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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9932 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57037/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57037/2018 promossa da:
p. iv , con sede in Roma via Zoe Fontana 220, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antoniofranco Todaro con domicilio eletto in Roma via Pinerolo 22 giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
p. iva , con sede in Milano via Leopardi 2, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Morelli, Alessandro Chiaberge e Lorenzo Vigasio e l'avv. Paolo Adenzato, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Adenzato, in Corso Cavour 228/B, Roma giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
CONTRO
:
(c.f. , P. IVA Parte_2 CodiceFiscale_1
), P.IVA_3 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31 luglio 2018, la conveniva in giudizio davanti al Controparte_2 Tribunale di Roma ( ), chiedendo Controparte_3 CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del suddetto contratto di sponsorizzazione tra la da una parte e la in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la SI.ra Parte_2 dall'altra, a far data dal 3 agosto 2017, a causa ed in conseguenza del grave e reiterato inadempimento delle medesime convenute, ut supra;
per l'effetto, b) condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in solido Parte_2 tra loro o nella diversa misura ritenuta di giustizia, al risarcimento - in favore della Parte_1
- di tutti i danni – patrimoniali e non - ad oggi subiti e subendi dalla medesima odierna attrice,
[...] come sopra quantificati nella misura complessiva di Euro 83.603,40 (ottantatremilaseicentotre/40), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta opportuna e di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) condannare infine ed in ogni caso la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in solido tra loro o nella Parte_2 diversa misura ritenuta di giustizia, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite del presente procedimento, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge”.
La parte attrice assumeva: di avere concluso in data 17 febbraio 2017 un contratto di sponsorizzazione con le convenute in cui l'attrice si impegnava al pagamento della cifra di euro 20.000,00 nei confronti della (agente di moda) e della testimonial ( ), e dall'altro CP_1 Parte_2 queste si impegnavano solidamente a concedere per tutta la durata dell'accordo (1 anno) il diritto di esclusiva di pubblicizzare e promuovere il prodotto (occhiali con marchio “H52”) tramite l'immagine fotografica, il nome e la presenza ad eventi della testimonial. Le convenute si impegnavano tra l'altro a non cedere a terzi i diritti di fruttamento economico dell'immagine e del nome della testimonial, anche al fine di pubblicizzare prodotti in diretta concorrenza con quelli marchiati “H52”, ad indossare un Cont numero congruo di volte gli occhiali contrassegnati dal marchio nelle trasmissioni televisive, in eventi pubblici e su foto che ritraevano la testimonial sui media e sui profili social;
assumeva altresì che per stimolarla in questo impegno l'attrice sarebbe stata disposta a corrispondere alla testimonial un importo variabile qualora dall'attività svolta la vendita dei modelli indossati fosse aumentata sensibilmente.
L'attrice lamenta l'inadempimento del contratto da parte delle convenute poiché la testimonial avrebbe indossato gli occhiali un numero congruo di volte e avrebbe violato il patto di esclusiva avendo indossato in pubblico prodotti in diretta concorrenza con quelli venduti dall'attrice. Cosicchè risolveva il contratto di sponsorizzazione il 3 agosto 2017. Chiedeva, quindi, la restituzione di quanto versato per la campagna di sponsorizzazione per un totale di 22.204,00 euro e il risarcimento dei danni calcolato in ragione delle spese sostenute per la campagna pubblicitaria che doveva essere realizzata in collaborazione con le convenute per euro 63.603,40, oltre il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale quantificato in euro 20.000,00.
Si costituiva la chiedendo l'accoglimento delle seguenti: “CONCLUSIONI Voglia CP_1 l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, con riserva di modificare ed ampliare le proprie domande all'esito delle difese di controparte nonché di formulare ogni ulteriore deduzione e istanza anche istruttoria entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.:
A. In via principale: rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in atti, con ogni più utile declaratoria;
pagina 2 di 5 B. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dichiarata da
[...] e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del corrispettivo ancora dovuto Parte_1 pari a 10.000 euro oltre iva, oltre all'importo di cui all'art.
3.6 del contratto.
C. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare la OR , per i motivi di cui in Parte_2 narrativa, a tenere indenne ed a manlevare da tutti i danni, derivanti o connessi al CP_1 presente giudizio, ivi incluse le spese processuali, con ogni più utile declaratoria.
D. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, articolare prove e concludere, secondo quello che sarà lo svolgimento del processo.
E. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, come per legge”.
Assumeva di essere una società che svolge attività di consulenza e management di artisti e modelle, supportando i propri clienti nella negoziazione di accordi sia per le loro prestazioni artistiche, sia per lo sfruttamento dei rispettivi diritti di immagine anche a scopo pubblicitario;
di avere stipulato con la OR due distinti ma collegati contratti: un primo contratto di cessione dei diritti allo Pt_2 sfruttamento del nome e dell'immagine e un contratto di personal manager con cui la OR Pt_2 aveva affidato a la gestione della propria attività artistica. I due contratti avevano un chiaro e CP_1 inequivoco presupposto e cioè che le parti avrebbero gestito congiuntamente la negoziazione degli accordi con i terzi interessati alle prestazioni e ai diritti di immagine della , ma ogni scelta Pt_2 artistica e professionale sarebbe rimasta in capo all'artista, così come, ovviamente, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti stessi;
assumeva, in particolare, la distinzione tra le obbligazioni assunte da (quelle in punto di cessione dei diritti di sfruttamento all'immagine, art. 1) e le CP_1 obbligazioni assunte dalla OR (quelle in punto di attività di testimonial, art. 3); inoltre, Pt_2 evidenziava che le specifiche attività di facere tipiche del contratto di testimonial (ad es. presenziare ad eventi, partecipare a shooting fotografici, indossare indumenti od oggetti), così come quelle di non facere (evitare di promuovere prodotti in concorrenza), sono solo a carico e sotto la responsabilità della modella, mentre come qualsiasi agente dello spettacolo, poteva solo prodigarsi perché la CP_1 propria artista desse corso agli impegni contrattuali.
Rilevava altresì la prassi che sia l'agenzia, evidentemente più strutturata e affidabile sotto molteplici punti di vista, a riscuotere le somme interamente e poi, secondo le ripartizioni concordate con la propria assistita, versare quanto di competenza alla testimonial. Con riferimento all'art.
3.5 del contratto inter partes, osservava che è documentalmente provato che fosse esclusivamente intervenuta in CP_1 qualità “di esclusiva titolare dei diritti per lo sfruttamento economico e commerciale dell'immagine e del nome anche ai fini promozionali della SI.ra ” , mentre la OR Parte_2 assumeva l'impegno “a prestare la propria opera professionale, senza alcun vincolo di Pt_2 subordinazione, per la realizzazione del seguente Materiale Pubblicitario” (art. 3.1).
Specificava, inoltre, che in qualità di titolare dei diritti allo sfruttamento della voce e CP_1 dell'immagine della Testimonial, doveva impegnarsi a concedere detti diritti senza turbativa da parte di terzi e a non concederli a terzi (art. 1.1), nonché a consentire a di sfruttarli per i fini ivi Parte_1 specificati (art. 3.1); mentre la sig.ra doveva garantire di “prestare la propria opera Pt_2 professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, per la realizzazione del seguente Materiale Pubblicitario […]” (art. 3.1) e obbligarsi a rendersi disponibile per le giornate di shooting previste (art. 3.4), nonché a indossare in televisione “i prodotti contrassegnati dal Marchio che le verranno forniti dalla Committente” e “durante eventi pubblici e/o in foto che la ritraggono sui media, tra cui i propri profili social (come facebook, instagram, ecc…) ad indossare i prodotti contrassegnati dal Marchio” (art. 3.6), evitando di indossare in pubblico prodotti in concorrenza con quelli di (art. Parte_1 3.5) Nessuna delle obbligazioni veniva, né poteva essere, assunta da entrambe le parti, men che meno pagina 3 di 5 in solido tra loro. L'obbligazione di cui al citato art. 3.5, evidentemente, non era assunta in solido da e dalla ma nei limiti delle proprie rispettive sfere d'azione, escludendo in ogni CP_1 Parte_3 caso che un'eventuale violazione determinasse l'immediata risoluzione del contratto in capo a
[...]
in quanto l'unica clausola che avrebbe legittimato tale effetto era la 3.6, che invece Parte_1 controparte non ha azionato nella propria comunicazione. Evidenziava, inoltre, che a riprova della sua collaborazione e buona fede, durante l'intera vigenza contrattuale, aveva fatto quanto in suo CP_1 potere affinché la Testimonial rispettasse i propri obblighi contrattuale e ciò sarebbe dimostrato anche dalle comunicazioni intercorse con la controparte. Quanto al presunto inadempimento per aver indossato Rayban, assumeva che dalla stessa documentazione prodotta ex adverso si trattava di fatti successivi alla dichiarazione di risoluzione del contratto.
In ogni caso, evidenziava che le condotte che vengono imputate alle OR , ove ritenute Pt_2 sussistenti, sarebbero comunque di scarsa importanza, tenuto conto dell'adempimento a cui questa ha dato corso durante la vigenza contrattuale.
Assumeva l'illegittimità della risoluzione del contratto non trattandosi di grave inadempimento.
Assumeva, infine, il difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale e l'ingiustificato arricchimento.
In subordine chiedeva in ragione delle diverse obbligazioni contrattuali di accertare l'inadempimento della testimonial con conseguente manleva.
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Parte_2
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con provvedimento del 31.5.2019 il Giudice così disponeva “denegata ogni altra istanza istruttoria, dispone l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di cui al paragrafo C) a pagina n. 5 oggetto della memoria ex art. 183, c. VI c.p.c. del 18.2.2019 di parte attrice e demanda alla parte istante l'acquisizione dei documenti, da depositare in atti immediatamente” e rinviava la causa per conclusioni.
Esaminati gli atti e i documenti depositati, considerato che l'ordine di esibizione non ha dato esito positivo;
esaminato il contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti, dall'istruttoria non è emerso il grave inadempimento della parte convenuta posto che risultano depositate immagini che ritraggono la testimonial con gli occhiali da sponsorizzare, inoltre, nel punto 3.6 del contratto era espressamente previsto che la testimonial si impegnava “ove possibile” ad indossare in televisione i prodotti;
risultano inoltre stati depositati da parte convenuta numerose fotografie da cui emerge la testimonial ritratta con i prodotti dell'attrice anche sui social network.
Considerato, quindi, che non può essere accertato il grave inadempimento della parte convenuta, considerato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è stato assolto né le circostanze potevano essere dimostrate mediante testimoni, la domanda attrice non può trovare accoglimento per mancanza di prova.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale, considerato che in ragione della comunicazione della risoluzione del contratto, le parti si sono svincolate da qualsiasi obbligo tanto che la testimonial si mostrava sui social con altri prodotti simili a quelli precedentemente sponsorizzati.
Alla luce di quanto sopra, in ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - Respinge la domanda attrice in quanto sfornita di prova;
- Respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- Compensa le spese di lite.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57037/2018 promossa da:
p. iv , con sede in Roma via Zoe Fontana 220, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antoniofranco Todaro con domicilio eletto in Roma via Pinerolo 22 giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
p. iva , con sede in Milano via Leopardi 2, in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Morelli, Alessandro Chiaberge e Lorenzo Vigasio e l'avv. Paolo Adenzato, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Paolo Adenzato, in Corso Cavour 228/B, Roma giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
CONTRO
:
(c.f. , P. IVA Parte_2 CodiceFiscale_1
), P.IVA_3 CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31 luglio 2018, la conveniva in giudizio davanti al Controparte_2 Tribunale di Roma ( ), chiedendo Controparte_3 CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del suddetto contratto di sponsorizzazione tra la da una parte e la in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la SI.ra Parte_2 dall'altra, a far data dal 3 agosto 2017, a causa ed in conseguenza del grave e reiterato inadempimento delle medesime convenute, ut supra;
per l'effetto, b) condannare in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in solido Parte_2 tra loro o nella diversa misura ritenuta di giustizia, al risarcimento - in favore della Parte_1
- di tutti i danni – patrimoniali e non - ad oggi subiti e subendi dalla medesima odierna attrice,
[...] come sopra quantificati nella misura complessiva di Euro 83.603,40 (ottantatremilaseicentotre/40), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta opportuna e di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.; c) condannare infine ed in ogni caso la in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in solido tra loro o nella Parte_2 diversa misura ritenuta di giustizia, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite del presente procedimento, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA come per legge”.
La parte attrice assumeva: di avere concluso in data 17 febbraio 2017 un contratto di sponsorizzazione con le convenute in cui l'attrice si impegnava al pagamento della cifra di euro 20.000,00 nei confronti della (agente di moda) e della testimonial ( ), e dall'altro CP_1 Parte_2 queste si impegnavano solidamente a concedere per tutta la durata dell'accordo (1 anno) il diritto di esclusiva di pubblicizzare e promuovere il prodotto (occhiali con marchio “H52”) tramite l'immagine fotografica, il nome e la presenza ad eventi della testimonial. Le convenute si impegnavano tra l'altro a non cedere a terzi i diritti di fruttamento economico dell'immagine e del nome della testimonial, anche al fine di pubblicizzare prodotti in diretta concorrenza con quelli marchiati “H52”, ad indossare un Cont numero congruo di volte gli occhiali contrassegnati dal marchio nelle trasmissioni televisive, in eventi pubblici e su foto che ritraevano la testimonial sui media e sui profili social;
assumeva altresì che per stimolarla in questo impegno l'attrice sarebbe stata disposta a corrispondere alla testimonial un importo variabile qualora dall'attività svolta la vendita dei modelli indossati fosse aumentata sensibilmente.
L'attrice lamenta l'inadempimento del contratto da parte delle convenute poiché la testimonial avrebbe indossato gli occhiali un numero congruo di volte e avrebbe violato il patto di esclusiva avendo indossato in pubblico prodotti in diretta concorrenza con quelli venduti dall'attrice. Cosicchè risolveva il contratto di sponsorizzazione il 3 agosto 2017. Chiedeva, quindi, la restituzione di quanto versato per la campagna di sponsorizzazione per un totale di 22.204,00 euro e il risarcimento dei danni calcolato in ragione delle spese sostenute per la campagna pubblicitaria che doveva essere realizzata in collaborazione con le convenute per euro 63.603,40, oltre il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale quantificato in euro 20.000,00.
Si costituiva la chiedendo l'accoglimento delle seguenti: “CONCLUSIONI Voglia CP_1 l'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, con riserva di modificare ed ampliare le proprie domande all'esito delle difese di controparte nonché di formulare ogni ulteriore deduzione e istanza anche istruttoria entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ.:
A. In via principale: rigettare tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in atti, con ogni più utile declaratoria;
pagina 2 di 5 B. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione dichiarata da
[...] e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del corrispettivo ancora dovuto Parte_1 pari a 10.000 euro oltre iva, oltre all'importo di cui all'art.
3.6 del contratto.
C. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare la OR , per i motivi di cui in Parte_2 narrativa, a tenere indenne ed a manlevare da tutti i danni, derivanti o connessi al CP_1 presente giudizio, ivi incluse le spese processuali, con ogni più utile declaratoria.
D. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, articolare prove e concludere, secondo quello che sarà lo svolgimento del processo.
E. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, come per legge”.
Assumeva di essere una società che svolge attività di consulenza e management di artisti e modelle, supportando i propri clienti nella negoziazione di accordi sia per le loro prestazioni artistiche, sia per lo sfruttamento dei rispettivi diritti di immagine anche a scopo pubblicitario;
di avere stipulato con la OR due distinti ma collegati contratti: un primo contratto di cessione dei diritti allo Pt_2 sfruttamento del nome e dell'immagine e un contratto di personal manager con cui la OR Pt_2 aveva affidato a la gestione della propria attività artistica. I due contratti avevano un chiaro e CP_1 inequivoco presupposto e cioè che le parti avrebbero gestito congiuntamente la negoziazione degli accordi con i terzi interessati alle prestazioni e ai diritti di immagine della , ma ogni scelta Pt_2 artistica e professionale sarebbe rimasta in capo all'artista, così come, ovviamente, l'esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti stessi;
assumeva, in particolare, la distinzione tra le obbligazioni assunte da (quelle in punto di cessione dei diritti di sfruttamento all'immagine, art. 1) e le CP_1 obbligazioni assunte dalla OR (quelle in punto di attività di testimonial, art. 3); inoltre, Pt_2 evidenziava che le specifiche attività di facere tipiche del contratto di testimonial (ad es. presenziare ad eventi, partecipare a shooting fotografici, indossare indumenti od oggetti), così come quelle di non facere (evitare di promuovere prodotti in concorrenza), sono solo a carico e sotto la responsabilità della modella, mentre come qualsiasi agente dello spettacolo, poteva solo prodigarsi perché la CP_1 propria artista desse corso agli impegni contrattuali.
Rilevava altresì la prassi che sia l'agenzia, evidentemente più strutturata e affidabile sotto molteplici punti di vista, a riscuotere le somme interamente e poi, secondo le ripartizioni concordate con la propria assistita, versare quanto di competenza alla testimonial. Con riferimento all'art.
3.5 del contratto inter partes, osservava che è documentalmente provato che fosse esclusivamente intervenuta in CP_1 qualità “di esclusiva titolare dei diritti per lo sfruttamento economico e commerciale dell'immagine e del nome anche ai fini promozionali della SI.ra ” , mentre la OR Parte_2 assumeva l'impegno “a prestare la propria opera professionale, senza alcun vincolo di Pt_2 subordinazione, per la realizzazione del seguente Materiale Pubblicitario” (art. 3.1).
Specificava, inoltre, che in qualità di titolare dei diritti allo sfruttamento della voce e CP_1 dell'immagine della Testimonial, doveva impegnarsi a concedere detti diritti senza turbativa da parte di terzi e a non concederli a terzi (art. 1.1), nonché a consentire a di sfruttarli per i fini ivi Parte_1 specificati (art. 3.1); mentre la sig.ra doveva garantire di “prestare la propria opera Pt_2 professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, per la realizzazione del seguente Materiale Pubblicitario […]” (art. 3.1) e obbligarsi a rendersi disponibile per le giornate di shooting previste (art. 3.4), nonché a indossare in televisione “i prodotti contrassegnati dal Marchio che le verranno forniti dalla Committente” e “durante eventi pubblici e/o in foto che la ritraggono sui media, tra cui i propri profili social (come facebook, instagram, ecc…) ad indossare i prodotti contrassegnati dal Marchio” (art. 3.6), evitando di indossare in pubblico prodotti in concorrenza con quelli di (art. Parte_1 3.5) Nessuna delle obbligazioni veniva, né poteva essere, assunta da entrambe le parti, men che meno pagina 3 di 5 in solido tra loro. L'obbligazione di cui al citato art. 3.5, evidentemente, non era assunta in solido da e dalla ma nei limiti delle proprie rispettive sfere d'azione, escludendo in ogni CP_1 Parte_3 caso che un'eventuale violazione determinasse l'immediata risoluzione del contratto in capo a
[...]
in quanto l'unica clausola che avrebbe legittimato tale effetto era la 3.6, che invece Parte_1 controparte non ha azionato nella propria comunicazione. Evidenziava, inoltre, che a riprova della sua collaborazione e buona fede, durante l'intera vigenza contrattuale, aveva fatto quanto in suo CP_1 potere affinché la Testimonial rispettasse i propri obblighi contrattuale e ciò sarebbe dimostrato anche dalle comunicazioni intercorse con la controparte. Quanto al presunto inadempimento per aver indossato Rayban, assumeva che dalla stessa documentazione prodotta ex adverso si trattava di fatti successivi alla dichiarazione di risoluzione del contratto.
In ogni caso, evidenziava che le condotte che vengono imputate alle OR , ove ritenute Pt_2 sussistenti, sarebbero comunque di scarsa importanza, tenuto conto dell'adempimento a cui questa ha dato corso durante la vigenza contrattuale.
Assumeva l'illegittimità della risoluzione del contratto non trattandosi di grave inadempimento.
Assumeva, infine, il difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna al pagamento del corrispettivo contrattuale e l'ingiustificato arricchimento.
In subordine chiedeva in ragione delle diverse obbligazioni contrattuali di accertare l'inadempimento della testimonial con conseguente manleva.
Nonostante la regolarità della notifica rimaneva contumace. Parte_2
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con provvedimento del 31.5.2019 il Giudice così disponeva “denegata ogni altra istanza istruttoria, dispone l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione di cui al paragrafo C) a pagina n. 5 oggetto della memoria ex art. 183, c. VI c.p.c. del 18.2.2019 di parte attrice e demanda alla parte istante l'acquisizione dei documenti, da depositare in atti immediatamente” e rinviava la causa per conclusioni.
Esaminati gli atti e i documenti depositati, considerato che l'ordine di esibizione non ha dato esito positivo;
esaminato il contratto di sponsorizzazione concluso tra le parti, dall'istruttoria non è emerso il grave inadempimento della parte convenuta posto che risultano depositate immagini che ritraggono la testimonial con gli occhiali da sponsorizzare, inoltre, nel punto 3.6 del contratto era espressamente previsto che la testimonial si impegnava “ove possibile” ad indossare in televisione i prodotti;
risultano inoltre stati depositati da parte convenuta numerose fotografie da cui emerge la testimonial ritratta con i prodotti dell'attrice anche sui social network.
Considerato, quindi, che non può essere accertato il grave inadempimento della parte convenuta, considerato che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è stato assolto né le circostanze potevano essere dimostrate mediante testimoni, la domanda attrice non può trovare accoglimento per mancanza di prova.
Non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale, considerato che in ragione della comunicazione della risoluzione del contratto, le parti si sono svincolate da qualsiasi obbligo tanto che la testimonial si mostrava sui social con altri prodotti simili a quelli precedentemente sponsorizzati.
Alla luce di quanto sopra, in ragione della reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 - Respinge la domanda attrice in quanto sfornita di prova;
- Respinge la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
- Compensa le spese di lite.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 5 di 5