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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5234 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1561 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio (a Parte_1
spese dello Stato), dell'avv. Silvia Claroni giusta procura in atti
Ricorrente
E
, già , Controparte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] Resistente - contumace 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12 marzo 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.1.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 25.7.1999 contraeva matrimonio Parte_1
Per_ con;
che dall'unione era nata la figlia , Controparte_1
minore; che la convivenza era divenuta intollerabile anche in conseguenza delle gravi patologie psichiche da cui il marito - che da ultimo era tornato nel proprio Paese, era affetto- così disinteressandosi delle esigenze di cura e mantenimento della moglie e della figlia, di talché la convivenza era da tempo interrotta, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento esclusivo della figlia ed un assegno di mantenimento in favore della prole a carico del padre nella misura di giustizia, oltre spese straordinarie. 3
Concessi due rinvii per consentire il rinnovo della notifica al resistente non costituito, all'udienza presidenziale del 13.5.24 nessuno compariva per il resistente, ritualmente citato e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori
(segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, affidava la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, con modalità di frequentazione paterne e determinava in euro 300,00 il contributo paterno,
oltre al 50% delle spese straordinarie) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I.
Rigettata richiesta ex art.709ter c.p.c. della ricorrente, rinviata la prima udienza ex art.309 c.p.c., all'udienza del 12.3.25, disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali su richiesta della ricorrente che chiedeva decidersi il giudizio senza ulteriori richieste il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione senza termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del resistente,
ritualmente citato e non comparso.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto,
non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dalla ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alle questioni accessorie, ritiene il Tribunale che debbano trovare conferma i provvedimenti presidenziali come da ultimo modificati 4
all'udienza del 12.3.25, non consentendo la sostanziale irreperibilità del padre l'esercizio condiviso della genitorialità, determinando, inoltre, un non consentito en passe decisionale in merito alle scelte che la riguardano.
Quanto al contributo di mantenimento paterno, in assenza di elementi certi oltre alle allegazioni della ricorrente e considerato che nessun elemento conoscitivo è stato addotto successivamente ai provvedimenti ex art.708
c.p.c. dette disposizioni vanno confermate come da dispositivo.
Nulla va previsto per il mantenimento del coniuge in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso e la mancata costituzione del resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1561/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la contumacia di , già Controparte_1 [...]
; CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , già Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Albano LE
(Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 148, parte
II, serie A);
Per_
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore in via 5
esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore
- istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti,
determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre, con collocazione presso la residenza materna;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia previo accordo con la madre, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 20;
- assegna la casa coniugale alla moglie;
- pone a carico di per il mantenimento Controparte_1
della figlia la somma mensile di euro 300,00 da versarsi al domicilio della madre, a far data dal deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (base gennaio 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1561 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio (a Parte_1
spese dello Stato), dell'avv. Silvia Claroni giusta procura in atti
Ricorrente
E
, già , Controparte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...] Resistente - contumace 2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12 marzo 2025 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.1.23, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
, premesso che in data 25.7.1999 contraeva matrimonio Parte_1
Per_ con;
che dall'unione era nata la figlia , Controparte_1
minore; che la convivenza era divenuta intollerabile anche in conseguenza delle gravi patologie psichiche da cui il marito - che da ultimo era tornato nel proprio Paese, era affetto- così disinteressandosi delle esigenze di cura e mantenimento della moglie e della figlia, di talché la convivenza era da tempo interrotta, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi,
l'affidamento esclusivo della figlia ed un assegno di mantenimento in favore della prole a carico del padre nella misura di giustizia, oltre spese straordinarie. 3
Concessi due rinvii per consentire il rinnovo della notifica al resistente non costituito, all'udienza presidenziale del 13.5.24 nessuno compariva per il resistente, ritualmente citato e stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori
(segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, affidava la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento nella casa coniugale a quest'ultima assegnata, con modalità di frequentazione paterne e determinava in euro 300,00 il contributo paterno,
oltre al 50% delle spese straordinarie) e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale
G.I.
Rigettata richiesta ex art.709ter c.p.c. della ricorrente, rinviata la prima udienza ex art.309 c.p.c., all'udienza del 12.3.25, disposta la modifica dei provvedimenti presidenziali su richiesta della ricorrente che chiedeva decidersi il giudizio senza ulteriori richieste il G.I. rimetteva la causa al
Collegio per la decisione senza termini ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del resistente,
ritualmente citato e non comparso.
Nel merito, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto,
non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dalla ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Relativamente alle questioni accessorie, ritiene il Tribunale che debbano trovare conferma i provvedimenti presidenziali come da ultimo modificati 4
all'udienza del 12.3.25, non consentendo la sostanziale irreperibilità del padre l'esercizio condiviso della genitorialità, determinando, inoltre, un non consentito en passe decisionale in merito alle scelte che la riguardano.
Quanto al contributo di mantenimento paterno, in assenza di elementi certi oltre alle allegazioni della ricorrente e considerato che nessun elemento conoscitivo è stato addotto successivamente ai provvedimenti ex art.708
c.p.c. dette disposizioni vanno confermate come da dispositivo.
Nulla va previsto per il mantenimento del coniuge in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso e la mancata costituzione del resistente, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1561/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- Dichiara la contumacia di , già Controparte_1 [...]
; CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , già Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...]; CP_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Albano LE
(Roma) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 148, parte
II, serie A);
Per_
- dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore in via 5
esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore
- istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti,
determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre, con collocazione presso la residenza materna;
- dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia previo accordo con la madre, alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia, a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 20;
- assegna la casa coniugale alla moglie;
- pone a carico di per il mantenimento Controparte_1
della figlia la somma mensile di euro 300,00 da versarsi al domicilio della madre, a far data dal deposito del ricorso, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat (base gennaio 2023), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi