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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1373/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1373/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 4.02.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. , elettivamente domiciliato in Via Vasco de Gama n. 17 - 88811 C.F._1
Cirò Marina – presso lo studio dell'avv. SERVIDIO LUISA (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via Vasco de Gama n. 17 - 88811 Cirò C.F._3 Marina - presso lo studio dell'avv. SERVIDIO LUISA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 23.12.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Parte_2
rito concordatario in Cirò (KR), il 26.04.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cirò al n. 6 – parte II – Serie A – anno 2003); di aver avuto due figli, Per_1
nato il [...] e , nato il [...]; Persona_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno anche all'estero, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza necessità del consenso da parte degli stessi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
2. il figlio anche se maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, continuerà ad abitare unitamente alla madre Parte_2
e al fratello minore , presso l'abitazione
[...] Persona_4
coniugale;
3. l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore , Persona_4
ancora per poco minorenne, sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
4. il minore sarà libero di decidere compatibilmente con gli orari del genitore non collocatario e tenendo conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, di trascorrere il tempo necessario con lo stesso, così come sarà libero di decidere quando pernottare presso il padre e di trascorrere con lo stesso le festività e le vacanze estive in maniera alternata;
5. il GN , corrisponderà direttamente alla GNa Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 250 mensili
[...]
che sarà aggiornata di anno in anno, in misura pari alla percentuale dell'aumento
Istat. Entrambi i genitori concorreranno in misura uguale alle spese straordinarie
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, spese scolastiche, visite mediche, dentistiche, medicinali, materiale scolastico, hobby, sport, ecc.). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle eventuali visite mediche o specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali potranno partecipare nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
6. relativamente al pagamento delle utenze concernenti l'immobile adibito a casa coniugale, entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle stesse in egual misura;
7. il GN , si impegna a trasferire mediante atto di donazione Parte_1
l'appartamento adibito a casa coniugale sito in cirò Marina alla via Capocolonna
n. 30, interno 3, non appena uno dei due figli darà la disponibilità ad accettare la donazione, sostenendone i relativi costi e non appena lo stesso ne avrà la disponibilità economica;
8. gli odierni ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
9. entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che vengono accettate, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione ai sensi dell'art. 155, comma 8 del codice civile e degli artt. 710 e 711, comma 5, del codice di procedura civile.
Con decreto del 15.01.2025, il Presidente del. assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 3/02/2025 il difensore delle parti depositava per via telematica, note scritte a firma congiunta per entrambe, con le quali dichiarava che le medesime non avevano intenzione di riconciliarsi e si riportavano pertanto, alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 4.02.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
Francoforte sul Meno (GERMANIA), cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], cod. fisc. -
[...] C.F._3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Cirò (KR), il 26.04.2003, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cirò al n. 6 – parte II – Serie A – anno 2003 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1373/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 4.02.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. Parte_1
fisc. , elettivamente domiciliato in Via Vasco de Gama n. 17 - 88811 C.F._1
Cirò Marina – presso lo studio dell'avv. SERVIDIO LUISA (cod. fisc. C.F._2
- pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Via Vasco de Gama n. 17 - 88811 Cirò C.F._3 Marina - presso lo studio dell'avv. SERVIDIO LUISA (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_1
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 23.12.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Parte_2
rito concordatario in Cirò (KR), il 26.04.2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cirò al n. 6 – parte II – Serie A – anno 2003); di aver avuto due figli, Per_1
nato il [...] e , nato il [...]; Persona_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno anche all'estero, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza necessità del consenso da parte degli stessi al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di qualsiasi documento valido per l'espatrio;
2. il figlio anche se maggiorenne ed economicamente Persona_3
autosufficiente, continuerà ad abitare unitamente alla madre Parte_2
e al fratello minore , presso l'abitazione
[...] Persona_4
coniugale;
3. l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio minore , Persona_4
ancora per poco minorenne, sarà esercitato da entrambi i genitori, i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue naturali inclinazioni ed aspirazioni. Tutte le decisioni concernenti attività o richieste del figlio, dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori;
4. il minore sarà libero di decidere compatibilmente con gli orari del genitore non collocatario e tenendo conto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, di trascorrere il tempo necessario con lo stesso, così come sarà libero di decidere quando pernottare presso il padre e di trascorrere con lo stesso le festività e le vacanze estive in maniera alternata;
5. il GN , corrisponderà direttamente alla GNa Parte_1 Parte_2
a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 250 mensili
[...]
che sarà aggiornata di anno in anno, in misura pari alla percentuale dell'aumento
Istat. Entrambi i genitori concorreranno in misura uguale alle spese straordinarie
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: abbigliamento, spese scolastiche, visite mediche, dentistiche, medicinali, materiale scolastico, hobby, sport, ecc.). I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date ed orari delle eventuali visite mediche o specialistiche alle quali dovrà essere sottoposto il minore e alle quali potranno partecipare nel rispetto dei propri impegni di lavoro;
6. relativamente al pagamento delle utenze concernenti l'immobile adibito a casa coniugale, entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle stesse in egual misura;
7. il GN , si impegna a trasferire mediante atto di donazione Parte_1
l'appartamento adibito a casa coniugale sito in cirò Marina alla via Capocolonna
n. 30, interno 3, non appena uno dei due figli darà la disponibilità ad accettare la donazione, sostenendone i relativi costi e non appena lo stesso ne avrà la disponibilità economica;
8. gli odierni ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, rinunciando reciprocamente al mantenimento;
9. entrambi i coniugi si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni che vengono accettate, riservandosi soltanto di chiedere eventuali modificazioni nel caso di mutamento dell'attuale situazione ai sensi dell'art. 155, comma 8 del codice civile e degli artt. 710 e 711, comma 5, del codice di procedura civile.
Con decreto del 15.01.2025, il Presidente del. assegnava la causa e fissava l'udienza di comparizione, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 3/02/2025 il difensore delle parti depositava per via telematica, note scritte a firma congiunta per entrambe, con le quali dichiarava che le medesime non avevano intenzione di riconciliarsi e si riportavano pertanto, alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, acquisita documentazione, con ordinanza del 4.02.2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nato il [...] a Parte_1
Francoforte sul Meno (GERMANIA), cod. fisc. e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] a [...], cod. fisc. -
[...] C.F._3
matrimonio celebrato con rito concordatario in Cirò (KR), il 26.04.2003, atto trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Cirò al n. 6 – parte II – Serie A – anno 2003 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cirò (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli