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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7223 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4674/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Dott. LI DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN Q ESERC PP Parte_1
Avv. FEDELI SERGIO pres.
AVV. CATOZZI SIMONE
Q ESERC PP Parte_2
Avv. FEDELI SERGIO pres.
AVV. CATOZZI SIMONE
Appellato/i
53 ROMA Controparte_1
Avv. CACCIALUPI MARCO assente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
FF AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT Tilocca Presidente dott.ssa LI DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4674 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C.F._2 Persona_1
(nata il [...]), elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Capalti n. 4 presso lo
[...] studio dell'Avv. GI FE (C.F. ), che li rappresenta e difende, unitamente C.F._3
e disgiuntamente all'Avv. SI CA (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E
(P.IVA Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Castel Madama, via S. Sebastiano n. 1, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Marco Caccialupi, (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà su adivano il Tribunale di Roma al fine di vedere accolte le Persona_1 seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. e/o comunque ex ad. 2043 c.c. in ordine Controparte_3
2 alla produzione del sinistro di cui in premessa in danno della minore avvenuto Persona_1 in data 01/07/2009 e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore nell'importo complessivo di € 14.041,45 — comprensivo dell'intero Per_1 danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di «danno biologico" e "danno morale, oltre spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
b)condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte attrice deduceva che in data 01/07/2009 alle ore 22.00 circa, la minore si Persona_1 trovava in compagnia dei propri genitori nei pressi del Supermercato GS in Via Prassilla n.4 — Roma
- in un'area di appartenenza del Condominio Le Terrazze — Comunione isola 53; che, mentre passeggiava in detta area, la minore, pur sorvegliata dai propri genitori, si procurava una profonda ferita sulla coscia destra, a seguito di una caduta causata dalla presenza di un'apertura non segnalata e non percepibile, praticata per far discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del Le Terrazze — Comunione Isola 53 nei pressi del Supermercato GS;
che CP_1 la lesione riportata dalla bambina, allora di soli 5 anni, costringeva i genitori a recarsi prontamente al
P.S. dell'Ospedale GB Grassi di Ostia;
che sottoposta la minore a visita di controllo in data 08/07/2009 presso il Dott. , quest'ultimo, pur procedendo alla rimozione dei punti di sutura Controparte_4 prescriveva terapia locale consigliando di continuare ed aumentare il dosaggio della terapia antibiotica, con ulteriore prognosi di giorni 7 s.c.; che il danno patito dalla minore è ancora oggi visibile, dato che la cicatrice non si è mai più riassorbita.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la pretesa attorea.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12005/2019, pubblicata il 30.5.2019 così statuiva:
“definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: RIGETTA le domande di e quali titolari della potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minorenne ON e Persona_1 Parte_1 Pt_2
quali titolari della potestà genitoriale sulla figlia minorenne in solido,
[...] Persona_1 al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore per compensi in complessivi €.2.500,00
[...] oltre IVA, CAP e spese generali.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , nella qualità di genitori Parte_1 Pt_2 esercenti la potestà su formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. ma Persona_2
Corte di Appello, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni, ragioni e motivi di appello sopra spiegati, accogliere in toto il promosso appello e, quindi, riformare la “sentenza a verbale”
3 n.12005/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 30/05/2019 Rep. 12119/19 del
06/06/2019 nel procedimento RG. n. 13363/2015 del Tribunale di Roma nelle parti sopra evidenziate
e per i motivi sopra dedotti, comunque nello specifico: a) dichiarare la nullità della pronuncia per le ragioni sopra espresse anche con riferimento all'art. 281 sexies c.p.c. ed alle dichiarazioni non veritiere contenute nel verbale telematico costituente un unicum con il dispositivo e con la motivazione ai quali viene incorporato e, comunque, b) accogliere le richieste e le modifiche nei termini indicati e, quindi, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del in Roma in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_5
(C.F. ) Ex art 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c. in ordine alla produzione P.IVA_1 dell'infortunio in danno della minore avvenuto in data 01.07.2009 e per l'effetto, Persona_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore Per_1 in favore per essa dei genitori e nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
14.041,45 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (comprensivo delle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”), oltre spese mediche documentate – ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia ed equitativamente, complessivamente ed omnicomprensivamente determinato al valore attuale della moneta, quindi, con rivalutazione monetaria, oltre interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannando la appellata- convenuta al rimborso delle spese della CTU espletata a favore dei genitori e Parte_1
che ne hanno fatto anticipazione e condannando parte convenuta al pagamento Parte_2 pure della altre spese processuali e dei compensi (con oneri prev.li e tributari) da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari per entrambi i gradi di giudizio.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Corte adita, contrariis reiectis:1) Rigettare l'avverso appello giacché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite.”
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una prova per testi.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, rinviando ai proprio scritti, e ha discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in cinque motivi.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“Le domande degli attori non risultano fondate e le relative domande non possono trovare accoglimento. Assumono e che il 1.7.2009 alle ore 22 la minore Parte_1 Parte_2 si trovava in compagnia dei propri genitori nei pressi del Supermercato GS in Persona_1 via Prassilla n. 4 in Roma in un'area di appartenenza del e che mentre Controparte_1 passeggiava in detta area la minore pur sorvegliata dai genitori si procurava una profonda ferita a
4 seguito di una caduta causata dalla presenza di un'apertura non segnalata e non percepibile praticata per discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del suddetto . Gli attori rimproveravano al di non aver coperto o Controparte_3 CP_1 segnalato il buco, non prevedibile. Lamentavano lesioni alla bambina come da descrizioni e documentazione. Il convenuto contestava in toto le pretese degli attori. La mediazione CP_1 demandata dal Giudice con ordinanza del 16.10.2017, non produceva risultati positivi. Nel caso di specie viene rappresentata dagli attori la situazione comunemente denominata "insidia". Va ricordato che per la sussistenza della situazione definita tradizionalmente “insidia” fonte di danno si richiede la non riconoscibilità e la non prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza;
oltre ovviamente la non conoscenza in concreto. Occorre poi applicare tale concetto adeguandolo alla situazione specifica dei luoghi, nonché soggettiva della persona che assume di aver subito un danno dall'insidia. All'esito dell'attento esame del libello e delle difese attoree (citazione e memoria ex art. 183 I°) e dei documenti e delle fotografie prodotte, la domanda risulta inaccoglibile. Tale valutazione deriva dall'insieme delle ragioni che seguono: la citazione è generica e vaga circa l'esposizione delle modalità dell'evento dannoso in esame. È bene ricordare che il perimetro all'interno del quale gli attori potevano esporre il thema decidendi è costituito dalla citazione e dalla memoria ex art. 183 I° deputata alla precisazione e integrazione delle domande. Ebbene, gli attori hanno mancato all'assolvimento dei loro oneri espositivi in entrambi tali atti. Non viene spesa una parola per dimostrare (o quanto meno allegare) la non visibilità dello spazio vuoto della grata intorno al tubo che entra nel sottosuolo. Di talché occorre ritenere che con la normale attenzione fosse ben visibile. Non viene spesa una parola per spiegare perché mai la bambina sia stata lasciata avvicinare ad un contesto comunque da evitare secondo comune prudenza: le fotografie mostrano un tubo orizzontale che scorre vicino ad una parete, presso il quale non si doveva consentire il passaggio o il gioco alla bambina, perché poteva essere facilmente occasione di inciampo e caduta. Di ciò gli attori sono consapevoli tanto che la difesa degli stessi si è premurata di affermare – vanamente, ché re ipsa loquitur per il contrario – che i genitori vigilavano sulla bambina: si deve affermare, al contrario, che la mancata vigilanza è stata occasione di un percorso indebito o quanto meno inopportuno da parte della piccola
. Tutto ciò esclude la prova dell'esistenza del nesso causale fra il fatto esposto e l'evento Per_1 dannoso, e quindi che vi sia responsabilità del Condominio per il danno subito da Persona_1
È stato infatti esattamente affermato (Cassazione civile , sez. VI - 3, ordinanza 04.10.2013
[...]
n° 22684) che il nesso causale ed il danno si interrompe per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, distratta, non accorta del danneggiato. In questo caso della bambina e per essa dei genitori di (per deficit di attenzione e di vigilanza). Rigettata Per_1
5 la domanda, le spese (che vengono regolate secondo le previsioni della legge 31.12.2012 n.247 e del
D.M. Ministero Giustizia D.M. 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a carico a favore del .” CP_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “nullità della sentenza per mancato rispetto dell'art- 281 sexies cpc e per le discrasie contenute nel verbale telematico incorporato nel dispositivo
e nella motivazione della sentenza impugnata.”
Gli appellanti evidenziano come sussiste un verbale cartaceo dell'udienza di discussione del
30.5.2019 diverso dal verbale scritto e sottoscritto telematicamente. Inoltre il giudice di prime cure non ha dato lettura in udienza né del dispositivo né delle motivazioni della sentenza, determinandone la nullità.
Va innanzitutto precisato che effettivamente sussiste una discrepanza tra i due verbali, atteso che, mentre nel verbale di udienza telematico si dà atto di come “sono comparsi i difensori delle parti che si riportano e chiedono che la causa sia decisa. Il Giudice dato, decide la causa come da dispositivo
e motivazione che seguono ai sensi dell'art.281 sexies cpc. Roma ,30/05/2019 Il Giudice”, nel verbale cartaceo si legge “è presente per parte attrice l'avv. FE, il quale nel riportarsi alle proprie difese precisa le conclusioni come trascritte nelle “note conclusive” di cui deposita copia di cortesia. Insiste sulle proprie deduzioni e domande e istanze. Il Giudice dato atto decide la causa come da provvedimento telematico. H 9,45 firma del GIUDICE”. Va tuttavia osservato come la redazione di un doppio verbale non ha determinato alcuna lesione al diritto di difesa, non prospettata dalla parte, sicché viene in rilievo un profilo inammissibile per carenza di interesse.
Per quanto attiene alla nullità della sentenza per non essere stata data lettura della stessa in udienza, va precisato che dall'esame del fascicolo telematico risulta che la sentenza in questione è stata depositata (sia nel dispositivo che nella motivazione) il giorno dell'udienza di discussione (e solo successivamente comunicata).
Secondo l'insegnamento della S.C. “la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione” (Cass. n. 2736/2015). Pertanto è da escludere che la mancata lettura della sentenza in udienza sostanzi un vizio di nullità della sentenza depositata immediatamente sul telematico.
Il motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erronea e/o omessa interpretazione dei fatti di causa, mancata riconducibilità della vicenda nell'art. 2051 c.c.; erronea valutazione sul punto delle prove documentali in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”
6 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui la fattispecie di causa non viene ricondotta alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Dall'applicazione di tale norma, postulante una responsabilità di tipo oggettivo, ne sarebbe discesa l'imputabilità in via esclusiva al centro commerciale le . Infatti, mentre parte attrice dimostrava il nesso causale tra danno e caduta, CP_1 il convenuto non assolveva in alcun modo l'onere probatorio relativo alla sussistenza del CP_1 caso fortuito.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “difetto di logicità e, comunque, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e/o per omesso esame di fatti decisivi e disapplicazione del principio giuridico della non contestazione.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene tenuto in considerazione la mancata confutazione di controparte delle deduzioni rivoltegli e laddove viene ritenuto che i genitori della minore non abbiano sorvegliato la figlia pur conoscendo le insidie del luogo teatro dell'evento. Da tali circostanze discende la violazione del principio di non contestazione.
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per “violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver esattamente interpretato la documentazione offerta a corredo e aver disatteso le richieste istruttorie.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure per non aver correttamente condotto la fase istruttoria del procedimento e per non aver correttamente valutato la condotta di controparte. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe considerato: l'aver disposto la CTU medico legale, l'aver avanzato una proposta ex art. 185 bis c.p.c.; l'aver disposto una seconda mediazione delegata;
il comportamento processualmente indifferente di controparte.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto parte attrice ha in primo grado dedotto che la minore, intorno alle 22 del 1 luglio
2009, è caduta a causa della presenza di una apertura “non segnalata e non percepibile, praticata per far discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del , CP_1 chiedendo il risarcimento dei danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Innanzitutto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui la citazione è generica, non risultando nulla dedotto in relazione al luogo in cui si è verificata la caduta, si scontra con quanto risulta in citazione (con allegate le foto dei luoghi).
Del pari fondato è il rilievo relativo alla mancata valutazione della domanda ex art. 2051 c.c., proposta da parte appellante, ed effettivamente non esaminata in sentenza, in cui si fa riferimento unicamente all'insidia e quindi alla previsione di cui all'art. 2043 c.c..
Per quanto attiene alla dinamica dell'incidente durante la fase istruttoria è stata sentita quale teste
, la quale ha dichiarato che il giorno in questione si trovava con gli attori (in quanto Testimone_1
7 avevano deciso di mangiare una pizza al centro commerciale) e di aver visto la bambina che, mentre camminava, aveva messo il piede dentro una grata e poi era caduta in avanti. Ha riferito che la grata si trovava in una zona un po' oscura (a differenza della pizzeria davanti) e non vi era alcun segnale, confermando le foto;
non ha ricordato la presenza di un tubo. Ha precisato che la caduta è avvenuta quando la teste si trovava in piedi con altre persone che sorvegliavano i bambini che stavano cadendo nel prato adiacente alla pizzeria.
Può quindi ritenersi provato che la minore è caduta mettendo il piede dentro una grata. Non è in contestazione che tale area fosse nella custodia dell'appellata. Ne consegue l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la
8 esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto
1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
9 deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del
10 custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_1
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto,
“a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità” (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, come sopra evidenziato è risultato provato che la bambina è caduta a causa di una apertura in una grata priva di segnalazione (come riferito dalla teste ). Va inoltre rilevato Tes_1 come la presenza di una apertura in una grata rappresenta una situazione di pericolo connessa al bene.
Dalle foto in atti l'apertura di tale grata è di modeste dimensioni (per consentire la discesa di un tubo) ed è posta in prossimità della parete.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il caso fortuito in quanto l'apertura si trovava in una zona ove non era consentito il passaggio e il gioco, sussistendo la responsabilità dei genitori che hanno consentito alla figlia di giocare in tale posto.
In primo luogo i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato la non contestazione di controparte sono infondati. Infatti nel caso di specie non viene in rilievo il principio di non contestazione che attiene ai fatti, ma alla valutazione degli elementi di prova acquisiti (tra cui le foto). Al fine di tale valutazione è poi irrilevante il fatto che successivamente è stata eliminata tale apertura, dovendo essere valutata la situazione complessiva al momento del fatto.
In ogni caso quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile.
Innanzitutto il fatto che la grata era in prossimità del muro non vale a ritenere che la stessa fosse posta in una zona dove non poteva essere consentito il passaggio o il gioco, atteso che pacificamente si
11 trattava di una zona di libero transito.
A ciò si aggiunga che l'incidente si è verificato tarda sera (intorno alle 22.00) e in una zona con ridotta illuminazione (come riferito dalla teste ). Pertanto siamo dinanzi ad una situazione Testimone_1 di pericolo che non era prevedibile ed evitabile con ordinaria diligenza da parte del minore o, meglio, da parte dei genitori che ne avevano la vigilanza (cfr. Cass. n. 11657/2014, secondo cui la cooperazione colposa dei genitori può, in situazioni di pericolo prevedibile ed evitabile con ordinaria diligenza, avere una efficacia causale assorbente ex art. 1227 c.c.).
Se quindi può ritenersi escluso il caso fortuito deve tuttavia ritenersi sussistente un concorso di colpa dei genitori ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, atteso che la ridotta illuminazione imponeva una particolare prudenza nel consentire il gioco della minore in tale zona.
Pertanto la responsabilità dell'appellata va ritenuta nella misura del 50%, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sul punto.
Durante la fase istruttoria è stata espletata una esauriente CTU la quale ha accertato che in conseguenza dell'incidente la minore ha riportato un danno biologico nella misura del 3%, una inabilità temporanea assoluta di gg 10 e una inabilità parziale è di gg 15 al 50%.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, in considerazione delle sofferenze psicologiche arrecate dagli stessi esiti lesivi riconoscibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. per la ricorrenza del reato di lesioni personali colpose aggravate, ai sensi dell'art. 590 c.p.. Non paiono viceversa addotti elementi che giustificano una ulteriore personalizzazione (cfr. Cass. 23 febbraio 2016, n. 3505, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” e Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 per la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
12 (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento”.).
Applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene al seguente risultato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Danno biologico risarcibile € 4.608,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.760,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.012,50
Totale generale: € 7.772,50
Pertanto il danno non patrimoniale all'attualità è pari a € 7.772,50.
Tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellata del 50%, la stessa va condannata al pagamento della metà di tale somma pari a € 3.886,30. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
13 creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Nulla va riconosciuto a titolo di spese mediche non documentate.
Con il quinto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Riforma del capo condannatorio delle spese di primo grado”. L'accoglimento dei precedenti motivi di appello assorbe l'esame di questo motivo, atteso che la riforma della sentenza di primo grado comporta una complessiva regolamentazione delle spese anche di primo grado.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 5.200,00, tabelle II e XII, scaglione II;
valori tra i minimi e medi in primo e secondo grado stante la non complessità delle questioni e i risultati raggiunti).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di
[...] Persona_1 avverso la sentenza n. 12005/2019, pubblicata il 30.5.2019, del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...]
al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di Parte_2 Per_1
14 della somma di € 3.886,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza Pt_1 al saldo;
condanna 53, alla refusione a Controparte_2 Controparte_2 favore di e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 nei confronti di delle spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € Persona_1
2.000,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 2.200,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti
GI FE e SI CA, antistatari, per entrambi i gradi;
Roma, così deciso nella camera di consiglio in data 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI DA RT Tilocca
15
Sezione VI civile
R.G. 4674/2019
All'udienza collegiale del giorno 02/12/2025 ore 11:40
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Dott. LI DA Relatore
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
IN Q ESERC PP Parte_1
Avv. FEDELI SERGIO pres.
AVV. CATOZZI SIMONE
Q ESERC PP Parte_2
Avv. FEDELI SERGIO pres.
AVV. CATOZZI SIMONE
Appellato/i
53 ROMA Controparte_1
Avv. CACCIALUPI MARCO assente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
FF AN
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT Tilocca Presidente dott.ssa LI DA Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 2.12.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art.
281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4674 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C.F._2 Persona_1
(nata il [...]), elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Capalti n. 4 presso lo
[...] studio dell'Avv. GI FE (C.F. ), che li rappresenta e difende, unitamente C.F._3
e disgiuntamente all'Avv. SI CA (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLANTI
E
(P.IVA Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Castel Madama, via S. Sebastiano n. 1, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Marco Caccialupi, (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._5 procura in atti;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , nella qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà su adivano il Tribunale di Roma al fine di vedere accolte le Persona_1 seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. e/o comunque ex ad. 2043 c.c. in ordine Controparte_3
2 alla produzione del sinistro di cui in premessa in danno della minore avvenuto Persona_1 in data 01/07/2009 e per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore nell'importo complessivo di € 14.041,45 — comprensivo dell'intero Per_1 danno non patrimoniale (composto dalle voci descrittive di «danno biologico" e "danno morale, oltre spese mediche documentate - ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
b)condannare la convenuta al pagamento di spese e compensi causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte attrice deduceva che in data 01/07/2009 alle ore 22.00 circa, la minore si Persona_1 trovava in compagnia dei propri genitori nei pressi del Supermercato GS in Via Prassilla n.4 — Roma
- in un'area di appartenenza del Condominio Le Terrazze — Comunione isola 53; che, mentre passeggiava in detta area, la minore, pur sorvegliata dai propri genitori, si procurava una profonda ferita sulla coscia destra, a seguito di una caduta causata dalla presenza di un'apertura non segnalata e non percepibile, praticata per far discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del Le Terrazze — Comunione Isola 53 nei pressi del Supermercato GS;
che CP_1 la lesione riportata dalla bambina, allora di soli 5 anni, costringeva i genitori a recarsi prontamente al
P.S. dell'Ospedale GB Grassi di Ostia;
che sottoposta la minore a visita di controllo in data 08/07/2009 presso il Dott. , quest'ultimo, pur procedendo alla rimozione dei punti di sutura Controparte_4 prescriveva terapia locale consigliando di continuare ed aumentare il dosaggio della terapia antibiotica, con ulteriore prognosi di giorni 7 s.c.; che il danno patito dalla minore è ancora oggi visibile, dato che la cicatrice non si è mai più riassorbita.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la pretesa attorea.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12005/2019, pubblicata il 30.5.2019 così statuiva:
“definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede: RIGETTA le domande di e quali titolari della potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla figlia minorenne ON e Persona_1 Parte_1 Pt_2
quali titolari della potestà genitoriale sulla figlia minorenne in solido,
[...] Persona_1 al pagamento delle spese di causa che liquida in favore di Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore per compensi in complessivi €.2.500,00
[...] oltre IVA, CAP e spese generali.”
Avverso tale sentenza proponevano appello e , nella qualità di genitori Parte_1 Pt_2 esercenti la potestà su formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc. ma Persona_2
Corte di Appello, in accoglimento delle eccezioni, deduzioni, ragioni e motivi di appello sopra spiegati, accogliere in toto il promosso appello e, quindi, riformare la “sentenza a verbale”
3 n.12005/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma in data 30/05/2019 Rep. 12119/19 del
06/06/2019 nel procedimento RG. n. 13363/2015 del Tribunale di Roma nelle parti sopra evidenziate
e per i motivi sopra dedotti, comunque nello specifico: a) dichiarare la nullità della pronuncia per le ragioni sopra espresse anche con riferimento all'art. 281 sexies c.p.c. ed alle dichiarazioni non veritiere contenute nel verbale telematico costituente un unicum con il dispositivo e con la motivazione ai quali viene incorporato e, comunque, b) accogliere le richieste e le modifiche nei termini indicati e, quindi, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità del in Roma in persona dell'Amm.re p.t. Controparte_5
(C.F. ) Ex art 2051 c.c. e/o comunque ex art. 2043 c.c. in ordine alla produzione P.IVA_1 dell'infortunio in danno della minore avvenuto in data 01.07.2009 e per l'effetto, Persona_1 condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla minore Per_1 in favore per essa dei genitori e nell'importo complessivo di euro Parte_1 Parte_2
14.041,45 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale (comprensivo delle voci descrittive di
“danno biologico” e “danno morale”), oltre spese mediche documentate – ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia ed equitativamente, complessivamente ed omnicomprensivamente determinato al valore attuale della moneta, quindi, con rivalutazione monetaria, oltre interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
condannando la appellata- convenuta al rimborso delle spese della CTU espletata a favore dei genitori e Parte_1
che ne hanno fatto anticipazione e condannando parte convenuta al pagamento Parte_2 pure della altre spese processuali e dei compensi (con oneri prev.li e tributari) da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari per entrambi i gradi di giudizio.”
La nel costituirsi rassegnava le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Corte adita, contrariis reiectis:1) Rigettare l'avverso appello giacché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite.”
Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una prova per testi.
Alla presente udienza il difensore dell'appellante ha precisato le conclusioni, rinviando ai proprio scritti, e ha discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in cinque motivi.
La sentenza di primo grado è motivata come segue.
“Le domande degli attori non risultano fondate e le relative domande non possono trovare accoglimento. Assumono e che il 1.7.2009 alle ore 22 la minore Parte_1 Parte_2 si trovava in compagnia dei propri genitori nei pressi del Supermercato GS in Persona_1 via Prassilla n. 4 in Roma in un'area di appartenenza del e che mentre Controparte_1 passeggiava in detta area la minore pur sorvegliata dai genitori si procurava una profonda ferita a
4 seguito di una caduta causata dalla presenza di un'apertura non segnalata e non percepibile praticata per discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del suddetto . Gli attori rimproveravano al di non aver coperto o Controparte_3 CP_1 segnalato il buco, non prevedibile. Lamentavano lesioni alla bambina come da descrizioni e documentazione. Il convenuto contestava in toto le pretese degli attori. La mediazione CP_1 demandata dal Giudice con ordinanza del 16.10.2017, non produceva risultati positivi. Nel caso di specie viene rappresentata dagli attori la situazione comunemente denominata "insidia". Va ricordato che per la sussistenza della situazione definita tradizionalmente “insidia” fonte di danno si richiede la non riconoscibilità e la non prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza;
oltre ovviamente la non conoscenza in concreto. Occorre poi applicare tale concetto adeguandolo alla situazione specifica dei luoghi, nonché soggettiva della persona che assume di aver subito un danno dall'insidia. All'esito dell'attento esame del libello e delle difese attoree (citazione e memoria ex art. 183 I°) e dei documenti e delle fotografie prodotte, la domanda risulta inaccoglibile. Tale valutazione deriva dall'insieme delle ragioni che seguono: la citazione è generica e vaga circa l'esposizione delle modalità dell'evento dannoso in esame. È bene ricordare che il perimetro all'interno del quale gli attori potevano esporre il thema decidendi è costituito dalla citazione e dalla memoria ex art. 183 I° deputata alla precisazione e integrazione delle domande. Ebbene, gli attori hanno mancato all'assolvimento dei loro oneri espositivi in entrambi tali atti. Non viene spesa una parola per dimostrare (o quanto meno allegare) la non visibilità dello spazio vuoto della grata intorno al tubo che entra nel sottosuolo. Di talché occorre ritenere che con la normale attenzione fosse ben visibile. Non viene spesa una parola per spiegare perché mai la bambina sia stata lasciata avvicinare ad un contesto comunque da evitare secondo comune prudenza: le fotografie mostrano un tubo orizzontale che scorre vicino ad una parete, presso il quale non si doveva consentire il passaggio o il gioco alla bambina, perché poteva essere facilmente occasione di inciampo e caduta. Di ciò gli attori sono consapevoli tanto che la difesa degli stessi si è premurata di affermare – vanamente, ché re ipsa loquitur per il contrario – che i genitori vigilavano sulla bambina: si deve affermare, al contrario, che la mancata vigilanza è stata occasione di un percorso indebito o quanto meno inopportuno da parte della piccola
. Tutto ciò esclude la prova dell'esistenza del nesso causale fra il fatto esposto e l'evento Per_1 dannoso, e quindi che vi sia responsabilità del Condominio per il danno subito da Persona_1
È stato infatti esattamente affermato (Cassazione civile , sez. VI - 3, ordinanza 04.10.2013
[...]
n° 22684) che il nesso causale ed il danno si interrompe per il caso fortuito nel quale rientra, come fatto del terzo, anche la condotta imprudente, distratta, non accorta del danneggiato. In questo caso della bambina e per essa dei genitori di (per deficit di attenzione e di vigilanza). Rigettata Per_1
5 la domanda, le spese (che vengono regolate secondo le previsioni della legge 31.12.2012 n.247 e del
D.M. Ministero Giustizia D.M. 10.3.2014 n.55) vengono liquidate come in dispositivo a carico a favore del .” CP_1
Con il primo motivo la sentenza viene censurata per “nullità della sentenza per mancato rispetto dell'art- 281 sexies cpc e per le discrasie contenute nel verbale telematico incorporato nel dispositivo
e nella motivazione della sentenza impugnata.”
Gli appellanti evidenziano come sussiste un verbale cartaceo dell'udienza di discussione del
30.5.2019 diverso dal verbale scritto e sottoscritto telematicamente. Inoltre il giudice di prime cure non ha dato lettura in udienza né del dispositivo né delle motivazioni della sentenza, determinandone la nullità.
Va innanzitutto precisato che effettivamente sussiste una discrepanza tra i due verbali, atteso che, mentre nel verbale di udienza telematico si dà atto di come “sono comparsi i difensori delle parti che si riportano e chiedono che la causa sia decisa. Il Giudice dato, decide la causa come da dispositivo
e motivazione che seguono ai sensi dell'art.281 sexies cpc. Roma ,30/05/2019 Il Giudice”, nel verbale cartaceo si legge “è presente per parte attrice l'avv. FE, il quale nel riportarsi alle proprie difese precisa le conclusioni come trascritte nelle “note conclusive” di cui deposita copia di cortesia. Insiste sulle proprie deduzioni e domande e istanze. Il Giudice dato atto decide la causa come da provvedimento telematico. H 9,45 firma del GIUDICE”. Va tuttavia osservato come la redazione di un doppio verbale non ha determinato alcuna lesione al diritto di difesa, non prospettata dalla parte, sicché viene in rilievo un profilo inammissibile per carenza di interesse.
Per quanto attiene alla nullità della sentenza per non essere stata data lettura della stessa in udienza, va precisato che dall'esame del fascicolo telematico risulta che la sentenza in questione è stata depositata (sia nel dispositivo che nella motivazione) il giorno dell'udienza di discussione (e solo successivamente comunicata).
Secondo l'insegnamento della S.C. “la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione” (Cass. n. 2736/2015). Pertanto è da escludere che la mancata lettura della sentenza in udienza sostanzi un vizio di nullità della sentenza depositata immediatamente sul telematico.
Il motivo è quindi infondato.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “erronea e/o omessa interpretazione dei fatti di causa, mancata riconducibilità della vicenda nell'art. 2051 c.c.; erronea valutazione sul punto delle prove documentali in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”
6 Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui la fattispecie di causa non viene ricondotta alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Dall'applicazione di tale norma, postulante una responsabilità di tipo oggettivo, ne sarebbe discesa l'imputabilità in via esclusiva al centro commerciale le . Infatti, mentre parte attrice dimostrava il nesso causale tra danno e caduta, CP_1 il convenuto non assolveva in alcun modo l'onere probatorio relativo alla sussistenza del CP_1 caso fortuito.
Con il terzo motivo la sentenza viene censurata per “difetto di logicità e, comunque, per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e/o per omesso esame di fatti decisivi e disapplicazione del principio giuridico della non contestazione.”
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui non viene tenuto in considerazione la mancata confutazione di controparte delle deduzioni rivoltegli e laddove viene ritenuto che i genitori della minore non abbiano sorvegliato la figlia pur conoscendo le insidie del luogo teatro dell'evento. Da tali circostanze discende la violazione del principio di non contestazione.
Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per “violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver esattamente interpretato la documentazione offerta a corredo e aver disatteso le richieste istruttorie.”
Gli appellanti censurano l'operato del giudice di prime cure per non aver correttamente condotto la fase istruttoria del procedimento e per non aver correttamente valutato la condotta di controparte. Il giudice di prime cure, infatti, non avrebbe considerato: l'aver disposto la CTU medico legale, l'aver avanzato una proposta ex art. 185 bis c.p.c.; l'aver disposto una seconda mediazione delegata;
il comportamento processualmente indifferente di controparte.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
In linea di fatto parte attrice ha in primo grado dedotto che la minore, intorno alle 22 del 1 luglio
2009, è caduta a causa della presenza di una apertura “non segnalata e non percepibile, praticata per far discendere una tubatura all'interno di una grata calpestabile posta all'interno del , CP_1 chiedendo il risarcimento dei danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.
Innanzitutto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui la citazione è generica, non risultando nulla dedotto in relazione al luogo in cui si è verificata la caduta, si scontra con quanto risulta in citazione (con allegate le foto dei luoghi).
Del pari fondato è il rilievo relativo alla mancata valutazione della domanda ex art. 2051 c.c., proposta da parte appellante, ed effettivamente non esaminata in sentenza, in cui si fa riferimento unicamente all'insidia e quindi alla previsione di cui all'art. 2043 c.c..
Per quanto attiene alla dinamica dell'incidente durante la fase istruttoria è stata sentita quale teste
, la quale ha dichiarato che il giorno in questione si trovava con gli attori (in quanto Testimone_1
7 avevano deciso di mangiare una pizza al centro commerciale) e di aver visto la bambina che, mentre camminava, aveva messo il piede dentro una grata e poi era caduta in avanti. Ha riferito che la grata si trovava in una zona un po' oscura (a differenza della pizzeria davanti) e non vi era alcun segnale, confermando le foto;
non ha ricordato la presenza di un tubo. Ha precisato che la caduta è avvenuta quando la teste si trovava in piedi con altre persone che sorvegliavano i bambini che stavano cadendo nel prato adiacente alla pizzeria.
Può quindi ritenersi provato che la minore è caduta mettendo il piede dentro una grata. Non è in contestazione che tale area fosse nella custodia dell'appellata. Ne consegue l'applicazione dell'art. 2051 c.c.
È opportuno premettere, in iure, che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n.
20943/2022).
Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia,
l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la
8 esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose),
e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto
1997, n. 7276; v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331)
È, quindi, onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è, così, per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione” (Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass.
26 novembre 2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
9 deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica
è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del
10 custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_1
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, “essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto,
“a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità” (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, come sopra evidenziato è risultato provato che la bambina è caduta a causa di una apertura in una grata priva di segnalazione (come riferito dalla teste ). Va inoltre rilevato Tes_1 come la presenza di una apertura in una grata rappresenta una situazione di pericolo connessa al bene.
Dalle foto in atti l'apertura di tale grata è di modeste dimensioni (per consentire la discesa di un tubo) ed è posta in prossimità della parete.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il caso fortuito in quanto l'apertura si trovava in una zona ove non era consentito il passaggio e il gioco, sussistendo la responsabilità dei genitori che hanno consentito alla figlia di giocare in tale posto.
In primo luogo i rilievi dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato la non contestazione di controparte sono infondati. Infatti nel caso di specie non viene in rilievo il principio di non contestazione che attiene ai fatti, ma alla valutazione degli elementi di prova acquisiti (tra cui le foto). Al fine di tale valutazione è poi irrilevante il fatto che successivamente è stata eliminata tale apertura, dovendo essere valutata la situazione complessiva al momento del fatto.
In ogni caso quanto ritenuto da parte del giudice di primo grado non appare condivisibile.
Innanzitutto il fatto che la grata era in prossimità del muro non vale a ritenere che la stessa fosse posta in una zona dove non poteva essere consentito il passaggio o il gioco, atteso che pacificamente si
11 trattava di una zona di libero transito.
A ciò si aggiunga che l'incidente si è verificato tarda sera (intorno alle 22.00) e in una zona con ridotta illuminazione (come riferito dalla teste ). Pertanto siamo dinanzi ad una situazione Testimone_1 di pericolo che non era prevedibile ed evitabile con ordinaria diligenza da parte del minore o, meglio, da parte dei genitori che ne avevano la vigilanza (cfr. Cass. n. 11657/2014, secondo cui la cooperazione colposa dei genitori può, in situazioni di pericolo prevedibile ed evitabile con ordinaria diligenza, avere una efficacia causale assorbente ex art. 1227 c.c.).
Se quindi può ritenersi escluso il caso fortuito deve tuttavia ritenersi sussistente un concorso di colpa dei genitori ex art. 1227 c.c. nella misura del 50%, atteso che la ridotta illuminazione imponeva una particolare prudenza nel consentire il gioco della minore in tale zona.
Pertanto la responsabilità dell'appellata va ritenuta nella misura del 50%, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione sul punto.
Durante la fase istruttoria è stata espletata una esauriente CTU la quale ha accertato che in conseguenza dell'incidente la minore ha riportato un danno biologico nella misura del 3%, una inabilità temporanea assoluta di gg 10 e una inabilità parziale è di gg 15 al 50%.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, in considerazione delle sofferenze psicologiche arrecate dagli stessi esiti lesivi riconoscibile ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. per la ricorrenza del reato di lesioni personali colpose aggravate, ai sensi dell'art. 590 c.p.. Non paiono viceversa addotti elementi che giustificano una ulteriore personalizzazione (cfr. Cass. 23 febbraio 2016, n. 3505, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal
Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” e Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 per la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
12 (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento”.).
Applicando le tabelle di Milano all'attualità si perviene al seguente risultato:
Età del danneggiato alla data del sinistro 5 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Danno biologico risarcibile € 4.608,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.760,00
Invalidità temporanea totale € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 2.012,50
Totale generale: € 7.772,50
Pertanto il danno non patrimoniale all'attualità è pari a € 7.772,50.
Tenuto conto della quota di responsabilità dell'appellata del 50%, la stessa va condannata al pagamento della metà di tale somma pari a € 3.886,30. Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il
13 creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, parte attrice/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Nulla va riconosciuto a titolo di spese mediche non documentate.
Con il quinto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Riforma del capo condannatorio delle spese di primo grado”. L'accoglimento dei precedenti motivi di appello assorbe l'esame di questo motivo, atteso che la riforma della sentenza di primo grado comporta una complessiva regolamentazione delle spese anche di primo grado.
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto dell'effettivo valore della controversia e dell'attività svolta (valore della causa sino ad € 5.200,00, tabelle II e XII, scaglione II;
valori tra i minimi e medi in primo e secondo grado stante la non complessità delle questioni e i risultati raggiunti).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di
[...] Persona_1 avverso la sentenza n. 12005/2019, pubblicata il 30.5.2019, del Tribunale di Roma, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna la
[...]
al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti di Parte_2 Per_1
14 della somma di € 3.886,30, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza Pt_1 al saldo;
condanna 53, alla refusione a Controparte_2 Controparte_2 favore di e , nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 nei confronti di delle spese dei due gradi che liquida: quanto al primo grado in € Persona_1
2.000,00 per compensi, oltre CU, spese di CTU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 2.200,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti
GI FE e SI CA, antistatari, per entrambi i gradi;
Roma, così deciso nella camera di consiglio in data 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LI DA RT Tilocca
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