Art. 1.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 febbraio 1953, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal dal 1 gennaio 1953.
E' prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 febbraio 1953, n. 82 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma, del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal dal 1 gennaio 1953.