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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11599/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024 da (Cod. Fisc. _1
con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO per C.F._1
mandato in calce al ricorso, e da (Cod. Fisc. Parte_2
, con il proc. dom. avv. BARUFFINI GARDINI C.F._2
ANDREINA per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/10/2019 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 171, parte 1, dell'anno 2019;
- dato atto che dal matrimonio non sono nati figli;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] _1
(TV) il 24/01/1972, e , nata a [...] il Parte_2
13/11/1970, uniti in matrimonio in data 26/10/2019 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Nulla per i coniugi a titolo di contributo al loro mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
3) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della Legge
n. 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, dà
atto che il SI. si è impegnato a cedere e trasferire alla SI.ra _1
, che si impegna ad accettare ed acquistare, la propria quota di Parte_2
proprietà pari al 1/2 del compendio immobiliare sito a Udine, in Via Molin Nuovo
n. 46/D, catastalmente identificato al Foglio 6, Particella 1153, Subalterno 8,
Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,5 vani (abitazione) ed al Foglio 6,
Particella 1153, Subalterno 28, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 13 mq
(autorimessa), per il corrispettivo di Euro 43.000,00 (quarantatremila/00), di cui
Euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale caparra confirmatoria, a mezzo assegno
2 circolare non trasferibile intestato al SI. da consegnare a quest'ultimo alla Pt_1
data del deposito del ricorso ed il saldo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00),
sempre mediante assegno circolare non trasferibile intestato al SI. alla data Pt_1
del rogito, da fissarsi entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale del 15
aprile 2025. Dà atto che la SI.ra si impegna a comunicare, entro giorni 15 Pt_2
(quindici) antecedenti la data del rogito, il nominativo del Notaio che provvederà
alla formalizzazione dell'atto immobiliare in attuazione di tale impegno tra i coniugi, i cui oneri, competenze, tributi e spese rimarranno a carico di quest'ultima, eccezion fatta per l'attestato di prestazione energetica e la raccolta della documentazione urbanistica da parte del tecnico incaricato di comune accordo, il cui costo verrà ripartito al 50% tra i coniugi, in quanto comproprietari.
4) In previsione del predetto trasferimento immobiliare, dà atto che il SI. si Pt_1
è impegnato a lasciare la casa coniugale entro il termine di giorni 90 (novanta) dal deposito del ricorso, avendo cura di consegnare alla SI.ra entro il Pt_2
predetto termine, tutte le chiavi dell'abitazione e dell'autorimessa ed a prelevare,
in presenza della medesima, esclusivamente i propri effetti personali oltre che i seguenti beni: l'orologio a muro della cucina, il set di tazzine da caffè del
“NANDO”, il set per birrificare, i dischi e i libri di sua proprietà, la collezione di
Per_ grappe, n. 3 macchine fotografiche di sua proprietà, il quadro del intitolato
“El Perro”, il microscopio, gli utensili vari da bricolage e i mobili bianchi della camera di servizio.
5) Dà atto che la SI.ra dal momento che tutte le utenze della casa Pt_2
coniugale sono attualmente intestate al marito, si impegna a volturarle a proprio nome entro il termine tassativo ed essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito della presente sentenza di separazione, fermo restando l'impegno del SI.
a corrispondere alla moglie, a titolo di rimborso, il 50% dei consumi per tutto Pt_1
3 il periodo di permanenza del medesimo presso la casa coniugale, e ciò sino al definitivo trasferimento nella diversa soluzione abitativa.
6) Prende atto che i SI.ri e autorizzandosi reciprocamente ad Pt_1 Pt_2
utilizzare il conto ancora cointestato per il pagamento delle somme dovute al 50%
per la raccolta della documentazione urbanistica e per la redazione dell'APE ai fini del trasferimento immobiliare, si impegnano reciprocamente, al termine di tutte le operazioni di pagamento, ad estinguere il conto corrente n. 00421183 acceso presso la Banca di Cividale S.P.A., Filiale di Udine, previa eventuale suddivisione al 50% ciascuno dell'eventuale netto sussistente a quella data.
7) Prende atto che la SI.ra dichiara di non avere nulla più da avere e/o da Pt_2
pretendere nei confronti del SI. per quanto riguarda l'acquisto, le spese Pt_1
tecniche e/o per ogni altra spesa afferente alla ristrutturazione del fabbricato sito a
Vito d'Asio (PN) di cui alla lettera h) delle premesse in ricorso, impegnandosi a restituire al marito le relative chiavi di ingresso contestualmente al deposito del ricorso. Prende atto che entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) la stessa, previo accordo con il SI. su date e orari, potrà prelevare il mobilio Pt_1
ivi contenuto e di proprietà della propria famiglia d'origine. Prende atto che le parti dichiarano che, decorso il termine dei 60 giorni senza che la SI.ra Pt_2
abbia chiesto di prelevare tali beni, la medesima decadrà dal diritto di rivendicarli,
con la conseguenza che quanto rimasto nell'immobile di Vito d'Asio verrà
acquisito gratuitamente dal SI. il quale sarà libero di disporne a suo Pt_1
piacimento.
8) Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, dà atto che il SI. Pt_1
cede e trasferisce, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà dell'autovettura marca , modello JUKE, targata FY673YS già in utilizzo esclusivo alla CP_1
SI.ra la quale accetta acquistandone l'integrale ed esclusiva proprietà, Pt_2
4 assumendosi l'obbligo di formalizzare, se necessario, il dovuto trasferimento presso il PRA, con spese a carico del SI. Dà atto che ogni onere, bollo e/o Pt_1
sanzione del codice della strada, eventualmente impagato, che dovesse sopravvenire in relazione alla guida di tale mezzo, rimarrà di esclusiva competenza della SI.ra Pt_2
9) Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, dà atto che la SI.ra cede e trasferisce, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà Pt_2
dell'autovettura marca DACIA, modello DASTER, targata FM123ZK in utilizzo esclusivo al SI. il quale ne acquista l'integrale ed esclusiva proprietà, Pt_1
assumendosi l'obbligo di formalizzare, se necessario, il dovuto trasferimento presso il PRA, con spese a proprio carico. Ogni onere, bollo e/o sanzione del codice della strada eventualmente impagato, che dovesse sopravvenire in relazione alla guida di tale mezzo, rimarrà di esclusiva competenza del SI. Pt_1
10) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti della presente sentenza di separazione.
11) Le spese legali rimangono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 171, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11599/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/10/2024 da (Cod. Fisc. _1
con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO per C.F._1
mandato in calce al ricorso, e da (Cod. Fisc. Parte_2
, con il proc. dom. avv. BARUFFINI GARDINI C.F._2
ANDREINA per mandato in calce al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 26/10/2019 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 171, parte 1, dell'anno 2019;
- dato atto che dal matrimonio non sono nati figli;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
non contrarie a norme imperative;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] _1
(TV) il 24/01/1972, e , nata a [...] il Parte_2
13/11/1970, uniti in matrimonio in data 26/10/2019 in UDINE (UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati ed a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
2) Nulla per i coniugi a titolo di contributo al loro mantenimento, in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti.
3) Ai fini della risoluzione del conflitto familiare ai sensi dell'art. 19 della Legge
n. 74 del 06.03.1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, dà
atto che il SI. si è impegnato a cedere e trasferire alla SI.ra _1
, che si impegna ad accettare ed acquistare, la propria quota di Parte_2
proprietà pari al 1/2 del compendio immobiliare sito a Udine, in Via Molin Nuovo
n. 46/D, catastalmente identificato al Foglio 6, Particella 1153, Subalterno 8,
Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 5,5 vani (abitazione) ed al Foglio 6,
Particella 1153, Subalterno 28, Categoria C/6, Classe 8, Consistenza 13 mq
(autorimessa), per il corrispettivo di Euro 43.000,00 (quarantatremila/00), di cui
Euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale caparra confirmatoria, a mezzo assegno
2 circolare non trasferibile intestato al SI. da consegnare a quest'ultimo alla Pt_1
data del deposito del ricorso ed il saldo di Euro 38.000,00 (trentottomila/00),
sempre mediante assegno circolare non trasferibile intestato al SI. alla data Pt_1
del rogito, da fissarsi entro e non oltre il termine tassativo ed essenziale del 15
aprile 2025. Dà atto che la SI.ra si impegna a comunicare, entro giorni 15 Pt_2
(quindici) antecedenti la data del rogito, il nominativo del Notaio che provvederà
alla formalizzazione dell'atto immobiliare in attuazione di tale impegno tra i coniugi, i cui oneri, competenze, tributi e spese rimarranno a carico di quest'ultima, eccezion fatta per l'attestato di prestazione energetica e la raccolta della documentazione urbanistica da parte del tecnico incaricato di comune accordo, il cui costo verrà ripartito al 50% tra i coniugi, in quanto comproprietari.
4) In previsione del predetto trasferimento immobiliare, dà atto che il SI. si Pt_1
è impegnato a lasciare la casa coniugale entro il termine di giorni 90 (novanta) dal deposito del ricorso, avendo cura di consegnare alla SI.ra entro il Pt_2
predetto termine, tutte le chiavi dell'abitazione e dell'autorimessa ed a prelevare,
in presenza della medesima, esclusivamente i propri effetti personali oltre che i seguenti beni: l'orologio a muro della cucina, il set di tazzine da caffè del
“NANDO”, il set per birrificare, i dischi e i libri di sua proprietà, la collezione di
Per_ grappe, n. 3 macchine fotografiche di sua proprietà, il quadro del intitolato
“El Perro”, il microscopio, gli utensili vari da bricolage e i mobili bianchi della camera di servizio.
5) Dà atto che la SI.ra dal momento che tutte le utenze della casa Pt_2
coniugale sono attualmente intestate al marito, si impegna a volturarle a proprio nome entro il termine tassativo ed essenziale di 30 (trenta) giorni dalla data di deposito della presente sentenza di separazione, fermo restando l'impegno del SI.
a corrispondere alla moglie, a titolo di rimborso, il 50% dei consumi per tutto Pt_1
3 il periodo di permanenza del medesimo presso la casa coniugale, e ciò sino al definitivo trasferimento nella diversa soluzione abitativa.
6) Prende atto che i SI.ri e autorizzandosi reciprocamente ad Pt_1 Pt_2
utilizzare il conto ancora cointestato per il pagamento delle somme dovute al 50%
per la raccolta della documentazione urbanistica e per la redazione dell'APE ai fini del trasferimento immobiliare, si impegnano reciprocamente, al termine di tutte le operazioni di pagamento, ad estinguere il conto corrente n. 00421183 acceso presso la Banca di Cividale S.P.A., Filiale di Udine, previa eventuale suddivisione al 50% ciascuno dell'eventuale netto sussistente a quella data.
7) Prende atto che la SI.ra dichiara di non avere nulla più da avere e/o da Pt_2
pretendere nei confronti del SI. per quanto riguarda l'acquisto, le spese Pt_1
tecniche e/o per ogni altra spesa afferente alla ristrutturazione del fabbricato sito a
Vito d'Asio (PN) di cui alla lettera h) delle premesse in ricorso, impegnandosi a restituire al marito le relative chiavi di ingresso contestualmente al deposito del ricorso. Prende atto che entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) la stessa, previo accordo con il SI. su date e orari, potrà prelevare il mobilio Pt_1
ivi contenuto e di proprietà della propria famiglia d'origine. Prende atto che le parti dichiarano che, decorso il termine dei 60 giorni senza che la SI.ra Pt_2
abbia chiesto di prelevare tali beni, la medesima decadrà dal diritto di rivendicarli,
con la conseguenza che quanto rimasto nell'immobile di Vito d'Asio verrà
acquisito gratuitamente dal SI. il quale sarà libero di disporne a suo Pt_1
piacimento.
8) Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, dà atto che il SI. Pt_1
cede e trasferisce, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà dell'autovettura marca , modello JUKE, targata FY673YS già in utilizzo esclusivo alla CP_1
SI.ra la quale accetta acquistandone l'integrale ed esclusiva proprietà, Pt_2
4 assumendosi l'obbligo di formalizzare, se necessario, il dovuto trasferimento presso il PRA, con spese a carico del SI. Dà atto che ogni onere, bollo e/o Pt_1
sanzione del codice della strada, eventualmente impagato, che dovesse sopravvenire in relazione alla guida di tale mezzo, rimarrà di esclusiva competenza della SI.ra Pt_2
9) Sempre ai fini della risoluzione del conflitto familiare, dà atto che la SI.ra cede e trasferisce, a titolo gratuito, la propria quota di proprietà Pt_2
dell'autovettura marca DACIA, modello DASTER, targata FM123ZK in utilizzo esclusivo al SI. il quale ne acquista l'integrale ed esclusiva proprietà, Pt_1
assumendosi l'obbligo di formalizzare, se necessario, il dovuto trasferimento presso il PRA, con spese a proprio carico. Ogni onere, bollo e/o sanzione del codice della strada eventualmente impagato, che dovesse sopravvenire in relazione alla guida di tale mezzo, rimarrà di esclusiva competenza del SI. Pt_1
10) Prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a regolamentare tutti i loro rapporti patrimoniali, confermando di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altro ad alcun titolo, eccezion fatta per tutti gli impegni assunti ai punti precedenti della presente sentenza di separazione.
11) Le spese legali rimangono integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 171, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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