Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2025 REG.RIC.
N. 00356/2025 REG.RIC.
N. 00362/2025 REG.RIC.
N. 00786/2025 REG.RIC.
N. 00787/2025 REG.RIC.
N. 00824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2025, proposto da
IA AR DO, IA ZO, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2025, proposto da
ARnna CO, DI RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2025, proposto da
PP ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 786 del 2025, proposto da
IP ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2025, proposto da
PE NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2025, proposto da
ARngela ER, PI LI, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 352 del 2025:
della sentenza del Tribunale Civile di Asti – Sezione: Lavoro – G.L. Dott.ssa Ivana LO BELLO n. 250/2024 depositata il 03.07.2024 (R.G. n. 979/2023) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti AL IA AR e RI IA], ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva [a.a.s.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23];
b) condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ad erogare, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 2.500 in favore di ON IA AR e di € 2.500 in favore di RI IA, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
c) condannato il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.799, oltre € 49 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 356 del 2025:
della sentenza del Tribunale Civile di Asti – Sezione: Lavoro – G.L. Dott.ssa Ivana LO BELLO n. 283/2024 pubblicata il 19.07.2024 (R.G. n. 450/2023) con la quale veniva:
a) accertato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva [2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per OR ARnna e 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per RE DI];
b) condannato il Ministero a erogare, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 2.000 in favore di RE DI e di € 1.500 in favore di OR ARnna, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
c) condannato il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.799, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
quanto al ricorso n. 362 del 2025:
della sentenza della sentenza del Tribunale Civile di Civile di Asti – Sezione: Lavoro – G.L. Dott.ssa Ivana LO BELLO n. 185/2024 pubblicata il 31.05.2024 (R.G. n. 715/2023) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di ON PP, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva [2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023];
b) condannato il Ministero convenuto a erogare [in favore della ricorrente ON PP], tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 2.000, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
c) condannato il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 1.030, oltre € 49 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario..
quanto al ricorso n. 786 del 2025:
della sentenza del Tribunale Civile di Novara – Sezione: Lavoro – G.L. Dott. Gabriele MOLINARO n. 257/2024 pubblicata il 29/10/2024 (R.G. n. 22/2024) con la quale veniva riconosciuto l’accertamento del diritto del Sig. LO IP con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 ad usufruire del beneficio economico di € 1.500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente, veniva:
- in parziale accoglimento del ricorso (e per quanto rileva ai fini del presente giudizio), condannato il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a consegnare al ricorrente la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa pari a Euro 1.500,00 per IP ON, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione.
quanto al ricorso n. 787 del 2025:
della sentenza del Tribunale Civile di Torino – Sezione: Lavoro – G.L. Dott.ssa Sonia SALVATORI n. 1648/2024 pubblicata il 18/06/2024 (R.G. n. 2270/2024) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, dell’importo complessivo di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo;
c) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente Avv. Luca Angeleri.
quanto al ricorso n. 824 del 2025:
della sentenza del Tribunale Civile di Torino – Sezione: Lavoro – G.L. Dott. Simone ROMITO n. 1891/2024 pubblicata il 31/10/2023 (R.G. n. 1450/2023) con la quale veniva:
a) accertato e dichiarato il diritto di ER ARngela, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
b) condannato il Ministero dell’Istruzione ad accreditare in favore di ER ARngela sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
c) accertato e dichiarato il diritto di LI PI, con riferimento all’anno scolastico 2020/2021 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
d) condannato il Ministero dell’Istruzione ad accreditare in favore di LI PI sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento al sopraddetto anno scolastico;
e) condannato il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
2.676,70, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Luca ANGELERI.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
5) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO