punto di onere della prova nell'azione di garanzia per vizi, secondo cui “in tema di azione di garanzia per
pagina 4 di 10 i vizi della cosa venduta, la prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava
sul compratore, in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una
responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita” (Cass. civ. Sez.
III Ord., 20/06/2024, n. 17074). Invero “[…] si tratta di una responsabilità che prescinde da
ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo
dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei rimedi
di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento
dei danni” (Tribunale Potenza Sent., 21/02/2024).
Spetta, dunque, al compratore dare prova dell'esistenza oggettiva dei vizi Parte_1
sull'autovettura Toyota Rav4 al momento dell'acquisto. Preliminarmente deve precisarsi che il venditore non ha eccepito essersi verificate decadenze nella denuncia dei CP_1
difetti, pertanto non vi è necessità di affrontare tale profilo.
In via istruttoria, l'attore deduceva CTU, che il Giudice ammetteva, volta a: a) accertare la sussistenza dei vizi descritti nell'atto di citazione, descrivendone natura e gravità, precisando le anomalie manifestate dalla vettura Toyota Rav 4 targata EB941NB; b) accertare quali riparazioni siano state effettuate e siano tuttora necessarie, e il loro presumibile costo;
c)
accertare se vi sia stato fermo tecnico della vettura, indicandone la durata e se sia necessario ulteriore fermo tecnico per le riparazioni eventualmente ancora necessarie. Veniva nominato consulente l'ing. mentre solo le nominavano proprio Persona_2 Controparte_6
CTP il geom. . Ripercorrendo gli atti, il CTU dava atto che la vettura Persona_3
iniziava a presentare problemi pochi giorni dopo l'acquisto e che, su consiglio del venditore,
il faceva visionare l'auto all'officina Toyota, che presentava un preventivo per Pt_1
“sostituzione dello scambiatore di calore , del
tendicatena di trasmissione , della testata del motore e del kit di guarnizioni della revisione
del motore , oltre agli elementi accessori” dell'importo di €. 5.379,00 che nessuna delle due pagina 5 di 10 parti riteneva di pagare. L'auto restava, pertanto, ricoverata presso l'officina. In particolare,
era contestata la necessità di sostituzione dello scambiatore di calore, essendone stato montato uno nuovo dall'officina poco prima della vendita. CP_2
Il CTU acquisiva, innanzitutto, maggiori dati tecnici dalla Toyota, da cui emergeva la possibilità di problemi costruttivi del motore, ma che il perito escludeva fosse la causa principale dei problemi lamentati dal tenuto conto che “è da osservare, comunque, che Pt_1
il motore dell'auto oggetto di causa aveva circa 12 anni di vita ed ha funzionato per tutti
questi anni convivendo con eventuali difetti costruttivi” (pag. 5 perizia). In seguito,
procedeva all'esame diretto della vettura, alla presenza del CTP e del Non veniva Pt_1
eseguita nessuna prova di funzionamento poiché “il motore era staccato dall'auto e la
testata era smontata”. Ci si limitava, pertanto, all'esame della testata “che evidenzia[va]
marcate tracce di infiltrazione di acqua nella camera di combustione del secondo cilindro”.
Il CTU giungeva alla conclusione che “dall'esame del motore è emerso chiaramente che la
testata del propulsore aveva problemi di tenuta con conseguente consumo di liquido di
raffreddamento. Consumo che, se non individuato tempestivamente,
port[erebbe] a gravi danni al motore e soprattutto alla testata. Tenuto conto che il guasto si
è presentato subito dopo l'acquisto, la presenza di marcata ossidazione della testata, in
corrispondenza del 2° cilindro, permette di affermare che questa perdita esisteva da diverso
tempo, certamente prima della vendita del mezzo al , che “il pericolo di questo tipo di Pt_1
guasto è proprio dovuto al fatto che la perdita di liquido si manifesta solamente con poco
evidente consumo giornaliero di liquido ed impercepibile abbassamento di livello nella
vaschetta di espansione. A seconda della gravità della perdita (che si verifica solamente con
motore in funzione e non lascia tracce sotto il veicolo) questa può portare allo svuotamento
del serbatoio di espansione nell'arco di qualche giorno, se la perdita è grave o di qualche
settimana, se la perdita è più limitata. In entrambi i casi il difetto è grave perché porta
pagina 6 di 10 inevitabilmente al blocco del motore per surriscaldamento causato dalla mancanza di
liquido refrigerante. Si può posticipare la riparazione della testata controllando
continuamente il livello del liquido ed aggiungendo quello mancante. Nel caso in esame,
certamente il era a conoscenza della perdita anomala di liquido”. Quanto CP_1
all' concludeva che essa “non aveva elementi per prevedere l'esistenza di Parte_2
quei vizi e, comunque, se li avesse ipotizzati, il costo della loro eliminazione sarebbe stato
analogo a quello richiesto dall'officina Toyota. Lo scambiatore sostituito dall'officina
non ha alcun rapporto con quanto lamentato dal . Da ultimo, concludeva CP_2 Pt_1
che “nessuna riparazione è stata effettuata . Il veicolo si trova, tuttora, presso l'officina del
sig. col motore staccato e parzialmente smontato. La riparazione del veicolo è Per_1
antieconomica”. Confermava le proprie conclusioni anche a seguito delle osservazioni della difesa di parte venditrice come da risposte di cui alle pagg. 11 e 12 dell'ultima versione della perizia.
Deve ritenersi, pertanto, provata la preesistenza dei vizi alla vendita dell'autovettura, e il costo preventivato per la riparazione deve ritenersi congruo, anche se quest'ultima deve ritenersi antieconomica. Inoltre, il CTU ha escluso che i vizi fossero facilmente riconoscibili dall'acquirente (“circa il trafilamento di liquido refrigerante dalla testata questo non può
essere individuato da un normale controllo del veicolo in officina se non viene informato il
meccanico dell'abbassamento settimanale del livello del liquido presente nel vaso di
espansione” - pag. 7 perizia) e non vi sono elementi che consentano di far ritenere che egli ne fosse a conoscenza. Ne consegue che ben può il compratore azionare i rimedi previsti dal
Codice civile in caso di vizi della cosa venduta. Sul punto, è chiaro in giurisprudenza che “in
tema di compravendita, la fondamentale obbligazione del venditore di consegnare la cosa al
compratore, assicurandogliene il godimento, ex art. 1476 c.c., è correlata a particolari
garanzie, le quali sono volte ad assicurare al compratore, per l'ineliminabile esigenza della
pagina 7 di 10 normalità degli scambi, il pieno godimento della cosa venduta, senza, menomazioni e senza
pericolo di perdita, totale o anche soltanto parziale. Ai sensi dell'art. 1490 c.c. "il venditore
è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore"; l'art. 1491
c.c. chiarisce, però, che "non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente
da vizi". Allorquando il bene compravenduto sia affetto da vizi che lo rendano inidoneo
all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore può
domandare, ai sensi dell'art. 1492 c.c., a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la
riduzione del prezzo e, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il risarcimento del danno se il venditore
non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (Tribunale Ivrea Sent.,
26/03/2024).
La vetustà della vettura, la circostanza che il vizio sia grave, il fatto che la macchina sia ferma da tempo, l'antieconomicità della riparazione conduce a ritenere legittima la valutazione, da parte del compratore, che la cosa sia inidonea all'uso cui è destinata, e la sua scelta di richiedere la risoluzione del contratto di compravendita.
Ebbene, alla luce dei risultati dell'istruttoria svolta, la domanda può essere accolta: il contratto deve essere risolto e disposta la restituzione di quanto versato in esecuzione dello stesso. Sul punto, tuttavia, va precisato che possono essere riconosciute solo le somme corrisposte per l'acquisto (€. 7.780,00), oltre a €. 652,00 per il trasferimento di proprietà,
mentre non può dirsi altrettanto per l'assicurazione RC e la tassa di possesso, delle quali non vi è in atti prova dell'avvenuto pagamento. Quanto, infine, ai danni richiesti, in via assolutamente generica, per il fermo del veicolo, la domanda va rigettata. Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui si tratta di un danno che “non è mai in re ipsa:
pagina 8 di 10 deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera
indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta
per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi
all'indisponibilità del veicolo” (da ultimo, Cass. civ. Sez. III Ord., 30/05/2023, n. 15262),
prova non fornita da parte attrice.
Alla luce di quanto emerso è, altresì, evidente che la domanda svolta dal convenuto nei confronti della deve essere rigettata, essendo risultato il loro intervento CP_2
estraneo al difetto presentato dall'autovettura oggetto di compravendita.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri del D.M. vigente con parametri medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, risolve il contratto di compravendita del
28.3.2018, avente ad oggetto l'autovettura Toyota Rav4 tg. EB941NB;
- dispone la corresponsione da parte di a dell'importo CP_1 Parte_1
complessivo di €. 8.432,00, a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto;
- rigetta la domanda di risarcimento di ulteriori danni;
- rigetta la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_2
[...]
- condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida: CP_1
per in €. 5.838,00 oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, Parte_1
IVA, CNPA oltre oneri di legge e oltre rimborso delle spese di CTU anticipate;
per in €. 5.838,00 oltre rimborso Controparte_2
pagina 9 di 10 C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
per in €. 5.838,00 oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso Controparte_3
forfettario 15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
Così deciso in Sassari, in data 30.08.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 902 del Ruolo Generale dell'anno 2019 promossa da:
nato ad [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata ad Alghero in via Carrabuffas 18 presso lo studio del difensore avv. Gianni Emilio Censori,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo attore
contro
, nato ad [...] il [...], c.f. , ivi elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato alla via Pascoli 5, presso lo studio dell'avv. Nicola Nieddu e dell'avv. Greta Fiamma che lo rappresentano e difende per delega in atti;
convenuto
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede in Alghero (SS), in Via Michelangelo n.18 (p. i. elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Alghero in Via Lo Frasso 2, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Morette, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa introduttiva;
pagina 1 di 10 terza chiamata e
in persona del legale rappresentante pro tempore, eletteivamente domiciliata in Controparte_3
Sassari, in via E. Lussu 2 presso lo studio dell'avv. Amedeo Mandras, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
terza chiamata la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attore, come da atto introduttivo del 21.3.2019; nell'interesse del convenuto, come da comparsa di costituzione del 18.6.2019; nell'interesse del terzo chiamato, come da comparsa di costituzione del 18.11.2019 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo:
[...]
- di aver acquistato dal convenuto, in data 28.3.2018, l'autovettura Toyota Rav4 tg.
EB941NB per il prezzo di €. 7.780,00 (oltre a €. 652,00 per spese di trasferimento proprietà,
oltre a assicurazione e tassa annuale);
- che l'autovettura si presentava, al momento dell'acquisto, in buone condizioni e perfettamente funzionante, ma dopo pochi giorni presentava delle anomalie e il su consiglio del venditore, la Pt_1
portava da meccanico da quest'ultimo consigliato, tale presso la concessionaria Persona_1
; CP_4
- tuttavia, vista la non pronta risoluzione delle problematiche, dato che il preventivo del Per_1
prevedeva una spesa di €. 5.739,00 (per scambiatore di calore, tendicatena di trasmissione, testata del pagina 2 di 10 motore e kit di guarnizione della revisione del motore) il decideva di ricoverare il veicolo in Pt_1
officina e di agire per la risoluzione della compravendita.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della sussistenza di gravi vizi della cosa venduta, dichiararsi la risoluzione del contratto e condannare a corrispondergli quanto versato in esecuzione del CP_1
contratto oltre, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 10.000,00, o altra risultante in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto esposto da parte attrice. In CP_1
particolare:
- contestava che i difetti manifestatisi dopo l'acquisto dell'autovettura Rav4, fossero preesistenti alla vendita dell'auto e di esserne a conoscenza;
- sosteneva di aver fatto controllare scrupolosamente il mezzo e, rilevato un difetto dello scambiatore di calore, di aver provveduto immediatamente a farlo sostituire dalla
[...]
a seguito di tale intervento, l'autovettura Controparte_2
sarebbe stata idonea all'uso e di averla utilizzata sino alla vendita;
- affermava che al momento dell'acquisto, avrebbe visionato e provato il Parte_1
veicolo; mentre, non sapendo che uso avrebbe fatto il dello stesso, non si potrebbe Pt_1
escludere che i vizi lamentati fossero dovuti a un comportamento negligente dell'acquirente.
A seguito dell'esame del preventivo per la riparazione del 14.5.2018 della , si CP_4
evincerebbe che sarebbe stata necessaria la sostituzione dello scambiatore d'olio, già
sostituito dalla su incarico del pezzo che era, al momento della CP_2 CP_1
vendita, ancora in garanzia: circostanza che giustifica la chiamata in causa della CP_2
da parte del convenuto.
[...]
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna della a risarcire i danni eventualmente accertati, come conseguenza dell'errato CP_2
intervento sulla autovettura. Con vittoria di spese di lite.
pagina 3 di 10 Previa autorizzazione del Giudice alla chiamata, si costituiva in giudizio la
[...]
preliminarmente eccependo la decadenza dai Controparte_2
vizi ex art. 2226 cc. nei suoi confronti. Invero la società avrebbe avuto notizia della vicenda solamente con la notificazione dell'atto di chiamata in causa datato 22.07.19, mentre prima di tale momento non avrebbe ricevuto alcuna doglianza o denuncia dei vizi e/o rilievo in ordine alla effettuazione a regola d'arte dell'opera commissionata. La chiamata in garanzia sarebbe dunque intempestiva sia per decadenza del termine di otto giorni dalla ipotetica scoperta, sia per quello di un anno dalla consegna.
Nel merito contestava che le problematiche individuate dal meccanico della CP_4
fossero riconducibili alla sostituizione dello scambiatore d'olio operata dalla CP_2
il pezzo sarebbe un originale fornito dlla casa madre Toyota e solo installato dalla CP_2
senza che nessuna doglianza fosse mai pervenuta, né dal Cabula, né da terzi.
[...]
Contestava, inoltre, la validità di un mero preventivo in ordine alla prova della sussistenza di vizi e/o danni e alla loro quantificazione.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata della propria
, nel merito il rigetto delle domande dell'attore e del CP_5 Controparte_3
convenuto nei propri confronti;
in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande spiegate nei suoi confronti, dichiarare a tenere manlevata Controparte_6
la Controparte_2
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali e veniva altresì disposta consulenza tecnica d'ufficio. La causa veniva tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Giova, preliminarmente, richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza in punto di onere della prova nell'azione di garanzia per vizi, secondo cui “in tema di azione di garanzia per
pagina 4 di 10 i vizi della cosa venduta, la prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava
sul compratore, in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una
responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita” (Cass. civ. Sez.
III Ord., 20/06/2024, n. 17074). Invero “[…] si tratta di una responsabilità che prescinde da
ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo
dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei rimedi
di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento
dei danni” (Tribunale Potenza Sent., 21/02/2024).
Spetta, dunque, al compratore dare prova dell'esistenza oggettiva dei vizi Parte_1
sull'autovettura Toyota Rav4 al momento dell'acquisto. Preliminarmente deve precisarsi che il venditore non ha eccepito essersi verificate decadenze nella denuncia dei CP_1
difetti, pertanto non vi è necessità di affrontare tale profilo.
In via istruttoria, l'attore deduceva CTU, che il Giudice ammetteva, volta a: a) accertare la sussistenza dei vizi descritti nell'atto di citazione, descrivendone natura e gravità, precisando le anomalie manifestate dalla vettura Toyota Rav 4 targata EB941NB; b) accertare quali riparazioni siano state effettuate e siano tuttora necessarie, e il loro presumibile costo;
c)
accertare se vi sia stato fermo tecnico della vettura, indicandone la durata e se sia necessario ulteriore fermo tecnico per le riparazioni eventualmente ancora necessarie. Veniva nominato consulente l'ing. mentre solo le nominavano proprio Persona_2 Controparte_6
CTP il geom. . Ripercorrendo gli atti, il CTU dava atto che la vettura Persona_3
iniziava a presentare problemi pochi giorni dopo l'acquisto e che, su consiglio del venditore,
il faceva visionare l'auto all'officina Toyota, che presentava un preventivo per Pt_1
“sostituzione dello scambiatore di calore , del
tendicatena di trasmissione , della testata del motore e del kit di guarnizioni della revisione
del motore , oltre agli elementi accessori” dell'importo di €. 5.379,00 che nessuna delle due pagina 5 di 10 parti riteneva di pagare. L'auto restava, pertanto, ricoverata presso l'officina. In particolare,
era contestata la necessità di sostituzione dello scambiatore di calore, essendone stato montato uno nuovo dall'officina poco prima della vendita. CP_2
Il CTU acquisiva, innanzitutto, maggiori dati tecnici dalla Toyota, da cui emergeva la possibilità di problemi costruttivi del motore, ma che il perito escludeva fosse la causa principale dei problemi lamentati dal tenuto conto che “è da osservare, comunque, che Pt_1
il motore dell'auto oggetto di causa aveva circa 12 anni di vita ed ha funzionato per tutti
questi anni convivendo con eventuali difetti costruttivi” (pag. 5 perizia). In seguito,
procedeva all'esame diretto della vettura, alla presenza del CTP e del Non veniva Pt_1
eseguita nessuna prova di funzionamento poiché “il motore era staccato dall'auto e la
testata era smontata”. Ci si limitava, pertanto, all'esame della testata “che evidenzia[va]
marcate tracce di infiltrazione di acqua nella camera di combustione del secondo cilindro”.
Il CTU giungeva alla conclusione che “dall'esame del motore è emerso chiaramente che la
testata del propulsore aveva problemi di tenuta con conseguente consumo di liquido di
raffreddamento. Consumo che, se non individuato tempestivamente,
port[erebbe] a gravi danni al motore e soprattutto alla testata. Tenuto conto che il guasto si
è presentato subito dopo l'acquisto, la presenza di marcata ossidazione della testata, in
corrispondenza del 2° cilindro, permette di affermare che questa perdita esisteva da diverso
tempo, certamente prima della vendita del mezzo al , che “il pericolo di questo tipo di Pt_1
guasto è proprio dovuto al fatto che la perdita di liquido si manifesta solamente con poco
evidente consumo giornaliero di liquido ed impercepibile abbassamento di livello nella
vaschetta di espansione. A seconda della gravità della perdita (che si verifica solamente con
motore in funzione e non lascia tracce sotto il veicolo) questa può portare allo svuotamento
del serbatoio di espansione nell'arco di qualche giorno, se la perdita è grave o di qualche
settimana, se la perdita è più limitata. In entrambi i casi il difetto è grave perché porta
pagina 6 di 10 inevitabilmente al blocco del motore per surriscaldamento causato dalla mancanza di
liquido refrigerante. Si può posticipare la riparazione della testata controllando
continuamente il livello del liquido ed aggiungendo quello mancante. Nel caso in esame,
certamente il era a conoscenza della perdita anomala di liquido”. Quanto CP_1
all' concludeva che essa “non aveva elementi per prevedere l'esistenza di Parte_2
quei vizi e, comunque, se li avesse ipotizzati, il costo della loro eliminazione sarebbe stato
analogo a quello richiesto dall'officina Toyota. Lo scambiatore sostituito dall'officina
non ha alcun rapporto con quanto lamentato dal . Da ultimo, concludeva CP_2 Pt_1
che “nessuna riparazione è stata effettuata . Il veicolo si trova, tuttora, presso l'officina del
sig. col motore staccato e parzialmente smontato. La riparazione del veicolo è Per_1
antieconomica”. Confermava le proprie conclusioni anche a seguito delle osservazioni della difesa di parte venditrice come da risposte di cui alle pagg. 11 e 12 dell'ultima versione della perizia.
Deve ritenersi, pertanto, provata la preesistenza dei vizi alla vendita dell'autovettura, e il costo preventivato per la riparazione deve ritenersi congruo, anche se quest'ultima deve ritenersi antieconomica. Inoltre, il CTU ha escluso che i vizi fossero facilmente riconoscibili dall'acquirente (“circa il trafilamento di liquido refrigerante dalla testata questo non può
essere individuato da un normale controllo del veicolo in officina se non viene informato il
meccanico dell'abbassamento settimanale del livello del liquido presente nel vaso di
espansione” - pag. 7 perizia) e non vi sono elementi che consentano di far ritenere che egli ne fosse a conoscenza. Ne consegue che ben può il compratore azionare i rimedi previsti dal
Codice civile in caso di vizi della cosa venduta. Sul punto, è chiaro in giurisprudenza che “in
tema di compravendita, la fondamentale obbligazione del venditore di consegnare la cosa al
compratore, assicurandogliene il godimento, ex art. 1476 c.c., è correlata a particolari
garanzie, le quali sono volte ad assicurare al compratore, per l'ineliminabile esigenza della
pagina 7 di 10 normalità degli scambi, il pieno godimento della cosa venduta, senza, menomazioni e senza
pericolo di perdita, totale o anche soltanto parziale. Ai sensi dell'art. 1490 c.c. "il venditore
è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso
a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore"; l'art. 1491
c.c. chiarisce, però, che "non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il
compratore conosceva i vizi della cosa;
parimenti non è dovuta se i vizi erano facilmente
riconoscibili, salvo in questo caso che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente
da vizi". Allorquando il bene compravenduto sia affetto da vizi che lo rendano inidoneo
all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, il compratore può
domandare, ai sensi dell'art. 1492 c.c., a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la
riduzione del prezzo e, ai sensi dell'art. 1494 c.c., il risarcimento del danno se il venditore
non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa” (Tribunale Ivrea Sent.,
26/03/2024).
La vetustà della vettura, la circostanza che il vizio sia grave, il fatto che la macchina sia ferma da tempo, l'antieconomicità della riparazione conduce a ritenere legittima la valutazione, da parte del compratore, che la cosa sia inidonea all'uso cui è destinata, e la sua scelta di richiedere la risoluzione del contratto di compravendita.
Ebbene, alla luce dei risultati dell'istruttoria svolta, la domanda può essere accolta: il contratto deve essere risolto e disposta la restituzione di quanto versato in esecuzione dello stesso. Sul punto, tuttavia, va precisato che possono essere riconosciute solo le somme corrisposte per l'acquisto (€. 7.780,00), oltre a €. 652,00 per il trasferimento di proprietà,
mentre non può dirsi altrettanto per l'assicurazione RC e la tassa di possesso, delle quali non vi è in atti prova dell'avvenuto pagamento. Quanto, infine, ai danni richiesti, in via assolutamente generica, per il fermo del veicolo, la domanda va rigettata. Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui si tratta di un danno che “non è mai in re ipsa:
pagina 8 di 10 deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova non può avere ad oggetto la mera
indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta
per procacciarsi un mezzo sostitutivo e di altri eventuali danni direttamente connessi
all'indisponibilità del veicolo” (da ultimo, Cass. civ. Sez. III Ord., 30/05/2023, n. 15262),
prova non fornita da parte attrice.
Alla luce di quanto emerso è, altresì, evidente che la domanda svolta dal convenuto nei confronti della deve essere rigettata, essendo risultato il loro intervento CP_2
estraneo al difetto presentato dall'autovettura oggetto di compravendita.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri del D.M. vigente con parametri medi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, risolve il contratto di compravendita del
28.3.2018, avente ad oggetto l'autovettura Toyota Rav4 tg. EB941NB;
- dispone la corresponsione da parte di a dell'importo CP_1 Parte_1
complessivo di €. 8.432,00, a titolo di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto;
- rigetta la domanda di risarcimento di ulteriori danni;
- rigetta la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_2
[...]
- condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida: CP_1
per in €. 5.838,00 oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, Parte_1
IVA, CNPA oltre oneri di legge e oltre rimborso delle spese di CTU anticipate;
per in €. 5.838,00 oltre rimborso Controparte_2
pagina 9 di 10 C.U. e spese vive, rimborso forfettario 15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
per in €. 5.838,00 oltre rimborso C.U. e spese vive, rimborso Controparte_3
forfettario 15%, IVA, CNPA oltre oneri di legge;
Così deciso in Sassari, in data 30.08.2024.
Il Giudice
Ilaria Bradamante
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