TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 378/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 378/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Giovanni De Vergottini, Valeria Morra, Marco Petitto e Maria Lura Tripodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Vergottini, sito in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvi Controparte_1
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale sito in CP_1 piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, disapplicare/annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo
l'ordinanza ingiunzione, meglio indicata in epigrafe, con cui è stato intimato a il Parte_1 pagamento della somma totale di € 3.721,23 per l'asserito mancato versamento del contributo per le spese obbligatorie di manutenzione relative agli anni da 2016 a 2021 per tutti i motivi di cui all'atto che precede;
- nel merito, ancora in via principale, condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a Parte_1 versare nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali ci si riserva di effettuare eventuale successiva quantificazione;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla perdurante percezione di un contributo di manutenzione, in ogni caso revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ordinanza ingiunzione qui opposta accertando e dichiarando l'inferiore entità del credito per le ragioni di cui in narrativa e, per gli effetti, condannando l'Ente locale alla restituzione delle somme che, anche in tale caso, dovessero risultare versate in eccedenza avuto riferimento al periodo considerato […] con espressa condanna dell'amministrazione odierna opposta al pagamento delle spese di lite”;
- per parte convenuta: “insiste per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la questione attratta nella giurisdizione dell'A.G. Amministrativa e nella fattispecie del TAR 1 dell'Umbria; insiste inoltre per la declaratoria di inammissibilità della domanda stante la maturata decadenza di cui al punto 1,2 della presente comparsa di risposta e comunque per la reiezione della domanda in quanto inammissibile ed infondata per tutto quanto esposto in narrativa. Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2022 vocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni il per contestare l'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 Controparte_1 emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, con cui l'ente le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
3.689,23, oltre spese di notifica (€ 12,00) e procedimentali (€ 20,00), per il mancato versamento del contributo per le spese di manutenzione della strada che partendo dall'abitato di Miranda (TR) conduce al ripetitore per gli anni dal 2016 al 2021, richiamando le obbligazioni assunte CP_2 da nel 1964. Controparte_3
L'opponente ricostruiva la vicenda storico-fattuale sottesa all'ordinanza-ingiunzione contestata nei seguenti termini: - la pretesa creditoria si fondava sulla delibera della Giunta Comunale n. 1524 del
23.8.1963, in forza della quale il aveva autorizzato Rai Radiotelevisione Controparte_1 Parte Italiana s.p.a. (di seguito, per brevità, “ ) ad eseguire i lavori di ampliamento del tronco stradale Parte precitato, appartenente al demanio stradale comunale;
- in virtù di detto obbligo i era impegnata a versare un contributo annuo di £. 100.000 con decorrenza dall'1.1.1964 e fino al termine di esercizio degli impianti;
- con nota n. 67569 del 27.9.2000 il aveva formulato una Controparte_1 proposta di adeguamento del contributo nella somma di £. 200.000, a seguito dell'aumentato costo delle spese di manutenzione, correlato all'aumento dell'indice del costo della vita;
- con atto notarile Parte rep. n. 59088/11285 la aveva trasferito alla controllata il relativo ramo Parte_1 aziendale (“Divisione Trasmissione e Diffusione”); - con nota acquisita dal Controparte_1 con prot. n. 11198 dell'8.2.2002, veva evidenziato che nella medesima zona erano Parte_1 stati installati impianti di altri operatori privati che utilizzavano in maniera più frequente il tronco stradale oggetto di causa, chiedendo che anche questi ultimi contribuissero alle relative spese;
- in risposta (nota prot. 20106 dell'11.3.2002), il aveva affermato che “… una Controparte_1 strada appartenente al Demanio Stradale Comunale deve essere aperta all'uso indiscriminato di una collettività generica” e che “… l'ente proprietario della strada di pubblico transito deve provvedere alla manutenzione e gestione della stessa allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, senza poter pretendere dagli stessi soggetti fruitori dei contributi per spese di manutenzione”; - con successiva nota prot. RW/RU/ALS/000574 RAI WAY S.P.A. aveva contestato la sussistenza del predetto obbligo, sostenendo che in base all'art. 14, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 285/1992,
l'ente proprietario della strada non poteva richiedere contributi ai soggetti fruitori, poiché tale attività rientrava tra i compiti assegnati in via istituzionale al - al fine di evitare un contenzioso, CP_1 con ordine di acquisto n. 2026000449 del 3.7.2002, veva disposto ed eseguito in Parte_1 via transitoria il pagamento di un contributo di € 500,00 in favore del valido Controparte_1 sino al 31.12.2014, relativo alle spese di manutenzione del tratto stradale di acceso al ripetitore
TV/MF; - con nota prot. 1513373 del 13.10.2021, sul presupposto che il contributo avrebbe dovuto essere corrisposto sino al termine di esercizio degli impianti come pattuito nel 1964, il CP_1 sosteneva di vantare nei confronti di di un credito relativo agli anni dal 2016 al Parte_1
2021 per € 3.689,23. Così ricostruita la vicenda, sosteneva che l'infondatezza della pretesa creditoria Parte_1 per una serie di motivazioni.
2 In primo luogo, lamentava la violazione della riserva di legge di cui agli artt. 23 Cost. e 149 d.lgs. n.
267/2000 e, in generale, dei principi sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
Nel dettaglio, sosteneva che il non poteva istituire alcun tipo di entrata a suo favore senza CP_1 espressa previsione legislativa, tanto più che qui la pretesa afferiva ad un servizio di pubblica utilità.
Inoltre, il in quanto ente proprietario della strada, era tenuto in base all'art. 14, co. 1, CP_1
d.lgs. n. 285/1992 alla relativa manutenzione e pulizia;
norma peraltro richiamata dallo stesso nella nota dell'11.3.2002, nella quale aveva affermato di non poter giuridicamente CP_1 pretendere dai fruitori della strada contributi per le spese di manutenzione. Parte Richiamando l'attenzione sugli accordi del 1964 e 2002 sottoscritti da a cui era succeduta
[...]
, ne valorizzava la durata limitata, osservando che l'accordo del 2002, novativo di Parte_1 quello del 1964, aveva validità sino al 31.12.2014. Pertanto, il non poteva legittimamente CP_1 Parte fondare la pretesa sul contratto stipulato con el 1964, con scadenza fissata al termine di esercizio degli impianti.
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità della pretesa creditoria come fondata sull'accordo del 1964, contestava la quantificazione dell'importo ingiunto, poiché soggetto a maggiorazioni arbitrarie del motivate sulla scorta dell'aumento delle spese di CP_1 manutenzione e del costo della vita che l'accordo originario del 1964 espressamente escludeva di Parte poter addebitare alla
Quale ulteriore motivo di opposizione, ai sensi dell'art. 2948, co. 2, c.c. eccepiva la prescrizione quinquennale del contributo del 2016. A tal fine, segnalava che nella nota prot. 67569 del 27.9.2001 era espressamente specificato che il pagamento del contributo poteva avvenire fino al 31 marzo di ogni anno. Perciò, il credito del 2016 si era estinto per prescrizione il 31.3.2021, a nulla valendo il successivo atto interruttivo del 21.10.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.6.2022 si costituiva in giudizio il eccependo, anzitutto, il difetto relativo di giurisdizione del giudice ordinario, Controparte_1 sul presupposto che la controversia, in quanto attinente alla concessione di beni demaniali, rientrasse tra le materie di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co.
1, lett. b), c.p.a. e, nel dettaglio, al TAR dell'Umbria. Eccepiva, poi, la tardività dell'opposizione, essendo stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'accertamento del
13.10.2021 (prot. n. 151373). Nel merito, contestava i motivi di opposizione avversari, sostenendo la legittimità dell'operato del sul presupposto della perdurante efficacia dell'accordo del CP_1
1964 (la cui durata coincideva con il termine di esercizio degli impianti), della corretta quantificazione del contributo dovuto e dell'operatività del termine di prescrizione decennale.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Va in primis esaminata l'eccezione pregiudiziale di giurisdizione sollevata dal ai sensi CP_1 dell'art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a..
Tale disposizione, che trova qui pacificamente applicazione poiché mantiene in Parte_1 esercizio i propri ripetitori siti in località Miranda, di su un bene CP_4 CP_1 CP_1 demaniale in regime di concessione, prevede che siano devolute al G.A. “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”.
3 La portata della norma è stata chiarita dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione nella giurisdizione del giudice amministrativo” (Cass. S.U. n. 13940 del 19.6.2014; conf. Cass. S.U. n. 28973 del 17.12.2020).
Va, quindi, verificato se la contrapposizione tra le parti possa esser o meno schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, poiché solo quando la controversia esula da tali limiti, imponendo una verifica dell'incidenza dell'azione autoritativa dell'amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto si declina secondo il binomio “potere-interesse” e spetta al G.A.
(cfr. Tar Campania n. 8947 del 4.10.2007).
Così ricostruita la cornice giurisprudenziale di riferimento, va osservato che con l'ingiunzione di pagamento il ha agito per il pagamento dei contributi legati alla manutenzione del tronco CP_1 stradale tra l'abitato di Miranda ed il ripetitore TV/MF, azionando una pretesa avente contenuto meramente patrimoniale afferente ad un bene demaniale in concessione. Diversamente da quanto prospettato dal convenuto, la controversia non implica una disamina dell'esercizio di CP_1 poteri discrezionali-valutativi dell'ente nella determinazione del canone, ma soltanto la sussistenza dei presupposti fattuali del credito e, in caso affermativo, la quantificazione del dovuto.
Pertanto, poiché la controversia ha ad oggetto la sola pretesa patrimoniale dell'ente locale è indubbio che la stessa sia devoluta al giudice ordinario.
2.2. Muovendo l'attenzione sull'eccezione di tardività della domanda giudiziale di Parte_1 va osservato che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa dal ai sensi dell'art. 2, co. 1, CP_1
R.D. 639/1910, per cui la relativa opposizione rimane regolata dall'art. 32, co. 1 e 2, del d.lgs. n.
150/2011, che prevede l'applicabilità del rito ordinario di cognizione.
Diversamente da quanto previsto dal previgente art. 3 del R.D. 639/1910, l'art. 32 del d.lgs. n.
150/2011 non fissa alcun un termine per la sua proposizione, senza che qui rilevi il momento di comunicazione del previo avviso di accertamento (prot. n. 151373 del 13.10.2021).
L'eccezione è, perciò, infondata.
3. Passando al merito, non colgono nel segno le preliminari contestazioni di parte attrice in ordine alla violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., né dell'art. 149 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 285/1992. E' vero che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal Legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che ai sensi dell'art 23 Cost. attribuisca agli stessi tale potere, ma nel caso di specie il CP_1 non ha imposto d'imperio una prestazione patrimoniale all'attrice, avendo, piuttosto, fatto
[...] valere una pretesa creditoria di fonte negoziale, la cui validità non è viziata dall'art. 14, co. 1, d.lgs.
n. 285/1992. Si legge, infatti, nell'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 che il credito trae fondamento Part nel “rapporto convenzionale n. 28773 del 10.1.1964 la RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA si impegnava a riconoscere al il suddetto contributo dal 1 gennaio 1964 fino al Controparte_1 termine dell'esercizio degli impianti”.
La questione controversa si sposta, quindi, sul rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, in posizione tra loro paritaria.
4 Secondo la prospettazione dell'attrice il rapporto obbligatorio è stato novato nel 2002, con la conseguenza che, sostituendo integralmente le pattuizioni intervenute tra la RAI ed il CP_1 nell'originario accordo del 1964 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo), quest'ultimo ha perso efficacia e nulla
è dovuto a tale titolo. Diversamente, secondo il l'obbligo di contribuzione alle spese di CP_1 manutenzione del tratto stradale trova ancora oggi fondamento nell'accordo del 1964, in scadenza al termine di esercizio degli impianti.
Ebbene, dalla documentazione in atti (all. 3, 4 e 5 fascicolo attoreo) emerge che tra il 2001 ed il 2002 tra le parti era insorta una controversia sulla debenza dei contributi per la manutenzione stradale di cui si occupava il quando l'ente aveva chiesto di aumentare il contributo dovuto da CP_1 [...] quest'ultima aveva messo in discussione l'an debeatur, sostenendo di essere uno dei Parte_1 tanti fruitori della strada, al pari degli operatori delle emittenti private presenti in zona, su cui non poteva gravare l'onere economico di manutenzione della strada costituente un bene demaniale.
Nella successiva nota comunale del 2021 si legge che le parti avevano poi composto la controversia insorta, stipulando un accordo transattivo con cui era stato “concluso il rapporto convenzionale a mezzo di conferma dell'ordine chiuso della RAI WAY – ACQUISTI […] n. 2026000449 avvenuto con sottoscrizione da parte del in data 18.7.2002 a mezzo dell'atto contenente clausole Controparte_1 contrattuali prot. gen.le n. 57226 del 18.7.2002. Il rapporto si concludeva con l'Ordine chiuso n.
2026000449 del 3.7.2002 sottoscritto da e recepito con prot. gen.le 54244 del 8/7/2002. Pt_1 Parte Nel rapporto veniva definito l'ammontare del contributo RAI per la manutenzione della strada di accesso al ripetitore TV/MF è stato fissato in € 500,00 all'anno + IVA. Detto contributo era stato indicato come rivalutabile ogni biennio nella misura della variazione ISTAT […] verificatosi nei due anni precedenti. L'accordo aveva validità fino al 31.12.2014 in relazione alle obbligazioni originarie definite all'atto di costruzione della strada, il rapporto doveva essere rinnovato alla scadenza. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, gli incaricati RAI WAY GESTIONE RETI AF PERUGIA, avrebbero dovuto effettuare il carico del contributo annuale e a comunicare il n.ro del carico per l'emissione da parte del della fattura entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento da parte Controparte_1 di doveva avvenire ogni anno entro il 31 marzo”. Pt_1
Pur non essendo stato prodotto l'accordo transattivo del 2002 qui sinteticamente descritto, il contenuto negoziale riportato dal nella nota del 21.10.2021 depone univocamente a favore CP_1 dell'estinzione del precedente rapporto obbligatorio (definito espressamente e ripetutamente come
“concluso”) con la sostituzione integrale di un nuovo vincolo.
Del resto, la previsione di una scadenza al verificarsi della quale le parti si erano impegnate a rinnovare il negozio del 2002 implica che con tale accordo le parti avevano regolato ex novo e in toto il proprio rapporto obbligatorio.
Del resto, esso non prevedeva una molteplicità di prestazioni corrispettive, ma si limitava a vincolare il alla manutenzione del citato tratto stradale – vincolo derivante, peraltro, dall'art. 14 CP_1
d.lgs. n. 285/1992 in ragione della sopravvenuta natura demaniale del bene - e al Pt_1 versamento di un contributo economico annuale a titolo di corrispettivo.
E' evidente, allora, che con tale negozio le parti non si sono limitate ad apportare alcune modifiche ad un vincolo già in atto, ma hanno nuovamente regolato l'intero rapporto obbligatorio, mantenendo ferma l'attività di manutenzione del e definendo l'ammontare fisso del contributo dovuto CP_1 da a titolo di corrispettivo, il termine per il relativo pagamento e la scadenza Parte_1 dell'accordo.
5 E' utile, al riguardo, ricordare che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. Cass. n. 21371 del
6.10.2020).
Dal contenuto negoziale dell'accordo emergono in modo lampante sia l'animus novandi delle parti, sia l'incompatibilità del nuovo assetto di interessi con quello preesistente e, quindi, l'implicita volontà Parte abdicativa dell'impegno originariamente assunto dalla l 10.1.1964, che prevedeva il versamento del corrispettivo annuo di £ 100.000 oltre IVA sino al termine di esercizio degli impianti e che era logicamente giustificato da una diversa situazione fattuale, poiché all'epoca il tratto stradale de quo non era ancora parte del demanio comunale, essendo divenuto tale solo successivamente (cfr. atto di acquisto n. 1136 del 14.6.1966 e delibera di inserimento tra le strade comunali n. 172 del 15.4.2004 citati).
Sulla scorta di tutte le considerazioni qui svolte, non essendo stata provata la rinnovazione del nuovo accordo del 2002 dopo la sua naturale scadenza (fissata al 31.12.2014), a partire dal 2015 nulla è più dovuto da in favore del per la manutenzione del tratto stradale in Parte_1 CP_1 questione.
Pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 qui promossa deve essere accolta.
Non avendo dedotto di aver versato nelle more al somme a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, non deve esser pronunciata alcuna domanda di condanna nei confronti dell'ente locale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo ai giudizi dinanzi al Tribunale con scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 relativo al valore della controversia ed applicati i parametri medi per le fasi processuali di studio ed introduttiva e i parametri minimi per le successive fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa il 21.1.2022 dal Controparte_1 nei confronti di Parte_1
- condanna il lla rifusione in favore di elle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.702,00 per compensi, € 125,00 per spese (c.u. e marca da bollo), oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 378/2022 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Giovanni De Vergottini, Valeria Morra, Marco Petitto e Maria Lura Tripodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale De Vergottini, sito in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, giusta procura da intendersi in calce all'atto di citazione;
attrice
E
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvi Controparte_1
Francesco, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale sito in CP_1 piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
- per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, disapplicare/annullare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo
l'ordinanza ingiunzione, meglio indicata in epigrafe, con cui è stato intimato a il Parte_1 pagamento della somma totale di € 3.721,23 per l'asserito mancato versamento del contributo per le spese obbligatorie di manutenzione relative agli anni da 2016 a 2021 per tutti i motivi di cui all'atto che precede;
- nel merito, ancora in via principale, condannare la parte convenuta alla restituzione in favore di delle somme che la medesima dovesse essere eventualmente costretta a Parte_1 versare nelle more della definizione del presente giudizio per evitare l'avvio di azioni esecutive e delle quali ci si riserva di effettuare eventuale successiva quantificazione;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la pretesa alla perdurante percezione di un contributo di manutenzione, in ogni caso revocare e/o dichiarare nulla e/o inefficace
l'ordinanza ingiunzione qui opposta accertando e dichiarando l'inferiore entità del credito per le ragioni di cui in narrativa e, per gli effetti, condannando l'Ente locale alla restituzione delle somme che, anche in tale caso, dovessero risultare versate in eccedenza avuto riferimento al periodo considerato […] con espressa condanna dell'amministrazione odierna opposta al pagamento delle spese di lite”;
- per parte convenuta: “insiste per la declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la questione attratta nella giurisdizione dell'A.G. Amministrativa e nella fattispecie del TAR 1 dell'Umbria; insiste inoltre per la declaratoria di inammissibilità della domanda stante la maturata decadenza di cui al punto 1,2 della presente comparsa di risposta e comunque per la reiezione della domanda in quanto inammissibile ed infondata per tutto quanto esposto in narrativa. Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22.2.2022 vocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni il per contestare l'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 Controparte_1 emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, con cui l'ente le aveva ingiunto il pagamento della somma di €
3.689,23, oltre spese di notifica (€ 12,00) e procedimentali (€ 20,00), per il mancato versamento del contributo per le spese di manutenzione della strada che partendo dall'abitato di Miranda (TR) conduce al ripetitore per gli anni dal 2016 al 2021, richiamando le obbligazioni assunte CP_2 da nel 1964. Controparte_3
L'opponente ricostruiva la vicenda storico-fattuale sottesa all'ordinanza-ingiunzione contestata nei seguenti termini: - la pretesa creditoria si fondava sulla delibera della Giunta Comunale n. 1524 del
23.8.1963, in forza della quale il aveva autorizzato Rai Radiotelevisione Controparte_1 Parte Italiana s.p.a. (di seguito, per brevità, “ ) ad eseguire i lavori di ampliamento del tronco stradale Parte precitato, appartenente al demanio stradale comunale;
- in virtù di detto obbligo i era impegnata a versare un contributo annuo di £. 100.000 con decorrenza dall'1.1.1964 e fino al termine di esercizio degli impianti;
- con nota n. 67569 del 27.9.2000 il aveva formulato una Controparte_1 proposta di adeguamento del contributo nella somma di £. 200.000, a seguito dell'aumentato costo delle spese di manutenzione, correlato all'aumento dell'indice del costo della vita;
- con atto notarile Parte rep. n. 59088/11285 la aveva trasferito alla controllata il relativo ramo Parte_1 aziendale (“Divisione Trasmissione e Diffusione”); - con nota acquisita dal Controparte_1 con prot. n. 11198 dell'8.2.2002, veva evidenziato che nella medesima zona erano Parte_1 stati installati impianti di altri operatori privati che utilizzavano in maniera più frequente il tronco stradale oggetto di causa, chiedendo che anche questi ultimi contribuissero alle relative spese;
- in risposta (nota prot. 20106 dell'11.3.2002), il aveva affermato che “… una Controparte_1 strada appartenente al Demanio Stradale Comunale deve essere aperta all'uso indiscriminato di una collettività generica” e che “… l'ente proprietario della strada di pubblico transito deve provvedere alla manutenzione e gestione della stessa allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, senza poter pretendere dagli stessi soggetti fruitori dei contributi per spese di manutenzione”; - con successiva nota prot. RW/RU/ALS/000574 RAI WAY S.P.A. aveva contestato la sussistenza del predetto obbligo, sostenendo che in base all'art. 14, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 285/1992,
l'ente proprietario della strada non poteva richiedere contributi ai soggetti fruitori, poiché tale attività rientrava tra i compiti assegnati in via istituzionale al - al fine di evitare un contenzioso, CP_1 con ordine di acquisto n. 2026000449 del 3.7.2002, veva disposto ed eseguito in Parte_1 via transitoria il pagamento di un contributo di € 500,00 in favore del valido Controparte_1 sino al 31.12.2014, relativo alle spese di manutenzione del tratto stradale di acceso al ripetitore
TV/MF; - con nota prot. 1513373 del 13.10.2021, sul presupposto che il contributo avrebbe dovuto essere corrisposto sino al termine di esercizio degli impianti come pattuito nel 1964, il CP_1 sosteneva di vantare nei confronti di di un credito relativo agli anni dal 2016 al Parte_1
2021 per € 3.689,23. Così ricostruita la vicenda, sosteneva che l'infondatezza della pretesa creditoria Parte_1 per una serie di motivazioni.
2 In primo luogo, lamentava la violazione della riserva di legge di cui agli artt. 23 Cost. e 149 d.lgs. n.
267/2000 e, in generale, dei principi sull'ordinamento finanziario degli enti locali.
Nel dettaglio, sosteneva che il non poteva istituire alcun tipo di entrata a suo favore senza CP_1 espressa previsione legislativa, tanto più che qui la pretesa afferiva ad un servizio di pubblica utilità.
Inoltre, il in quanto ente proprietario della strada, era tenuto in base all'art. 14, co. 1, CP_1
d.lgs. n. 285/1992 alla relativa manutenzione e pulizia;
norma peraltro richiamata dallo stesso nella nota dell'11.3.2002, nella quale aveva affermato di non poter giuridicamente CP_1 pretendere dai fruitori della strada contributi per le spese di manutenzione. Parte Richiamando l'attenzione sugli accordi del 1964 e 2002 sottoscritti da a cui era succeduta
[...]
, ne valorizzava la durata limitata, osservando che l'accordo del 2002, novativo di Parte_1 quello del 1964, aveva validità sino al 31.12.2014. Pertanto, il non poteva legittimamente CP_1 Parte fondare la pretesa sul contratto stipulato con el 1964, con scadenza fissata al termine di esercizio degli impianti.
Ad ogni modo, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità della pretesa creditoria come fondata sull'accordo del 1964, contestava la quantificazione dell'importo ingiunto, poiché soggetto a maggiorazioni arbitrarie del motivate sulla scorta dell'aumento delle spese di CP_1 manutenzione e del costo della vita che l'accordo originario del 1964 espressamente escludeva di Parte poter addebitare alla
Quale ulteriore motivo di opposizione, ai sensi dell'art. 2948, co. 2, c.c. eccepiva la prescrizione quinquennale del contributo del 2016. A tal fine, segnalava che nella nota prot. 67569 del 27.9.2001 era espressamente specificato che il pagamento del contributo poteva avvenire fino al 31 marzo di ogni anno. Perciò, il credito del 2016 si era estinto per prescrizione il 31.3.2021, a nulla valendo il successivo atto interruttivo del 21.10.2021.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.6.2022 si costituiva in giudizio il eccependo, anzitutto, il difetto relativo di giurisdizione del giudice ordinario, Controparte_1 sul presupposto che la controversia, in quanto attinente alla concessione di beni demaniali, rientrasse tra le materie di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, co.
1, lett. b), c.p.a. e, nel dettaglio, al TAR dell'Umbria. Eccepiva, poi, la tardività dell'opposizione, essendo stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla conoscenza dell'accertamento del
13.10.2021 (prot. n. 151373). Nel merito, contestava i motivi di opposizione avversari, sostenendo la legittimità dell'operato del sul presupposto della perdurante efficacia dell'accordo del CP_1
1964 (la cui durata coincideva con il termine di esercizio degli impianti), della corretta quantificazione del contributo dovuto e dell'operatività del termine di prescrizione decennale.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Va in primis esaminata l'eccezione pregiudiziale di giurisdizione sollevata dal ai sensi CP_1 dell'art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a..
Tale disposizione, che trova qui pacificamente applicazione poiché mantiene in Parte_1 esercizio i propri ripetitori siti in località Miranda, di su un bene CP_4 CP_1 CP_1 demaniale in regime di concessione, prevede che siano devolute al G.A. “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi […]”.
3 La portata della norma è stata chiarita dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle a contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non assume rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, mentre la lite che coinvolga l'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto, è attratta nella giurisdizione nella giurisdizione del giudice amministrativo” (Cass. S.U. n. 13940 del 19.6.2014; conf. Cass. S.U. n. 28973 del 17.12.2020).
Va, quindi, verificato se la contrapposizione tra le parti possa esser o meno schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, poiché solo quando la controversia esula da tali limiti, imponendo una verifica dell'incidenza dell'azione autoritativa dell'amministrazione sull'intera economia del rapporto concessorio, il conflitto si declina secondo il binomio “potere-interesse” e spetta al G.A.
(cfr. Tar Campania n. 8947 del 4.10.2007).
Così ricostruita la cornice giurisprudenziale di riferimento, va osservato che con l'ingiunzione di pagamento il ha agito per il pagamento dei contributi legati alla manutenzione del tronco CP_1 stradale tra l'abitato di Miranda ed il ripetitore TV/MF, azionando una pretesa avente contenuto meramente patrimoniale afferente ad un bene demaniale in concessione. Diversamente da quanto prospettato dal convenuto, la controversia non implica una disamina dell'esercizio di CP_1 poteri discrezionali-valutativi dell'ente nella determinazione del canone, ma soltanto la sussistenza dei presupposti fattuali del credito e, in caso affermativo, la quantificazione del dovuto.
Pertanto, poiché la controversia ha ad oggetto la sola pretesa patrimoniale dell'ente locale è indubbio che la stessa sia devoluta al giudice ordinario.
2.2. Muovendo l'attenzione sull'eccezione di tardività della domanda giudiziale di Parte_1 va osservato che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa dal ai sensi dell'art. 2, co. 1, CP_1
R.D. 639/1910, per cui la relativa opposizione rimane regolata dall'art. 32, co. 1 e 2, del d.lgs. n.
150/2011, che prevede l'applicabilità del rito ordinario di cognizione.
Diversamente da quanto previsto dal previgente art. 3 del R.D. 639/1910, l'art. 32 del d.lgs. n.
150/2011 non fissa alcun un termine per la sua proposizione, senza che qui rilevi il momento di comunicazione del previo avviso di accertamento (prot. n. 151373 del 13.10.2021).
L'eccezione è, perciò, infondata.
3. Passando al merito, non colgono nel segno le preliminari contestazioni di parte attrice in ordine alla violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., né dell'art. 149 d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14, co. 1, d.lgs. n. 285/1992. E' vero che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal Legislatore, essendo all'uopo necessaria una norma che ai sensi dell'art 23 Cost. attribuisca agli stessi tale potere, ma nel caso di specie il CP_1 non ha imposto d'imperio una prestazione patrimoniale all'attrice, avendo, piuttosto, fatto
[...] valere una pretesa creditoria di fonte negoziale, la cui validità non è viziata dall'art. 14, co. 1, d.lgs.
n. 285/1992. Si legge, infatti, nell'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 che il credito trae fondamento Part nel “rapporto convenzionale n. 28773 del 10.1.1964 la RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA si impegnava a riconoscere al il suddetto contributo dal 1 gennaio 1964 fino al Controparte_1 termine dell'esercizio degli impianti”.
La questione controversa si sposta, quindi, sul rapporto obbligatorio sussistente tra le parti, in posizione tra loro paritaria.
4 Secondo la prospettazione dell'attrice il rapporto obbligatorio è stato novato nel 2002, con la conseguenza che, sostituendo integralmente le pattuizioni intervenute tra la RAI ed il CP_1 nell'originario accordo del 1964 (cfr. all. 2 fascicolo attoreo), quest'ultimo ha perso efficacia e nulla
è dovuto a tale titolo. Diversamente, secondo il l'obbligo di contribuzione alle spese di CP_1 manutenzione del tratto stradale trova ancora oggi fondamento nell'accordo del 1964, in scadenza al termine di esercizio degli impianti.
Ebbene, dalla documentazione in atti (all. 3, 4 e 5 fascicolo attoreo) emerge che tra il 2001 ed il 2002 tra le parti era insorta una controversia sulla debenza dei contributi per la manutenzione stradale di cui si occupava il quando l'ente aveva chiesto di aumentare il contributo dovuto da CP_1 [...] quest'ultima aveva messo in discussione l'an debeatur, sostenendo di essere uno dei Parte_1 tanti fruitori della strada, al pari degli operatori delle emittenti private presenti in zona, su cui non poteva gravare l'onere economico di manutenzione della strada costituente un bene demaniale.
Nella successiva nota comunale del 2021 si legge che le parti avevano poi composto la controversia insorta, stipulando un accordo transattivo con cui era stato “concluso il rapporto convenzionale a mezzo di conferma dell'ordine chiuso della RAI WAY – ACQUISTI […] n. 2026000449 avvenuto con sottoscrizione da parte del in data 18.7.2002 a mezzo dell'atto contenente clausole Controparte_1 contrattuali prot. gen.le n. 57226 del 18.7.2002. Il rapporto si concludeva con l'Ordine chiuso n.
2026000449 del 3.7.2002 sottoscritto da e recepito con prot. gen.le 54244 del 8/7/2002. Pt_1 Parte Nel rapporto veniva definito l'ammontare del contributo RAI per la manutenzione della strada di accesso al ripetitore TV/MF è stato fissato in € 500,00 all'anno + IVA. Detto contributo era stato indicato come rivalutabile ogni biennio nella misura della variazione ISTAT […] verificatosi nei due anni precedenti. L'accordo aveva validità fino al 31.12.2014 in relazione alle obbligazioni originarie definite all'atto di costruzione della strada, il rapporto doveva essere rinnovato alla scadenza. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, gli incaricati RAI WAY GESTIONE RETI AF PERUGIA, avrebbero dovuto effettuare il carico del contributo annuale e a comunicare il n.ro del carico per l'emissione da parte del della fattura entro il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento da parte Controparte_1 di doveva avvenire ogni anno entro il 31 marzo”. Pt_1
Pur non essendo stato prodotto l'accordo transattivo del 2002 qui sinteticamente descritto, il contenuto negoziale riportato dal nella nota del 21.10.2021 depone univocamente a favore CP_1 dell'estinzione del precedente rapporto obbligatorio (definito espressamente e ripetutamente come
“concluso”) con la sostituzione integrale di un nuovo vincolo.
Del resto, la previsione di una scadenza al verificarsi della quale le parti si erano impegnate a rinnovare il negozio del 2002 implica che con tale accordo le parti avevano regolato ex novo e in toto il proprio rapporto obbligatorio.
Del resto, esso non prevedeva una molteplicità di prestazioni corrispettive, ma si limitava a vincolare il alla manutenzione del citato tratto stradale – vincolo derivante, peraltro, dall'art. 14 CP_1
d.lgs. n. 285/1992 in ragione della sopravvenuta natura demaniale del bene - e al Pt_1 versamento di un contributo economico annuale a titolo di corrispettivo.
E' evidente, allora, che con tale negozio le parti non si sono limitate ad apportare alcune modifiche ad un vincolo già in atto, ma hanno nuovamente regolato l'intero rapporto obbligatorio, mantenendo ferma l'attività di manutenzione del e definendo l'ammontare fisso del contributo dovuto CP_1 da a titolo di corrispettivo, il termine per il relativo pagamento e la scadenza Parte_1 dell'accordo.
5 E' utile, al riguardo, ricordare che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni” (cfr. Cass. n. 21371 del
6.10.2020).
Dal contenuto negoziale dell'accordo emergono in modo lampante sia l'animus novandi delle parti, sia l'incompatibilità del nuovo assetto di interessi con quello preesistente e, quindi, l'implicita volontà Parte abdicativa dell'impegno originariamente assunto dalla l 10.1.1964, che prevedeva il versamento del corrispettivo annuo di £ 100.000 oltre IVA sino al termine di esercizio degli impianti e che era logicamente giustificato da una diversa situazione fattuale, poiché all'epoca il tratto stradale de quo non era ancora parte del demanio comunale, essendo divenuto tale solo successivamente (cfr. atto di acquisto n. 1136 del 14.6.1966 e delibera di inserimento tra le strade comunali n. 172 del 15.4.2004 citati).
Sulla scorta di tutte le considerazioni qui svolte, non essendo stata provata la rinnovazione del nuovo accordo del 2002 dopo la sua naturale scadenza (fissata al 31.12.2014), a partire dal 2015 nulla è più dovuto da in favore del per la manutenzione del tratto stradale in Parte_1 CP_1 questione.
Pertanto, l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del 21.1.2022 qui promossa deve essere accolta.
Non avendo dedotto di aver versato nelle more al somme a titolo di Parte_1 CP_1 contributi, non deve esser pronunciata alcuna domanda di condanna nei confronti dell'ente locale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55/2014
(aggiornato al DM n. 147/2022), avuto riguardo ai giudizi dinanzi al Tribunale con scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 relativo al valore della controversia ed applicati i parametri medi per le fasi processuali di studio ed introduttiva e i parametri minimi per le successive fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa il 21.1.2022 dal Controparte_1 nei confronti di Parte_1
- condanna il lla rifusione in favore di elle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in € 1.702,00 per compensi, € 125,00 per spese (c.u. e marca da bollo), oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a..
Così deciso in data 28/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
6