Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti , in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1347/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, con la difesa e rappresentanza in P.IVA_1 giudizio dell'AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede legale in Busseto (PR) via Bodoni n. 4, ai fini del presente atto domiciliata in via Cantone del Pozzo 5, presso lo studio e la persona dell'Avv. Matteo Dameli Pt_1 del Foro di Pt_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 210/2023 del Giudice di Pace di - Pt_1 depositata in data 08/05/2023;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti precisavano come da verbale di udienza del
21/01/2025;
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Sentenza
FATTO
Nella serata del 9.1.2023 alle ore 22:10 circa, nel Comune di Monticello d'Ongina, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Villanova sull'Arda si recava nel luogo dove alcune ore prima, precisamente due, il signor era fuoriuscito dalla sede stradale con il Controparte_1 furgone della ditta.
I militari accertatori, dopo aver effettuato il prelievo ematico presso l'ospedale di Pt_1 contestavano al già menzionato la violazione di cui all'art. 186 co. 2 lett. “c” del CdS, CP_1 in quanto dall'esito degli esami il ricorrente risultava positivo.
In data 10.1.2023, gli stessi ufficiali accertatori redigevano verbale di sequestro amministrativo ex. art. 213 e 224 ter Ncs, del veicolo Citroen UM targato GE008KB, pur essendo il veicolo di proprietà della Controparte_1
In data 01.02.2023 veniva emessa l'ordinanza ingiunzione n. 19837567 Area II rif. prot. procedimento M_IT PR_PCSPC 00004250 da parte della . Parte_1
Con ricorso, ex art. 7 D.lsg 150/2011, la ha proposto opposizione avverso Controparte_1 all'ordinanza ingiunzione. Con sentenza 210/2023 il Giudice di Pace di annullava l'ordinanza prefettizia. Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello la parte pubblica.
Si è regolarmente costituita la parte appellata, che ha invece chiesto la conferma della sentenza impugnata.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di gravame dell'appellante sono così riassumibili:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 e 224-ter del codice della strada e contraddittorietà della motivazione, non avendo il Giudice di prime cure tenuto conto della coincidenza nella persona di della qualità di socio accomandatario della Controparte_1 società intestataria del mezzo utilizzato per la commissione del reato, avente sede nello stesso domicilio dichiarato dal ricorrente, e di effettivo utilizzatore dello stesso, trattando di elementi che impediscono di qualificare la società proprietaria come soggetto estraneo al reato.
Ciò posto, l'appello è fondato.
Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni – svolte da parte appellata in udienza - di incapacità processuale del Funzionario Delegato a rappresentare l'Avvocatura dello Stato, in quanto la presente controversia è controversia di secondo grado e richiede la difesa tecnica, con conseguente impossibilità per il Funzionario a porre in essere attività processuale di udienza.
Coglie nel segno, sul punto, la difesa erariale nella parte in cui evidenzia come l'obbligatorietà della difesa tecnica sia stata compiutamente rispettata, mentre la delega al funzionario ex art. 2, RD 1611/1933, riguarda esclusivamente la partecipazione all'udienza, e
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non il patrocinio dell'Amministrazione, il quale è e resta affidato alla difesa erariale, che ha proceduto a depositare tutti i rispettivi atti difensivi.
Ciò premesso, risultano da ultimo pacifici i fatti di causa, mentre dirimente per la decisione sulla odierna controversia è se il veicolo oggetto di sequestro fosse riferibile a “persona estranea al reato”. infatti, la confisca ordinata dal provvedimento impugnato in primo grado è stata disposta in base alla L. 24 luglio 2008, n. 125 la quale disciplina un'ipotesi di confisca obbligatoria del veicolo con il quale il reato è stato commesso, salvo l'ipotesi in cui il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Orbene, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett.
c), la nozione di “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazione nei pubblici registri ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cass.,
Sez. 4, n. 3311 del 02/12/2016; Sez. 4, n. 36425 del 29/03/2013; Cass., n. 20610 del 2010) e, di conseguenza, perché possa ritenersi che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato ma all'imputato e possa quindi disporsi la confisca del mezzo anziché il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, è necessario che risulti che l'imputato aveva il possesso o la detenzione del veicolo in via non occasionale.
Nel merito, ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere che la P.A. non avesse dato prova della non estraneità della società al reato commesso, valorizzando Controparte_1 unicamente il fattore costituito dalla intestazione del veicolo a soggetto formalmente diverso rispetto all'autore del reato. In forza delle risultanze probatorie di primo grado1, infatti, era pacificamente emerso che: 1)
, conducente del veicolo, era anche socio accomandatario e, quindi, Controparte_1 amministratore della società proprietaria;
2) in qualità di (unico) socio amministratore, aveva piena e completa disponibilità del bene sociale rappresentato dal veicolo Citroen UM targato GE008KB; 3) vi era coincidenza tra la sede legale della società e la residenza dichiarata dal conducente in sede di sequestro del veicolo. Controparte_1
Ne consegue che l'autore del reato aveva a una disponibilità del bene non certo episodica od occasionale, bensì piena ed esclusiva, in forza della qualifica di socio accomandatario rivestita2, nonché delle altre circostanze emerse in concreto.
Conseguentemente, l'appello va accolto, e deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado ex art. 7 D.lsg 150/2011 da parte appellata, perché infondato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo.
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Sentenza
La liquidazione avviene secondo i parametri del D.M. 1 agosto 2012, tenendo conto del valore e della natura e complessità della controversia (valore indeterminato, complessità bassa); del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate (art. 4, c. 2); del pregio dell'opera prestata;
dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4, c. 3); dell'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello avverso la sentenza 210/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1 in data 08/05/2023 e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto in primo grado da
[...]
CP_1
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che Parte_1 liquida in € 2.563,0, oltre spese generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Piacenza, 25/02/2025 Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
Pagina nr. 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la visura camerale. 2si ricorda che la Corte di legittimità (Cass. pen., Sez. I, Sentenza 03/11/2010, n. 38633 - rv. 248678) si è espressa affermando che “È legittima la confisca, per il reato di guida in stato di ebbrezza, del veicolo appartenente a società in accomandita semplice della quale l'autore del reato sia socio accomandatario”.