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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZAMMUTO DARIO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FUARDO LUIGI
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, ex adverso formulata: In via principale 1. accertare l'inadempimento da parte di dell'obbligazione contrattuale prevista nel contratto di Controparte_1 polizza n. 112061985 in considerazione del mancato versamento dell'indennizzo pattuito;
2. per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
87.400,00 oltre interessi moratori a far data dal 01.02.2024, o altra somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione di ogni ulteriore spesa che sarà chiamata ad Parte_1 affrontare in conseguenza del mancato pagamento di quanto richiesto da
[...]
3. in ogni caso, condannare la resistente alla refusione delle Controparte_2 spese e compensi sostenute per il presente giudizio dalla Parte_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 Piaccia alla Giustizia del Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario. Nel merito, respingere le richieste attoree. Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie attoree, accertare la reale entità delle somme liquidabili all'attrice. Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (d'ora Parte_1 Controparte_1
in avanti anche soltanto per ottenerne la condanna al pagamento CP_1 dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione RCA con Controparte_1 polizza n. 112061985 per l'autovettura marca Land Rover, modello Range Rover Velar;
- di aver convenuto anche la copertura per il caso di furto;
- che in data 2 agosto 2022 non ha più ritrovato la vettura menzionata all'interno del parcheggio sito in Pavia, via Alzaia;
- di aver riconsegnato le chiavi della vettura alla la quale però non ha mai CP_1 pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto.
1.1. Si è costituita in giudizio la contestando la verificazione del furto e CP_1
l'ammontare della richiesta di risarcimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società attrice ha documentato l'esistenza tra le parti, in occasione dell'evento per cui è causa, di un contratto di assicurazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e di aver eseguito il pagamento della polizza in data 15 giugno 2022 estendendo il periodo di vigenza del contratto fino al
15 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte convenuta ha contestato la verificazione del furto allegando alcuni elementi di fatto che sarebbero in contraddizione logica con l'evento.
pagina 2 di 7 La ha allegato che una sola delle chiavi restituite dalla ricorrente risulta CP_1
abbinata elettronicamente alla vettura. La conclusione è stata suffragata con una perizia di parte (cfr. doc. 2 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha replicato nella memoria ex art. 281 duodecies cod. proc. civ. che a seguito della apertura del sinistro aveva consegnato due chiavi appartenenti ad una auto marca Land Rover che dal punto di vista estetico erano identiche. La parte ha anche allegato di essere stato contattato da facente parte del gruppo investigativo Testimone_1
incaricato dalla il quale gli aveva riferito che una delle due chiavi non era CP_1
abbinata elettronicamente alla vettura oggetto del furto. Successivamente, quindi, la ricorrente ha allegato di aver preso contatto con l'investigatore tramite il suo rappresentante legale LU TO, per trasmettere la foto della seconda chiave rinvenuta nella propria abitazione, riconoscendo di aver inviato per errore una chiave appartenente ad una vettura detenuta in precedenza dalla moglie. In ultimo, la ricorrente ha allegato di aver consegnato la seconda chiave all'agenzia di Belgioioso nella persona di . CP_1 Persona_1
2.1. Si deve, innanzitutto, evidenziare che le chiavi consegnate inizialmente dalla società assicurata appaiono esteticamente identiche, come si evince dalla loro rappresentazione fotografica presente nella perizia investigativa prodotta dalla resistente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
La conclusione è suffragata dal fatto che la società resistente per verificare la diversità delle chiavi ha dovuto fare una perizia tecnica.
Parte ricorrente ha poi documentato che LU TO era stato contattato dall'investigatore citato, al quale aveva poi trasmesso la foto della chiave rinvenuta nella propria abitazione;
quest'ultima, su indicazione dello stesso è stata Persona_2
consegnata dalla società ricorrente tramite , agente per Persona_1 CP_1
essere spedita alla (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente). CP_1
La consegna della chiave e la sua spedizione alla sono state confermate CP_1
da durante la sua escussione (cfr. verbale di udienza del 10 ottobre Persona_1
2024).
Sulla estraneità di questa seconda chiave rispetto alla vettura oggetto di causa la pagina 3 di 7 parte convenuta non ha svolto contestazioni specifiche, né ha svolto istanze di prova.
Peraltro, non può trascurarsi che la perizia investigativa nulla dice sull'avvenuta consegna di una terza chiave e sulla sua compatibilità con la vettura della ricorrente.
In definitiva, si ritiene che non sia dimostrata l'estraneità della terza chiave consegnata dalla ricorrente alla vettura oggetto di causa.
2.2. Ulteriore elemento di anomalia allegato dalla società resistente è la lontananza del luogo del furto rispetto alla residenza e al luogo di lavoro di LU TO.
Quanto alla lontananza dal luogo di residenza non vi sono contestazioni.
In relazione al fatto che detto parcheggio fosse lontano dal luogo di lavoro, si evidenzia che la circostanza che la gestisse all'epoca dei fatti il Parte_1 CP_3
sito in Pavia alla Piazza della Minerva non emerge dalla documentazione versata;
si deve, infatti, evidenziare che dalla visura storica prodotta dalla resistente (cfr. doc. n. 3 fascicolo
Con parte resistente) il predetto è stato acquistato dalla società ricorrente il 16 ottobre 2002 ma è stato ceduto in affitto in pari data ad un terzo soggetto per poi essere nuovamente ceduto in affitto negli anni successivi ad altri.
Pertanto, la circostanza che il furto denunciato sia avvenuto in un luogo lontano da quello di residenza dell'utilizzatore della vettura non costituisce una circostanza di fatto dalla quale desumere la falsità dell'evento.
Viceversa, la consegna delle chiavi della vettura costituisce un elemento indiziario di particolare gravità circa l'avvenuta verificazione del sinistro denunciato, di modo che il rifiuto opposto dalla resistente sulla base della falsità del furto non è giustificabile.
2.3. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma contrattualmente convenuta.
La resistente costituendosi in giudizio ha allegato che il valore della vettura al momento del sinistro era pari ad euro 53.800,00, i.v.a. inclusa, allegando una perizia di parte (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Come è noto, l'art. 1908 cod. civ. stabilisce che “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della pagina 4 di 7 conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti”.
È pacifico che il massimale dell'assicurazione non costituisca una stima del bene assicurato.
Preme evidenziare che parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna della convenuta al pagamento della somma assicurata senza in alcun modo provare il valore del bene e senza allegare in alcun modo circostanze di fatto dalle quali desumerlo.
La parte, infatti, non ha allegato e provato le condizioni di uso della vettura, il suo chilometraggio né ha prodotto estratti di riviste di settore contenenti valutazioni in qualche modo riferibili alla propria vettura.
In assenza di tali circostanze di fatto una ctu volta all'accertamento del valore sarebbe stata inattendibile in quanto basata su valori solamente ipotetici.
La clausola “valore a nuovo” invocata dalla parte per ottenere la condanna al pagamento dell'assicurazione ad una somma corrispondente al massimale, come esplicitato nella stessa polizza prodotta dalla parte, ha una efficacia limitata al periodo di dodici mesi decorrenti dalla prima immatricolazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) che nel caso di specie è avvenuta nel 2018.
Alla luce delle suesposte considerazioni e della mancata contestazione in forma specifica della perizia di parte convenuta, il valore della vettura deve essere ricondotto alla somma in essa indicata.
Durante l'interrogatorio formale di LU TO quest'ultimo ha riconosciuto di aver detratto l'i.v.a. nella misura del 40%.
Pertanto, posto che il valore complessivo dell'i.v.a. è pari ad euro 5.600, il valore della vettura come dianzi indicato deve essere ridimensionato della somma di euro 2.240.
Dal valore della vettura, pari ad euro 51.560, deve essere sottratto lo scoperto di euro 5.156 pari al 10% contrattualmente convenuto.
2.3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente a quanto la stessa sarà chiamata a corrispondere alla società di pagina 5 di 7 leasing per la interruzione anticipata del contratto.
Per giustificare la pretesa la parte ha prodotto una richiesta risarcitoria proveniente dalla società di leasing (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
Occorre tuttavia tenere presente che la indicata richiesta era fondata espressamente sulla circostanza della mancata liquidazione dell'indennizzo da parte della società di assicurazione. Di conseguenza, trovando in questa sede accoglimento la domanda di condanna alla predetta liquidazione la ulteriore domanda svolta dalla ricorrente è assorbita dalla statuizione di condanna.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 46.404 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di verificazione dell'evento, per un ammontare di euro 53.066,27; a tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. In punto di spese di lite si osserva quanto segue. Il mancato accoglimento della seconda domanda risarcitoria comporta una soccombenza parziale reciproca cui consegue una compensazione delle spese nella misura del 50%. La restante parte delle spese viene posta a carico di parte resistente e viene liquidata nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente le domande della Parte_1
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 53.066,27 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 388 per spese ed €
7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 6 di 7 Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1242/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZAMMUTO DARIO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FUARDO LUIGI
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via istruttoria ed incidentale, ex adverso formulata: In via principale 1. accertare l'inadempimento da parte di dell'obbligazione contrattuale prevista nel contratto di Controparte_1 polizza n. 112061985 in considerazione del mancato versamento dell'indennizzo pattuito;
2. per l'effetto, condannare al pagamento della somma di € Controparte_1
87.400,00 oltre interessi moratori a far data dal 01.02.2024, o altra somma ritenuta di giustizia, nonché alla refusione di ogni ulteriore spesa che sarà chiamata ad Parte_1 affrontare in conseguenza del mancato pagamento di quanto richiesto da
[...]
3. in ogni caso, condannare la resistente alla refusione delle Controparte_2 spese e compensi sostenute per il presente giudizio dalla Parte_1
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 7 Piaccia alla Giustizia del Tribunale, contrariis reiectis, in via preliminare disporre la prosecuzione del processo con le forme del rito ordinario. Nel merito, respingere le richieste attoree. Nel non creduto caso di accoglimento anche parziale delle richieste risarcitorie attoree, accertare la reale entità delle somme liquidabili all'attrice. Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la (d'ora Parte_1 Controparte_1
in avanti anche soltanto per ottenerne la condanna al pagamento CP_1 dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione in essere tra le parti.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato:
- di aver stipulato un contratto di assicurazione RCA con Controparte_1 polizza n. 112061985 per l'autovettura marca Land Rover, modello Range Rover Velar;
- di aver convenuto anche la copertura per il caso di furto;
- che in data 2 agosto 2022 non ha più ritrovato la vettura menzionata all'interno del parcheggio sito in Pavia, via Alzaia;
- di aver riconsegnato le chiavi della vettura alla la quale però non ha mai CP_1 pagato l'indennizzo contrattualmente dovuto.
1.1. Si è costituita in giudizio la contestando la verificazione del furto e CP_1
l'ammontare della richiesta di risarcimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società attrice ha documentato l'esistenza tra le parti, in occasione dell'evento per cui è causa, di un contratto di assicurazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) e di aver eseguito il pagamento della polizza in data 15 giugno 2022 estendendo il periodo di vigenza del contratto fino al
15 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Parte convenuta ha contestato la verificazione del furto allegando alcuni elementi di fatto che sarebbero in contraddizione logica con l'evento.
pagina 2 di 7 La ha allegato che una sola delle chiavi restituite dalla ricorrente risulta CP_1
abbinata elettronicamente alla vettura. La conclusione è stata suffragata con una perizia di parte (cfr. doc. 2 fascicolo parte resistente).
Parte ricorrente ha replicato nella memoria ex art. 281 duodecies cod. proc. civ. che a seguito della apertura del sinistro aveva consegnato due chiavi appartenenti ad una auto marca Land Rover che dal punto di vista estetico erano identiche. La parte ha anche allegato di essere stato contattato da facente parte del gruppo investigativo Testimone_1
incaricato dalla il quale gli aveva riferito che una delle due chiavi non era CP_1
abbinata elettronicamente alla vettura oggetto del furto. Successivamente, quindi, la ricorrente ha allegato di aver preso contatto con l'investigatore tramite il suo rappresentante legale LU TO, per trasmettere la foto della seconda chiave rinvenuta nella propria abitazione, riconoscendo di aver inviato per errore una chiave appartenente ad una vettura detenuta in precedenza dalla moglie. In ultimo, la ricorrente ha allegato di aver consegnato la seconda chiave all'agenzia di Belgioioso nella persona di . CP_1 Persona_1
2.1. Si deve, innanzitutto, evidenziare che le chiavi consegnate inizialmente dalla società assicurata appaiono esteticamente identiche, come si evince dalla loro rappresentazione fotografica presente nella perizia investigativa prodotta dalla resistente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
La conclusione è suffragata dal fatto che la società resistente per verificare la diversità delle chiavi ha dovuto fare una perizia tecnica.
Parte ricorrente ha poi documentato che LU TO era stato contattato dall'investigatore citato, al quale aveva poi trasmesso la foto della chiave rinvenuta nella propria abitazione;
quest'ultima, su indicazione dello stesso è stata Persona_2
consegnata dalla società ricorrente tramite , agente per Persona_1 CP_1
essere spedita alla (cfr. doc. n. 12 fascicolo parte ricorrente). CP_1
La consegna della chiave e la sua spedizione alla sono state confermate CP_1
da durante la sua escussione (cfr. verbale di udienza del 10 ottobre Persona_1
2024).
Sulla estraneità di questa seconda chiave rispetto alla vettura oggetto di causa la pagina 3 di 7 parte convenuta non ha svolto contestazioni specifiche, né ha svolto istanze di prova.
Peraltro, non può trascurarsi che la perizia investigativa nulla dice sull'avvenuta consegna di una terza chiave e sulla sua compatibilità con la vettura della ricorrente.
In definitiva, si ritiene che non sia dimostrata l'estraneità della terza chiave consegnata dalla ricorrente alla vettura oggetto di causa.
2.2. Ulteriore elemento di anomalia allegato dalla società resistente è la lontananza del luogo del furto rispetto alla residenza e al luogo di lavoro di LU TO.
Quanto alla lontananza dal luogo di residenza non vi sono contestazioni.
In relazione al fatto che detto parcheggio fosse lontano dal luogo di lavoro, si evidenzia che la circostanza che la gestisse all'epoca dei fatti il Parte_1 CP_3
sito in Pavia alla Piazza della Minerva non emerge dalla documentazione versata;
si deve, infatti, evidenziare che dalla visura storica prodotta dalla resistente (cfr. doc. n. 3 fascicolo
Con parte resistente) il predetto è stato acquistato dalla società ricorrente il 16 ottobre 2002 ma è stato ceduto in affitto in pari data ad un terzo soggetto per poi essere nuovamente ceduto in affitto negli anni successivi ad altri.
Pertanto, la circostanza che il furto denunciato sia avvenuto in un luogo lontano da quello di residenza dell'utilizzatore della vettura non costituisce una circostanza di fatto dalla quale desumere la falsità dell'evento.
Viceversa, la consegna delle chiavi della vettura costituisce un elemento indiziario di particolare gravità circa l'avvenuta verificazione del sinistro denunciato, di modo che il rifiuto opposto dalla resistente sulla base della falsità del furto non è giustificabile.
2.3. Parte ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna della resistente al pagamento della somma contrattualmente convenuta.
La resistente costituendosi in giudizio ha allegato che il valore della vettura al momento del sinistro era pari ad euro 53.800,00, i.v.a. inclusa, allegando una perizia di parte (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Come è noto, l'art. 1908 cod. civ. stabilisce che “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della pagina 4 di 7 conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti”.
È pacifico che il massimale dell'assicurazione non costituisca una stima del bene assicurato.
Preme evidenziare che parte ricorrente si è limitata a chiedere la condanna della convenuta al pagamento della somma assicurata senza in alcun modo provare il valore del bene e senza allegare in alcun modo circostanze di fatto dalle quali desumerlo.
La parte, infatti, non ha allegato e provato le condizioni di uso della vettura, il suo chilometraggio né ha prodotto estratti di riviste di settore contenenti valutazioni in qualche modo riferibili alla propria vettura.
In assenza di tali circostanze di fatto una ctu volta all'accertamento del valore sarebbe stata inattendibile in quanto basata su valori solamente ipotetici.
La clausola “valore a nuovo” invocata dalla parte per ottenere la condanna al pagamento dell'assicurazione ad una somma corrispondente al massimale, come esplicitato nella stessa polizza prodotta dalla parte, ha una efficacia limitata al periodo di dodici mesi decorrenti dalla prima immatricolazione (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente) che nel caso di specie è avvenuta nel 2018.
Alla luce delle suesposte considerazioni e della mancata contestazione in forma specifica della perizia di parte convenuta, il valore della vettura deve essere ricondotto alla somma in essa indicata.
Durante l'interrogatorio formale di LU TO quest'ultimo ha riconosciuto di aver detratto l'i.v.a. nella misura del 40%.
Pertanto, posto che il valore complessivo dell'i.v.a. è pari ad euro 5.600, il valore della vettura come dianzi indicato deve essere ridimensionato della somma di euro 2.240.
Dal valore della vettura, pari ad euro 51.560, deve essere sottratto lo scoperto di euro 5.156 pari al 10% contrattualmente convenuto.
2.3.1. Parte ricorrente ha anche chiesto la condanna della convenuta al pagamento di una somma corrispondente a quanto la stessa sarà chiamata a corrispondere alla società di pagina 5 di 7 leasing per la interruzione anticipata del contratto.
Per giustificare la pretesa la parte ha prodotto una richiesta risarcitoria proveniente dalla società di leasing (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte ricorrente).
Occorre tuttavia tenere presente che la indicata richiesta era fondata espressamente sulla circostanza della mancata liquidazione dell'indennizzo da parte della società di assicurazione. Di conseguenza, trovando in questa sede accoglimento la domanda di condanna alla predetta liquidazione la ulteriore domanda svolta dalla ricorrente è assorbita dalla statuizione di condanna.
In definitiva, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 46.404 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di verificazione dell'evento, per un ammontare di euro 53.066,27; a tale somma devono essere aggiunti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
4. In punto di spese di lite si osserva quanto segue. Il mancato accoglimento della seconda domanda risarcitoria comporta una soccombenza parziale reciproca cui consegue una compensazione delle spese nella misura del 50%. La restante parte delle spese viene posta a carico di parte resistente e viene liquidata nel dispositivo, al netto della indicata compensazione, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi processuali, tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra
52.000 e 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente le domande della Parte_1
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 53.066,27 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna altresì la a rimborsare alla le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in € 388 per spese ed €
7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 6 di 7 Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7