Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2025, proposto da VI LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ufficio VII Ambito Territoriale di AT - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza del Tribunale di AT sezione lavoro 4471/2022 resa il 20.12.2022 a mezzo della quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato “ alla attribuzione al ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16 comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ufficio VII Ambito Territoriale di AT - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 1 aprile 2025 e depositato in data 8 aprile 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di AT, Sezione Lavoro, n. 4471/2022.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con costituzione formale dell’Avvocatura dello Stato (atto di costituzione depositato in data 10 aprile 2025).
Nella camera di consiglio del giorno 5 giungo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 30 gennaio 2023, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato notificato, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro funzionario del Ministero in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie ed ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – con facoltà di delega ad altro funzionario del Ministero in possesso della necessaria professionalità – quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO