Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/04/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 883 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Ilario Circosta, con il quale è elettivamente domiciliato in Marina di
Caulonia (RC) via Alfonsine n. 2
ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Lombardo, con la quale è elettivamente domiciliata in , via S. Controparte_1
Anna II Tronco resistente
OGGETTO: differenze retributive – indennità di vestizione
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/03/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che presta servizio dal 01/09/2000, in qualità di infermiere, alle dipendenze dell;
Controparte_2
- che, in data 17/02/2020, ha esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. per ottenere la corresponsione della retribuzione relativa al
“diritto di vestizione e svestizione”, regolato dal relativo CCNL 2016/2018;
- che il contratto collettivo, all'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”;
- che, in data 29/05/2020, ha richiesto tramite P.E.C. il pagamento dell'indnenità da divisa, non ricevendo riscontro;
- che, in data 28/01/2021, ha richiesto all'azienda resistente il rilascio degli statini mensili di riepilogo delle presenze giornaliere, con decorrenza dall'anno 2014, senza ottenere alcun riscontro;
- che il tempo necessario per la vestizione è da qualificarsi come tempo di lavoro effettivo, meritevole di retribuzione;
- che le operazioni di vestizione e svestizione risultano eterodirette dal datore di lavoro, e, pertanto, sono soggette a normale retribuzione, in quanto il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali attività è da considerarsi a tutti gli effetti come orario di lavoro;
- che il cosiddetto “tempo tuta” deve essere retribuito quando il datore di lavoro stabilisce luogo e tempo di esecuzione della vestizione e quando indossare la “divisa” è obbligatorio ai fini dell'espletamento dell'attività lavorativa;
3
- che, in materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico che l'incolumità del personale addetto;
- che, non avendo ottenuto gli statini di presenza, non ha potuto quantificare con esattezza le spettanze dovute per il mancato pagamento dell'indennità di vestizione;
- che, approssimativamente, ha diritto al pagamento, per il periodo di 6 anni, della somma di €. 12.831,00, a titolo di indennità di divisa/vestizione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro adito: 1) accertare e dichiarare il diritto del
Sig. a percepire la liquidazione in materia di orario di lavoro, Parte_1
nell'ambito dell'attività di infermiere, relativo al tempo di vestizione e svestizione così come disciplinato dall'art. 27 comma 12 del nuovo Contratto
Collettivo nazionale del Lavoro 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018; 2) conseguentemente condannare l , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle relative prestazioni lavorative, quantificate nella somma di €. 12.831,00 o nella somma maggiore o minore che verrà determinata nel corso del giudizio anche a mezzo di nomina di CTU, oltre interessi e maggior danno;
3) con ulteriore condanna alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita l
[...]
eccependo la prescrizione parziale delle pretese creditorie Controparte_2
azionate, la non spettanza delle indennità oggetto di domanda e la genericità della richiesta formulata, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 21/06/2022, questo giudicante ha disposto che parte resistente provvedesse al deposito degli statini mensili di riepilogo delle 4
presenze del ricorrente, con riferimento ai periodi oggetto di domanda.
Istruita la causa, all'odierna udienza, alla quale nessuno è comparso per l'azienda reistente, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura dopo essersi ritirata in camera di consiglio camera di consiglio.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto della pretesa azionata è la cd indennità da divisa, intesa come remunerazione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Va premesso che ai sensi dell'art. 27, 3° comma, “Clausole speciali”,
C.C.N.L. del 20.09.2001, al personale, durante l'orario di servizio, è fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature.
Il tempo necessario ad eseguire tale operazione deve essere retribuito come normale orario di lavoro al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, per indennità da divisa si intende il ristoro, in termini di retribuzione, del tempo necessario per indossare una divisa aziendale e che, a determinate condizioni, secondo la ricostruzione della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), nonché della suprema corte di cassazione, rientra nell'orario di lavoro e, in quanto tale, andrebbe remunerata (Sez. L, Sentenza n. 1352 del 26/01/2016).
Orbene, il diritto al ristoro del tempo di vestizione trova il suo fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva, nella contrattazione decentrata, ma anche nella giurisprudenza di legittimità che, tra l'altro, ne ha chiarito la natura giuridica.
L'art. 27 comma 3 del CCNL del comporto sanità del 2001 testualmente stabilisce: “
3. Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare 5
una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, provvede l'azienda, con oneri a proprio carico. Ai dipendenti addetti a particolari servizi sono, inoltre, forniti tutti gli indumenti
e mezzi protettivi contro eventuali rischi ed infezioni, tenendo conto del D.
Lgs. 626/1994 e delle leggi in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In particolare, l'art. 27, comma 12, dispone che: “nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove ci sia un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La giurisprudenza ha chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, che può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento (Cassazione Sez. L - , Sentenza
n. 7738 del 28/03/2018).
In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che il tempo di vestizione-svestizione deve essere retribuito, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (Cassazione Civile, Sez. L - ,
Ordinanza n. 12935 del 24/05/2018).
L'odierno ricorrente lamenta il mancato pagamento dell'indennità da divisa, agendo per gli anni dal 2014 al 2021 (deducendo di aver trasmesso un primo atto interruttivo della prescrizione del 29/01/2020), quantificando la 6
propria richiesta sulla base di una paga oraria di € 13,00 e, considerando che giornalmente vengono riconosciuti 30 minuti per il tempo di vestizione e svestizione (c.d. tempo tuta), ha diviso la paga oraria per due, ottenendo la somma di € 6,50, considerando 329 giornate lavorative in un anno, tenendo conto di 32 giorni di ferie e di 4 giorni di festività soppresse, assumendo di non avere gli statini di presenza.
Con riferimento ai periodi da gennaio 2014 a maggio 2016, l'azienda resistente ha formulato eccezione di prescrizione.
Orbene, il ricorrente ha allegato una lettera di diffida trasmessa al datore di lavoro in data 17/02/2020, nella quale, tuttavia, insieme ad altri dipendenti che reclamano l'indennità per cui è causa, non figura il nome del ricorrente.
Inoltre, ha depositato una lettera di diffida trasmessa al datore di lavoro in data 29/05/2020, nella quale, insieme ad altri dipendenti che reclamano l'indnenità per cui è causa, figura il nome del ricorrente, che ha validamente interrotto la prescrizione fino al 20/05/2015.
Con riferimento al merito della pretesa, dall'esame della giurisprudenza emerge che, anche in assenza di una specifica disposizione contrattuale collettiva, occorre valutare in concreto, ai fini della remunerabilità del tempo necessario per indossare la divisa, se indossare la divisa integri un obbligo e se l'operazione di vestizione debba essere eseguita nel corso dell'orario di lavoro, o al di fuori dello stesso.
La sussistenza di un obbligo si può ricavare anche dal tipo di attività svolta, verificando se la stessa imponga non un normale abbigliamento pulito, ma un abbigliamento specifico ed un livello di pulizia e di igiene che sarebbero vanificate qualora la divisa venisse indossata già a casa.
In generale, l'art. 149 del D.Lgs 106/2009 (Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone che, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali, devono 7
essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoi, che, a loro volta, devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Occorre, dunque, in concreto esaminare l'attività svolta onde valutare la necessità di una specifica divisa, da indossare sul posto di lavoro, nonché
l'etero imposizione della stessa.
Certamente, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, grava su chi invoca il diritto l'onere di provare la sussistenza del fondamento della propria pretesa e, in particolare, di provare l'attività svolta, le modalità di svolgimento e l'effettiva presenza in servizio.
Nella specie, lo stesso CCNL di categoria prevede l'obbligo di indossare la divisa contenendo, tuttavia, uno specifico riferimento – per l'indennità da divisa - ai dipendenti che hanno la necessità di lasciare le consegne ai colleghi nel cambio del turno.
Trattandosi di attività svolta in ospedale (e, segnatamente, svolgendo il ricorrente l'attività di infermiere), in ragione del luogo e dell'attività svolta, anche in assenza di un regolamento aziendale che lo preveda espressamente,
l'obbligo di indossare una specifica divisa, non un semplice abbigliamento pulito, direttamente sul luogo di lavoro e non preventivamente a casa, può considerarsi in re ipsa.
L'obbligo di indossare la divisa, da mettere e dismettere nei locali dell'azienda prima dell'inizio del turno e successivamente alla fine dello stesso, sopraggiungendo in anticipo rispetto all'orario di lavoro e lasciando il luogo di lavoro successivamente alla fine del turno, nonché lo svolgimento di un'attività ospedaliera per turni con necessità di ricevere e dare le consegne ai colleghi al momento del cambio del turno, non è stato sufficientemente descritto o allegato nel ricorso introduttivo, nel quale parte ricorrente ha genericamente richiamato la giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata 8
sulla materia, senza nulla dedurre in relazione all'attività concretamente svolta, alle modalità di svolgimento della stessa, al luogo e ai tempi entro i quali viene indossata la divisa (certamente richiesta ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa), alla collocazione dei dispositivi per le timbrature e alle distanze tra gli stessi e lo spogliatoio (la cui esistenza invero neanche è stata indicata nel ricorso introduttivo) o tra lo spogliatoio e i reparti.
Inoltre, il ricorrente ha dedotto di lavorare, con la qualifica di infermiere, alle dipendenze dell di presidio CP_2 Controparte_1
ospedaliero di Locri, senza specificare in quale reparto presta la propria attività e senza nulla specificare in ordine all'attività svolta, alle modalità di espletamento della stessa (ad esempio, se svolta per turni, o su orario fisso, in un reparto a contatto con i pazienti o in altra collocazione)
Né il ricorrente ha dedotto nulla in ordine alla necessità di trattenersi del tempo, al termine del turno e con indosso la divisa, o di anticipare l'inizio del turno già indossando la divisa ai fini di passaggio di consegne con i colleghi, attività che può dirsi connaturata alla figura del medico o dell'infermiere, che sono a stretto contatto con i pazienti, ma che non è altrettanto di immediata percezione nell'ipotesi in cui non vi sia un'assegnazione ad un reparto;
pertanto, l'obbligo di indossare la divisa, in concreto, avrebbe dovuto essere allegato, specificando in maniera adeguata con esattezza le mansioni svolte, lo svolgimento di attività lavorativa per turni e la necessità di passare le consegne nel passaggio del turno, elementi che, invece, da una lettura del ricorso introduttivo, non si evincono.
Tali elementi, che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di allegare, non sono emersi neanche dall'istruttoria processuale, che in parte ha smentito quanto reclamato nel ricorso introduttivo.
Infatti, il teste , unico teste escusso, avendo parte Testimone_1
ricorrente rinunciato all'escussione del secondo teste autorizzato, si è limitata a riferire che: “Il sig. è infermiere e lo conosco da più di 10 Parte_1 9
anni; lavora al 118 nella postazione di Caulonia, non è presso l'ospedale di
Locri; penso che sia sempre stato lì, non ricordo se prima è stato presso la postazione di Locri ma è a Caulonia da tanto tempo non abbiamo mai lavorato insieme;
non mi capita mai di incontrarlo per lavoro ma ci conosciamo perché abbiamo fatto il tirocinio nello stesso anno”.
Pertanto, dalle scarne dichiarazioni rese dal teste, si evince che il ricorrente non lavora in ospedale e in un reparto, ma presso la postazione del
118 di Caulonia;
tuttavia, nulla è emerso dall'istruttoria (e nulla è stato detto nel ricorso introduttivo) in ordine alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, né alla necessità di indossare la divisa sul luogo di lavoro e di recarsi, in virtù di disposizioni datoriali, sul luogo di lavoro in anticipo, al cambio del turno (ed invero, non è emerso neanche se l'attività si svolga per turni) per il passaggio delle consegne, dal momento che il ricorrente non è addetto ad un reparto a contatto con i pazienti, ma lavora presso una postazione del 118.
Nell'ambito di tale attività, il ricorrente non ha riferito in ordine alle modalità del cambio dei turni, alla necessità di trattenersi del tempo o arrivare con anticipo per il passaggio delle consegne sui pazienti, considerando che si tratta di un'attività svolta in emergenza sulla base delle chiamate, ma non presuppone la presenza costante di pazienti in stato di degenza.
Né tale circostanza è emersa dall'istruttoria processuale, considerando tra l'altro che l'unico teste escusso ha dichiarato di non incontrare mai il ricorrente.
Pertanto, il teste non ha illustrato i tempi concreti – con specifico riferimento all'attività del ricorrente - necessari per indossare la divisa, ma ha indicato un tempo generico di cinque minuti (a fronte dei 15 minuti dedotti nel ricorso introduttivo), descrivendo in generale la distanza tra gli spogliatoi e i reparti dell'ospedale, la composizione della divisa da indossare, con riferimento a coloro che lavorano nei reparti, a contatto con i pazienti, nei 10
quali vi è necessità di trasmettere le consegne relativamente ai ricoverati;
invece, nulla ha riferito in ordine all'attività svolta dal ricorrente presso una postazione del 118 collocata, peraltro, presso un altro presidio ospedaliero rispetto quello in cui il teste presta la propria attività.
Orbene, pur essendo stato in astratto allegato l'obbligo di indossare una divisa, non è stata offerta alcuna allegazione o prova in ordine ai tempi e alle modalità con le quali la divisa viene indossata, né alla necessità (imposta dal datore di lavoro) di recarsi sul luogo di lavoro prima dell'inizio del turno e di andare via dopo, non essendo emersi elementi che consentano di operare un vaglio sulla effettiva presenza del ricorrente sul luogo di lavoro per un tempo eccedente l'orario di lavoro, al solo fine di indossare e dimettere la divisa e di operare un passaggio di consegne (che non risulta allegato per la specifica mansione svolta dal ricorrente) e sui tempi necessari per svolgere tale attività, per un tempo ulteriore rispetto alla durata del turno di lavoro.
Ed infatti, sebbene in astratto, secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, se eccedente l'orario di lavoro, va remunerato nelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato ad indossare la divisa all'interno del luogo di lavoro, in concreto occorre che l'interessato, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, quanto meno alleghi non solo l'obbligo di indossare la divisa (che, nella specie, trattandosi di una professione sanitaria può considerarsi in re ipsa), ma anche i tempi necessari per indossare la divisa e la circostanza di essere costretto ad anticipare l'orario di ingresso e a posticipare l'orario di uscita, oltre il normale orario di lavoro, al fine di indossare una divisa e di presentarsi per eseguire il passaggio di consegne con i colleghi del turno precedente e che tale eccedenza corrisponda effettivamente al tempo di quindici minuti in ingresso e di quindici minuti in uscita.
Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4253/2025 ha ribadito i principi in materia di onere della prova che governano la materia 11
della c.d. indennità da divisa, specificando che: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature”.
È vero che, in materia di obbligazioni (contrattuali, nel caso di specie, in quanto discendenti dal contratto di lavoro), il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
Tuttavia, nella specie, il lavoratore non ha fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive, in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, circostanza che avrebbe imposto al datore di lavoro l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo.
Infatti, dagli statini di presenza depositati dall'azienda emergono i giorni nei quali il ricorrente è stato presente presso sul luogo di lavoro per svolgere la prestazione lavorativa, lo svolgimento di minuti in eccedenza rispetto alle ore del turno di lavoro, ma non le ragioni in virtù delle quali il ricorrente abbia svolto i minuti in eccedenza, né l'obbligo, al fine di svolgere l'attività lavorativa, giungendo il tempo per il cambio del turno e per eseguire le consegne con i colleghi del turno precedente, di accedere in anticipo presso il posto di lavoro o di allontanarsi in un momento successivo rispetto alla fine del turno.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui parte 12
ricorrente non ha offerto allegazioni sufficienti in ordine al fondamento della pretesa azionata (quali le modalità, i tempi, i luoghi e l'obbligo di indossare a divisa con anticipo, al fine di giungere in reparto per il cambio di turno e il passaggio delle consegne la divisa) che non sono emerse neanche dalla documentazione allegata o dall'istruttoria processuale (non avendo il teste fornito informazioni univoche in ordine ai tempi di vestizione e alla specifica necessità di un passaggio delle consegne sui pazienti, in considerazione della mansione di tecnico di radiologia svolta), non può non tenersi conto della circostanza che il teste escusso ha dichiarato di avere una causa nei confronti dell per la liquidazione della medesima indennità Controparte_2
oggetto del presente giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione
Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso il teste ha intrapreso un giudizio di pari oggetto nei confronti dell'
[...]
) non si ravvisa una incapacità a Controparte_1
testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico
(non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il 13
giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del
09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 Sez. 3, Sentenza n. 7623 del
18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, dunque, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che l'unico teste escusso abbia una controversia nei confronti dell'
[...]
per le medesime ragioni (ed essendo in servizio presso il Controparte_2
medesimo ospedale) incide sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone abbia una causa nei confronti del medesimo datore di lavoro, per le medesime ragioni, a parere di questo giudicante è sufficientemente rilevante, determinando l'inattendibilità del teste stesso, avendo lo stesso un interesse concorrente alla prova della sussistenza del concreto obbligo di indossare una divisa in un lasso di tempo eccedente il normale orario di lavoro.
Ed infatti, il testimone ha un interesse comune non tale da determinare incompatibilità a testimoniare, ma sufficiente a rendere le dichiarazioni rilasciate in corso di giudizio (peraltro vaghe con riferimento all'odierno ricorrente) a parere di questo giudicante, inficiate da inattendibilità.
Del resto, l'inattendibilità del testimone è ulteriormente suffragata dalla genericità delle dichiarazioni rese, che non hanno offerto supporto alle generiche deduzioni e alle scarne allegazioni contenute nel ricorso 14
introduttivo, con specifico riferimento alla correlazione tra le mansioni svolte dal ricorrente e l'obbligo di presentarsi sul luogo di lavoro con indosso la divisa e con anticipo, al fine di consentire il passaggio delle consegne.
Pertanto, non avendo parte ricorrente ottemperato all'onere di allegazione sulla stessa gravante e non avendo allegato il fondamento della propria pretesa, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia, nonché per il concreto dispiegarsi del giudizio, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
883/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 01/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci