Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Maria Cipitì, all'esito della trattazione scritta della causa, disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., sulle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 24.03.2025, e da parte convenuta in data 21.03.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito contestuale del dispositivo e della sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1636 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Bari) il 4.8.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miceli
( , giusta procura depositata nel fascicolo Email_1 informatico
OPPONENTE
E
(P.I. ), e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_1 mandataria, P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino
( , giusta procura depositata nel Email_2 fascicolo informatico
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Palermo il 25.10.2021,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiese ingiungersi a il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 38.086,10, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio, in forza del contratto con cui, in data
11.11.2020, Intesa San Paolo s.p.a. aveva ceduto in blocco a
[...] un portafoglio di crediti pecuniari, fra cui quello nascente Controparte_1 dal contratto di finanziamento n. 1602490, stipulato con il Parte_1
25.10.2013.
Con decreto ingiuntivo n. 5633/2021 del 17.12.2021, il Tribunale di
Palermo, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss.
c.p.c., accolse la pretesa del ricorrente, ingiungendo a il Parte_1 pagamento della somma di € 38.086,10, oltre agli interessi di mora ed oltre spese della procedura di ingiunzione.
Con l'atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.1.2022, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il predetto decreto, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della società opposta, stante l'assenza di prova della cessione, in favore di quest'ultima, del credito nascente dal contratto di finanziamento n. 1602490 concluso con
Intesa San Paolo s.p.a.
Più nello specifico al riguardo l'attrice ha dedotto che: i) il credito azionato in sede monitoria non era specificamente indicato né nell'atto di cessione di CP crediti in blocco intervenuto tra Intesa San Paolo e l'11.11.2020 né nel successivo avviso di cessione pubblicato per estratto nella G.U. del
21.11.2020; né, infine, sul sito internet ufficiale dell'Istituto di credito cedente, non essendovi pertanto prova della ricomprensione di tale credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco avvenuta tra le due società l'11.11.2020; ii) parimenti nessuna prova vi era del fatto che il credito per cui è causa fosse stato classificato dalla banca cedente come
“deteriorato”, “non essendo stata allegata alcuna idonea certificazione e/o attestazione e/o scrittura contabile classificante detto credito come tale”; iii) R.G. n. 1636/2022
secondo principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie di cessione di crediti in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58 TUB ha esclusivamente funzione pubblicitaria, dando notizia dell'acquisto in blocco da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti non identificati facenti capo alla cedente;
di talché, proprio in ragione della sua genericità, detto adempimento pubblicitario non costituisce di per sé idonea prova della ricomprensione del credito fatto valere dalla cessionaria tra quelli ceduti.
Sotto altro profilo, l'opponente ha censurato la condotta serbata dalla banca cedente nell'esecuzione del contratto di finanziamento poiché contraria al principio di buona, lamentando in particolare: i) l'immotivato rifiuto del pagamento di € 25.000,00 effettuato in suo favore, nell'interesse della coniuge debitrice dal terzo Parte_1 Controparte_3 mediante bonifico;
ii) che sebbene, durante le trattative in seguito intercorse tra le parti, l avesse mostrato propensione ad accettare la CP_4 proposta transattiva formulatale, ella si era vista in seguito ingiungere, dalla cessionaria, il pagamento di una somma di gran lunga superiore a quella in realtà dovuta, in quanto maggiorata degli interessi di mora maturati tra la decadenza dal beneficio del termine e la proposizione della domanda monitoria, con conseguente violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Sulla scorta di tali argomenti, l'opponente ha chiesto la revoca, o comunque l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la riduzione delle somme oggetto d'ingiunzione, proporzionalmente a quanto ancora effettivamente dovuto.
Con comparsa di risposta del 30.12.2022, si è costituita in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_1 quale mandataria, domandando preliminarmente Controparte_2 la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. nonché l'assegnazione di un termine per l'attivazione del procedimento di mediazione, rientrando la presente controversia tra quelle soggette all'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010.
Quanto all'asserita carenza di legittimazione attiva, l'opposta ha eccepito R.G. n. 1636/2022
che la cessione del credito per cui è causa è comprovata dal contratto di cessione prodotto in sede monitoria, nonché dall'ulteriore documentazione versata nell'odierno giudizio e, segnatamente: - dall'avviso pubblicato in
G.U. ex art. 58 TUB, - dall'elenco dei crediti ricompresi nell'operazione di cessione, e, infine, dalla dichiarazione di Intesa San Paolo s.p.a. attestante che il credito per cui è causa rientrava in effetti tra quelli oggetto del contratto di cessione dell'11.11.2020.
Con riguardo poi alla lamentata scorrettezza della condotta tenuta da parte dell'Istituto cedente nell'esecuzione del contratto, la convenuta ha eccepito che nessuna prova era stata fornita dall'opponente circa la formulazione di una proposta transattiva nei confronti di Intesa San Paolo
s.p.a.; e che il bonifico di € 25.000,00 eseguito in favore di quest'ultima, oltre a essere stato frutto di un'iniziativa unilaterale dell'opponente, e non già di un accordo fra le parti, era stato rifiutato dalla banca cedente per ragioni tecniche, fermo restando il fatto che detto importo non avrebbe in ogni caso estinto la posizione debitoria dell'opponente in quanto non interamente satisfattivo del credito. Ha eccepito, infine, che nessuna violazione del dovere di buona fede esecutiva poteva esserle ascritta, atteso che le censure mosse dall'opponente, sotto tale profilo, avevano ad oggetto il contegno tenuto dalla banca cedente e non già quello della cessionaria.
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità attinente alla mediazione obbligatoria;
la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione.
****
Così riassunti i fatti di causa, e passando al merito, è innanzitutto infondata l'eccezione preliminare concernente l'asserita carenza di legittimazione attiva, in senso sostanziale, in capo alla società opposta.
Giova rammentare che, in tema di prova della cessione di crediti c.d. “in blocco”, sono emersi, in seno alla giurisprudenza di legittimità, due distinti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, oggi in via di superamento, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell'art. 58, c.2, è già di per sé bastevole a dimostrare in giudizio l'avvenuto Pt_2 trasferimento del credito in capo al cessionario, a condizione che l'avviso R.G. n. 1636/2022
consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco. Stando a detto orientamento, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civ.
32118/2017; conformi anche Cass. Civ. 15884/2019; 17110/2019).
Secondo un più rigoroso indirizzo, cui questo Tribunale aderisce, la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B., se solleva la cessionaria dall'onere di notificare la cessione al debitore ceduto
(con ciò derogando alla regola generale posta dall'art. 1264 c.c., comma 1, ai sensi del quale “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”), non basta tuttavia a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, ove la stessa non individui anche il contenuto del contratto di cessione (cfr. Cass. Civ.
22268/2018); in tal senso si è invero rilevato che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (cfr. Cass.
Civ. 2780/2019).
In linea con l'indirizzo da ultimo richiamato si pone anche un recente arresto della Suprema Corte, la quale ha in particolare statuito che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (così Cass. Civ. 17944/2023). R.G. n. 1636/2022
Nel caso di specie, grava sull'opposta – quale attrice in senso sostanziale –
l'onere di dimostrare l'esatta ricomprensione del credito azionato in sede monitoria fra quelli che costituirono oggetto del contratto di cessione di crediti in blocco stipulato con Intesa San Paolo s.p.a. l'11.11.2020, avendo l'opponente contestato non già l'esistenza di tale operazione, bensì la sola riconducibilità a quest'ultima dello specifico credito per cui è causa.
Alla luce delle risultanze processuali, l'onere incombente sull'opposta deve ritenersi pienamente assolto.
È vero in effetti che né il contratto di cessione pro soluto di crediti in blocco, già prodotto dall'opposta in sede monitoria (cfr. all.5 al ricorso per decreto ingiuntivo) né l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21.11.2020 (cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di risposta) contengono riferimenti puntuali al credito sorto dal contratto di finanziamento stipulato dalla con Intesa San Paolo s.p.a. in data Pt_1
25.10.2013 (cfr. contratto di prestito n.1602490 sub all.3 al fascicolo monitorio), sì da consentire di ritenere tale credito ricompreso con certezza nella vicenda traslativa intervenuta tra la cedente e la cessionaria con la conclusione del contratto di cessione dell'11.11.2020: l'avviso, in particolare, reca solo una generica indicazione della tipologia di crediti ceduti col predetto contratto, alludendo “a un portafoglio di crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e Co quant'altro) di titolarità di – derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche (…)”.
Tale carenza probatoria è stata tuttavia ampiamente colmata dall'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta nell'odierno giudizio: la riconducibilità del credito azionato in sede monitoria tra quelli che furono oggetto della cessione in blocco dell'11.11.2020 trova infatti conferma non CP soltanto nell'elenco di crediti accluso da al proprio scritto responsivo – elenco contenente la chiara indicazione del numero identificativo del contratto di finanziamento (1602490) stipulato dalla con Intesa Pt_1
San Paolo s.p.a. nonché del valore nominale del relativo credito (cfr. elenco sub doc. 7 allegato alla comparsa) – ma, vieppiù, nella dichiarazione di avvenuta cessione resa il 7.1.2021 da Intesa San Paolo s.p.a. (cfr. R.G. n. 1636/2022
dichiarazione sub doc. 9 allegato alla comparsa), con cui lo stesso Istituto di credito cedente attesta: “che il credito derivante da contratto di finanziamento stipulato in data 25/10/2013 con risulta ricompreso Parte_1 nella predetta cessione ed ivi identificato con codice amministrativo “SB01”, codice
NDG 0005633550135000” e con codice anagrafico banca 1602490” e “che, CP_ pertanto, è divenuta piena e legittima titolare del sopra menzionato credito vantato nei confronti di , con ogni accessorio e garanzia Parte_1 allo stesso connesso” (si noti peraltro che i predetti riferimenti numerici coincidono perfettamente con quelli indicati nell'elenco dei crediti ceduti prodotto dall'opposta).
Non può d'altronde trascurarsi che, sempre in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la Suprema Corte ha di recente (cfr. Cass. Civ. ord.
n.10200/2021) affermato il principio secondo cui la dichiarazione di cessione dell'istituto di credito cedente è bensì valutabile al fine di ritenere provato il trasferimento dei crediti in capo al cessionario. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, la prova della cessione può essere fornita anche mediante documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, ed in particolare, anche la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, costituisce “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello”.
Alla luce della citata documentazione in atti, pertanto, la convenuta creditrice ha assolto all'onere sulla stessa gravante di provare l'effettiva titolarità del rapporto creditorio fatto valere in giudizio. Il motivo di opposizione sopra esaminato va conseguentemente disatteso.
Alla luce del compendio documentale in atti, è parimenti infondato il secondo motivo di opposizione rassegnato da . Parte_1
L'attrice ha assunto che, nella fase esecutiva del rapporto contrattuale,
l'Istituto di credito cedente avrebbe agito in violazione dei doveri di correttezza e buona fede su di esso incombenti, dapprima rifiutando immotivatamente il bonifico di € 25.000,00 eseguito dal terzo (coniuge della debitrice), al fine di estinguere la posizione debitoria per cui è causa e, in un secondo tempo, accettando, solo apparentemente, la proposta R.G. n. 1636/2022
transattiva formulata dalla debitrice. L'attrice ha conseguentemente lamentato l'abusività della pretesa creditoria avversaria comprensiva degli interessi di mora maturati tra la decadenza dal beneficio del termine e la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte della cessionaria, che non sarebbero maturati a carico della debitrice, ove l'istituto di credito cessionario avesse accettato il pagamento suddetto e avesse portato a termine le trattative successivamente intraprese.
A fronte di tale deduzione, in ossequio all'ordinario riparto dell'onere della prova, gravava sull'attrice, si sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che la condotta tenuta dalla banca cedente nell'esecuzione del contratto di finanziamento era stata improntata a mala fede e che ciò le aveva sostanzialmente impedito di estinguere il debito residuo, con conseguente ingiustificato aggravamento della propria esposizione debitoria.
Tale onere non è stato tuttavia assolto.
Quanto al rifiuto del versamento di € 25.000,00 eseguito dal terzo, coniuge della , in favore di Intesa San Paolo s.p.a., a mezzo bonifico, dalla Pt_1 documentazione prodotta dalla stessa attrice emergono indici contrari alla prospettazione attorea e che segnatamente depongono nel senso che la condotta tenuta dall'Istituto di credito sia stata piuttosto giustificata da ragioni di carattere tecnico, legate alle modalità di esecuzione del bonifico delle somme (bonifico, nella specie, internazionale, avendo atteso che risulta che il pagamento è stato eseguito mediante trasferimento delle somme per il tramite della “Emirates NBD”, istituto di credito con sede legale negli Emirati Arabi). Più nello specifico, il tenore delle mail intercorse tra il terzo che ha eseguito il pagamento, coniuge dell' e Pt_1 le due banche coinvolte nella procedura di bonifico tra gennaio e febbraio
2017 (cfr. le mail allegate dall'opponente al proprio atto introduttivo), depone nel senso che il bonifico sia stato rifiutato dalla banca ricevente per via della mancata indicazione, da parte di Emirates NBD, del nominativo della persona fisica ordinante il trasferimento delle somme.
Tanto emerge in particolare, dalla mail inviata dal marito dell'opponente alla propria banca il 10 gennaio 2017, in cui il primo ha rappresentato la necessità di fornire a Intesa San Paolo s.p.a. il nominativo della persona fisica ordinante, quale condizione ai fini dell'accredito delle somme sul R.G. n. 1636/2022
conto corrente della beneficiaria (questo in particolare il contenuto della mail: “Dear Sirs, I disposed a transfer of EUR 25.000,00 (as attached statement) to . The receiving bank asks an additional swift message MT199 Parte_1 where must be specified: “Ordering/Payer for transfer is . Controparte_3
Until the receiving bank will not receive this message no transfer will be accreditated, with the risk that I will be unable to pay expenses in time and this could let me incur in difficulty. The Italian bank would know who is the payer due to security reasons. Please could you send this message to receiving bank?”).
Risulta altresì che con la successiva mail datata 13 gennaio 2017, il direttore della filiale dell'istituto di credito, nel notiziare il disponente della restituzione del bonifico ha espressamente indicato le modalità per un suo corretto accredito, mediante l'esecuzione di bonifico da persona fisica alla titolare del conto di destinazione (si veda allegato n. 5 dell'atto di citazione, pag. 9).
Le successive mail prodotte da parte attrice riguardano esclusivamente le comunicazioni tra il disponente e gli istituti bancari coinvolti, in ordine al riaccredito delle somme presso l'istituto estero di provenienza;
mentre nulla emerge in ordine alla successiva esecuzione di altro bonifico delle somme con le modalità indicate dall'istituto bancario di destinazione.
A ciò si aggiunga che nessuna prova ha fornito l'opponente circa il fatto che, ove andato a buon fine, il bonifico di € 25.000,00 avrebbe interamente estinto la sua posizione debitoria nei confronti di Intesa San Paolo s.p.a.; né tantomeno la stessa ha dedotto la misura del debito residuo a detta data;
non avendo prodotto alcuna documentazione attestante l'esatta consistenza del debito alla data in cui fu eseguito il bonifico (in primis, l'estratto conto analitico comprovante l'esatto ammontare del quantum debeatur).
Del tutto indimostrata è infine la circostanza allegata da parte attrice, secondo cui l'opponente avrebbe successivamente avviato delle trattative con la propria banca al fine di giungere a un accordo transattivo, atteso che dalla documentazione prodotta non è emersa alcuna prova né in ordine alla formulazione da parte della di una proposta transattiva nei Pt_1 confronti di Intesa San Paolo né, tantomeno, in ordine al fatto che quest'ultima avesse tenuto un contegno tale da generare un ragionevole affidamento circa la propria volontà di pervenire a una estinzione, in via R.G. n. 1636/2022
transattiva, della posizione debitoria dell'opponente.
Alla luce di tutti i superiori motivi, l'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 5633/2021 emesso dal Tribunale
[...] di Palermo va dunque rigettata, poiché infondata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, n conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, applicando, per le prime due fasi, i valori medi previsti dalle tabelle allegata le cause di valore fino a € 52.000,00 e secondo i valori minimi, relativamente alle altre due fasi, stante la natura documentale dell'istruttoria e la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 5633/2021 emesso dal Tribunale di
Palermo il 17.12.2021;
- Condanna a rifondere, in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 essa, quale mandataria, le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.731,6, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Palermo il 27 marzo 2025.
Il Giudice
Simona Maria Cipitì