TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5935 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3535/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Filippa D'AGATA, presso C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Filippa D'AGATA, C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025, con cui il procuratore di entrambe le parti ha insistito nella domanda congiunta di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 29/07/2025, i coniugi
[...]
e , premessa la sentenza n. 1898 del Parte_1 Parte_2
29/03/2016 con cui il Tribunale di Catania aveva pronunziato la loro separazione personale,
senza che si fossero riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Catania il 29/09/2007, alle condizioni indicate in seno al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nate, a Catania, le figlie Persona_1
(il 29/06/2010) e (Catania 06/05/2013). Persona_2
Tanto premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1898/16, pronunciata dal Tribunale di Catania il 18/03/2016 e depositata in
Cancelleria il 29/03/2016, e il protrarsi di tale separazione a far data dal 02/03/2016 (data dell'udienza presidenziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, come si evince dalla sentenza di separazione in atti) per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva
2 e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e , con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente presso la madre con la quale già in atto convivono. Entrambi i
genitori si impegnano a curarle, educarle ed istruirle, con costanza e continuità. I genitori
eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la responsabilità sulle figlie minori.
Tutte le decisioni di maggiore interesse per le stesse riguardanti, esemplificativamente,
l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche,
cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
2) la casa coniugale, di proprietà del padre della OR , resta assegnata Parte_2
a quest'ultima anche in ragione del collocamento delle figlie minori;
3) il padre avrà diritto di tenerle con sé e, comunque, compatibilmente con gli impegni
scolastici delle minori, per due pomeriggi a settimana, comprensivi di un pernottamento ed
a week end alterni, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
sette giorni anche non
consecutivi nelle festività di Natale, comprendendo, alternativamente, un anno il giorno di
Natale ed un anno il giorno di Capodanno;
tre giorni anche non consecutivi nel periodo
pasquale, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; quindici giorni, anche
non consecutivi, nel periodo estivo da concordare con la madre secondo le esigenze di
entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ciascun anno. Salvi diversi e/o migliori accordi
tra i genitori;
4) nei giorni in cui le figlie staranno con il padre, questi le preleverà presso
3 l'abitazione familiare e le ricondurrà presso l'abitazione familiare;
5) il padre potrà comunicare telefonicamente giornalmente con le figlie minori,
essendo le stesse dotate di cellulare personale;
6) il signor si obbliga a versare mensilmente, a titolo di mantenimento per le Parte_1
figlie minori, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00. L'assegno unico universale
per i figli verrà percepito per intero dalla OR . Le spese straordinarie, Parte_2
previamente concordate (esemplificativamente, il doposcuola, le cure mediche e le spese
scolastiche), saranno sostenute, nella misura del 50%, da ciascuno dei coniugi;
7) il signor nessun mantenimento verserà a favore della OR , Parte_1 Parte_2
essendo gli stessi economicamente indipendenti;
8) i signori e vivranno separati e fisseranno le loro residenze Parte_1 Parte_2
ove riterranno opportuno, dandone comunicazione rispettivamente all'altro genitore
fintanto che le figlie saranno minorenni;
9) i ricorrenti si impegnano a portarsi reciprocamente rispetto ed a non porre
interferenze l'uno verso l'altro anche in relazione alla loro futura vita privata;
10) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di
identità, intestati alle minori, validi anche per l'espatrio;
11) le dette condizioni hanno efficacia tra le parti sin dal momento della sottoscrizione
del ricorso e, comunque, restano vincolate alla valutazione dell'Ill. mo Tribunale adito.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di
4 alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania il
29/09/2007, tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania al n. 783, parte
II, serie A, anno 2007, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
5