Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2986/2022
TRIBUNALE NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2986/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto Cosap
e vertente
TRA
p. iva , con Parte_1 P.IVA_1
sede in alla Piazza Luigi Miraglia 383, in persona dell'amministratore Pt_1
pro tempore Sig. , rappresentata e difesa in forza di procura Parte_2
allegata al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Corrado Di
Maso (C.F. ), Loredana Capocelli (C.F. C.F._1
) e Valentina Intorre (C.F. ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Corrado Di Maso in al Piazza Garibaldi 73, Pt_1
ATTRICE - OPPONENTE
(CF ) in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elett.te dom.to presso l'Avvocatura Municipale in p.zza Municipio, Pt_1
Palazzo S. Giacomo, rapp.to e difeso dell'avv. Maria Teresa Mastrangelo (in sostituzione dell'avv. Maria Romanelli, collocata a riposo), in virtù di procura in atti.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa ed atti depositati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente notificato, la
[...]
di proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 Pt_1
pagamento dell'indennità per occupazione abusiva di suolo e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria n.
NA010002AGO000004687 – Prot. PG/773171/884 del 26.10.2021, con cui il
Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate Comunali,
[...]
invitava il ricorrente al pagamento, entro sessanta Controparte_3
giorni, della somma complessiva di euro 104.462,00 (ridotto con pagamento entro 60 gg ad € 52.865,35) a titolo di COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), per aver abusivamente occupato, dal 15.8.2019 al
14.09.2019, un suolo pubblico della superficie di 60 mq sito in alla Pt_1
Via Tribunali n. 383, istallandovi tavoli e sedie in eccedenza;
tanto sulla scorta del verbale di accertamento della Polizia Municipale n. 17150259824
del 14.09.2019 come richiamato nel provvedimento del Controparte_1
- 2 - A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva: l'omessa notifica del verbale sotteso all'invito di pagamento, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata perché la società già era autorizzata ad occupare uno spazio di 20 metri quadri (Concessione 581 del 25/09/2015), nonché perché
la concessione di ampliamento, da 20 mq a 60 mq, presentata in data
17/05/2019 era in corso di perfezionamento alla data del presunto accertamento.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva rigettarsi Controparte_1
l'opposizione proposta in ragione dell'infondatezza della stessa
Disposto il mutamento di rito, concessi i termini di cui all'articolo 183
comma sesto cpc, disattese le richieste istruttorie, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, indi, sostituita l'udienza fissata del
14/10/2024 con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, la stessa veniva assegnata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'articolo 190
cpc. Rimessa sul ruolo per mancata notifica dell'ordinanza al CP_1
costituitosi un nuovo difensore per l'ente comunale, la causa all'esito
[...]
del deposito di note scritte ex art 127 ter cpc veniva nuovamente assegnata a sentenza, con ordinanza del 3.3.2025, con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Infondato è il primo motivo con cui il ricorrente si duole dell'omessa notificazione del verbale di accertamento.
- 3 - In proposito, occorre evidenziare che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 D.lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 31 L. n. 448/1998, è stato concepito dal legislatore come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo di beni pubblici (cfr. Cass. 6/8/2009, n. 18037;
Cass. 28/9/2007, n. 20547). Pertanto, l'indennizzo in questione non ha natura di sanzione amministrativa derivante dalla commissione di un illecito, ma rappresenta un corrispettivo, con la conseguenza che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento (ovvero all'invito di pagamento) ex art. 3 R.D.
n. 639/1910 ha caratteristiche completamente diverse dall'opposizione a sanzione amministrativa proposta ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 (oggi trasfusa nel D.lgs. n. 151/2011). Deve, quindi, evidenziarsi che, in materia di occupazione di suolo pubblico, il verbale rileva come titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal
Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. In
questa prospettiva, pertanto, eventuali vizi afferenti il procedimento notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, a meno che non si traducano in una totale compressione del diritto di difesa dell'interessato, non integrano necessariamente fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione alla corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico.
Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non si sia realizzata alcuna violazione del diritto di difesa dell'interessato. Infatti, se è vero se che il legale rappresentante della ricorrente non era presente al momento
- 4 - dell'avvenuto accertamento e se è vero che il verbale non gli è stato successivamente notificato (tanto non emerge in atti), è pur vero che in ogni caso ha regolarmente ricevuto l'invito di pagamento oggetto di opposizione.
Ora, l'invito di pagamento, che è l'atto prodromico all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione o all'iscrizione a ruolo del credito, ha proprio funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa creditoria avanzata dal Ed infatti, per espressa previsione del Regolamento CP_1
comunale, tale atto –e non il verbale di accertamento – deve essere notificato al soggetto passivo dell'obbligazione a mezzo raccomandata A.R., con l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si provvederà al recupero coattivo dell'indennità
(v. art. 35 Regolamento Cosap). A ciò aggiungasi che l'atto in questione contiene tutti gli elementi idonei a mettere il destinatario nella condizione di conoscere, con la dovuta precisione, la pretesa avanzata dal Nello CP_1
stesso, infatti, sono espressamente indicati il verbale, le norme poste a base del diritto azionato dall'amministrazione, il nominativo del responsabile del procedimento e le modalità con cui proporre opposizione in sede giurisdizionale, oltre al riepilogo contabile del calcolo dell'indennità. E non vi è dubbio che tali requisiti garantiscano appieno il diritto di difesa dell'interessato, ponendolo in condizione di contestare, sia nell'an che nel
"quantum", la validità del credito azionato dall'Amministrazione, come del resto è avvenuto nel caso di specie mediante la spiegata opposizione.
Ugualmente infondato appare il secondo motivo di opposizione.
Si rileva che sia nel verbale che nell'invito è espressamente indicato che la pretesa creditoria riguarda un'occupazione abusiva riguardante 60,00 mq. In
- 5 - particolare, nel verbale emerge che l'occupazione riguarda 80,00 e che l'eccedenza è per 60,00 mq (considerata la concessione n. 581 del 25/09/2015 di cui era in possesso l'opponente) In proposito, deve evidenziarsi che, in forza del D.lgs. n. 446/1997, come innanzi detto, le occupazioni di suolo pubblico devono risultare da verbale redatto da “Pubblico Ufficiale”, che, nel caso di specie, è rappresentato dal verbale elevato dalla Polizia Municipale
innanzi richiamato, posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata dal
Ora, come è noto, il verbale redatto da Pubblico Ufficiale Controparte_1
fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e “degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
“compiuti” (cfr. tra le più recenti, Cass. 16/5/2016, n. 9974). Ne deriva,
allora, che la determinazione in mq. 60,00 della superficie di suolo pubblico oggetto di occupazione, che dal verbale risulta quale accertamento compiuto da Pubblico Ufficiale, non può essere messa in discussione, se non mediante la proposizione della querela di falso che, nella specie, non è stata presentata.
Quanto all'ampliamento della concessione in corso si osserva il regolamento
COSAP prevede espressamente che l'occupazione possa iniziare soltanto dopo il ritiro della concessione (cfr. art. 8, comma 4). Nel caso di specie è
incontestato che al momento dell'elevazione del verbale la società non era in possesso di alcun titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico per gli ulteriori 60mq. Da quanto precede, discende che correttamente nonché
legittimamente il Comune opposto ha provveduto a contestare l'occupazione abusiva del suolo pubblico.
Alla stregua delle considerazioni svolte, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
- 6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del Dm 55/14, aggiornato ai sensi del dm 147/22, e dei criteri ivi previsti, tenuto conto della fasi svolte, del valore della controversia, della natura delle questioni trattate, e di tutti gli altri criteri previsti dal suddetto decreto, applicandosi i valori minimi in considerazione della effettiva attività
difensiva svolta (con il mancato deposito delle memorie ex art 183, sesto comma, c.p.c. e della comparsa conclusionale e delle memorie di replica) e della semplicità e serialità delle questioni trattate (comprovato dai richiamati precedenti)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 7052,00 per compensi Controparte_1
professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge.
Napoli, 12/6/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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