Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6014 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18706/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18706 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022
TRA
(P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del , rapp.ta e difesa dagli avvocati Maurizio Massimo Parte_2
Marsico, e Daniela Mauriello, giusta procura generale ad lites per notar di del 17.11.21 rep. n. 3026 racc. n. 2411, ed elettivamente Per_1 Pt_1 domiciliata in alla P.zza Matteotti 1 Pt_1
6666OPPONENTE
E
, Controparte_1
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Walter Mauriello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, alla Via F. Iannaccone, n.° 7.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4820/22, R.G. n.
12757/22, emesso in data 27.06.22, ritualmente notificato, la parte opponente
23.12.02 avente ad oggetto l'esercizio del trasporto pubblico di linea nell'isola di Capri.
Nella spiegata opposizione, la contestava Parte_1 estensivamente la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta, proponendo i seguenti motivi: 1) la prescrizione quinquennale del credito vantato ex art
2948 n. 4) c.c.; 2) l'infondatezza, nel merito, del credito in considerazione di plurime violazioni degli obblighi contrattuali. La parte opposta, infatti: a) per le annualità dal 2011 al 2016 non aveva mai emesso fattura;
b) non aveva mai certificato i chilometri effettuati per l'anno 2011; c) per le annualità dal 2012 al 2016 si era limitata a trasmettere, solo nell'anno 2020, e su sollecitazione dell'ente metropolitano (cfr. nota RU 94018 del 01/06/2018), le certificazioni dei chilometri effettuati (cfr. nota RU n. 41838 del 14/04/2020), rendendo, data l'estrema tardività, impossibile all'Ente effettuare i dovuti controlli su quanto dichiarato;
infine, l'assenza della regolarità contributiva della società, come certificata dall' e dall' , rendeva impossibile per l'Ente, ex CP_2 CP_3 art. 30 co. 5 D. Lgs. n. 50/16, liquidare i corrispettivi in oggetto.
La parte opponente concludeva, pertanto, “preliminarmente rigettare l'istanza di provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non sussistendo i requisiti di cui all'art. 642 c.p.c., per non avere i documenti citati ex adverso la natura privilegiata richiesta da tale norma e per non sussistere i prospettati pregiudizi, considerata la regolarità del pagamento degli stipendi ai dipendenti da parte della ex art. 30 co. 6 D. Parte_1
Lgs. n. 50/16; - nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato dalla nei confronti della Parte_3
ed in conseguenza di tanto, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4820/22; Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva la società opposta, contestando tutto quanto avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata, e la conferma del decreto ingiuntivo emanato in suo favore. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivi per le annualità 2013-2015-2016 pari ad €. 2.171.343, oltre rivalutazione e interessi,
- 2 - oltre il risarcimento di tutti i danni subiti;
infine, in via subordinata, articolava domanda di ingiustificato arricchimento.
Disattesa l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio contabile, il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, la rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06/03/2025, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note conclusive rassegnate dalle parti, assegnava la causa a sentenza, concedendo loro i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia occorre affermare che l'opposizione
è fondata e merita accoglimento.
Giova preliminarmente premettere che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e
- se il credito risulta fondato - deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura .
E' altrettanto noto, come da costante giurisprudenza di merito e di legittimità, che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto – avente in realtà la veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (Cass. n. 12622/2010; Cass. n. 12765/2007).
- 3 - Siffatto regime in tema di ripartizione dell'onere probatorio affonda le basi nell'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza, resa a Sezioni
Unite, n. 13533/2001, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per
l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Ciò chiarito, si ritiene fondata e meritevole di accoglimento la preliminare eccezione di merito di prescrizione, con conseguente assorbimento degli altri motivi articolati da parte opponente. Si deve dare seguito, in tal senso, al principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio. È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017). La Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
- 4 - In premessa, va richiamato il contratto di servizio n. 151 del 23.12.2002 secondo cui, in punto di monitoraggio, stabilisce che: “L'impresa si obbliga a certificare trimestralmente all'Ente, alla Controparte_4
A.G.C. ed all'A.Ca.M., su supporto cartaceo
[...] Controparte_5 ed informatico, i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio. In particolare dovranno essere comunicati i seguenti dati: numero delle corse effettuate rispetto a quelle previste in orario;
numero delle corse soppresse;
percentuale delle corse effettuate in ritardo, distinte per fasce di 15 minuti;
percorrenze trimestrali di ogni linea;
Numero degli incidenti e delle interruzioni” (cfr. art 12 contratto 151/2002); ed ancora all'art 15 che “(…)
2. La fatturazione dei servizi avviene con cadenza mensile ed il pagamento avverrà entro 60 gg dalla presentazione della fattura…” e che “… 4. Ad ogni fattura dovrà essere allegata la specifica delle percorrenze effettuate per ciascuna linea, essendo il pagamento commisurato alle effettive percorrenze svolte.
5. Il servizio non effettuato per cause imputabili all'impresa, non può essere oggetto di fatturazione” (cfr. art 12 contratto
151/2002).
Ora, la Corte di Cassazione, in tema di prescrizione quinquennale ex art 2948
n. 4) c.c. ha affermato che: “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948,
n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass. civ. n. 30546/2017) (vedi anche Consiglio di Stato sentenza n. 7924/19 sul natura del contratto ad esecuzione continuata o periodica e Consiglio 5350/2012 in materia di servizio di trasporto pubblico locale secondo cui :” Ed invero, essendo oggetto dell'impugnativa una deliberazione regionale che riconosce ad un gestore di un pubblico servizio un adeguamento dei corrispettivi, il Collegio osserva come alla stregua del consolidato insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, da cui non vi è motivo di discostarsi, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa della pubblica Amministrazione, le controversie relative a tali determinazioni appartengano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.”)
- 5 - Nel caso di specie, ed in applicazione del su esposto principio, poiché le somme di denaro di cui si discute sono relative all'esecuzione fisiologica del contratto di servizio in esame ed alle sue successive proroghe, trattasi, quindi, di corrispettivi;
siccome, ancora, la misura di tali corrispettivi risulta già compiutamente definita fin dalla stipulazione del predetto contratto e dalle intervenute proroghe, che hanno adeguato di anno in anno il corrispettivo alle risorse disponibili;
siccome la determinazione degli importi per linee di percorrenza e, quindi, per i singoli servizi erogati, è una mera modalità di calcolo della controprestazione che tuttavia non incide sulla natura del servizio prestato, volto a garantire la soddisfazione di un bisogno collettivo che non si esaurisce in una singola prestazione ma che dura nel tempo;
poiché il contratto di servizio intercorso tra le parti prevede indubbiamente obbligazioni periodiche, calcolate su base annua, laddove l'importo annuale riconosciuto alla concessionaria del servizio deve essere erogato a bimestre ed entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura (art. 15 cit.), deve ritenersi applicabile il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., ossia il termine di prescrizione quinquennale.
Risulta, invero, pacifico e non contestato che le fatture connesse alle annualità richieste sono state trasmesse dalla parte opposta all'opponente solo in data
23/11/2022 (v. all. seconda memoria art 183 co 6 parte opposta), seppur poi rifiutate dal sistema telematico di quest'ultimo; considerato, ancora, che le predette fatture si riferiscono, appunto, alle prestazioni erogate negli anni di esercizio 2011, 2012, e 2014, non può che predicarsi per i correlativi crediti maturati l'avvenuta prescrizione quinquennale. Medesima sorte seguono i crediti relativi alle fatture, anch'esse trasmesse solo in data 23/11/2022, aventi ad oggetto le prestazioni di cui agli anni di esercizio 2013, 2015 e 2016 richiesti in via riconvenzionale dalla parte opposta. Né costituisce atto di ricognizione del debito l'alleg 10 dei cui all'atto di citazione in opposizione richiamato da parte opposta atteso che con tale missiva l'opponente si è limitato a comunicare che”
- 6 - Tale comunicazione, lungi dal costituire un riconoscimento di debito, risulta unicamente volta ad indicare quello che presuntivamente potevano essere i crediti della società ancora da definire all'esito degli accertamenti e adempimenti che la società ancora non aveva svolto e che avrebbe dovuto svolgere.
Infine, le pretese creditorie azionate dalla parte opposta non meritano accoglimento nemmeno se ricondotte nell'ambito dell'azione di generale arricchimento, laddove è carente il requisito della sussidiarietà di cui all'art
2042 c.c. La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, in una recentissima sentenza, ha ribadito, infatti, che resta precluso l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento ove quella suscettibile di proposizione in via principale non sia stata coltivata o sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito, come nelle ipotesi, di più frequente applicazione, di prescrizione o di decadenza (cfr. Cass. S.U. sent. n. 33954 del 05.12.2023).
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, l'accoglimento dell'opposizione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
4820/22.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, alla luce dei parametri medi, ridotti del 30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/22, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi svolte, della natura delle questioni trattate e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto.
Per il medesimo principio della soccombenza, le spese di ctu, come liquidate con separata ordinanza, sono poste a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a. Accoglie l'opposizione proposta dalla e, Parte_1 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 4820/2022;
b. Rigetta ogni altra domanda proposta dall'opposta;
c. Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che si liquidano in €. 870 per esborsi ed in €. 34.535,20 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA, come per legge;
- 7 - d. Pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di ctu, come liquidate da separata ordinanza.
Così deciso in Napoli, il 16.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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