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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1093/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 1093/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MASOTTO ROBERTA Pt_1 ricorrente
e con l'avv. MASOTTO ROBERTA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 4/02/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025: 2
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. Pt_1
e in data in data 8.9.1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Padova al n. 00587, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Pt_1 CP_1 concordatario in data 8.09.1990 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 587, Parte II, Serie A, Volume 3, anno 1990.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , nato il [...], e Persona_1
, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Pt_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, con note depositate il 7.2.2024, la separazione consensuale veniva omologata con
Sentenza n. 14/2024 del 13/02/2024, pubblicata il 20/02/2024, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il 7.02.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 3
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 8.09.2009 in Pt_1 CP_1
Padova, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Padova, al n. 587, Parte II, Serie A, Volume 3, anno 1990;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 1093/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MASOTTO ROBERTA Pt_1 ricorrente
e con l'avv. MASOTTO ROBERTA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 4/02/2025, le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del
4/03/2025: 2
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg. Pt_1
e in data in data 8.9.1990, trascritto nei Registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
Comune di Padova al n. 00587, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Padova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Pt_1 CP_1 concordatario in data 8.09.1990 in Padova, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 587, Parte II, Serie A, Volume 3, anno 1990.
Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , nato il [...], e Persona_1
, nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano Pt_1 CP_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, con note depositate il 7.2.2024, la separazione consensuale veniva omologata con
Sentenza n. 14/2024 del 13/02/2024, pubblicata il 20/02/2024, alle condizioni indicate in ricorso e nelle note d'udienza riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n.
2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza cartolare di prima comparizione dei coniugi, con note depositate il 7.02.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide: 3
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 8.09.2009 in Pt_1 CP_1
Padova, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Padova, al n. 587, Parte II, Serie A, Volume 3, anno 1990;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la
Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato