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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 367/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Presti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , anche quale mandatario di P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione a ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.1.2022, l'odierna appellata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 5932021000432655000 e n. 5932021000060958000, notificati in data
30.11.2021 ed emessi dall' per il recupero di omissioni contributive, eccependo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 4417/2022 del 15 dicembre aprile 2023, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , CP_2
rigettava per entrambi gli avvisi di addebito l'eccezione di difetto di motivazione giacché proposta oltre il termine decadenziale di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c..
Quindi, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 5932021000060958000, avendo l' provato la notifica dello stesso il CP_1
9.10.2021, mentre il ricorso era stato depositato l'11 gennaio 2022, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Quanto all'avviso di addebito n. 5932021000432655000, il giudice, delineato il quadro normativo di riferimento e rilevato che le somme derivavano dalla revoca delle agevolazioni contributive effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174 e 1175 della legge
296/2006, rigettava il ricorso;
osservava che dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva l'insussistenza del diritto in capo alla società ricorrente di fruire delle agevolazioni contributive, per la mancanza del requisito della regolarità contributiva;
precisava che con il predetto avviso l aveva richiesto il pagamento di inadempienze CP_1
oggetto di note di rettifica emesse per i periodi da 1 a 12/2016, conseguenti all'emissione di DURC negativo, avente protocollo n. 18702513 ed esito “irregolare” per la CP_1
presenza di debiti sia per la gestione che CP_1 CP_3
Aggiungeva, infine, che tale DURC negativo era stato emesso dall' in conseguenza del CP_1
fatto che la società ricorrente non aveva provveduto a sanare nel termine di 15 gg le irregolarità contestate con l'invito a regolarizzare del 18.01.2020, notificato a mezzo pec,
2 con il quale era stato contestato il mancato pagamento dei dm relativi ai periodi 9 e
10/2019, non pagati nei termini e conseguentemente iscritti a ruolo.
Avverso la sentenza proponeva appello la con ricorso depositato il Parte_1
15.5.2023; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di legge.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'emissione del
DURC negativo, relativo all'omesso versamento di contributi per la complessiva somma di € 1.222,34, non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015
(che sancisce il c.d. principio di scostamento non grave), avrebbe come unica conseguenza l'impossibilità di continuare a fruire dei benefici per il futuro;
che, per contro, non legittima il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento della irregolarità; che in tal senso si è espressa parte della giurisprudenza di merito.
2. Con il secondo motivo, la società appellante lamenta l'errata valutazione dei mezzi istruttori;
ritiene che l'allegazione secondo cui, negli anni oggetto del recupero delle agevolazioni da parte dell'ente previdenziale, essa società era in regola con il DURC trova riscontro nell'estratto del cassetto previdenziale prodotto in primo grado;
evidenzia che da tale documento emerge, infatti, l'assenza di DURC negativi relativi agli anni precedenti e la presenza di un'unica irregolarità riscontrata solo alla data dell'8 gennaio 2020.
3. I motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica vanno esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
4. In via preliminare va precisato che il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della tale capo della sentenza non è stato impugnato, Controparte_2
3 con conseguente passaggio in giudicato;
pertanto, la notifica dell'appello al predetto ente, nei confronti del quale non viene spiegata alcuna domanda, non può che rilevare quale litis denuntiatio;
per l'effetto, nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese di lite, impregiudicata la questione relativa alla sussistenza del mandato di all' Controparte_2 CP_1
con riferimento ai crediti oggetto di causa.
5. Ancora va premesso che nessuna impugnativa è stata proposta avverso la statuizione di inammissibilità per tardività, ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5932021000060958000, sicché la stessa deve ritenersi passata in cosa giudicata.
6. L'odierno giudizio, pertanto, investe la statuizione relativa all'avviso di addebito n.
5932021000432655000.
Va, altresì, precisato che il predetto avviso di addebito riguarda gli sgravi contributivi fruiti dall'odierna appellante nei mesi da gennaio a dicembre 2016, sì come quantificati nelle note di rettifica versate in atti (cfr. documentazione allegata dall' in primo grado). CP_1
6.1 Ai fini della decisione va richiamata la previsione dell'articolo 1 comma 1175 legge
296/2006, a norma del quale “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire degli sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità dei versamenti contributivi dell'impresa.
4 Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento
Cass. n. 36846/2022), eventuali irregolarità nella procedura amministrativa da parte dell'ente previdenziale influiscono sulla legittimità della stessa e non sull'accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, che può essere riconosciuto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
6.2 Nella fattispecie in esame, secondo quanto statuito dal giudice di prime cure e allegato dallo stesso appellante, il recupero degli sgravi contributivi discende dalle inadempienze accertate nei confronti dell' e dell' ; in particolare, l ha emesso, a seguito CP_1 CP_3 CP_1
della richiesta in data 7.01.2020, DURC negativo per la presenza di irregolarità per l'importo di € 1.222,34 nei propri confronti e per l'importo di € 375,74 nei confronti dell' ; lo stesso ente, nell'invito a regolarizzare del 8.01.2020, ha precisato che le CP_3
inadempienze riscontrate riguardavano i seguenti periodi e importi: settembre 2019 per € 312,59; ottobre 2019 per € 571,00; cartella n. 113602 del 2019 per € 338,75.
È incontestato che l'appellante non ha provveduto a regolarizzare la predetta posizione nel termine di legge.
Alla stregua della documentazione in atti, l'appellante non ha provato il possesso della regolarità contributiva nei periodi di fruizione degli sgravi contributivi, condizione richiesta dell'articolo 1 comma 1175 legge 296/2006 ai fini della fruizione, sì da giustificare il recupero degli stessi.
Ed invero, ciò che rileva, ai fini del legittimo recupero degli sgravi contributivi, è il difetto di regolarità contributiva alla data di competenza degli stessi – nel caso di specie da gennaio a dicembre 2016 – da ritenersi provato, nel presente giudizio, dal DURC negativo emesso per le inadempienze sopra precisate.
6.3 Né può rilevare quanto allegato dall'appellante, secondo cui l'estratto del cassetto previdenziale prodotto in primo grado proverebbe l'assenza di irregolarità prima del 2020,
5 posto che il non ha efficacia costitutiva ma solo di accertamento e in caso di CP_4
contestazione la regolarità va provata e verificata giudizialmente.
6.4 Parimenti infondata è la deduzione difensiva secondo cui la irregolarità riscontrata dal
DURC negativo riguarda solo il futuro e non ha efficacia retroattiva;
ed invero, la regolarità contributiva, che costituisce presupposto imprescindibile per la fruizione degli sgravi, deve essere posseduta in relazione ad ogni periodo, con la conseguenza che in presenza di irregolarità, sia pure riscontrate tardivamente, viene meno il presupposto per la fruizione dei benefici di legge.
Tanto in conformità ai principi di diritto ribaditi di recente dalla Corte di cassazione, in conformità al precedente n. 27107 del 2018, secondo cui “l'irrituale svolgimento del procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l'inesigibilità delle consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti alla regolarità contributiva ed essendo quest'ultima presupposto dell'applicazione degli sgravi;
che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali”, affatto correttamente i giudici territoriali, una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione […] hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass.
n. 12591 del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente
6 possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del
2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)…”- Sez. L, ord. n. 30273 del
25.01.2024.
7. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
8. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali del CP_1
presente grado, complessivamente liquidate in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 367/2023 R.G. promossa
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Presti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , anche quale mandatario di P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione a ruolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.1.2022, l'odierna appellata proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 5932021000432655000 e n. 5932021000060958000, notificati in data
30.11.2021 ed emessi dall' per il recupero di omissioni contributive, eccependo CP_1
l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con sentenza n. 4417/2022 del 15 dicembre aprile 2023, il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, dichiarata la carenza di legittimazione passiva della , CP_2
rigettava per entrambi gli avvisi di addebito l'eccezione di difetto di motivazione giacché proposta oltre il termine decadenziale di giorni 20 previsto dall'art. 617 c.p.c..
Quindi, dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n. 5932021000060958000, avendo l' provato la notifica dello stesso il CP_1
9.10.2021, mentre il ricorso era stato depositato l'11 gennaio 2022, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
Quanto all'avviso di addebito n. 5932021000432655000, il giudice, delineato il quadro normativo di riferimento e rilevato che le somme derivavano dalla revoca delle agevolazioni contributive effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1174 e 1175 della legge
296/2006, rigettava il ricorso;
osservava che dalla documentazione prodotta dalle parti emergeva l'insussistenza del diritto in capo alla società ricorrente di fruire delle agevolazioni contributive, per la mancanza del requisito della regolarità contributiva;
precisava che con il predetto avviso l aveva richiesto il pagamento di inadempienze CP_1
oggetto di note di rettifica emesse per i periodi da 1 a 12/2016, conseguenti all'emissione di DURC negativo, avente protocollo n. 18702513 ed esito “irregolare” per la CP_1
presenza di debiti sia per la gestione che CP_1 CP_3
Aggiungeva, infine, che tale DURC negativo era stato emesso dall' in conseguenza del CP_1
fatto che la società ricorrente non aveva provveduto a sanare nel termine di 15 gg le irregolarità contestate con l'invito a regolarizzare del 18.01.2020, notificato a mezzo pec,
2 con il quale era stato contestato il mancato pagamento dei dm relativi ai periodi 9 e
10/2019, non pagati nei termini e conseguentemente iscritti a ruolo.
Avverso la sentenza proponeva appello la con ricorso depositato il Parte_1
15.5.2023; resisteva al gravame l' CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di legge.
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'emissione del
DURC negativo, relativo all'omesso versamento di contributi per la complessiva somma di € 1.222,34, non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015
(che sancisce il c.d. principio di scostamento non grave), avrebbe come unica conseguenza l'impossibilità di continuare a fruire dei benefici per il futuro;
che, per contro, non legittima il recupero di sgravi fruiti prima dell'accertamento della irregolarità; che in tal senso si è espressa parte della giurisprudenza di merito.
2. Con il secondo motivo, la società appellante lamenta l'errata valutazione dei mezzi istruttori;
ritiene che l'allegazione secondo cui, negli anni oggetto del recupero delle agevolazioni da parte dell'ente previdenziale, essa società era in regola con il DURC trova riscontro nell'estratto del cassetto previdenziale prodotto in primo grado;
evidenzia che da tale documento emerge, infatti, l'assenza di DURC negativi relativi agli anni precedenti e la presenza di un'unica irregolarità riscontrata solo alla data dell'8 gennaio 2020.
3. I motivi, che per la stretta connessione logico-giuridica vanno esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
4. In via preliminare va precisato che il giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della tale capo della sentenza non è stato impugnato, Controparte_2
3 con conseguente passaggio in giudicato;
pertanto, la notifica dell'appello al predetto ente, nei confronti del quale non viene spiegata alcuna domanda, non può che rilevare quale litis denuntiatio;
per l'effetto, nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese di lite, impregiudicata la questione relativa alla sussistenza del mandato di all' Controparte_2 CP_1
con riferimento ai crediti oggetto di causa.
5. Ancora va premesso che nessuna impugnativa è stata proposta avverso la statuizione di inammissibilità per tardività, ex art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/1999, dell'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5932021000060958000, sicché la stessa deve ritenersi passata in cosa giudicata.
6. L'odierno giudizio, pertanto, investe la statuizione relativa all'avviso di addebito n.
5932021000432655000.
Va, altresì, precisato che il predetto avviso di addebito riguarda gli sgravi contributivi fruiti dall'odierna appellante nei mesi da gennaio a dicembre 2016, sì come quantificati nelle note di rettifica versate in atti (cfr. documentazione allegata dall' in primo grado). CP_1
6.1 Ai fini della decisione va richiamata la previsione dell'articolo 1 comma 1175 legge
296/2006, a norma del quale “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tale normativa ha condizionato la possibilità di fruire degli sgravi contributivi ad un ulteriore requisito, oltre a quelli espressamente previsti dalla legge, costituito dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità dei versamenti contributivi dell'impresa.
4 Come riconosciuto in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. in argomento
Cass. n. 36846/2022), eventuali irregolarità nella procedura amministrativa da parte dell'ente previdenziale influiscono sulla legittimità della stessa e non sull'accertamento relativo al diritto alla fruizione degli sgravi contributivi, che può essere riconosciuto solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
6.2 Nella fattispecie in esame, secondo quanto statuito dal giudice di prime cure e allegato dallo stesso appellante, il recupero degli sgravi contributivi discende dalle inadempienze accertate nei confronti dell' e dell' ; in particolare, l ha emesso, a seguito CP_1 CP_3 CP_1
della richiesta in data 7.01.2020, DURC negativo per la presenza di irregolarità per l'importo di € 1.222,34 nei propri confronti e per l'importo di € 375,74 nei confronti dell' ; lo stesso ente, nell'invito a regolarizzare del 8.01.2020, ha precisato che le CP_3
inadempienze riscontrate riguardavano i seguenti periodi e importi: settembre 2019 per € 312,59; ottobre 2019 per € 571,00; cartella n. 113602 del 2019 per € 338,75.
È incontestato che l'appellante non ha provveduto a regolarizzare la predetta posizione nel termine di legge.
Alla stregua della documentazione in atti, l'appellante non ha provato il possesso della regolarità contributiva nei periodi di fruizione degli sgravi contributivi, condizione richiesta dell'articolo 1 comma 1175 legge 296/2006 ai fini della fruizione, sì da giustificare il recupero degli stessi.
Ed invero, ciò che rileva, ai fini del legittimo recupero degli sgravi contributivi, è il difetto di regolarità contributiva alla data di competenza degli stessi – nel caso di specie da gennaio a dicembre 2016 – da ritenersi provato, nel presente giudizio, dal DURC negativo emesso per le inadempienze sopra precisate.
6.3 Né può rilevare quanto allegato dall'appellante, secondo cui l'estratto del cassetto previdenziale prodotto in primo grado proverebbe l'assenza di irregolarità prima del 2020,
5 posto che il non ha efficacia costitutiva ma solo di accertamento e in caso di CP_4
contestazione la regolarità va provata e verificata giudizialmente.
6.4 Parimenti infondata è la deduzione difensiva secondo cui la irregolarità riscontrata dal
DURC negativo riguarda solo il futuro e non ha efficacia retroattiva;
ed invero, la regolarità contributiva, che costituisce presupposto imprescindibile per la fruizione degli sgravi, deve essere posseduta in relazione ad ogni periodo, con la conseguenza che in presenza di irregolarità, sia pure riscontrate tardivamente, viene meno il presupposto per la fruizione dei benefici di legge.
Tanto in conformità ai principi di diritto ribaditi di recente dalla Corte di cassazione, in conformità al precedente n. 27107 del 2018, secondo cui “l'irrituale svolgimento del procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione dei versamenti contributivi non può determinare a carico degli enti previdenziali l'inesigibilità delle consequenziali differenze contributive, gravando sul datore di lavoro gli obblighi inerenti alla regolarità contributiva ed essendo quest'ultima presupposto dell'applicazione degli sgravi;
che, sotto questo profilo, va rimarcato che, prevedendo l'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, che “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali”, affatto correttamente i giudici territoriali, una volta accertata l'esistenza di una irregolarità nel pagamento dei contributi per il periodo in questione […] hanno reputato legittima l'ingiunzione di pagamento degli sgravi fruiti per quell'anno, discendendo tale conclusione non già da una presunta retroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore di accertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità che di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal senso già Cass.
n. 12591 del 2024, in motivazione); che, argomentando diversamente, si verrebbe ad attribuire al rilascio del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente
6 possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del
2003, 15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)…”- Sez. L, ord. n. 30273 del
25.01.2024.
7. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
8. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali del CP_1
presente grado, complessivamente liquidate in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge. dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Caterina Musumeci dott.ssa Elvira Maltese
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