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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 542/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro
Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 3.2.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 542/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. SARRA Parte_1
MAURIZIO;
• , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. IUELE FRANCESCO e dall'Avv. IUELE ERNESTO Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di sfratto per finita locazione di ramo Parte_3
d'azienda a titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
. Parte_2
All'udienza di comparizione, si è costituita parte intimata che ha chiesto il rigetto della domanda, eccepita la nullità del contratto.
Mutato il rito, la causa è proseguita col rito delle locazioni.
Chiamato a decidere, osserva questo Giudice che con l'affitto di azienda, il proprietario trasferisce in godimento ad un altro soggetto, dietro corrispettivo, un'azienda o un ramo di azienda.
pagina1 di 3 Rileva che al suddetto affitto non è dedicata una disciplina ad hoc da parte del codice civile. L'art. 2562 c.c. si limita, infatti, a rinviare alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. dettate per l'usufrutto di azienda.
Rileva, quindi, che per l'affitto dell'azienda non è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma solo ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi e che la legge non determina una durata minima ed una massima per il contratto di affitto d'azienda, ragion per cui la durata del contratto è rimessa all'autonomia delle parti, che possono prevedere specifiche modalità di rinnovo o proroga.
Venendo, pertanto, all'esame della presente fattispecie, osserva che la Pt_1 ha prodotto atto notarile da dove emerge l'esistenza di un contratto di affitto di ramo d'azienda tra le parti in causa per una ivi indicata durata, con la possibilità di recesso da esercitare tramite raccomandata da inviare all'altra parte tre mesi prima.
Ha prodotto, altresì, raccomandata del 18.10.2023 ove ha dichiarato di voler recedere dal contratto, indicando come scadenza contrattuale il
31.1.2024
Il contratto risulta, pertanto, risolto al 31.1.2024.
Stando così le cose, la domanda è fondata e provata.
Di contro, ogni eccezione di risulta priva di riscontro Parte_2 probatorio.
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
La resistente deve essere quindi condannata al rilascio di quanto indicato nel contratto di affitto di ramo d'azienda in atti in favore della
[...]
Pt_1
Spese di lite come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 dichiara risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda indicato in citazione al 31.1.2024;
2) condanna , titolare della ditta Madame Bracco di Parte_2
Angela Priano, al rilascio di tutti i beni indicati nel contratto d'affitto suddetto, che qui devono intendersi per riportati e trascritti, in favore della Parte_1
3) condanna , titolare della ditta Parte_2 Parte_2
, al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] [...] che liquida in € 145,50 per esborsi, € 200,00 per Parte_1
pagina2 di 3 mediazione ed € 2.700,00 per compensi legali, oltre IVA, CAP e spese forfettarie.
Matera, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro
Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 3.2.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 542/2024 tra le seguenti parti:
• rappresentato e difeso dall'Avv. SARRA Parte_1
MAURIZIO;
• , rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. IUELE FRANCESCO e dall'Avv. IUELE ERNESTO Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto ha notificato atto di sfratto per finita locazione di ramo Parte_3
d'azienda a titolare della ditta individuale Parte_2 [...]
. Parte_2
All'udienza di comparizione, si è costituita parte intimata che ha chiesto il rigetto della domanda, eccepita la nullità del contratto.
Mutato il rito, la causa è proseguita col rito delle locazioni.
Chiamato a decidere, osserva questo Giudice che con l'affitto di azienda, il proprietario trasferisce in godimento ad un altro soggetto, dietro corrispettivo, un'azienda o un ramo di azienda.
pagina1 di 3 Rileva che al suddetto affitto non è dedicata una disciplina ad hoc da parte del codice civile. L'art. 2562 c.c. si limita, infatti, a rinviare alle disposizioni dell'art. 2561 c.c. dettate per l'usufrutto di azienda.
Rileva, quindi, che per l'affitto dell'azienda non è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma solo ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi e che la legge non determina una durata minima ed una massima per il contratto di affitto d'azienda, ragion per cui la durata del contratto è rimessa all'autonomia delle parti, che possono prevedere specifiche modalità di rinnovo o proroga.
Venendo, pertanto, all'esame della presente fattispecie, osserva che la Pt_1 ha prodotto atto notarile da dove emerge l'esistenza di un contratto di affitto di ramo d'azienda tra le parti in causa per una ivi indicata durata, con la possibilità di recesso da esercitare tramite raccomandata da inviare all'altra parte tre mesi prima.
Ha prodotto, altresì, raccomandata del 18.10.2023 ove ha dichiarato di voler recedere dal contratto, indicando come scadenza contrattuale il
31.1.2024
Il contratto risulta, pertanto, risolto al 31.1.2024.
Stando così le cose, la domanda è fondata e provata.
Di contro, ogni eccezione di risulta priva di riscontro Parte_2 probatorio.
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
La resistente deve essere quindi condannata al rilascio di quanto indicato nel contratto di affitto di ramo d'azienda in atti in favore della
[...]
Pt_1
Spese di lite come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1 dichiara risolto il contratto di affitto di ramo d'azienda indicato in citazione al 31.1.2024;
2) condanna , titolare della ditta Madame Bracco di Parte_2
Angela Priano, al rilascio di tutti i beni indicati nel contratto d'affitto suddetto, che qui devono intendersi per riportati e trascritti, in favore della Parte_1
3) condanna , titolare della ditta Parte_2 Parte_2
, al pagamento delle spese di lite sostenute da
[...] [...] che liquida in € 145,50 per esborsi, € 200,00 per Parte_1
pagina2 di 3 mediazione ed € 2.700,00 per compensi legali, oltre IVA, CAP e spese forfettarie.
Matera, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina3 di 3