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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2974 r.g.a.c. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
scioglimento unione civile
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Risola, come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 28.06.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
unione civile in Perugia (PG) in data 25.03.2022 con e che Controparte_1
in data 25.03.2024 con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Perugia aveva manifestato la sua volontà di procedere allo scioglimento della predetta unione, adiva codesto Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, essendo decorsi i termini di mesi di cui all'art. 24 della l. 20 maggio 2016 n. 76 dalla data di manifestazione di volontà resa all'Ufficiale dello stato civile.
Il ricorrente inoltre dava atto di aver sempre vissuto separato dal convenuto dalla data predetta senza ripresa neppure temporanea della convivenza e della circostanza della irreperibilità del resistente.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 02.04.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso si rende doveroso osservare che la L. n. 76/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile che, al pari del matrimonio, può sciogliersi esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, co. 22 L. 76/2016), nella rettificazione di sesso (art. 1, co. 26 L. 76/2016), in una delle cause previste dall'art. 3, n.
1, 2, lett. a), c), d), e) della legge L. 898/1970 sul divorzio (art.1 comma 23 L. 76/2016)
ovvero, come nel caso di specie, nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con la precisazione che quest'ultima legittima la proposizione della domanda di scioglimento
2 dell'unione decorsi tre mesi tra la predetta manifestazione di volontà e la proposizione della domanda.
Dal raffronto tra la disciplina in materia di scioglimento dell'unione civile e la disciplina sullo scioglimento del matrimonio emerge che le cause che determinano la dissoluzione del vincolo coincidono quanto alla morte o alla dichiarazione presunta (artt. 159 e 65 c.c.),
alla rettificazione di sesso (art. 1, co. 26 e 27 l. 76/16) e alle cause previste dall'art. 3, n.
1, 2, lett. a), c), d), e) della legge n. 898/70, mentre divergono con riguardo all'ultima e statisticamente più importante causa di scioglimento del matrimonio, rappresentata dalla separazione legale, in luogo della quale l'art. 1, co. 24 della legge n. 76/16 ha previsto la previa manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, resa congiuntamente o disgiuntamente da entrambe o da una sola parte, all'ufficiale di stato civile.
Con riguardo all'aspetto procedimentale, è opportuno osservare che mentre la separazione richiede sempre l'instaurarsi di un procedimento giudiziale, nel quale il
Tribunale tenta la conciliazione e, in caso di fallimento, accerta se sussista per uno o entrambi il presupposto della intollerabilità della convivenza, per gli uniti, anche in mancanza di accordo, è sufficiente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione di una sola parte resa dinanzi all'ufficiale di stato civile nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa nel quale l'autorità amministrativa si limita a prendere atto della volontà manifestata dall'unito, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, ne discende che nella unione civile il volere dell'unito si cristallizza hic et nunc nel momento in cui è espresso e annotato a margine dell'atto costitutivo della unione
(Tribunale di Milano, sez. IX Civile sentenza 3 giugno 2020, n. 45257).
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso da questo
Collegio, nel procedimento di scioglimento dell'unione civile il giudice è tenuto ad
3 accertare unicamente la ricorrenza di una delle cause tipiche sopramenzionate previste dalla legge, non anche il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti,
previsto dagli artt. 1 e 2 della legge divorzile, atteso che il comma 25 dell'art. 1 legge
76/2016 nel richiamare gli articoli della legge sul divorzio estensibili alla unione civile,
in quanto compatibili, non fa menzione degli artt. 1 e 2, con la conseguenza che tale accertamento deve ritenersi escluso (Tribunale di Novara sentenza 5 luglio 2018).
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la dichiarazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa all'Ufficiale dello
Stato civile di Perugia in data 25.03.2024 a i sensi del comma 24 dell'art. 1 della L. 20
maggio 2016 n. 76.
È parimenti incontestata la decorrenza del trimestre tra la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile resa all'Ufficiale dello Stato civile e la proposizione della domanda giudiziale, atteso che il ricorso è stato depositato in data 28.06.2024.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 24 della l. 20 maggio 2016
n. 76 e la domanda di scioglimento dell'unione civile è accoglibile, poiché sono ormai decorsi oltre tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
In assenza di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 28.06.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4 così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento della unione civile costituita in Perugia (PG) in data
25.03.2022 da , nato a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Perugia (PG) dell'anno 2022, n. 3, p.
I^;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.05.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2974 r.g.a.c. dell'anno 2024, avente ad oggetto:
scioglimento unione civile
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Risola, come da Parte_1
mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso presentato in data 28.06.2024, , premesso di aver contratto Parte_1
unione civile in Perugia (PG) in data 25.03.2022 con e che Controparte_1
in data 25.03.2024 con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Perugia aveva manifestato la sua volontà di procedere allo scioglimento della predetta unione, adiva codesto Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, essendo decorsi i termini di mesi di cui all'art. 24 della l. 20 maggio 2016 n. 76 dalla data di manifestazione di volontà resa all'Ufficiale dello stato civile.
Il ricorrente inoltre dava atto di aver sempre vissuto separato dal convenuto dalla data predetta senza ripresa neppure temporanea della convivenza e della circostanza della irreperibilità del resistente.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 02.04.2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ciò premesso si rende doveroso osservare che la L. n. 76/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile che, al pari del matrimonio, può sciogliersi esclusivamente in presenza di una delle cause previste dalla legge, individuate nella morte o nella dichiarazione di morte presunta di una parte (art. 1, co. 22 L. 76/2016), nella rettificazione di sesso (art. 1, co. 26 L. 76/2016), in una delle cause previste dall'art. 3, n.
1, 2, lett. a), c), d), e) della legge L. 898/1970 sul divorzio (art.1 comma 23 L. 76/2016)
ovvero, come nel caso di specie, nella manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione resa da una o da entrambe le parti dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con la precisazione che quest'ultima legittima la proposizione della domanda di scioglimento
2 dell'unione decorsi tre mesi tra la predetta manifestazione di volontà e la proposizione della domanda.
Dal raffronto tra la disciplina in materia di scioglimento dell'unione civile e la disciplina sullo scioglimento del matrimonio emerge che le cause che determinano la dissoluzione del vincolo coincidono quanto alla morte o alla dichiarazione presunta (artt. 159 e 65 c.c.),
alla rettificazione di sesso (art. 1, co. 26 e 27 l. 76/16) e alle cause previste dall'art. 3, n.
1, 2, lett. a), c), d), e) della legge n. 898/70, mentre divergono con riguardo all'ultima e statisticamente più importante causa di scioglimento del matrimonio, rappresentata dalla separazione legale, in luogo della quale l'art. 1, co. 24 della legge n. 76/16 ha previsto la previa manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione, resa congiuntamente o disgiuntamente da entrambe o da una sola parte, all'ufficiale di stato civile.
Con riguardo all'aspetto procedimentale, è opportuno osservare che mentre la separazione richiede sempre l'instaurarsi di un procedimento giudiziale, nel quale il
Tribunale tenta la conciliazione e, in caso di fallimento, accerta se sussista per uno o entrambi il presupposto della intollerabilità della convivenza, per gli uniti, anche in mancanza di accordo, è sufficiente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione di una sola parte resa dinanzi all'ufficiale di stato civile nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa nel quale l'autorità amministrativa si limita a prendere atto della volontà manifestata dall'unito, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, ne discende che nella unione civile il volere dell'unito si cristallizza hic et nunc nel momento in cui è espresso e annotato a margine dell'atto costitutivo della unione
(Tribunale di Milano, sez. IX Civile sentenza 3 giugno 2020, n. 45257).
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso da questo
Collegio, nel procedimento di scioglimento dell'unione civile il giudice è tenuto ad
3 accertare unicamente la ricorrenza di una delle cause tipiche sopramenzionate previste dalla legge, non anche il venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti,
previsto dagli artt. 1 e 2 della legge divorzile, atteso che il comma 25 dell'art. 1 legge
76/2016 nel richiamare gli articoli della legge sul divorzio estensibili alla unione civile,
in quanto compatibili, non fa menzione degli artt. 1 e 2, con la conseguenza che tale accertamento deve ritenersi escluso (Tribunale di Novara sentenza 5 luglio 2018).
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la dichiarazione della volontà di scioglimento dell'unione civile resa all'Ufficiale dello
Stato civile di Perugia in data 25.03.2024 a i sensi del comma 24 dell'art. 1 della L. 20
maggio 2016 n. 76.
È parimenti incontestata la decorrenza del trimestre tra la dichiarazione di scioglimento dell'unione civile resa all'Ufficiale dello Stato civile e la proposizione della domanda giudiziale, atteso che il ricorso è stato depositato in data 28.06.2024.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 24 della l. 20 maggio 2016
n. 76 e la domanda di scioglimento dell'unione civile è accoglibile, poiché sono ormai decorsi oltre tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
In assenza di domande di contenuto economico nessun'altra statuizione deve essere assunta.
Le spese di lite vanno opportunamente compensate tra le parti tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 28.06.2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
4 così provvede: CP_1
1. DICHIARA lo scioglimento della unione civile costituita in Perugia (PG) in data
25.03.2022 da , nato a [...] l'[...], e Parte_1
nato a [...] il [...] Controparte_1
trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Perugia (PG) dell'anno 2022, n. 3, p.
I^;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.05.2025.
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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