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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott. Francesco Ferdinandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 784/19 RG tra
, , , con l'avv. Mingarelli Parte_1 Parte_2 Parte_3
Attori
, , , e , con l'avv. CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Viri
Convenuti
Conclusioni : come da verbale del 5.4.24
Motivi della decisione
-D , , , hanno convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3
questo Tribunale , , , , e , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
rappresentando di essere proprietari degli immobili siti in ON AN VA AM , località NA , in catasto al foglio 5 , mappale 19, 20, 53, 63, 64, 135, 146, 152, 188, 189,
192, 193, 194, 204, 205, 206, 240, 259, 266 , sulla base dei titoli analiticamente indicati in citazione e da ultimo per successione da , deceduto in data 23.4.12 ; che tali Persona_1
immobili erano abusivamente occupati dai convenuti;
che prima del 2017 gli attori erano nel pieno possesso dei fondi , così unendo il proprio possesso a quello di , che li Persona_1
possedeva in modo pacifico ed indisturbato sin dal 1981 ; che in un incontro tenutosi presso lo studio del geom. Mingarelli , i convenuti avevano formulato una proposta di acquisto , tuttavia ritenuta incongrua da parte degli attori;
che il diritto di proprietà era provato sia dai vari titoli e passaggi di proprietà , sia dall'intervenuta usucapione a seguito del possesso dei fondi;
che
1 l'occupazione dei fondi aveva cagionato un danno ingiusto per mancato uso dei beni dal 2017 ed ammontava a 5000 euro o alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedevano pertanto di essere dichiarati proprietari dei beni in questione , con condanna dei convenuti al loro rilascio ed al risarcimento dei danni .
-Si sono costituiti i convenuti deducendo di aver posseduto i fondi in modo pacifico e indisturbato da almeno 25 anni , e che prima di loro avevano posseduto i fondi i loro aventi causa , eccependo l'usucapione ordinaria o in subordine quella abbreviata prevista per le zone montane.
-In sede di interrogatorio formale, reso all'udienza del 28.5.21 , i convenuti dichiaravano di non possedere le particelle 53,63,64,189,192,194,259,266 .
All'udienza del 16.6.23 la difesa dei convenuti deduceva che i convenuti oltre ad essere estranei ad ogni forma di possesso delle indicate particelle , cui si erano riferite le parti in sede di interrogatorio formale , lo erano altresì rispetto alle particelle 240 e 135 , siccome collocate al di fuori della recinzione che delimitava i terreni posseduti dai convenuti medesimi .
-Le domande degli attori vanno esaminate distintamente con riguardo a) ai beni , rispetto ai quali i convenuti , nel corso della causa , non hanno mosso contestazioni circa la loro appartenenza agli attori;
e b ) con riguardo ai restanti beni , rispetto ai quali invece le difese delle parti processuali importano controversia circa la loro appartenenza.
-Procedendo dunque all'esame delle domande relative ai beni sub a) , occorre premettere che la domanda di accertamento della proprietà formulata dagli attori non pare assumere valenza autonoma rispetto alla domanda di condanna alla restituzione dei beni , apparendo meramente strumentale rispetto a tale ultima domanda ( cfr. atto di citazione : “ accertare . . . che i comparenti attori hanno diritto di proprietà . . . e per l'effetto ( sottolinetura del Tribunale ) e la conseguenza condannare . . . . . . a lasciare immediatamente i terreni beni immobili . . . . “ ) .
Pertanto la domanda in tal guisa proposta dagli attori appare una sola ( a parte ovviamente quella risarcitoria ) e va qualificata come revindica.
Su tali beni ,come si è visto, i convenuti sono receduti dalle originarie contestazioni;
ciononostante , permane l'interesse degli attori alla pronuncia sulla domanda di revindica . Si consideri infatti che uno degli elementi che fondano l'interesse ad agire in rivendicazione è costituito dal possesso del bene da parte dei soggetti contro i quali si rivolge la domanda .
Nell'atto introduttivo gli attori hanno lamentato che i convenuti sono nel possesso dei beni e pertanto ne chiedono la restituzione . Si consideri ora che sino alla maturazione delle
2 preclusioni istruttorie , i convenuti non hanno contestato di trovarsi nel possesso dei beni .
Pertanto , deve ritenersi , in virtù dell'art. 115 cpc, provato ( recte non abbisognevole di prova
) che i convenuti si trovino nel possesso dei beni , nonostante ogni diversa e contraria deduzione al riguardo svolta dai convenuti , che solo successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie , cui consegue la delimitazione del thema probandum , hanno dichiarato di non possedere i beni e di non avere pertanto contestazioni sulla proprietà degli attori da muovere con riguardo agli stessi.
Tuttavia la posizione di mancato contrasto , assunta dai convenuti circa la proprietà di tali beni in capo agli attori , riveste uno specifico rilievo con riguardo alla consistenza dell'onere probatorio incombente sugli attori .
Al riguardo basterà considerare che secondo condivisibile indirizzo della Suprema Corte , ormai consolidatosi nel tempo da oltre un cinquantennio , l'onere probatorio che incombe sul rivendicante , non ha valore assoluto , nel senso che costui non è sempre e comunque tenuto
, secondo quanto pretendeva la tradizionale opinione ormai superata , ad offrire la prova del diritto di proprietà risalendo ad un acquisto a titolo originario , proprio o di un dante causa , dovendo al contrario ritenersi che siffatto onere si commisuri e si adatti nel suo concreto contenuto alle difese svolte dal convenuto .
Così a titolo meramente esemplificativo , la giurisprudenza nel solco dell' indirizzo semplificatorio dell'onere probatorio del rivendicante , ha più volte statuito che nel caso in cui sia incontestata l'appartenenza del bene ad un comune dante causa sarà sufficiente da parte dell'attore , dimostrare la sussistenza di un titolo prevalente su quello del convenuto ( Cass.
15388/05) ; nel caso in cui il convenuto riconosca l'appartenenza del bene in un dato tempo ad una determinata persona , sarà sufficiente che l'attore dimostri i titoli in base ai quai il bene gli è pervenuto da quella persona ( Cass. 25793/16 ) .
Insomma la regola probatoria sottesa al richiamato indirizzo è semplicemente quella di esonerare l'attore dalla prova di ciò che il convenuto non contesta o riconosce espressamente e di limitare il thema probandum al solo ambito in cui si sono svolte le contestazione del convenuto ( una interessante casistica in tal senso , sostanzialmente esaustiva , è contenuta nella motivazione di Cass. 28865/21 ) .
In tal modo le caratteristiche di assolutezza che distinguono i diritti reali rispetto ai diritti di natura obbligatoria ( per definizione , invece , di natura relativa ) e che per lungo tempo , proprio in ragione di tale assolutezza , avevano indotto la tradizione ad addossare in capo all'attore un 3 onere probatorio di particolare rigore ( non a caso definito dai pratici , come probatio diabolica
) , si sono per così dire piegate , sotto il profilo probatorio , alle caratteristiche ed esigenze del processo civile che è pur sempre un processo tra parti , i cui effetti pertanto non possono che esaurirsi con forza di giudicato tra le parti del giudizio;
ed il mutato atteggiamento della giurisprudenza si è riflesso non solo sull'onere della prova , ma anche sul piano dell'individuazione delle parti del giudizio , statuendosi che l' azione di rivendicazione non dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che possano avere interesse a contrastare le pretese dell'attore sulla cosa oggetto della domanda , poiché in tal caso l'unica conseguenza sarà che la sentenza , facendo stato tra le parti , non sarà opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio stesso ( Cass. 27295/13 ) , onde deve dedursene
,per converso, che il giudice non debba disporre l'integrazione del contraddittorio con eventuali soggetti , i cui nominativi emergano dagli atti , ipoteticamente interessati a far valere diritti contrastanti con il diritto fatto valere dell'attore .
Venendo dunque all'individuazione della regola probatoria da applicare al caso di specie , tenuto conto della necessità che essa si adatti in concreto alle difese del convenuto , va rilevato che gli attori hanno indicato analiticamente le vicende traslative dei beni in questione e su di esse , come si è visto , i convenuti hanno desistito dalle originarie contestazioni;
onde , in difetto di specifiche contestazioni sulle singole vicende traslative che hanno condotto , nella rappresentazione degli attori , all'acquisto della proprietà dei beni , deve ritenersi che gli attori con l'analitica allegazione di tali vicende , abbiano assolto all'onere probatorio su di essi incombente ( cfr. Cass. 32820/23 ) .
In definitiva , va accolta la domanda di revindica con riguardo ai beni siti in ON AN VA
AM , località NA , in catasto al foglio 5 , particelle 53,63,64,135 , 189,192,194,240
, 259, 266 , ed i convenuti vanno condannati a rilasciare detti beni in favore degli attori .
-Va ora esaminata la domanda di rivendicazione relativa alle restanti particelle 19, 20, 146,
152, 188, 193, 204, 205, 206 .
Con riguardo a tali beni i convenuti hanno contestato la qualità di proprietario in capo a tutti i danti causa nella catena delle vicende traslative che hanno condotto , nella rappresentazione degli attori , all'acquisto dei beni rivendicati nell'odierno giudizio, eccependo inoltre in loro favore l'avvenuta usucapione dei beni .
Tuttavia , in sede di interrogatorio formale , con riguardo all'incontro svoltosi con CP_1 gli attori , richiamato in narrativa , ha dichiarato : “ Non abbiamo mai fatto un'offerta di acquisto 4 dei terreni . Solo io dissi che avrei voluto una buonuscita per essere ricompensata per tutti i sacrifici che la mia famiglia aveva fatto su quei fondi “ . Tutti i restanti convenuti , a loro volta CP_ sottoposti a prova per interpello , hanno confermato le dichiarazioni della predetta .
Ora , anche nel linguaggio comune , la richiesta di una “buonuscita” , appare del tutto incompatibile con l'avanzamento di pretese a titolo di proprietà , implicando tale richiesta l' invocazione di una condizione di godimento del bene , non fondata sulla proprietà dello stesso
, e per converso implicando logicamente il riconoscimento della proprietà del bene in capo al soggetto al quale viene chiesta la “buonuscita” . Che poi questo sia il significato da attribuire CP_ al termine “buonuscita” nell'intendimento della , risulta rafforzato , seppure ve ne fosse bisogno , dal riferimento da parte di costei ai “ sacrifici “ fatti dalla famiglia nella gestione dei fondi , che dunque avrebbero dovuto ( essi “ sacrifici e non certo un'acquisita proprietà per usucapione ) costituire , nel convincimento della stessa , il “giusto titolo” per la corresponsione di una “buonuscita” . In sede di interpello i restanti convenuti , si sono limitati a CP_ confermare le dichiarazioni della e non hanno in alcun modo dichiarato di essersi dissociati CP_
, nel corso dell'incontro tra essi e gli attori in cui vennero formulate le richieste della ( ed è pacifico che tale incontro si svolse ) , dalla posizione assunta da costei , né hanno in qualche
CP_ modo preso le distanze , sotto il profilo in esame , dalla ( che dunque deve ritenersi abbia ricevuto al riguardo il tacito assenso da parte dei restanti familiari ) ; onde in definitiva le
CP_ dichiarazioni della ben possono assumere piena valenza confessoria con riguardo a tutti i convenuti , nel senso dell'avvenuto implicito riconoscimento della proprietà dei beni in capo agli attori.
Si è data sopra sommaria esposizione della giurisprudenza in tema di onere probatorio del rivendicante , che va adattato alla posizione processuale assunta dal convenuto ed alle sue ammissioni .
Nel caso limite in cui il convenuto addirittura riconosca la proprietà di parte attrice , deve pertanto ritenersi che l'attore assolva l'onere della prova su di lui incombente , semplicemente attraverso l'altrui riconoscimento ( in tal senso Cass. 594/68 non contraddetta da altri arresti ) .
Nella specie , seppure parte convenuta ha svolto difese contrastanti con la domanda di parte attrice , tuttavia ha reso di persona dichiarazioni confessorie che implicano il riconoscimento della proprietà dell'attore .
5 Ora , se il riconoscimento della proprietà derivante dalle deduzioni difensive svolte dal convenuto , vale a soddisfare l'onere della prova del rivendicante , allo stesso modo ( ed anzi
a fortiori ) , deve ritenersi che siffatto onere sia soddisfatto a seguito di dichiarazioni confessorie del convenuto da cui derivi il riconoscimento della proprietà del bene in capo all'attore .
Tenuto conto delle osservazioni che precedono si appalesa dunque superfluo l'esame delle prove testimoniali svoltesi sul possesso dei fondi dall'una o dall'altra parte .
D'altro canto è bene rimarcare che le soprariportate dichiarazioni di natura confessoria rese da non implicano semplicemente mera consapevolezza dell'altrui proprietà , nel qual CP_1
caso sarebbe potuto comunque residuare in capo a parte convenuta un animus possidendi ipoteticamente utile al fine dell'usucapione ( Cass. 13153/21 ) , ma esprimono , attraverso la richiesta di una “buonuscita” , la volontà non equivoca di attribuire il diritto di proprietà al suo titolare , che confligge con la sussistenza di un posizione soggettiva qualificabile come possesso ad usucapionem ( cfr. Cass. cit. ) .
In definitiva i convenuti vanno condannati (anche ) alla restituzione dei beni immobili siti in
ON AN VA AM località NA , in catasto al foglio 5 , part. 19, 20, 146, 152,
188, 193, 204, 205, 206 .
-Va invece rigettata la domanda di risarcimento , in mancanza della prova dei frutti civili ritraibili dalle particelle di proprietà degli attori . Al riguardo gli attori avrebbe potuto offrire , ad es. prove testimoniali sui canoni praticati in zona . Tale prova è tuttavia mancata , onde un'eventuale
CTU avrebbe assunto al riguardo caratteristiche di inammissibile esploratività.
-Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale condanna , , , e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
a rilasciare in favore di , , gli
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
immobili siti in ON AN VA AM , località NA , in catasto al foglio 5 , mappale
19, 20, 53, 63, 64, 135, 146, 152, 188, 189, 192, 193, 194, 204, 205, 206, 240, 259, 266 , liberi da persone e cose;
rigetta la domanda risarcitoria;
spese compensate .
7.1.25
Il Giudice
Francesco Ferdinandi
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