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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4738/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4738/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Floriana C.F._1
Scinicariello, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Guidarelli, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a ME il 19 Controparte_1 settembre 2004 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli,
[...]
(il 21 ottobre 2004, maggiorenne ma non autosufficiente ) e Persona_1 [...]
(il 17 settembre 2008), hanno allegato il venir meno della loro comunione Persona_2 materiale e spirituale,
I coniugi hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1
con matrimonio concordatario celebrato a ME (Rm), in data Controparte_1
19.09.2004, iscritto al registro atti matrimonio del Comune di ME (Rm) anno
2004, Atto N. 11, Parte 1- Vol. 1, e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di ME di procedere alle annotazioni del emanando Decreto di
Omologa a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita, autorizzandoli a vivere anche separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascun coniuge si dichiara economicamente autosufficiente, e provvederà al suo mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo o ragione e dando atto che il Sig. con il pagamento del 50% delle fatture CP_1 relative alle utenze della casa familiare e degli oneri condominiali maturati fino al
30.11.2024, ogni pendenza economica esistente tra i medesimi é stata definita, avendo anche i coniugi estinto il conto corrente comune N. 004738 , radicato presso l'Istituto di credito “BCC di Roma”, Filiale di ME (RM), in data 13.11.2024.
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita nel comune di ME (RM),
Via Del Conventino n. 80/A; il Sig. porterà via i suoi effetti personali, CP_1 dalla predetta unità immobiliare, allontanandosene entro la data del 30.11.2024.
4) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne Persona_2 consistente nella residenza prevalente e domicilio fisso con la madre, presso la casa familiare di Via Del Conventino n. 80; il figlio maggiorenne Persona_3 continuerà a vivere con la madre, presso la casa familiare.
5) Il padre continuerà a vedere e tenere con sé i figli, al momento presso la casa dei suoi genitori, sita a ME (RM), in Via III Novembre n. 8 e fino a quando non avrà reperito un altro adeguato alloggio, indicativamente nei giorni di martedì
2 e il giovedì, prelevando il figlio maggiorenne presso il domicilio materno e riaccompagnandolo presso lo stesso alle ore 21:00 – fatta eccezione per gli impegni scolastici/extra scolastici e sportivi dei medesimi -, e salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
inoltre, il padre ter rà con sé i figli, a fine settimana alternati tra i genitori, inteso dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche al lunedì mattina (compresi N. 3 pernottamenti) – con accompagnamento a scuola della figlia il lunedì mattina, salvo diversi e migliorativi accordi tra i coniugi e Per_2 valutazione condivisa di eventuali specifiche esigenze personali, professionali e relative ai figli che si possano manifestare;
6) i Sigg.ri e potranno trascorrere con i loro Parte_1 Controparte_1 figli e , durante le vacanze di Natale, indicativamente e salvo diversi Per_1 Per_2
e migliorativi accordi, ad anni alterni e festività alternate, partendo dal padre, dal
24 dicembre dalle ore 10:00 alla sera del 29 dicembre ore 21:00 e dal 30 dicembre dalle ore 10:00 al 4 gennaio alle ore 21:00. Per le vacanze di Pasqua, con cadenza annuale, alternativamente tra i due genitori, dal Venerdì Santo dalle ore 10:00 al
Lunedì dell'Angelo alle ore 21:00, (partendo dalla madre), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori ed esigenze specifiche dei figli che si presentarenno. Durante le predette festività, il padre preleverà i ragazzi dal domicilio materno, riaccompagnandol i. I genitori si riservano la facoltà di decidere eventuali gite fuori porta, nonché l'organizzazione di tutte le festività secondo diversi calendari che tengano conto delle esigenze personali e professionali dei coniugi stessi, nonché esigenze peculiari d ei figli comuni che si venissero a manifestare. I genitori, per quanto concerne il periodo estivo (inteso dal 10 giugno al 10 settembre), trascorreranno con i due figli comuni, inoltre, quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, previo accordo tra i medesimi che dovrà avvenire con congruo anticipo.
6) Il Sig. si obbliga alla corresponsione di un contributo a titolo Controparte_1 di mantenimento dei due figli comuni, versando mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra radicato presso l'Istituto di credito Parte_1
“ Banca BCC di Roma”, filiale di ME (RM) rispettivamente l'importo pari ad
€ 400,00 (quattrocento/00), € 200,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario da eseguire al seguente IBAN [...], Ag. N, 45, entro il 15 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli comuni nella
3 misura del 50%, preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT;
per quanto sopra, le Parti faranno riferimento al Protocollo redatto dal Consigl io degli Ordine degli Avvocati di Tivoli con il Tribunale di
Tivoli, di cui hanno preso visione;
7) la Sig.ra richiederà e percepirà in via esclusiva, inoltre, l'assegno unico Pt_1 per i figli comuni, per tutta la durata del beneficio di Legge, ricorrendone i presupposti.
8) Gli N. 9 buoni postali del valore totale di € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), di cui è sono beneficiaria la figlia con scadenza per la loro Persona_4 riscossione al compimento della sua maggiore età, continueranno ad essere custoditi dalla Sig.ra una volta riscosse le predette somme, saranno Pt_1 utilizzate nell'interesse esclusivo della figlia, tenendo conto delle esigenze specifiche del momento;
9) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli valida anche per l'espatrio e del passaporto;
10) i genitori si impegnano affinché tutte le decisioni incidenti in maniera significativa nella vita dei figli e dovranno essere prese di comune Per_1 Per_2 accordo da entrambi (es. linee educative, scelta istituto scolastico, sottoposizione a visite specialistiche, svolgimento di sport, viaggi e vacanze, etc.). Eventuali dinieghi in merito alle predette decisioni riguardanti i figli dovranno essere motivati, adeguatamente, dai genitori.
11) i genitori si impegnano a non ostacolare il diritto dei figli al mantenimento dei rapporti con la famiglia allargata (nonne e nonni, zie e zii, cugine e cugini, fratelli e sorelle ed eventuali compagne o compagni in legame affettivo stabile con i genitori, in quanto costituenti rapporti significativi che contribuiscono positivamente alla crescita e allo sviluppo armonico delle personalità dei figli stessi).
12) I coniugi sono liberi di trasferire, liberamente, i rispettivi domicili/residenze agli indirizzi che riterranno più opportuni;
in particolare, il Sig. si CP_1 impegna a trasferire il suo indirizzo di residenza, ad oggi radicata presso la casa coniugale, entro il 31.12.2024.
4 13) I coniugi, per quanto legittimati in tal senso, autorizzano il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto di cui sono titolari”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a ME in data 19 settembre 2004, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune , Anno 2004, Atto N. 11,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
LI RG ES IA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati: dott. ES IA Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa LI RG Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4738/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale, su istanza depositata dai coniugi:
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Floriana C.F._1
Scinicariello, giusta procura in atti e
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Guidarelli, giusta C.F._2 procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 21 novembre 2024, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a ME il 19 Controparte_1 settembre 2004 e precisando che dalla loro unione sono nati i figli,
[...]
(il 21 ottobre 2004, maggiorenne ma non autosufficiente ) e Persona_1 [...]
(il 17 settembre 2008), hanno allegato il venir meno della loro comunione Persona_2 materiale e spirituale,
I coniugi hanno quindi chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri e Parte_1
con matrimonio concordatario celebrato a ME (Rm), in data Controparte_1
19.09.2004, iscritto al registro atti matrimonio del Comune di ME (Rm) anno
2004, Atto N. 11, Parte 1- Vol. 1, e ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di ME di procedere alle annotazioni del emanando Decreto di
Omologa a margine dell'atto di matrimonio e dell'atto di nascita, autorizzandoli a vivere anche separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascun coniuge si dichiara economicamente autosufficiente, e provvederà al suo mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsiasi titolo o ragione e dando atto che il Sig. con il pagamento del 50% delle fatture CP_1 relative alle utenze della casa familiare e degli oneri condominiali maturati fino al
30.11.2024, ogni pendenza economica esistente tra i medesimi é stata definita, avendo anche i coniugi estinto il conto corrente comune N. 004738 , radicato presso l'Istituto di credito “BCC di Roma”, Filiale di ME (RM), in data 13.11.2024.
3) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita nel comune di ME (RM),
Via Del Conventino n. 80/A; il Sig. porterà via i suoi effetti personali, CP_1 dalla predetta unità immobiliare, allontanandosene entro la data del 30.11.2024.
4) disporre l'affidamento condiviso della figlia minorenne Persona_2 consistente nella residenza prevalente e domicilio fisso con la madre, presso la casa familiare di Via Del Conventino n. 80; il figlio maggiorenne Persona_3 continuerà a vivere con la madre, presso la casa familiare.
5) Il padre continuerà a vedere e tenere con sé i figli, al momento presso la casa dei suoi genitori, sita a ME (RM), in Via III Novembre n. 8 e fino a quando non avrà reperito un altro adeguato alloggio, indicativamente nei giorni di martedì
2 e il giovedì, prelevando il figlio maggiorenne presso il domicilio materno e riaccompagnandolo presso lo stesso alle ore 21:00 – fatta eccezione per gli impegni scolastici/extra scolastici e sportivi dei medesimi -, e salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori;
inoltre, il padre ter rà con sé i figli, a fine settimana alternati tra i genitori, inteso dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche al lunedì mattina (compresi N. 3 pernottamenti) – con accompagnamento a scuola della figlia il lunedì mattina, salvo diversi e migliorativi accordi tra i coniugi e Per_2 valutazione condivisa di eventuali specifiche esigenze personali, professionali e relative ai figli che si possano manifestare;
6) i Sigg.ri e potranno trascorrere con i loro Parte_1 Controparte_1 figli e , durante le vacanze di Natale, indicativamente e salvo diversi Per_1 Per_2
e migliorativi accordi, ad anni alterni e festività alternate, partendo dal padre, dal
24 dicembre dalle ore 10:00 alla sera del 29 dicembre ore 21:00 e dal 30 dicembre dalle ore 10:00 al 4 gennaio alle ore 21:00. Per le vacanze di Pasqua, con cadenza annuale, alternativamente tra i due genitori, dal Venerdì Santo dalle ore 10:00 al
Lunedì dell'Angelo alle ore 21:00, (partendo dalla madre), salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori ed esigenze specifiche dei figli che si presentarenno. Durante le predette festività, il padre preleverà i ragazzi dal domicilio materno, riaccompagnandol i. I genitori si riservano la facoltà di decidere eventuali gite fuori porta, nonché l'organizzazione di tutte le festività secondo diversi calendari che tengano conto delle esigenze personali e professionali dei coniugi stessi, nonché esigenze peculiari d ei figli comuni che si venissero a manifestare. I genitori, per quanto concerne il periodo estivo (inteso dal 10 giugno al 10 settembre), trascorreranno con i due figli comuni, inoltre, quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, previo accordo tra i medesimi che dovrà avvenire con congruo anticipo.
6) Il Sig. si obbliga alla corresponsione di un contributo a titolo Controparte_1 di mantenimento dei due figli comuni, versando mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla Sig.ra radicato presso l'Istituto di credito Parte_1
“ Banca BCC di Roma”, filiale di ME (RM) rispettivamente l'importo pari ad
€ 400,00 (quattrocento/00), € 200,00 per ciascun figlio, a mezzo di bonifico bancario da eseguire al seguente IBAN [...], Ag. N, 45, entro il 15 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, mediche, scolastiche, extra scolastiche, sportive e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli comuni nella
3 misura del 50%, preventivamente concordate tra i genitori, da versarsi con le modalità e nei termini supra indicati e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT;
per quanto sopra, le Parti faranno riferimento al Protocollo redatto dal Consigl io degli Ordine degli Avvocati di Tivoli con il Tribunale di
Tivoli, di cui hanno preso visione;
7) la Sig.ra richiederà e percepirà in via esclusiva, inoltre, l'assegno unico Pt_1 per i figli comuni, per tutta la durata del beneficio di Legge, ricorrendone i presupposti.
8) Gli N. 9 buoni postali del valore totale di € 1.650,00 (milleseicentocinquanta/00), di cui è sono beneficiaria la figlia con scadenza per la loro Persona_4 riscossione al compimento della sua maggiore età, continueranno ad essere custoditi dalla Sig.ra una volta riscosse le predette somme, saranno Pt_1 utilizzate nell'interesse esclusivo della figlia, tenendo conto delle esigenze specifiche del momento;
9) i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza, domicilio e recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli valida anche per l'espatrio e del passaporto;
10) i genitori si impegnano affinché tutte le decisioni incidenti in maniera significativa nella vita dei figli e dovranno essere prese di comune Per_1 Per_2 accordo da entrambi (es. linee educative, scelta istituto scolastico, sottoposizione a visite specialistiche, svolgimento di sport, viaggi e vacanze, etc.). Eventuali dinieghi in merito alle predette decisioni riguardanti i figli dovranno essere motivati, adeguatamente, dai genitori.
11) i genitori si impegnano a non ostacolare il diritto dei figli al mantenimento dei rapporti con la famiglia allargata (nonne e nonni, zie e zii, cugine e cugini, fratelli e sorelle ed eventuali compagne o compagni in legame affettivo stabile con i genitori, in quanto costituenti rapporti significativi che contribuiscono positivamente alla crescita e allo sviluppo armonico delle personalità dei figli stessi).
12) I coniugi sono liberi di trasferire, liberamente, i rispettivi domicili/residenze agli indirizzi che riterranno più opportuni;
in particolare, il Sig. si CP_1 impegna a trasferire il suo indirizzo di residenza, ad oggi radicata presso la casa coniugale, entro il 31.12.2024.
4 13) I coniugi, per quanto legittimati in tal senso, autorizzano il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identità e del passaporto di cui sono titolari”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 27 settembre 2025 e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue e conformi a legge e idonee a preservare l'interesse della prole.
4. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitamente pronunciando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a ME in data 19 settembre 2004, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune , Anno 2004, Atto N. 11,
Parte 1;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) nulla sulle spese;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
La Giudice Il Presidente
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