Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2402 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/12/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Carboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...]_1 C.F._2
(GE) il 24/11/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella
Carboni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 01/09/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 01/09/2011 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Sant'Antioco, anno 2011, numero 8, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. L'abitazione coniugale, di proprietà del signor e ubicata in Ussana Pt_1
nella Via Sanzio n. 39, resterà nella disponibilità della signora che vi CP_1
Per_ Per_ abiterà insieme alle figlie e .
Pag. 2 di 4 2. Le figlie vengono affidate ad entrambi i genitori, che concorderanno tutte le decisioni di maggiore importanza relative alla loro istruzione ed educazione, con collocazione principale e residenza anagrafica presso la madre.
3. Il padre potrà vederle ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze delle figlie, nonché con i propri impegni di lavoro, garantendosi comunque al signor una frequentazione minima il Pt_1
martedì e giovedì (quando il fine settimana non spetta al padre) e il lunedì e mercoledì (quando il fine settimana spetta al padre), con pernottamento fino alla mattina successiva.
4. Nei fine settimana, le minori staranno alternativamente con ciascuno dei genitori;
staranno col padre a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena (ore 21:00), ovvero recandole direttamente a scuola il lunedì mattina qualora questo non crei disagio alle figlie.
5. Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno le principali festività con ciascun genitore (ad esempio il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1° gennaio con il padre, invertendo la turnazione l'anno successivo).
Durante le vacanze di Pasqua, alternativamente il giorno di Pasqua oppure il
Lunedì dell'Angelo.
Stessa alternanza per le festività minori, concordando le stesse con congruo anticipo.
6. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé in via esclusiva le figlie per 15 gg. consecutivi o, previ accordi, per periodi anche più lunghi, conducendole in vacanza e comunicando i suddetti periodi con congruo anticipo all'altro coniuge.
7. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento delle minori Parte_1
Per_ Per_
e , la somma di € 600,00 al mese, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con CP_1
rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
Per_ Per_ 8. Le spese straordinarie per e , quali vestiario, scarpe, spese straordinarie sanitarie (specialistiche, esami, occhiali, fisioterapie, etc.),
Pag. 3 di 4 d'istruzione (tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo inizio anno, viaggi studio, lezioni private, etc.), sportive (retta ed attrezzature), spese per eventi quali prima comunione, cresima, conseguimento patente, etc., previo accordo sulle stesse, verranno suddivise nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora Pt_1 CP_1
Si precisa che, di volta in volta, le parti potranno concordare le modalità di restituzione della quota delle spese straordinarie a favore di chi le avrà anticipate, ad esempio eseguendo un bonifico oppure trattenendola (se anticipata dal o aggiungendola (se anticipata dalla all'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento, previa esibizione di fatture/scontrini.
9. La signora si occuperà interamente delle spese delle utenze domestiche CP_1
Per_ Per_ della casa familiare, compresa la TARI, nella quale vive con e .
10. Il signor si impegna a trasferire alla signora senza alcun Pt_1 CP_1
corrispettivo, la proprietà dell'automezzo Fiat Punto tg. FH393YF, dalla stessa già utilizzata, non appena la signora sarà in grado di farsi CP_1
carico delle spese necessarie per il relativo passaggio di proprietà.
La signora continuerà a pagare le spese di assicurazione, bollo e, in CP_1
generale, di manutenzione del mezzo.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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