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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/10/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTUCCI MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NC KA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/2/2025, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 24/5/2008 a Sora (FR) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008 e che dall'unione erano nati i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]), hanno chiesto dichiararsi la separazione Per_1 Per_2 consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale, comunque di sua proprietà.
3. Il Sig. , pertanto sarà libero di stabilire la propria residenza ove riterrà più Controparte_1 opportuno, previo asporto dalla detta casa coniugale dei beni e/o effetti personali.
4. I genitori, s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere dei figli ancora minorenni, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché gli stessi conservino con ambo i genitori e i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni dei citati minori, i coniugi convengono che il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a week – end alterni dal sabato pomeriggio alla Controparte_1 domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì al termine dell'attività scolastica sino alla sera dopo cena.
6. Il padre potrà altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei citati minori, di cui uno prossimo alla maggiore età, vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo potrà a sua volta tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie.
7. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze dei ragazzi.
8. Porre a carico del Sig. un assegno cumulativo di € 300,00 da ripartirsi in parti Controparte_1 uguali, a titolo di mantenimento dei figli da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
[...]
9. L'assegno unico ed universale verrà richiesto e percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
10. Il Sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Cassino al quale i coniugi si riportano integralmente.
11. L'auto familiare Opel AF targata DG740 AD intestata alla Sig.ra resterà nella di lei Pt_1 disponibilità mentre l'auto familiare Opel Astra targata BT019VN, sempre intestata alla Sig.ra ma in uso al Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo che pertanto avrà cura Pt_1 CP_1 di effettuare il passaggio di proprietà a sua cura e spese entro e non oltre il 06/02/2025.
12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra.
13. I coniugi, infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per i citati minori.”
All'udienza del 2/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza anch'essa del 2.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008; con sentenza depositata il 2.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 209/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sora il 24.5.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II
Seria A Anno 2008, contratto dai coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora
(FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 22/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 22/10/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 209/2025 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CONTUCCI MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NC KA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3/2/2025, e , premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario il 24/5/2008 a Sora (FR) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008 e che dall'unione erano nati i figli
(nato il [...]) ed (nata il [...]), hanno chiesto dichiararsi la separazione Per_1 Per_2 consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in modo che l'uno non possa interferire nella sfera privata dell'altro, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile
l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
2. Affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre cui verrà assegnata la casa coniugale, comunque di sua proprietà.
3. Il Sig. , pertanto sarà libero di stabilire la propria residenza ove riterrà più Controparte_1 opportuno, previo asporto dalla detta casa coniugale dei beni e/o effetti personali.
4. I genitori, s'impegnano reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curare il benessere dei figli ancora minorenni, seguendone le naturali inclinazioni, avendo cura acché gli stessi conservino con ambo i genitori e i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente alle esigenze ed impegni dei citati minori, i coniugi convengono che il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli a week – end alterni dal sabato pomeriggio alla Controparte_1 domenica sera e due volte nel corso della settimana, preferibilmente il martedì e il giovedì al termine dell'attività scolastica sino alla sera dopo cena.
6. Il padre potrà altresì, sempre compatibilmente agli impegni ed alle esigenze dei citati minori, di cui uno prossimo alla maggiore età, vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione alla madre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie. La madre dal canto suo potrà a sua volta tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante il citato periodo di vacanze estive, con comunicazione al padre della località ove eventualmente verranno trascorse le ferie.
7. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo diversi accordi tra le parti e compatibilmente agli impegni ed esigenze dei ragazzi.
8. Porre a carico del Sig. un assegno cumulativo di € 300,00 da ripartirsi in parti Controparte_1 uguali, a titolo di mantenimento dei figli da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di febbraio 2025 a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN
[...]
9. L'assegno unico ed universale verrà richiesto e percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
10. Il Sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli secondo i criteri previsti dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Cassino al quale i coniugi si riportano integralmente.
11. L'auto familiare Opel AF targata DG740 AD intestata alla Sig.ra resterà nella di lei Pt_1 disponibilità mentre l'auto familiare Opel Astra targata BT019VN, sempre intestata alla Sig.ra ma in uso al Sig. rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo che pertanto avrà cura Pt_1 CP_1 di effettuare il passaggio di proprietà a sua cura e spese entro e non oltre il 06/02/2025.
12. I coniugi reciprocamente danno atto di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere più null'altro a che da pretendere l'uno dall'altra.
13. I coniugi, infine, si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per sé e per i citati minori.”
All'udienza del 2/4/2025 i ricorrenti hanno insistito nelle richieste e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza anch'essa del 2.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 22.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008; con sentenza depositata il 2.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 209/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sora il 24.5.2008 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora (FR) Atto N. 23 Parte II
Seria A Anno 2008, contratto dai coniugi e;
Parte_2 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sora
(FR) Atto N. 23 Parte II Seria A Anno 2008;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 22/10/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi