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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 137/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato a Pt_2 C.F._2
margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberta Batelli, presso il cui studio in
Siena, Via dei Montanini n. 87, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
TR
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di P.IVA_1
precetto, dall'Avv. Alessandro Bellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Dei, in Siena, Via Camollia n. 83
CONVENUTO avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.3.2025, per e l'Avv. Roberta Batelli Parte_1 Parte_2
precisa le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza N. 137/2024 R.G. 2 / 9
disattesa e respinta, per i motivi di cui in narrativa voglia In via preliminare Si chiede la sospensione della efficacia esecutiva del titolo concorrendo gravi motivi come dedotto in parte narrativa. In via ulteriormente preliminare Accertata e dichiarata la mancanza e/o l'inesistenza della legittimazione processuale della dichiarare la Controparte_2
nullità e/o inesistenza dell'atto di precetto per tale motivo In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la inesigibilità e/o prescrizione e/o insussistenza e mancanza di prova e/o non debenza per tutti i motivi di cui in narrativa di tutti gli importi indicati quali crediti tributari della , Controparte_3
Regione Toscana nonché di tutti gli altri crediti insinuati ed ammessi nel fallimento compreso il credito vantato dalla società per i motivi di cui in Controparte_4
narrativa e posti a base della provvisionale e/o conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità e/o illegittimità e/o non debenza della provvisionale disposta con la sentenza del Tribunale di Firenze Sezione Penale n. 275/2022 sopra indicata
e pertanto che nulla è dovuto a tale titolo alla Curatela fallimentare da Parte_2
e per tutti i motivi di cui in narrativa , e dichiarare altresì che
[...] Parte_1
nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti nel precetto medesimo e/o in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Curatela del
Fallimento come sopra rappresentata TR
difesa e domiciliata a procedere ad esecuzione forzata In Via istruttoria Si chiede la revoca dell'ordinanza del 21/11/2024 con cui il Giudice ha respinto la richiesta da noi avanzata di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per tutti i motivi di cui in narrativa. Si chiede per tutti i motivi esposti che l'Ill.mo Tribunale in riforma
e/o revoca dell'Ordinanza del 21/11/2024 voglia emettere Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.p. e quindi voglia ordinare alla Controparte_3
competente l'esibizione nel presente giudizio di: 1)copia di tutte le cartelle esattoriali di seguito indicate, nonché degli eventuali avvisi di accertamento ai quali si riferiscono le cartelle medesime, intestati alla TR
e C. codice fiscale e precisamente le cartelle - ed i relativi
[...] P.IVA_1 N. 137/2024 R.G. 3 / 9
eventuali avvisi di accertamento collegati – di seguito indicate con tutte le notifiche ricevute postali e relate di notifica dell'Ufficiale Giudiziario o del messo notificatore, cartelle che di seguito si elencano: Contribuente CP_1
DON GIULIO FACIBENI N. 4 50141
[...] Controparte_5
RE (FI) Cod.Fisc. - Nr cartella : - R 041 P.IVA_1
R04120130025033351000 0 - R 041 R04120130028304628000 0 - R 041
R0412013002830729000 0 - R 041 R04120130029457727000 0 - R 041
R04120140010193867000 0 - R 041 R04120140012919272000 0 - R 041
R04120140021690283000 0 - R 041 R04120140003116933000 0 - R 041
R04120140031807875000 0 - R 041 R04120140035291133000 0 - R 041
R04120150006611229000 0 - R 041 R04120150006611330000 0 - R 041
R04120150027765901000 0 - R 041 R04120150027766002000 0 - R 041
R04120150030393753000 0 - R 041 R04120160000295401000 0 - R 041
R04120160002497271000 0 - R 041 R04120160007155561000 0 - R 041
R04120160018235000000 0 - R 041 R04120160018235101000 0 - R 041
R04120160003457853400 0 - R 041 R04120160036741689000 0 - R 041
R04120160041284541000 0 - R 041 R0412017000164543000 0 - R 041
R04120170007095292000 0 - R 041 R04120170026869019000 0 - R
041404120180001579971000 0 - R 041 R04120180001580072000 0 - R 041
R04120180020396202000 0 - R 041 R04120130002462646000 0 - R 041
R34120140002164625000 0 - R 041 R3412015000343891000 0 2) copia di tutte le notifiche di tutte le cartelle ed eventuali avvisi di accertamento relativi indicate sub
1) con tutte le ricevute postali di invio e ricevimento o attestazione di avvenuta notifica dell'Ufficiale Giudiziario o del messo notificatore. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”; per TR
l'Avv. Alessandro Bellini si riporta alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, qui riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non N. 137/2024 R.G. 4 / 9
ricorrendo i “gravi motivi” previsti dalla legge, respingere l'opposizione proposta dai Signori e in quanto del tutto infondata in Parte_2 Parte_1
fatto e in diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.1.2024, e Parte_1
convenivano il Parte_2 TR
dinanzi al Tribunale di Siena e proponevano opposizione al precetto loro
[...]
notificato in data 3.1.2024 con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di € 545.575,37 oltre interessi e spese, in forza della sentenza, notificata contestualmente, del Tribunale di Firenze, Sezione Penale, n. 275/2023 del 18.1-
18.4.2023 con cui i suddetti e quali Parte_1 Parte_2
amministratori di fatto della erano stati TR
condannati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, con provvisionale TR immediatamente esecutiva pari a € 544.500,00; a fondamento dell'opposizione, eccepivano preliminarmente la mancata produzione dell'autorizzazione del Giudice delegato e, nel merito, evidenziavano che di TR TR
era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1/19 del
19.12.2018-3.1.2019 quando l'amministratore risultava essere TR
già deceduta in data 27.10.2017, che il figlio e la nipote Parte_2 Parte_1
che avevano rinunciato all'eredità, erano stati solo successivamente
[...]
indagati e poi condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta, quali amministratori di fatto e che il fallimento era stato dichiarato essenzialmente per crediti tributari, risalenti agli anni '90 e 2000, esclusivamente sulla base degli estratti di ruolo, non essendo mai state prodotte le cartelle e le relative notifiche, così come anche la sentenza penale era stata emessa sulla base delle cartelle;
sostenevano, quindi, che la provvisionale era inesigibile per prescrizione di tutti i crediti tributari posti a base della stessa sia per la mancanza di prova dei crediti stessi, stante l'inidoneità ed insufficienza a tal fine degli estratti di ruolo;
N. 137/2024 R.G. 5 / 9
affermavano la competenza del Giudice ordinario in relazione ai fatti successivi alla notifica della cartella esattoriale;
sostenevano che, a fronte della provvisionale stabilita dal Giudice penale, il credito non era provato né esigibile, in quanto fondato solo sugli estratti di ruolo;
chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare che non sussisteva il diritto del
[...]
ad agire nei loro confronti in via esecutiva, con vittoria di spese. TR
Il convenuto si costituiva il TR
12.6.2024 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. indicata in atto di citazione per il 25.9.2024; depositava l'autorizzazione del
Giudice delegato e, nel merito, contestava l'opposizione avversaria e, in particolare, contestava la competenza del Giudice ordinario, ribadiva la sussistenza e l'esigibilità della provvisionale, ancorché fondata sugli estratti di ruolo;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il Giudice, con ordinanza del 23.7.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del
21.11.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza in pari data, rigettava la richiesta di esibizione avanzata dagli attori.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione al precetto, ai sensi dell'art. 615 Pt_1
c.p.c..
A fronte dell'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti, il
[...]
ha depositato in questa sede TR
l'autorizzazione (doc. 2 fasc.conv.) in data 28.6.2023 del Giudice delegato al
Curatore per “agire esecutivamente (con pignoramento mobiliare e/o presso terzi o N. 137/2024 R.G. 6 / 9
anche, se del caso, con pignoramento immobiliare) nei confronti di Parte_2
e … per il recupero della somma stabilita quale provvisionale Parte_1 in sede penale, con l'assistenza dell'Avv. Alessandro Bellini”.
Sempre preliminarmente, alla luce dell'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore di quello tributario, ancora sollevata dal CP_1
convenuto, si deve anche ribadire la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sulla presente opposizione. In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario;
dunque, quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez.unite, 24 dicembre 2019, n. 34447).
Passando dunque al merito della controversia, per come risultante dalla documentazione in atti, il TR
ha notificato, in data 3.1.2024, agli odierni opponenti atto di precetto con Pt_1
cui ha intimato il pagamento della somma di € 545.575,37, oltre interessi e spese
(doc. 6 fasc.att.).
Tale precetto è stato notificato in forza di un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza, notificata contestualmente, del Tribunale di Firenze, Sezione Penale, n.
275/2023 del 18.1-18.4.2023, con cui i suddetti e Parte_1 [...]
quali amministratori di fatto della Pt_2 TR
, sono stati condannati, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta di cui
[...]
agli artt. 216 comma 1° nn. 1 e 2, 217 e 223 L.Fall. - tra l'altro e per quel che interessa in questa sede - al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile N. 137/2024 R.G. 7 / 9
costituita da liquidarsi in separata sede, con TR provvisionale immediatamente esecutiva pari a € 544.500,00, così determinata “in ragione già solo dell'aggravamento del dissesto conseguente alla c.d. bancarotta fiscale” di cui all'art. 223 comma 2° n. 2 L.Fall. ovvero “all'omesso sistematico inadempimento delle obbligazioni nei confronti dell'Erario e degli altri creditori istituzionali”.
Com'è noto, in effetti, la provvisionale, assegnata dal giudice penale “nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova” ai sensi dell'art. 539 c.p.p., è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p..
Ora, secondo la pacifica giurisprudenza in materia, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277; con specifico riferimento alla provvisionale, cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 agosto
1978, n. 3952; Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2024, n. 6895).
In questo senso, nel caso di specie, le uniche contestazioni che possono essere fatte valere in questa sede sono quelle relative all'efficacia esecutiva del titolo, cioè appunto della provvisionale, mentre devono essere ritenute inammissibili le contestazioni sul merito della pretesa, che devono essere riservate al giudizio in cui lo stesso titolo si è formato e alle sue successive articolazioni rappresentate dai mezzi di impugnazione. In particolare, per come previsto dall'art. 600 comma 2°
c.p.p., “il responsabile civile e l'imputato possono chiedere … la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione” con le forme previste dal comma 1°, cioè “mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello”, N. 137/2024 R.G. 8 / 9
il quale, ai sensi del comma 3°, “può disporre … che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno”.
Così, risulta precluso in questa sede l'esame di ogni questione attinente alla sussistenza del credito tributario il cui inadempimento da parte della società in bonis ha determinato il fallimento e il conseguente reato di bancarotta fraudolenta,
e ciò con particolare riferimento alla valenza di prova del ruolo esattoriale, posto che l'esistenza di tale credito è stata accertata dal Tribunale penale ai fini della responsabilità penale e della conseguente condanna degli imputati al risarcimento dei danni e può essere messa in discussione solo con l'impugnazione della sentenza penale.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla prescrizione del credito tributario, posto che in questa sede non è la cartella esattoriale a costituire il titolo dell'esecuzione ma la sentenza penale contenente la provvisionale;
di conseguenza, l'eventuale intervenuta prescrizione del credito tributario non costituisce un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo bensì un fatto antecedente, che doveva essere fatto valere, in via di eccezione, nel procedimento penale nel quale il ha esercitato l'azione civile di CP_1
risarcimento del danno e nei relativi gradi di impugnazione.
Per tali ragioni, sotto il profilo istruttorio, l'ordine di esibizione delle cartelle esattoriali con le relative notifiche, richiesto dagli attori opponenti al fine di verificare l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, risulta superfluo, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 25.11.2024.
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, gli attori opponente e devono essere Parte_1 Parte_2
condannati a rimborsare a TR
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, N. 137/2024 R.G. 9 / 9
come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia pari all'importo precettato di € 545.575,37, rientrante nello scaglione di valore da €
520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione per le fasi di studio e introduttiva a quelli minimi per le fasi di studio e decisoria, tenuto conto della natura documentale della controversia e del fatto che gli scritti difensivi conclusionali sono consistiti in mere riproduzioni delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di TR
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e
[...] Parte_1
in forza della provvisionale oggetto di causa;
Parte_2
condanna e a rimborsare al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 18.420,00 per compenso TR
professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 137/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi, per mandato a Pt_2 C.F._2
margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Roberta Batelli, presso il cui studio in
Siena, Via dei Montanini n. 87, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
TR
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di P.IVA_1
precetto, dall'Avv. Alessandro Bellini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Michele Dei, in Siena, Via Camollia n. 83
CONVENUTO avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.3.2025, per e l'Avv. Roberta Batelli Parte_1 Parte_2
precisa le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale ogni contraria istanza N. 137/2024 R.G. 2 / 9
disattesa e respinta, per i motivi di cui in narrativa voglia In via preliminare Si chiede la sospensione della efficacia esecutiva del titolo concorrendo gravi motivi come dedotto in parte narrativa. In via ulteriormente preliminare Accertata e dichiarata la mancanza e/o l'inesistenza della legittimazione processuale della dichiarare la Controparte_2
nullità e/o inesistenza dell'atto di precetto per tale motivo In via principale e nel merito Accertare e dichiarare la inesigibilità e/o prescrizione e/o insussistenza e mancanza di prova e/o non debenza per tutti i motivi di cui in narrativa di tutti gli importi indicati quali crediti tributari della , Controparte_3
Regione Toscana nonché di tutti gli altri crediti insinuati ed ammessi nel fallimento compreso il credito vantato dalla società per i motivi di cui in Controparte_4
narrativa e posti a base della provvisionale e/o conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità e/o illegittimità e/o non debenza della provvisionale disposta con la sentenza del Tribunale di Firenze Sezione Penale n. 275/2022 sopra indicata
e pertanto che nulla è dovuto a tale titolo alla Curatela fallimentare da Parte_2
e per tutti i motivi di cui in narrativa , e dichiarare altresì che
[...] Parte_1
nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli dedotti nel precetto medesimo e/o in accoglimento della presente opposizione per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Curatela del
Fallimento come sopra rappresentata TR
difesa e domiciliata a procedere ad esecuzione forzata In Via istruttoria Si chiede la revoca dell'ordinanza del 21/11/2024 con cui il Giudice ha respinto la richiesta da noi avanzata di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per tutti i motivi di cui in narrativa. Si chiede per tutti i motivi esposti che l'Ill.mo Tribunale in riforma
e/o revoca dell'Ordinanza del 21/11/2024 voglia emettere Ordine di esibizione ex art. 210 c.p.p. e quindi voglia ordinare alla Controparte_3
competente l'esibizione nel presente giudizio di: 1)copia di tutte le cartelle esattoriali di seguito indicate, nonché degli eventuali avvisi di accertamento ai quali si riferiscono le cartelle medesime, intestati alla TR
e C. codice fiscale e precisamente le cartelle - ed i relativi
[...] P.IVA_1 N. 137/2024 R.G. 3 / 9
eventuali avvisi di accertamento collegati – di seguito indicate con tutte le notifiche ricevute postali e relate di notifica dell'Ufficiale Giudiziario o del messo notificatore, cartelle che di seguito si elencano: Contribuente CP_1
DON GIULIO FACIBENI N. 4 50141
[...] Controparte_5
RE (FI) Cod.Fisc. - Nr cartella : - R 041 P.IVA_1
R04120130025033351000 0 - R 041 R04120130028304628000 0 - R 041
R0412013002830729000 0 - R 041 R04120130029457727000 0 - R 041
R04120140010193867000 0 - R 041 R04120140012919272000 0 - R 041
R04120140021690283000 0 - R 041 R04120140003116933000 0 - R 041
R04120140031807875000 0 - R 041 R04120140035291133000 0 - R 041
R04120150006611229000 0 - R 041 R04120150006611330000 0 - R 041
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R04120160002497271000 0 - R 041 R04120160007155561000 0 - R 041
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R04120160003457853400 0 - R 041 R04120160036741689000 0 - R 041
R04120160041284541000 0 - R 041 R0412017000164543000 0 - R 041
R04120170007095292000 0 - R 041 R04120170026869019000 0 - R
041404120180001579971000 0 - R 041 R04120180001580072000 0 - R 041
R04120180020396202000 0 - R 041 R04120130002462646000 0 - R 041
R34120140002164625000 0 - R 041 R3412015000343891000 0 2) copia di tutte le notifiche di tutte le cartelle ed eventuali avvisi di accertamento relativi indicate sub
1) con tutte le ricevute postali di invio e ricevimento o attestazione di avvenuta notifica dell'Ufficiale Giudiziario o del messo notificatore. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre”; per TR
l'Avv. Alessandro Bellini si riporta alle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta, qui riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudice dell'Esecuzione adito, rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo non N. 137/2024 R.G. 4 / 9
ricorrendo i “gravi motivi” previsti dalla legge, respingere l'opposizione proposta dai Signori e in quanto del tutto infondata in Parte_2 Parte_1
fatto e in diritto, per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.1.2024, e Parte_1
convenivano il Parte_2 TR
dinanzi al Tribunale di Siena e proponevano opposizione al precetto loro
[...]
notificato in data 3.1.2024 con cui veniva intimato loro il pagamento della somma di € 545.575,37 oltre interessi e spese, in forza della sentenza, notificata contestualmente, del Tribunale di Firenze, Sezione Penale, n. 275/2023 del 18.1-
18.4.2023 con cui i suddetti e quali Parte_1 Parte_2
amministratori di fatto della erano stati TR
condannati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, con provvisionale TR immediatamente esecutiva pari a € 544.500,00; a fondamento dell'opposizione, eccepivano preliminarmente la mancata produzione dell'autorizzazione del Giudice delegato e, nel merito, evidenziavano che di TR TR
era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze n. 1/19 del
19.12.2018-3.1.2019 quando l'amministratore risultava essere TR
già deceduta in data 27.10.2017, che il figlio e la nipote Parte_2 Parte_1
che avevano rinunciato all'eredità, erano stati solo successivamente
[...]
indagati e poi condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta, quali amministratori di fatto e che il fallimento era stato dichiarato essenzialmente per crediti tributari, risalenti agli anni '90 e 2000, esclusivamente sulla base degli estratti di ruolo, non essendo mai state prodotte le cartelle e le relative notifiche, così come anche la sentenza penale era stata emessa sulla base delle cartelle;
sostenevano, quindi, che la provvisionale era inesigibile per prescrizione di tutti i crediti tributari posti a base della stessa sia per la mancanza di prova dei crediti stessi, stante l'inidoneità ed insufficienza a tal fine degli estratti di ruolo;
N. 137/2024 R.G. 5 / 9
affermavano la competenza del Giudice ordinario in relazione ai fatti successivi alla notifica della cartella esattoriale;
sostenevano che, a fronte della provvisionale stabilita dal Giudice penale, il credito non era provato né esigibile, in quanto fondato solo sugli estratti di ruolo;
chiedevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare che non sussisteva il diritto del
[...]
ad agire nei loro confronti in via esecutiva, con vittoria di spese. TR
Il convenuto si costituiva il TR
12.6.2024 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183
c.p.c. indicata in atto di citazione per il 25.9.2024; depositava l'autorizzazione del
Giudice delegato e, nel merito, contestava l'opposizione avversaria e, in particolare, contestava la competenza del Giudice ordinario, ribadiva la sussistenza e l'esigibilità della provvisionale, ancorché fondata sugli estratti di ruolo;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Il Giudice, con ordinanza del 23.7.2024, rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Depositate le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. ed espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del
21.11.2024, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti, in quanto il Giudice con ordinanza in pari data, rigettava la richiesta di esibizione avanzata dagli attori.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 25.3.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, e depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione al precetto, ai sensi dell'art. 615 Pt_1
c.p.c..
A fronte dell'eccezione preliminare sollevata dagli opponenti, il
[...]
ha depositato in questa sede TR
l'autorizzazione (doc. 2 fasc.conv.) in data 28.6.2023 del Giudice delegato al
Curatore per “agire esecutivamente (con pignoramento mobiliare e/o presso terzi o N. 137/2024 R.G. 6 / 9
anche, se del caso, con pignoramento immobiliare) nei confronti di Parte_2
e … per il recupero della somma stabilita quale provvisionale Parte_1 in sede penale, con l'assistenza dell'Avv. Alessandro Bellini”.
Sempre preliminarmente, alla luce dell'eccezione di difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario a favore di quello tributario, ancora sollevata dal CP_1
convenuto, si deve anche ribadire la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sulla presente opposizione. In effetti, come evidenziato in giurisprudenza, la notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario;
dunque, quando la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata (in tal senso, cfr.
Cassazione civile, sez.unite, 24 dicembre 2019, n. 34447).
Passando dunque al merito della controversia, per come risultante dalla documentazione in atti, il TR
ha notificato, in data 3.1.2024, agli odierni opponenti atto di precetto con Pt_1
cui ha intimato il pagamento della somma di € 545.575,37, oltre interessi e spese
(doc. 6 fasc.att.).
Tale precetto è stato notificato in forza di un titolo esecutivo, costituito dalla sentenza, notificata contestualmente, del Tribunale di Firenze, Sezione Penale, n.
275/2023 del 18.1-18.4.2023, con cui i suddetti e Parte_1 [...]
quali amministratori di fatto della Pt_2 TR
, sono stati condannati, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta di cui
[...]
agli artt. 216 comma 1° nn. 1 e 2, 217 e 223 L.Fall. - tra l'altro e per quel che interessa in questa sede - al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile N. 137/2024 R.G. 7 / 9
costituita da liquidarsi in separata sede, con TR provvisionale immediatamente esecutiva pari a € 544.500,00, così determinata “in ragione già solo dell'aggravamento del dissesto conseguente alla c.d. bancarotta fiscale” di cui all'art. 223 comma 2° n. 2 L.Fall. ovvero “all'omesso sistematico inadempimento delle obbligazioni nei confronti dell'Erario e degli altri creditori istituzionali”.
Com'è noto, in effetti, la provvisionale, assegnata dal giudice penale “nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova” ai sensi dell'art. 539 c.p.p., è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p..
Ora, secondo la pacifica giurisprudenza in materia, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (in tal senso, ex multis, cfr. Cassazione civile, sez. VI - 3, Ordinanza 18 febbraio 2015, n. 3277; con specifico riferimento alla provvisionale, cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 agosto
1978, n. 3952; Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2024, n. 6895).
In questo senso, nel caso di specie, le uniche contestazioni che possono essere fatte valere in questa sede sono quelle relative all'efficacia esecutiva del titolo, cioè appunto della provvisionale, mentre devono essere ritenute inammissibili le contestazioni sul merito della pretesa, che devono essere riservate al giudizio in cui lo stesso titolo si è formato e alle sue successive articolazioni rappresentate dai mezzi di impugnazione. In particolare, per come previsto dall'art. 600 comma 2°
c.p.p., “il responsabile civile e l'imputato possono chiedere … la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione” con le forme previste dal comma 1°, cioè “mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello”, N. 137/2024 R.G. 8 / 9
il quale, ai sensi del comma 3°, “può disporre … che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando possa derivarne grave e irreparabile danno”.
Così, risulta precluso in questa sede l'esame di ogni questione attinente alla sussistenza del credito tributario il cui inadempimento da parte della società in bonis ha determinato il fallimento e il conseguente reato di bancarotta fraudolenta,
e ciò con particolare riferimento alla valenza di prova del ruolo esattoriale, posto che l'esistenza di tale credito è stata accertata dal Tribunale penale ai fini della responsabilità penale e della conseguente condanna degli imputati al risarcimento dei danni e può essere messa in discussione solo con l'impugnazione della sentenza penale.
Ed analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla prescrizione del credito tributario, posto che in questa sede non è la cartella esattoriale a costituire il titolo dell'esecuzione ma la sentenza penale contenente la provvisionale;
di conseguenza, l'eventuale intervenuta prescrizione del credito tributario non costituisce un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo bensì un fatto antecedente, che doveva essere fatto valere, in via di eccezione, nel procedimento penale nel quale il ha esercitato l'azione civile di CP_1
risarcimento del danno e nei relativi gradi di impugnazione.
Per tali ragioni, sotto il profilo istruttorio, l'ordine di esibizione delle cartelle esattoriali con le relative notifiche, richiesto dagli attori opponenti al fine di verificare l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, risulta superfluo, per come già evidenziato nell'ordinanza istruttoria del 25.11.2024.
In conclusione, quindi, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
Pertanto, gli attori opponente e devono essere Parte_1 Parte_2
condannati a rimborsare a TR
le spese di lite da esso sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, N. 137/2024 R.G. 9 / 9
come modificati con D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e con D.M. 13 agosto 2022 n. 147, vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia pari all'importo precettato di € 545.575,37, rientrante nello scaglione di valore da €
520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri medi dello scaglione per le fasi di studio e introduttiva a quelli minimi per le fasi di studio e decisoria, tenuto conto della natura documentale della controversia e del fatto che gli scritti difensivi conclusionali sono consistiti in mere riproduzioni delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto di TR
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e
[...] Parte_1
in forza della provvisionale oggetto di causa;
Parte_2
condanna e a rimborsare al Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 18.420,00 per compenso TR
professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Siena, 5 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi