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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/11/2025, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 6664/2024 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Meregaglia del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Stati Uniti n. 57 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_3 in persona del titolare Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mangiardi del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Re Umberto n. 56 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
lavori edili di ristrutturazione;
vizi e difetti nell'esecuzione delle opere;
domanda di pagamento somme.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis In via preliminare
- Rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1212/2024 del 01.03.2024 - R.g. n. 3395/2024, emesso dal Tribunale di Torino, Dr.ssa Marisa Gallo, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta ed è di pronta soluzione. Nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell' P.IVA: Controparte_1
, C.F.: con sede in Strada P.IVA_4 C.F._1 Del Francese 141/4 10156 - Torino (TO), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 per i motivi di fatto e le questioni in diritto esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1212/2024 del 01.03.2024 - R.g. n. 3395/2024, emesso dal Tribunale di Torino, Dr.ssa Marisa Gallo, annullandolo e/o revocandolo integralmente e ponendolo nel nulla, e, in ogni caso, dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
In via riconvenzionale:
- Voglia l'Ill.mo giudicante condannare l' Controparte_1
P.IVA: , C.F.:
[...] P.IVA_4 C.F._1 con sede in Strada Del Francese 141/4 10156 - Torino (TO), a corrispondere alla in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 70.000,00 oltre IVA nonchè la somma di € 14.700,00 oltre IVA (per le richieste danni avanzate da e Parte_2
, e così per complessivi € 84.700,00 ed Parte_3 oltre il risarcimento dei danni per infiltrazioni nei locali sottostanti ed in fase di quantificazione, od altra somma veriore accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa, e ciò per i motivi di fatto e le questioni in diritto esposti in atti;
In via riconvenzionale, subordinata:
- nel caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui sopra, Voglia l'Ill.mo Giudicante adito dichiarare la compensazione parziale delle somme dovute dalla
[...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con le somme dovute all' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore e ciò per i motivi di fatto Controparte_1 e le questioni in diritto esposti in atti, e conseguentemente:
2 - condannare l' in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, alla corresponsione in favore della
[...] [...]
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, dell'importo residuo e, contestualmente, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1212/2024 del 01.03.2024 - R.g. n. 3395/2024, emesso dal Tribunale di Torino, Dr.ssa Marisa Gallo, annullandolo e/o revocandolo integralmente e ponendolo nel nulla, e, in ogni caso, dichiararlo privo di ogni effetto giuridico;
In via istruttoria (…) In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge.”
Parte opposta Controparte_1
“Voglia. L'ill.mo Tribunale adito, In via principale Nel merito, si chiede di confermare la legittimità del decreto ingiuntivo n. 1212/2024 del 01.03.2024 emesso dal Tribunale di Torino e ordinare alla il Parte_1 pagamento dell'importo residuo di € 50.600,00 oltre agli interessi e alle spese legali. In via principale, si chiede di rigettare la domanda riconvenzionale della e dichiarare ed accertare il Parte_1 diritto dell'Impresa a ricevere il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 50.600,00 oltre agli interessi e alle spese legali. In ogni caso, si richiede la vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali 15% IVA e CPA come per Legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di
3 legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 1212/2024
(R.G. n. 3395/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 50.600,00 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
.
[...]
La parte opposta ha Controparte_1 dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente è stata contatta dalla società
[...] al fine di compiere lavori di Parte_1 ristrutturazione per un importo complessivo di €
150.600,00;
2) una volta eseguite le prestazioni commissionate sono state emesse le seguenti fatture:
- fattura n. FPR 20/23 del 14/9/2023 dal valore di €
30.000,00;
- fattura n. FPR 22/23 del 19/9/2023 dal valore di €
70.000,00;
- fattura n. FPR 25/23 del 5/10/2023 dal valore di €
22.000,00;
- fattura n. FPR 6/24 del 22/1/2024 dal valore di €
26.500,00;
- fattura n. FPR 8/24 del 22/1/2024 dal valore di €
2.100,00;
3) la società intimata ha già Parte_1 versato una parte delle soprammenzionate somme tramite bonifico, e ciò per un totale di € 100.000,00;
4 4) ad oggi il totale complessivo ancora dovuto da parte convenuta in favore di essa ricorrente ammonta a €
50.600,00 IVA compresa;
5) il debitore intimato, nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha Parte_1 promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per cui è causa e conseguente applicazione dell'articolo 1460 del codice civile (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di citazione in opposizione);
2) inadempimento contrattuale e sussistenza di vizi e difetti nelle opere realizzate (v. pagg. da 11 a 17 dell'atto di citazione in opposizione);
3) inesistenza del credito e difetto di prova del credito azionato per quanto concerne la fattura n. FPR 8/24 del 22/1/2024 dal valore di € 2.100,00, trattandosi di lavori commissionati dalla conduttrice dell'immobile
[...]
e non già da essa opponente (v. pagg. 9 e 15 Parte_3 dell'atto di citazione in opposizione).
La parte opponente ha altresì Parte_1 avanzato domanda riconvenzionale chiedendo di condannare la parte opposta al pagamento Controparte_1 in suo favore:
a) della somma di € 70.000,00 oltre IVA per le opere non eseguite e non svolte a regola d'arte;
b) della somma di € 14.700,00 oltre IVA in relazione alle richieste di danni avanzate dai conduttori delle due unità immobiliari e Parte_2 Parte_3
e così per complessivi € 84.700,00, oltre il risarcimento dei danni subiti per le infiltrazioni nei locali sottostanti a quelli di proprietà di essa convenuta in ragione della condotta inadempiente tenuta da parte
5 opposta durante il rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
4. Sul merito della causa.
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Invero, non risulta fondata la domanda di pagamento somme come avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio.
Parimenti infondata è la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
4.1. Sulla domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante proposizione del ricorso monitorio.
Come sopra detto parte opposta rivendica il pagamento della somma di € 50.600,00 i.v.a. compresa a titolo di corrispettivo per le opere effettuate presso le unità immobiliari di parte opponente site in Volvera (TO) alla via Europa Unita n. 12.
Come è noto, spetta all'attore sostanziale ex art. 2697 del codice civile provare i fatti costitutivi della domanda.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez.
2. Ord.
n. 25410/2024).
6 Nel caso in esame, a ben vedere, parte opposta non ha provato, né l'esatto oggetto del contratto, poiché non è stato prodotto in atti alcun contratto di appalto o preventivo, né la tipologia esatta di opere compiute e la loro consistenza e quantità.
Non è stato infatti prodotto alcun documento tecnico
(computo metrico condiviso, contabilità di cantiere, perizia di parte analitica illustrante la quantità e la tipologia delle opera), né altra evidenza dalla quale è possibile evincere la tipologia dell'attività esecutiva svolta.
La parte opposta non si è neanche offerta di validamente provare tali circostanze e fatti con adeguati mezzi di prova.
Le relative richieste istruttorie devono infatti essere respinte giacché inammissibili.
Quanto all'interrogatorio formale richiesto, va richiamato il tralatizio principio giurisprudenziale secondo cui esso non costituisce un mezzo di difesa propria, ma un mezzo di prova diretto a provocare la confessione di colui al quale viene deferito con la conseguenza che il giudice non è tenuto ad ammetterlo qualora, sulla base di un apprezzamento discrezionale, che qui si formula, ritenga che la controversia possa essere decisa in base agli elementi già acquisiti alla causa (v.
Cass. n. 3797/1988; cfr. anche Cass. n. 20104/2009).
Quanto alla prova per testi richiesta da parte opposta, si osserva come i capitoli di prova articolati sul punto (v. i capitoli trascritti da pagina 8 a pagina 11 della seconda memoria integrativa) sono del tutto inammissibili, in primo luogo, poiché aventi ad oggetto circostanze tecniche il cui accertamento o la cui
7 valutazione non può essere demandata a testimoni, in secondo luogo, in ragione dei seguenti motivi:
1) sia perché contrastanti con il divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo
2721 del codice civile;
non ricorrono peraltro nel caso in esame precipue circostanze ex art. 2721 comma 2 del c.c., richiedenti (per loro stessa natura) un peculiare carattere distintivo rispetto alle ordinarie evenienze tipiche del genere di contrattazioni cui appartiene il caso qui delibato, tenuto anche conto delle qualità delle parti e della natura del contratto nonché dell'ordinario procedere, in questi casi, mediante formazione di specifica documentazione scritta degli accordi convenuti;
2) sia perché del tutto generici non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero stati convenuti i singoli accordi e patti contrattuali in parola (come, dove, quando, alla presenza di chi e in che modalità), con conseguente ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c..
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr. a tal riguardo, Cass., Sez.
6° – 3°, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e Cass., Sez. 3°,
8 sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
Da ultimo, si osserva come la richiesta di c.t.u. avanzata da parte opposta sia del tutto esplorativa, e per ciò solo inammissibile.
Sul punto è d'uopo richiamare la costante giurisprudenza di legittimità intervenuta sul punto che ha più volte chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio a disposizione delle parti che può essere utilizzata al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse, avendo la mera finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in atti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, e che pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume
(cfr., ex multis, Cass. 212/2006, Cass. 7097/2005, Cass.
3343/2001 Cass. 7319/1999, Cass. 10871/1999).
Alla luce di ciò, la domanda di parte opposta
[...] deve essere respinta per palese e Controparte_1 conclamato difetto di prova.
4.2. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente.
Come sopra detto parte opponente Parte_1
chiede in via riconvenzionale la condanna di parte
[...] opposta al pagamento della somma di € 84.700,00 a titolo di risarcimento del danno in ragione delle asserite incompletezze e inadempienze nell'esecuzione del contratto.
La domanda riconvenzionale in parola va rigettata per difetto di prova.
Sul punto si osserva quanto segue:
a) non è stato prodotto in atti alcun contratto intercorso fra le parti;
b) non è stato altresì prodotto in atti alcun documento tecnico concertato e condiviso (preventivo,
9 computo metrico, elaborati progettuali) dal quale risulti con contezza quali siano stati gli effettivi accordi intervenuti fra le parti e, quindi, la tipologia e quantità di opere commissionate, il prezzo convenuto così come i termini pattuiti entro cui terminare le opere;
c) è stata prodotta una perizia di parte recante la mera affermazione della sussistenza di vizi, con in calce la seguente stringata affermazione:
(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opponente);
4) si tratta di mera affermazione, apodittica, priva di alcun valido elemento fattuale e valutativo, senza alcun conteggio, computo metrico e indicazione di quantità di materiali, misure ed estensioni di superficie, ore uomo necessarie, costi di acquisto di materiali o servizi, o qualsivoglia altro elemento idoneo a poter provare il costo effettivo delle opere necessarie alla futura eventuale rimozione dei difetti o del completamento delle componenti mancanti, e ciò sempre in assenza, come detto, della prova circa i reali accordi inziali convenuti e quindi circa la tipologia di opere da compiersi.
Le istanze istruttorie dalla parte opponente, parimenti a quelle formulate dalla parte opposta, risultano inammissibili, in quanto esplorative, generiche e valutative.
Alla luce di ciò, anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente va rigettata.
10
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'articolo 92 del c.p.c..
Peraltro, la compensazione integrale delle spese di lite, oltre che conforme a legge, risulta anche equa, poiché entrambe le parti con il loro comportamento hanno contribuito al sorgere del presente contenzioso, non avendo ante causam formalizzato per iscritto gli accordi fra di esse pattuiti e non avendo formato congiunta documentazione di cantiere e contrattuale, idonea ad accertare con contezza i fatti di causa e i rispettivi rapporti dare – avere.
Con tale comune comportamento, esse hanno pertanto congiuntamente dato causa al presente giudizio, con conseguente comune onere di sopportazione delle rispettive spese sulla base del c.d. principio di causalità secondo cui le spese di giudizio devono essere poste a carico di chi – con il proprio contegno ante causam – ha cagionato, o concorso a cagionare, il sorgere della lite giudiziale.
11
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e per l'effetto revoca il decreto qui opposto n.
1212/2024.
2) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta impresa nei Controparte_1 confronti dell'opponente Parte_1
3) Rigetta la domanda di pagamento somme avanzata in via riconvenzionale dalla parte opponente Parte_1
nei confronti dell'opposta impresa
[...] Controparte_1
.
[...]
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 del c.p.c.
Così deciso in Torino il giorno 18 novembre 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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