Improcedibile
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06412/2025REG.PROV.COLL.
N. 08187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8187 del 2023, proposto dal Comune di Lainate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AB SB, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
Fallimento TI .sr.l. (Già TI s.r.l.), non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 00814/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AB SB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Consiglio comunale di Lainate n. 21, del 18 aprile 2005, è stato approvato il Piano Integrato di Intervento, avente l’obiettivo della riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale della frazione NA (mediante il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, l’incremento della dotazione di servizi, la creazione di aree a verde, di percorsi ciclo-pedonali e di luoghi di svago e di socializzazione, nonché il miglioramento della viabilità locale).
I reciproci rapporti tra il Comune e i proprietari promotori, tra cui figurava il signor AB SB, erano disciplinati dalla convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2006.
Ai sensi dei paragrafi 1.2 e 1.3 della Convenzione si disponeva che «1.2. I Promotori, sono obbligati in solido per sé e loro aventi causa a qualsiasi titolo all’esecuzione del P.I.I. e pertanto, in caso di alienazione parziale o totale degli immobili oggetto del presente P.I.I., gli obblighi assunti dai promotori con la presente convenzione si trasferiranno anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie pattuizioni contrattuali con i medesimi intervenute, le quali non avranno efficacia nei confronti del Comune. Si lascia altresì la possibilità ai promotori di trasferire in tutto o in parte gli obblighi previsti dalla presente Convenzione a enti, associazioni, o singoli, purché di gradimento dell’Amministrazione Comunale e purché garantiti da apposite fidejussioni assicurative o bancarie. 1.3. In caso di trasferimento degli immobili, le garanzie già prestate dai Promotori non verranno meno e non potranno essere estinte o ridotte se non dopo che i loro successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione delle precedenti».
In virtù degli artt. 1.2 e 7.1 della convenzione i promotori si obbligavano, dunque, in solido, per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, all’esecuzione del PII e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, con spese integralmente a loro carico.
Si conveniva, inoltre, che, in caso di alienazione parziale o totale degli immobili oggetto del PII, gli obblighi assunti in sede di stipulazione della convenzione dai promotori si sarebbero trasferiti anche ai rispettivi aventi causa, ferma restando l’efficacia delle fideiussioni prestate dagli originari promotori fino al rilascio di nuove garanzie da parte degli acquirenti.
L’art. 3.8 stabiliva che i promotori, tra i quali il signor AB SB, avrebbero dovuto conseguire i titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi previsti dal PII entro cinque anni dalla data della stipula della convenzione stessa. I promotori si obbligavano inoltre all’ultimazione delle opere di urbanizzazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio di ciascun permesso di costruire (art. 3.4 e art. 7.2.3 della convenzione), con obbligo di darne comunicazione scritta ai competenti organi comunali (art. 7.2.4).
I titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione avrebbero dovuto precedere il rilascio dei titoli relativi agli interventi edilizi previsti nel medesimo ambito.
Nella convenzione erano elencate le opere di urbanizzazione poste a carico di ciascun promotore (art. 7.2.1). In particolare, il signor AB SB si obbligava (anche) alla realizzazione di un parco urbano attrezzato e di una nuova strada di collegamento tra Via Roma e Via Fratelli CA (progetto 1/5), per un importo complessivo pari a euro 302.606,41. A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione, i promotori rilasciavano garanzie fideiussorie per un importo pari a complessivi euro 882.674,55, vincolandosi a non ridurre l’entità della fideiussione al di sotto dell’importo delle opere ancora da realizzare (art. 10.2). Nella convenzione, all’art. 10.3, veniva espressamente prevista in capo al Comune la facoltà di disporre in tutto o in parte della fideiussione in caso di inadempimento totale o parziale del promotore agli obblighi assunti in sede di stipulazione della convenzione. Al Comune veniva altresì conferita la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione - a spese dei promotori - delle opere di urbanizzazione rimaste ineseguite, previa messa in mora dei soggetti inadempienti (art. 10.4). L’inadempimento dei promotori alle obbligazioni previste nella convenzione era sanzionato con una penale, quantificata nello 0,3 per mille sull’ammontare del costo dell’opera non eseguita tempestivamente, e comunque fino a un massimo del 10 % dell’importo complessivo dell’opera stessa (art. 10.5).
Il Sig. AB SB, con atto del 3 ottobre 2006, n. 18230/12324 rep., Notaio Oreste Cirillo, cedeva a TI S.r.l. le aree di sua proprietà collocate nell’ambito interessato dal PII; in tal modo TI S.r.l. assumeva le obbligazioni inizialmente gravanti sul proprio dante causa.
La società acquirente rilasciava al Comune apposita fidejussione bancaria (garante San Paolo Imi S.p.a.), a copertura (con riferimento al progetto 1/5) dell’importo massimo pari a €. 302.606,41, con scadenza 13 marzo 2009 e in seguito mai rinnovata, ciò in relazione all’obbligo assunto dalla società di realizzare un parco urbano e una nuova strada.
In seguito, il Comune di Lainate stipulava, con i privati proprietari di aree incluse nel PII, un accordo ex art. 11, della Legge n.241/1990, conclusivo del procedimento di autotutela avviato dall’Amministrazione comunale in riferimento ad alcune difficoltà riferite dai tecnici e riguardanti le modalità di calcolo dell’altezza dei fabbricati e la verifica degli indici derivanti dall’applicazione della nuova norma di PII “area edificabile perequata”. Il procedimento di secondo grado era avviato a seguito dell’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 243 del 13 novembre 2006 e successiva comunicazione di avvio del procedimento del 15 novembre 2016, che non risulta essere stata notificata al signor AB SB.
L’accordo, sostitutivo del provvedimento conclusivo dell’autotutela, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 30 novembre 2009, veniva in seguito trasfuso in un atto pubblico rogato dal Notaio Artidoro Solaro in data 11 marzo 2010 e sottoscritto, oltre che dal Comune, dai seguenti proprietari di terrenti ricompresi nel PII: Parrocchia di San Bernardo; Immobiliare Diana S.r.l.; Carabelli Uno S.r.l.; TI S.r.l.; CH Arena; SI Arena; AO Arena; LO AS. Il signor SB non interveniva nella suddetta convenzione, in virtù della quale, tra l’altro, si modificavano gli impegni reciproci delle parti, peraltro tutti interdipendenti, in virtù del cronoprogramma allegato e facente parte integrante della convenzione stessa (art. 10.5, art. 13, art. 12 bis).
A seguito delle istanze di alcuni dei privati promotori (tra i quali non figurava il signor AB SB) il Comune, con la deliberazione consiliare n. 38 del 3 maggio 2012, estendeva da cinque a dieci anni il termine di cui al citato art. 3.8 della convenzione di PII per l’ottenimento dei titoli abilitativi afferenti agli interventi ivi contemplati, «nel rispetto della tempistica fissata dal Cronoprogramma allegato alla Relazione tecnica». Il termine entro cui i promotori avrebbero dovuto ottenere i titoli veniva dunque prorogato al 27 marzo 2016. Ulteriori modifiche alle opere di urbanizzazione da eseguire venivano previste con la successiva deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 21 maggio 2012. In particolare con tale atto l’Amministrazione approvava un nuovo cronoprogramma, su istanza di alcuni promotori (tra i quali non era presente il signor SB), in virtù del quale l’opera di urbanizzazione contraddistinta al n. 5 dell’elaborato, e denominata «Realizzazione strada di quartiere», a carico di TI S.r.l., avrebbe dovuto essere ultimata entro il mese di giugno 2014.
Tutte le parti davano atto che le suddette disposizioni sarebbero state successivamente recepite in un atto pubblico, integrante una convenzione modificativa di quella in essere. Tale convenzione non risulta essere stata successivamente stipulata.
In seguito, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78, del 31 marzo 2014, il Comune stabiliva, tra l’altro, di prendere atto «ai sensi dell’art. 30 comma 3 bis della L. n. 98/2013 (decreto del fare), della proroga di tre anni del termine di validità della convenzione stipulata in data 27 marzo 2006 notaio Artidoro Solaro (Rep. 134286/18845), già prorogato di cinque anni con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 3.5.2012 previsto quindi in data 27 marzo 2019, sotto l’osservanza delle condizioni indicate dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, delle Delibere di Consiglio e di Giunta sopra citate e degli obblighi contenuti negli atti stipulati e nella relativa variante. […]».
Con successiva nota del 10 novembre 2016 il Comune chiedeva ulteriormente a TI la produzione di nuova fidejussione, idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione. Con missiva in pari data trasmessa al signor SB si chiedeva anche all’originario proprietario la produzione di una nuova garanzia fidejussoria. Il signor SB rispondeva con comunicazione del 12 dicembre 2016, dichiarando la propria estraneità alle vicende societarie di TI, nonché la sopravvenuta inefficacia della convenzione stipulata nel 2006.
Con il ricorso di primo grado il Comune conveniva in giudizio TI S.r.l. e il signor AB SB, chiedendo che ne venisse accertato l’inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione del 2006 e che, per l’effetto, i convenuti venissero condannati all’esecuzione delle opere, con ricostituzione della garanzia fidejussoria, nonché al pagamento della penale prevista dall’art. 10.5 della convenzione del 27 marzo 2006, a titolo di risarcimento del danno da ritardo patito dall’Amministrazione.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 814/2023 del 3 aprile 2023, ha respinto il ricorso.
Il Comune ha proposto appello contro quest’ultima decisione.
Con memoria dell’11 aprile 2025, con nota congiunta, il Comune appellante e la parte appellata AB SB hanno dichiarato il loro sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di appello.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15 maggio 2025.
L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto ( ex plurimis , cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
CH Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO