Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 02/09/2025, n. 15951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15951 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11682/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11682 del 2024, proposto da
Isam s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Trippanera, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
e/o la modifica del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Divisione ex Anpal del 4.7.2024, comunicato il 22.7.2024, contenente la verifica del saldo del contributo riconosciuto per il Fondo nuove competenze in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 18.10.2024 (dep. l’11.11) la Isam s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto la restituzione di euro 227.480,79 a seguito della verifica della richiesta di saldo presentata dalla società in relazione al contributo concesso dall’amministrazione a valere sul Fondo nuove competenze. In particolare, la parte ricorrente ha dedotto che il Ministero sarebbe incorso in un errore di calcolo (la rendicontazione non terrebbe conto “dei lavoratori agricoli che sono presenti nei flussi DMAG, già trasmessi dalla Isam srl alla Divisione EX ANPAL”).
2. Il Ministero si è costituito in resistenza con comparsa di stile.
3. All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno presentato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale nella memoria ex art. 73 c.p.a.
4.1. L’eccezione è fondata.
4.2. Come recentemente ribadito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (ord. n. 13992 del 20.5.2024):
- “[q]uante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo”;
- “[l]'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza”;
- “[l]a situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico”.
4.3. Nel caso che occupa, l’amministrazione ha contestato il riconoscimento definitivo delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di progetto all’esito delle verifiche amministrativo-contabili effettuate. La controversia verte dunque sulla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, quindi sulla sussistenza o meno del “diritto soggettivo alla concreta erogazione” del contributo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario (v. amplius Tar Lazio, sez. V- ter , 7.7.2025, n. 13346 e precedenti ivi citati).
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
6. La peculiarità del caso, anche avuto riguardo all’erronea indicazione nell’atto gravato dell’autorità munita di giurisdizione, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- ter , definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Tonnara | Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO