Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7567/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(P.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado dagli avv.ti Claudio
Paoletti, Vincenzo Zahora e Biagio Paoletti. appellante contro
(C.f. ) rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 P.IVA_2 risposta in appello dall'Avvocatura Generale dello Stato. appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9470/2021 emessa nel giudizio rubricato al n. 38827/2017 R.G., pubblicata in data 28.5.2021.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 —Con atto di citazione domandava al Tribunale di Roma di: confermare la Parte_1 dichiarata illegittimità della risoluzione contrattuale notificata da a in CP_1 Parte_1 data 25/09/2015; confermare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in data 20/03/2017 di sospensione degli effetti della risoluzione contrattuale del 25/09/2015 e di inibizione all' di CP_1 incameramento della cauzione della polizza fideiussoria rilasciata da;
accertare e Controparte_2 dichiarare la responsabilità di in ordine ai danni patrimoniali e non patrimoniali subiti CP_1 dall'attrice in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto di appalto del 16.07.2015 per Notar – registrato a Roma Tre il 23.07.2015 al n. 18940 serie IT;
condannare Persona_1 CP_1
in persona del L.R.p.t. al risarcimento dei danni patrimoniali per € 223.332,08= salvo ulteriori
[...] anche dipendenti dal presente giudizio, con interessi ex D.Lgs. n. 231/02 e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
condannare in persona del L.R.p.t. al risarcimento dei danni non CP_1 patrimoniali come in atti analiticamente specificati ed in particolare € 115.883,18= per danno curriculare, € 140.000,00= per danno da perdita di chance, oltre al risarcimento per il danno all'immagine dell'azienda che sarà determinato dal giudice adito secondo criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
Km. 1+400 sulla SS 699.
A tal proposito, assumeva l'attrice che nel corso del rapporto contrattuale sarebbero emerse numerose criticità progettuali che non avrebbero consentito il rispetto dell'art. 93 co. 5 D.Lgs. 163/2006, ed in particolare: lo scavo per la realizzazione dei diaframmi previsti in progetto sarebbe stata necessaria una benna di mt. 2,44, misura inesistente a livello di produzione industriale certificata;
b. non sarebbe stato indicato l'ordine e la numerazione dei diaframmi in c.a. con i relativi giunti, né la tipologia dei giunti da realizzare ai due lati del primo diaframma in c.a. della corona, tutti elementi indispensabili per predisporre la collocazione dei giunti in successione fino alla chiusura;
c. Non sarebbero state indicate né le procedure esecutive di dettaglio, né la tipologia di attrezzature da utilizzare;
d. Si farebbe generico riferimento ad un “profilo” da inserire in corrispondenza del giunto, senza specificarne il materiale e la metodologia di messa in opera;
mancherebbe ogni riferimento alla messa in opera ed al recupero dei detti “profili”, dopo lo scavo del diaframma successivo e prima del getto di calcestruzzo, con conseguente impossibilità di recupero del profilato;
e. nelle sezioni in c.a. di ogni diaframma, raffigurate nei grafici progettuali, mancherebbe l'armatura nella parte di calcestruzzo che costituisce il giunto tra due diaframmi contigui, con conseguente sicura fessurazione dello stesso e derivante dai movimenti differenziati dei diaframmi provocati da azioni taglianti;
e la mancanza di impermeabilizzazione della corona delimitata dai diaframmi;
f. In ordine al “ricentramento” /
“riallineamento” delle travi dell'impalcato del viadotto rispetto ai nuovi apparecchi di appoggio, che dovrebbe essere eseguito con l'applicazione di martinetti capaci di dare una spinta in salita ed in curva a partire dal pilone n. 13 fino alla spalla lato Frosinone, sussisterebbe la mancanza di ogni specificazione in ordine ai dettagli operativi, ai dispositivi da utilizzare ed alle modalità operative necessarie per non creare danni alla soletta in c.a. ed ai nuovi appoggi in opera.
Continuava sostenendo che nonostante la segnalazione di tali criticità avrebbe Parte_1 CP_1 inviato alla medesima un ordine di servizio con cui chiedeva l'immediata esecuzione delle opere nel rispetto del progetto originale.
A tale ordine di servizio seguiva poi la risoluzione del contratto con escussione della polizza assicurativa a parziale risarcimento del danno da parte di atteso che, nel corso del sopralluogo CP_1 per la verifica dell'esecuzione delle opere appaltate, l'attrice sarebbe risultata inadempiente. Successivamente, con ricorso ex artt. 696 e 700 c.p.c. chiedeva in via cautelare la Parte_1 sospensione del provvedimento risolutorio intimato dall' attesa la sussistenza del fumus boni CP_1 iuris e del periculum in mora.
Il ricorso dell'attrice veniva poi accolto dal Giudice cautelare che accertava l'illegittimità della risoluzione operata da attesa la sussistenza di carenze progettuali da parte della stazione CP_1 appaltante.
Concludeva affermando che avevrebbe già provveduto all'aggiudicazione Parte_1 CP_1 dell'esecuzione delle opere alla seconda classificata nel giudizio di appalto e che, pertanto, le domande nella fase di merito si sarebbero limitate all'accertamento della fondatezza della domanda di esecuzione coattiva del contratto di appalto e sul risarcimento per equivalente atteso che non sarebbe stato ormai possibile accedere ad una tutela in forma specifica.
In data 15.3.2018 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in CP_1 fatto ed in diritto.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) respinge le domande attoree;
-) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi euro 13.000,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra esposti si osserva che : -) l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. di cui parte attrice ha chiesto la conferma e quella ex art. 669 terdecies c.p.c. che l'ha confermata, sono all'evidenza prive dell'efficacia formale e sostanziale del giudicato, propria ex art. 2909 c.c. solo della sentenza e dei provvedimenti ad essi equiparati (cfr. art. 702 quater c.p.c.), e ciò perché funzionalmente e strutturalmente caratterizzate da provvisorietà e non decisorietà ( cfr Cass.civ., VI-II, ord.n. 6180 del 1.03.2019; SU, ord. n. 6039 del 28.02.2019), ferma, comunque, la totale assenza, nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., basata solo sull'esito della disposta c.t.u. , di una ricostruzione delle norme e delle circostanze fattuali sin qui illustrate, e dunque tale da poter offrire una possibile interpretazione alternativa della vicenda oggetto del presente giudizio;
-) parte attrice ha ascritto alla committente l'inadempimento all'obbligazione di predisposizione di un progetto esecutivo conforme ai criteri ex art. 93 co 5 del d.lgs n. 163/06 ma, pur essendo quest'ultimo documento contrattuale, in quanto espressamente richiamato, in particolare dall'art. 13 co 12 del capitolato speciale, il cui testo è stato senza contestazioni integralmente riportato nella comparsa costitutiva di ( cfr art. 3 CP_1 contratto 'appalto: doc. 3 , ha omesso di depositarlo , così non potendo beneficiare Pt_1 dell'agevolazione probatoria sopra indicata ed in ogni caso precludendo la possibilità di una nuova c.t.u. ad esso relativa;
-) la stessa parte attrice, anzi, ha offerto ampia documentazione dello svolgimento del rapporto contrattuale dalla quale, se confrontata con la normativa regolamentare e con le suddette prescrizioni del capitolato speciale, ed in particolare con l'art. 43 co 10 del dPR n.
207/2010 e con l'art. 10 del capitolato, emerge il suo preliminare e prevalente inadempimento all'obbligazione di presentare “....entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori ....un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, per l'esecuzione delle opere nel quale...” dovevano essere “ riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite ...” , ed in relazione al quale il medesimo art. 10 del capitolato speciale attribuisce alla committente la facoltà di risolvere il contratto ex art. 136 del d.lgs n. 163/06; -) non risulta, infatti, che i rilievi critici alla progettazione esecutiva discussi oralmente con la direzione lavori e ai quali le note dell'appaltatrice fanno riferimento, invero solo molto dopo il termine di 30 gg dalla consegna dei lavori, si siano mai tradotti in note anche grafiche di contenuto tecnico, ovvero che parte attrice abbia chiesto una proroga dei tempi contrattualmente fissati per la trasmissione del 'programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica' , avendo invece, come risulta dalla sua missiva del 27
05 2015 ( doc. 5 , lasciato senza riscontro le segnalate lacune del cronoprogrammma già Pt_1 inviato, limitandosi apoditticamente a confermarlo;
-) di contro, la committente convenuta ha dimostrato anche graficamente ( cfr doc. 7 l'infondatezza della doglianza relativa CP_1 all'indisponibilità delle aree di cantiere , avendola anche già segnalata all'appaltatrice con nota dell' 8 06 2015 ( doc. 12 cui, sul punto, quest'ultima non ha replicato;
-) la suddetta CP_1 documentazione, in particolare relativa ai ' pozzi', unitamente all'elenco degli elaborati progettuali
e al contenuto delle offerte ricevute dalla società attrice ( cfr doc. 3 , 4 cit.) convergono, inoltre, CP_1 nel dimostrare l'esistenza di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle cui attenevano le criticità del progetto esecutivo ex art. 93 co5 d.lgs n. 163/06, le quali criticità comunque, risultano segnalate con ritardo, ed allorchè l'inadempimento dell'appaltatrice alle obbligazioni ex art. 10 e art. 13 co 12 e
13 del capitolato si era già realizzato;
-)il suddetto rilievo rende non giustificabile addirittura l'omessa recinzione del cantiere fino ad agosto 2015 , e cioè dopo 4 mesi dalla consegna dei lavori, ed in ogni caso la sua unica realizzazione a distanza di circa 5 mesi, quale emergente dal verbale del
26 08 2015 di constatazione della protrazione dell'inadempienza ( doc. 19 cit); -) in Pt_1 definitiva, tutti i suddetti rilievi, congiuntamente alla previa dichiarazione di eseguibilità delle opere appaltate resa ex art. 106 del dPR n. 207/2019 “ a seguito di accurata verifica” ( doc. 5 di , CP_1 convergono nell'escludere la dedotta illegittimità della disposta risoluzione contrattuale;
-) le domande attoree si confermano dunque infondate e da respingere…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente sei motivi, impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza gravata;
nel merito di: dichiarare la illegittimità della risoluzione contrattuale notificata da a in data 25/09/2015, conformemente alla ordinanza CP_1 Parte_1 cautelare del Tribunale di Roma in data 20/03/2017 e successiva pronuncia del Collegio in sede di Reclamo del 9/6/2017 e per l'effetto di inibire all' l'incameramento della cauzione della CP_1 polizza fideiussoria rilasciata da ed inibire la segnalazione dell'atto rescissorio Controparte_2 all' accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di in ordine ai danni CP_3 CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza della illegittima risoluzione del contratto di appalto;
condannare in persona del L.R.p.t. al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali per € 223.332,08 salvo ulteriori anche dipendenti dal presente giudizio, con interessi ex
D.Lgs. n. 231/02 e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
condannare in persona del CP_1
L.R.p.t. al risarcimento dei danni non patrimoniali come in atti analiticamente specificati ed in particolare € 115.883,18= per danno curriculare, € 140.000,00= per danno da perdita di chance, oltre al risarcimento per il danno all'immagine dell'azienda che sarà determinato dal giudice adito secondo criteri equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c. oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 e rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
condannare l' in persona del L.R.p.t. al pagamento di spese e CP_1 competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c. Infine, in via istruttoria chiedeva di: disporre a carico di l'esibizione CP_1 ex art. 210 c.p.c. di tutti i documenti tecnici ed amministrativi relativi alla nuova aggiudicazione dell'appalto de quo in favore del secondo classificato;
ammettere la relazione del Luglio 2019, formatasi in epoca successiva allo spirare del secondo termine istruttorio ex art. 183 c. 6 c.p.c.
(22/5/2018, ndr), relativa all'intervento di cui all'appalto de quo eseguito dalla seconda aggiudicataria, come esibita all'udienza cartolare del 28/5/2021, al primo momento utile;
ammettere, eventualmente, CTU contabile tesa alla verifica della congruità delle poste risarcitorie richieste da
Parte_1
In data 11.3.2022 con comparsa di costituzione e risposta si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto. La causa veniva rinviata al 2.2.2024 per la precisazione delle conclusioni all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, poi ulteriormente rinviata d'ufficio al 21.3.2025. Veniva disposto il mutamento del rito per la decisione all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note prima dell'udienza. All'udienza del 21.3.2025 la Corte sollevava d'ufficio la questione della nullità del contratto di appalto per mancanza delle autorizzazioni prescritte dagli artt. 18 L.n.64/1974 e 94 DPR n.380/2001, in mancanza delle quali la realizzazione dell'opera era vietata e penalmente sanzionata ex art.95 DPR
380/2001. Assegnava quindi alle parti termine per note fino al 2 maggio 2025 e rinviava nuovamente per la discussione orale della causa all'udienza del 16 maggio 2025.
Solamente l'appellante ha utilizzato il termine assegnato e con la nota autorizzata depositata il
2.5.2025, aderendo al rilievo officioso di nullità del contratto, ha chiesto che la Corte:
1) accerti la responsabilità precontrattuale di ex art.1338 c.c., per aver violato il principio CP_1 di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di appalto, e la concorrente responsabilità extracontrattuale di ex art.2043 c.c. per aver illecitamente CP_1 contestato a un inesistente inadempimento contrattuale e, di conseguenza, Parte_1 risolto il contratto di appalto in danno della stessa;
2) accerti il diritto di di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti in conseguenza dei dedotti fatti ed atti di , nella misura indicata CP_1 nella memoria depositata il 7/03/2025 o in misura diversa che la Corte di Appello riterrà di determinare, pronunciando, incidenter tantum, sulla domanda risarcitoria;
3) in ogni caso, verifichi la possibilità di riqualificazione della domanda conservando gli atti ed i negozi giuridici capaci di produrre effetti ai fini risarcitori;
4) in ogni caso condanni al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_1 giudizio in favore dell'appellante con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
All'udienza del 16.5.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti, integrate da parte appellata con l'eccezione di inammissibilità della domanda di risarcimento danno così come riformulata dall'appellante nella memori conclusiva del 2.5.2025, e discusso oralmente la causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ex art.281 sexies III comma c.p.c..
§ 4 — L'appello è articolato in sei motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice avrebbe erroneamente individuato e applicato il principio della ragione più liquida.
A tal proposito, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe individuato la ragione più liquida nella disciplina in materia di appalti pubblici, nella inidoneità dell'ordinanza adottata dal Giudice cautelare ad acquisire l'efficacia formare e sostanziale di giudicato nonché nel mancato assolvimento dell'onere dell'attrice di fornire la prova sull'an e sul quantum della domanda.
§ 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa richiamata nella motivazione, erroneamente interpretato la lettura delle riserve iscritto dall'impresa ed erroneamente ricostruito i fatti di causa. Il Tribunale si sarebbe limitato ad un'enunciazione acritica delle norme applicabili senza considerare le prove documentali fornite dalla medesima relative all'impossibilità di eseguire i lavori ed ai vizi progettuali riscontrati.
§ 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza laddove il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'efficacia probatoria delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo e le motivazioni rese dal Giudice monocratico e dal collegio in sede cautelare. Invero, nell'accertamento tecnico preventivo, il CTU avrebbe evidenziato vizi/carenze documentali e progettuali tali da rendere non eseguibile l'intervento specie nella fase di rientramento dell'impalcato, che il progetto era soggetto a preventiva autorizzazione sismica secondo l'OPCM n. 3274/03 nonché l'inesistenza di ulteriori elaborati specifici richiesti dal vigente Regolamento Regionale n. 2 del 7/02/2012 necessari per ottenere l'autorizzazione sismica.
§ 4.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza poiché il Giudice avrebbe omesso nel pronunciarsi sulla domanda di risarcimento dei danni. Nella memoria depositata in data 2.5.2025, all'esito del rilievo d'ufficio della nullità del contratto, l'appellante ha modificato la domanda, lasciando inalterato il provvedimento richiesto (petitum), ma indicando come ragione della pretesa la responsabilità precontrattuale e da fatto illecito della stazione appaltante.
§ 4.5. Con il quinto motivo, l'appellante deduce l'erronea valutazione delle istanze istruttorie formulate in primo grado relative alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di disposizione della CTU.
§ 4.6. Con il sesto motivo, l'appellante domanda la riforma delle spese di lite nel primo grado qualora la sentenza di primo grado venga riformata.
§ 5. – Preliminarmente, si osserva che il rilievo d'ufficio della nullità del contratto di appalto giustifica la modifica della domanda di risarcimento danni compiuta dall'appellante, nel chiedere che le ragioni che giustificano la pretesa siano individuate nella responsabilità precontrattuale ex art.1338 c.c. ed extracontrattuale della stazione appaltante.
§ 5. 1. - Nel merito, il primo motivo è infondato.
Il principio della ragione più liquida, desunto dalla giurisprudenza dagli artt.24 e 111 Cost., comporta che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass.n.11458/2018, n.363/2019).
Il tribunale vi ha fatto riferimento nella premessa della motivazione unicamente come criterio di contemperamento dell'ordine di priorità delle questioni da esaminare e, tuttavia, ha poi motivato il rigetto della domanda sulla base dell'accertamento di inadempimenti della società appaltatrice sufficienti a legittimare la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante.
Pertanto, da un lato, il criterio in questione è stato meramente enunciato dal primo giudice, che non lo ha poi applicato, perché non ha tralasciato l'esame di alcuna questione preliminare;
dall'altro, la critica dell'appellante non investe una presunta erronea applicazione del principio suddetto, ma puramente e semplicemente, la valutazione delle risultanze istruttorie e la contraddizione con il diverso giudizio del giudice della cautela.
§ 5.2. - Il secondo e il terzo motivo investono, con critiche in larga parte sovrapponibili, il merito degli accertamenti in punto di fatto compiuti dal primo giudice a sostegno del rigetto della domanda di il cui fumus di fondatezza era stato invece positivamente apprezzato in sede cautelare. Parte_1
I motivi presuppongono entrambi la validità del contratto di appalto, per cui sono assorbiti dall'accertamento della nullità del contratto stesso per le ragioni indicate nella motivazione dell'ordinanza del 21.3.2025 che qui si riportano:
- l'area interessata dall'opera oggetto del contratto di appalto per cui è causa rientra in zona sismica 3B, ossia a sismicità media, per la quale all'epoca dei fatti era prescritto il regime di autorizzazione i cui agli artt.18 L.n.64/1974 e art.94 DPR n.380/2001;
- in mancanza di autorizzazione, la realizzazione dell'opera era vietata e penalmente sanzionata ex art.95 DPR 380/2001 (Cass., sezione III penale, n.56040/2017 e n.51600/2018);
- dall'esame degli atti emerge come pacifica la mancanza dell'autorizzazione sismica ai sensi dell' art.18 L.n.64/1974, poi confluito nell'art.94 DPR n.380/2001;
- non è condivisibile la tesi dell'appellata che all'opera in oggetto fosse applicabile esclusivamente la L.n.1084/1971, perché le disposizioni di cui alla L.n.1084/1971 hanno oggetto e finalità distinte da quelle di cui alla L.n.64/74 e del DPR n.380/2001; infatti, la ratio dell'art.18 L.n.64/1974 e, oggi, degli artt. 93 e 94 DPR n.380/2001 è la tutela della pubblica incolumità, riferibile a qualunque tipologia di costruzione, estranea invece alla disciplina dettata dalla L.n.1084/1971; inoltre, il DPR n.380/2001 contiene norme tecniche applicabili a tutte le costruzioni, sia pubbliche che private, tra cui anche opere speciali quali ponti, dighe etc. (art.52 comma 1 lett.c) e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (art.53), sicché gli artt.93, 94 e 95 DPR n.380/2001 sono certamente applicabili anche all'opera oggetto del contratto per cui è causa.
Occorre aggiungere che “le norme contenenti un divieto, specie se sanzionato penalmente, possono essere considerate imperative, in difetto di un'espressa sanzione civilistica di invalidità, soltanto se dirette alla tutela di un interesse pubblico di carattere generale, che è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuni dei destinatari della norma (Cass. 4.12.1982, n. 6601; Cass. 29.10.1983, n. 6445)” (Cass. n.23025/2011) e che è precisamente dalla assolutezza del divieto di cui all'art.94 DPR n.380/2001, posto a tutela della pubblica incolumità, che si evince il carattere imperativo della norma, la cui violazione determina la nullità del contratto di appalto ex art.1418 I comma c.c..
§ 4.4. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza poiché il Giudice avrebbe omesso nel pronunciarsi sulla tutela risarcitoria. Come si è scritto sopra, la domanda di risarcimento danni è stata modificata dall'appellante che la motiva oggi come domanda di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale di CP_1
Sulla dedotta responsabilità da fatto illecito, individuato da nella contestazione Parte_1 dell'inadempimento contrattuale e nella risoluzione del contratto, si osserva che i suddetti comportamenti, presupponendo la validità del contratto di appalto, sono improduttivi di effetti ma al contempo non ledono alcun ipotetico diritto della società oggi appellante che potesse derivare dal contratto, diritto insussistente dato che il contratto è nullo.
Quanto ai profili di illiceità ravvisabili nella segnalazione del supposto inadempimento di Parte_1 all' e alla direzione generale di che potrebbero giustificare la pretesa dell'appellante CP_3 CP_1 di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione all'esclusione da due gare di appalto indette dall' da cui è stata esclusa perché ritenuta inadempiente al contratto in CP_1 Parte_1 oggetto, si osserva che i criteri di liquidazione del danno indicati dalla giurisprudenza con specifico riferimento al danno derivante dall'illegittima esclusione da una gara di appalto (Cass.n.22370/2007) includono l'offerta formulata dal soggetto escluso, la cui conoscenza è necessaria non solo per valutare l'utile atteso dal contratto, ma anche il grado di probabilità di aggiudicazione dello stesso.
Pertanto la domanda proposta da che non prova quali fossero i ribassi offerti nelle gare Parte_1 da cui è stata esclusa e ne rimette al giudice la quantificazione, non può essere accolta.
Quanto alla responsabilità precontrattuale, l'art.1338 c.c. sancisce l'obbligo della parte che, conoscendo o dovendo conoscere la causa di invalidità del contratto non ne abbia dato notizia all'altra parte, di risarcire il danno subito da quest'ultima “per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Il diritto al risarcimento del danno ex art.1338 c.c. presuppone, pertanto, che la parte danneggiata abbia incolpevolmente ignorato la causa di invalidità del contratto, il che va escluso quando l'invalidità derivi dalla violazione di una norma imperativa, che si presume nota alla generalità dei cittadini ovvero tale da poter essere conosciuta attraverso un comportamento di normale diligenza (Cass.n.10156/2016, n.4635/2006).
Nella fattispecie, la norma violata prescrive un'autorizzazione che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere e ottenere prima dell'avvio delle procedure di scelta del contraente, che presupponeva, ai sensi dell'art.106 DPR n.107/2010 vigente all'epoca dei fatti, l'attestazione del direttore dei lavori ovvero del responsabile del procedimento in merito, tra l'altro, alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorrente per l'esecuzione dei lavori. Invece, dalle deduzioni della stessa e dalla documentazione Parte_1 allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado risulta che la gara si sia svolta, l'aggiudicazione avvenuta, il cantiere aperto e il contratto di appalto concluso in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art.94 DPR n.380/2001 e che solo in data 5.8.2015, a contratto ormai concluso, bbia portato all'attenzione di la mancanza di tale autorizzazione, Parte_1 CP_1 senza però trarne le necessarie conseguenze sul piano della validità dell'impegno assunto. La domanda deve quindi essere respinta, con riferimento a ogni voce di danno patrimoniale e non patrimoniale dedotta, per l'assorbente ragione dell'insussistenza del presupposto dell'incolpevole affidamento di ella validità del contratto, senza però sottacere che, per la maggior parte Parte_1 dei danni dedotti, tutti riferiti alla condotta tenuta da nell'esecuzione del contratto (mancato CP_1 guadagno, danno all'immagine, danno curriculare) la pretesa risarcitoria è anche incompatibile con la responsabilità ex art.1338 c.c., limitata alla lesione dell'affidamento nella validità del contratto, e, più in generale, con ogni forma di responsabilità precontrattuale, che è limitata alla lesione del cosiddetto “interesse negativo” della controparte, ossia l'interesse a non essere coinvolto in operazioni rivelatesi inutili (Cass.n.9960/2024).
§ 4. 5. – Il quinto motivo, finalizzato all'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. e di una c.t.u. per provare i danni derivati dalla risoluzione del contratto di appalto, danni non risarcibili per le ragioni sopra indicate, è assorbito dal rigetto del precedente. § 4.6. - Il sesto motivo contiene una critica solo apparente, essendo volto alla rideterminazione delle spese processuali sul presupposto della riforma della sentenza di primo grado.
§ 5. – Conclusivamente la Corte, accertata la nullità del contratto di appalto concluso tra le parti in data 16.7.2015, deve confermare, con diversa motivazione e tenuto conto dell'ammissibile modifica della domanda di risarcimento danni, il rigetto delle domande di già pronunciato dal Pt_1 giudice di primo grado. Il rilievo officioso della nullità del contratto costituisce grave ed eccezionale ragione che giustifica la compensazione tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 9470/2021, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. respinge l'appello confermando, con diversa motivazione, le statuizioni della sentenza impugnata;
2. compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
3. dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.5.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo