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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2801 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
15/05/1976,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Sandra Maria STEVAN e John
BRESOLIN;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza, dato atto del consenso dei coniugi, voglia pronunciare la separazione consensuale dei Sigg.ri e alle seguenti concordate Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1) i Sigg.ri e continueranno a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie e , maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
continueranno a vivere presso entrambi i genitori e manterranno la loro residenza anagrafica presso il padre a Mussolente (VI) in Via Ten. Eger n. 21. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, spese straordinarie comprese, delle figlie con le quali vive.
3) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1
autosufficienti, di avere definitivamente regolamentato i reciproci rapporti di debito/credito fra loro intercorrenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4) Le spese legali relative al presente procedimento di separazione e divorzio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 27/07/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
3 , uniti in matrimonio in Rosà (VI) in data 27/07/2002 con atto trascritto al n. 25, Pt_1
parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2801 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
15/05/1976,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Sandra Maria STEVAN e John
BRESOLIN;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza, dato atto del consenso dei coniugi, voglia pronunciare la separazione consensuale dei Sigg.ri e alle seguenti concordate Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1) i Sigg.ri e continueranno a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le figlie e , maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
continueranno a vivere presso entrambi i genitori e manterranno la loro residenza anagrafica presso il padre a Mussolente (VI) in Via Ten. Eger n. 21. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, spese straordinarie comprese, delle figlie con le quali vive.
3) I Sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1
autosufficienti, di avere definitivamente regolamentato i reciproci rapporti di debito/credito fra loro intercorrenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra.
4) Le spese legali relative al presente procedimento di separazione e divorzio saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Rosà (VI) in data 27/07/2002, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie delle figlie e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
3 , uniti in matrimonio in Rosà (VI) in data 27/07/2002 con atto trascritto al n. 25, Pt_1
parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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