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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7143/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Caivano, alla via Caputo n. 46, presso lo studio dell'avv.
Rosa Consuelo Lizzi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo “I. Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a conseguire il pagamento da Parte_1
parte del della somma di € 10.609,00 a titolo di incentivo ex art. 92 Controparte_1 D.Lgs. 163/2006, oltre interessi e rivalutazione economica, per gli incarichi di redazione del progetto preliminare e di R.U.P. affidatigli con Delibera di G.M. n. 6 del
04/01/2013 e svolti nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 obiettivo operativo
6.3 “Città solidale e scuole aperte””, per le ragioni ampiamente evidenziate in premessa, e per l'effetto:
I.a. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 in favore dell'Ing. della somma di € 10.609,00 a titolo di incentivo ex art. Parte_1
92 D.Lgs. 163/2006, oltre interessi e rivalutazione economica, per gli incarichi di redazione del progetto preliminare e di R.U.P. affidatigli con Delibera di G.M. n. 6 del
04/01/2013 e svolti nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 obiettivo operativo
6.3 “Città solidale e scuole aperte””, o della diversa somma che si dovesse accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 in favore dell'Ing. della ulteriore somma a titolo di interessi legali e Parte_1
interessi moratori nonché rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
III. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1
delle spese e degli onorari di giudizio, oltre c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso del Contributo Unificato”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di essere dipendente del resistente dal 1990 e di ricoprire la carica di CP_1
Istruttore Direttivo Tecnico;
b) Che con decreto dirigenziale n. 872/2012 la ha approvato un Controparte_2
piano di riparto di risorse da destinare per la realizzazione di Asili Nido comunali;
c) Che con nota n, 22567/2012 il Sindaco del Comune di Caivano gli ha affidato l'incarico di progettista preliminare e di RUP al fine di curare e portare a compimento la fase progettuale per la partecipazione al bando per la realizzazione di un Asilo Nido sul territorio comunale;
d) Che con delibera n. 6/2013 il Comune di Caivano gli ha affidato l'incarico di
RUP per la predisposizione del progetto preliminare;
Pag. 2 di 7 e) Di aver predisposto il progetto preliminare, approvato con delibera n. 13/2013;
f) Che nel progetto preliminare approvato era previsto anche il compenso in suo favore per incentivi ex art 92 d.lgs. 163/2006;
g) Che tale compenso è sempre stato previsto anche nelle successive delibere succedutesi nel tempo;
h) Che pur avendo proceduto all'espletamento di tutte le fasi della procedura di gara tale compenso non gli è mai stato erogato, nonostante il abbia CP_1
ricevuto dalla Regione tutte le risorse stanziate per il progetto.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito ed ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa avversaria.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta, quindi, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, dunque, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare deve rappresentarsi che nessun effetto può spiegare l'errata individuazione del legale rappresentante dell'ente convenuto in forza del principio del raggiungimento dello scopo. L'errata vocatio in ius, infatti, potrebbe ripercuotersi esclusivamente in un vizio del procedimento notificatorio, ma lo stesso risulta certamente sanato a fronte della tempestiva costituzione dello stesso ente.
Venendo al merito del ricorso, invece, l'oggetto del giudizio è relativo alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 92 d.lgs. 163/2006 di cui alla delibera n.6/2013 del Resistente nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 CP_1 obiettivo operativo 6.3 “Città solidale e scuole aperte”.
Pag. 3 di 7 Non è oggetto di discussione tra le parti che il comune resistente abbia provveduto alla realizzazione di un asilo nido partecipando al progetto regionale, a fronte del decreto dirigenziale n. 872/2012 con cui la ha approvato Controparte_2
un piano di risorse da destinare alla realizzazione di Asili Nido comunali.
Non è in contestazione nemmeno la circostanza che al ricorrente siano state affidate le attività ed i compiti allegati in ricorso.
Parte resistente, infatti, contesta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme richieste essenzialmente per ragioni giuridiche, ovvero perché la normativa susseguitasi nel tempo non consentirebbe di riconoscere tale diritto;
perché gli atti amministrativi devono ritenersi invalidi per conflitto di interesse;
per mancanza del regolamento con i criteri di riparto dell'incentivo; per prescrizione del credito.
Nessuna di tali eccezioni risulta fondata.
Procedendo secondo un ordine logico, dunque, nessun dubbio sussiste che il ricorrente abbia maturato il diritto all'ottenimento dell'incentivo richiesto.
Non può dubitarsi, infatti, che la legge da prendere come riferimento sia la legge vigente al momento di inizio della procedura di appalto e nella cui vigenza è stata assunta la delibera comunale di partecipazione al bando, con il relativo stanziamento della spesa necessaria, comprensiva della somma stanziata proprio a titolo di incentivi ex art. 92 d. lgs. 163/2006.
Il diritto, dunque, è sorto al momento di partecipazione alla procedura da parte del resistente, in quanto il disposto dell'art. 92 del vigente decreto legislativo CP_1
163/2006 certamente radica un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'incentivo: “… Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
Pag. 4 di 7 redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere …”.
Tale diritto, poi, pur sorgendo ad inizio procedura diventa effettivo al compimento delle attività alle quali è collegato, ed è esigibile solo al termine della procedura stessa.
Anche la censura relativa all'invalidità degli atti amministrativi per conflitto di interessi risulta infondata: ciò che rileva per il riconoscimento del diritto soggettivo all'ottenimento dell'incentivo in capo al ricorrente è esclusivamente il provvedimento di conferimento di un determinato incarico ed il suo effettivo svolgimento.
In tal senso, quindi, l'unico documento, tra quelli contestati da parte resistente, che può assumere rilevanza è la delibera n. 6/2013, con cui il ricorrente ha ricevuto la nomina di RUP e l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare con: tale delibera, tuttavia, è stata approvata dal Sindaco e dagli Assessori Comunali, non avendo rilevanza che il ricorrente abbia esclusivamente proposto di individuare tra il personale dell'ente un soggetto a cui affidare l'incarico.
Gli altri documenti individuati da parte resistente, infatti, non incidono in alcun modo sull'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo essendo relativi essenzialmente allo stato di avanzamento della procedura di appalto e dovendo necessariamente recare la firma del ricorrente proprio alla luce dell'incarico ricevuto.
Procedendo nell'analisi delle ragioni addotte da parte resistente in senso ostativo al riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente, egualmente infondata appare la censura relativa all'inesistenza del Regolamento comunale sulla base del quale sarebbe possibile procedere alla ripartizione dell'incentivo.
Non vi è dubbio che la norma, come riportata in precedenza, preveda la necessità dell'adozione di un regolamento comunale: tale regolamento, tuttavia, risulta necessario
Pag. 5 di 7 non per l'insorgere del diritto all'ottenimento dell'incentivo, ma solo ai fini della sua ripartizione (“una somma … è ripartita … con le modalità ed i criteri … assunti in un regolamento” ed ancora “la percentuale effettiva , nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”). È evidente, dunque, che l'esistenza del regolamento incide esclusivamente sul quantum spettante in base all'attività svolta tra tutte le persone che ne hanno diritto.
Per tale ragione, quindi, è necessario che il regolamento esista al momento della liquidazione della prestazione.
Ed allora deve osservarsi che il resistente ha regolarmente approvato il CP_1
Regolamento in materia di incentivi ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 in data
28/01/2014.
Da ultimo deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente: al riguardo, infatti, deve osservarsi da un lato che il termine di prescrizione applicabile all'oggetto del giudizio non è quello triennale, ma quello decennale, non trattandosi di somma da pagarsi periodicamente, e dall'altro lato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione è esigibile, e quindi dal momento di conclusione dell'appalto e risulta interrotto dalle comunicazioni depositate in giudizio e non contestate specificamente dal resistente. In ogni CP_1
caso, anche in assenza di tali atti interruttivi, il termine non sarebbe certamente decorso.
Venendo al quantum dovuto, in applicazione dei principi in precedenza delineati, deve necessariamente farsi applicazione del Regolamento approvato dal comune proprio in materia di incentivi ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 in data
28/01/2014: non è quindi possibile riconoscere al ricorrente l'incentivo nella sua interezza, ma solo quanto risultante in applicazione dei criteri delineati dal citato regolamento, in base alle attività svolte.
Appaiono quindi corretti i conteggi effettuati dal ricorrente nelle note di discussione del 28 gennaio 2024: sulla base dei criteri previsti dal regolamento e quindi delle attività svolte dal ricorrente, risulta dovuta da parte resistente la somma di €
4.243,60, oltre interessi.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 4.243,60, oltre
[...]
interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_3 ricorrente, che liquida in € 1.314,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7143/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Caivano, alla via Caputo n. 46, presso lo studio dell'avv.
Rosa Consuelo Lizzi, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il chiedendo “I. Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. a conseguire il pagamento da Parte_1
parte del della somma di € 10.609,00 a titolo di incentivo ex art. 92 Controparte_1 D.Lgs. 163/2006, oltre interessi e rivalutazione economica, per gli incarichi di redazione del progetto preliminare e di R.U.P. affidatigli con Delibera di G.M. n. 6 del
04/01/2013 e svolti nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 obiettivo operativo
6.3 “Città solidale e scuole aperte””, per le ragioni ampiamente evidenziate in premessa, e per l'effetto:
I.a. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 in favore dell'Ing. della somma di € 10.609,00 a titolo di incentivo ex art. Parte_1
92 D.Lgs. 163/2006, oltre interessi e rivalutazione economica, per gli incarichi di redazione del progetto preliminare e di R.U.P. affidatigli con Delibera di G.M. n. 6 del
04/01/2013 e svolti nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 obiettivo operativo
6.3 “Città solidale e scuole aperte””, o della diversa somma che si dovesse accertare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
II. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1 in favore dell'Ing. della ulteriore somma a titolo di interessi legali e Parte_1
interessi moratori nonché rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo;
III. Condannare il , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_1
delle spese e degli onorari di giudizio, oltre c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso del Contributo Unificato”.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:
a) Di essere dipendente del resistente dal 1990 e di ricoprire la carica di CP_1
Istruttore Direttivo Tecnico;
b) Che con decreto dirigenziale n. 872/2012 la ha approvato un Controparte_2
piano di riparto di risorse da destinare per la realizzazione di Asili Nido comunali;
c) Che con nota n, 22567/2012 il Sindaco del Comune di Caivano gli ha affidato l'incarico di progettista preliminare e di RUP al fine di curare e portare a compimento la fase progettuale per la partecipazione al bando per la realizzazione di un Asilo Nido sul territorio comunale;
d) Che con delibera n. 6/2013 il Comune di Caivano gli ha affidato l'incarico di
RUP per la predisposizione del progetto preliminare;
Pag. 2 di 7 e) Di aver predisposto il progetto preliminare, approvato con delibera n. 13/2013;
f) Che nel progetto preliminare approvato era previsto anche il compenso in suo favore per incentivi ex art 92 d.lgs. 163/2006;
g) Che tale compenso è sempre stato previsto anche nelle successive delibere succedutesi nel tempo;
h) Che pur avendo proceduto all'espletamento di tutte le fasi della procedura di gara tale compenso non gli è mai stato erogato, nonostante il abbia CP_1
ricevuto dalla Regione tutte le risorse stanziate per il progetto.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito ed ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della pretesa avversaria.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note di trattazione scritta, quindi, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, dunque, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito riportate.
In via preliminare deve rappresentarsi che nessun effetto può spiegare l'errata individuazione del legale rappresentante dell'ente convenuto in forza del principio del raggiungimento dello scopo. L'errata vocatio in ius, infatti, potrebbe ripercuotersi esclusivamente in un vizio del procedimento notificatorio, ma lo stesso risulta certamente sanato a fronte della tempestiva costituzione dello stesso ente.
Venendo al merito del ricorso, invece, l'oggetto del giudizio è relativo alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 92 d.lgs. 163/2006 di cui alla delibera n.6/2013 del Resistente nell'ambito del progetto “POR FER 2007/2013 CP_1 obiettivo operativo 6.3 “Città solidale e scuole aperte”.
Pag. 3 di 7 Non è oggetto di discussione tra le parti che il comune resistente abbia provveduto alla realizzazione di un asilo nido partecipando al progetto regionale, a fronte del decreto dirigenziale n. 872/2012 con cui la ha approvato Controparte_2
un piano di risorse da destinare alla realizzazione di Asili Nido comunali.
Non è in contestazione nemmeno la circostanza che al ricorrente siano state affidate le attività ed i compiti allegati in ricorso.
Parte resistente, infatti, contesta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme richieste essenzialmente per ragioni giuridiche, ovvero perché la normativa susseguitasi nel tempo non consentirebbe di riconoscere tale diritto;
perché gli atti amministrativi devono ritenersi invalidi per conflitto di interesse;
per mancanza del regolamento con i criteri di riparto dell'incentivo; per prescrizione del credito.
Nessuna di tali eccezioni risulta fondata.
Procedendo secondo un ordine logico, dunque, nessun dubbio sussiste che il ricorrente abbia maturato il diritto all'ottenimento dell'incentivo richiesto.
Non può dubitarsi, infatti, che la legge da prendere come riferimento sia la legge vigente al momento di inizio della procedura di appalto e nella cui vigenza è stata assunta la delibera comunale di partecipazione al bando, con il relativo stanziamento della spesa necessaria, comprensiva della somma stanziata proprio a titolo di incentivi ex art. 92 d. lgs. 163/2006.
Il diritto, dunque, è sorto al momento di partecipazione alla procedura da parte del resistente, in quanto il disposto dell'art. 92 del vigente decreto legislativo CP_1
163/2006 certamente radica un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'incentivo: “… Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
Pag. 4 di 7 redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere …”.
Tale diritto, poi, pur sorgendo ad inizio procedura diventa effettivo al compimento delle attività alle quali è collegato, ed è esigibile solo al termine della procedura stessa.
Anche la censura relativa all'invalidità degli atti amministrativi per conflitto di interessi risulta infondata: ciò che rileva per il riconoscimento del diritto soggettivo all'ottenimento dell'incentivo in capo al ricorrente è esclusivamente il provvedimento di conferimento di un determinato incarico ed il suo effettivo svolgimento.
In tal senso, quindi, l'unico documento, tra quelli contestati da parte resistente, che può assumere rilevanza è la delibera n. 6/2013, con cui il ricorrente ha ricevuto la nomina di RUP e l'incarico per la predisposizione del progetto preliminare con: tale delibera, tuttavia, è stata approvata dal Sindaco e dagli Assessori Comunali, non avendo rilevanza che il ricorrente abbia esclusivamente proposto di individuare tra il personale dell'ente un soggetto a cui affidare l'incarico.
Gli altri documenti individuati da parte resistente, infatti, non incidono in alcun modo sull'insorgenza del diritto alla corresponsione dell'indennizzo essendo relativi essenzialmente allo stato di avanzamento della procedura di appalto e dovendo necessariamente recare la firma del ricorrente proprio alla luce dell'incarico ricevuto.
Procedendo nell'analisi delle ragioni addotte da parte resistente in senso ostativo al riconoscimento della prestazione in favore del ricorrente, egualmente infondata appare la censura relativa all'inesistenza del Regolamento comunale sulla base del quale sarebbe possibile procedere alla ripartizione dell'incentivo.
Non vi è dubbio che la norma, come riportata in precedenza, preveda la necessità dell'adozione di un regolamento comunale: tale regolamento, tuttavia, risulta necessario
Pag. 5 di 7 non per l'insorgere del diritto all'ottenimento dell'incentivo, ma solo ai fini della sua ripartizione (“una somma … è ripartita … con le modalità ed i criteri … assunti in un regolamento” ed ancora “la percentuale effettiva , nel limite massimo del due per cento,
è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare”). È evidente, dunque, che l'esistenza del regolamento incide esclusivamente sul quantum spettante in base all'attività svolta tra tutte le persone che ne hanno diritto.
Per tale ragione, quindi, è necessario che il regolamento esista al momento della liquidazione della prestazione.
Ed allora deve osservarsi che il resistente ha regolarmente approvato il CP_1
Regolamento in materia di incentivi ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 in data
28/01/2014.
Da ultimo deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente: al riguardo, infatti, deve osservarsi da un lato che il termine di prescrizione applicabile all'oggetto del giudizio non è quello triennale, ma quello decennale, non trattandosi di somma da pagarsi periodicamente, e dall'altro lato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione è esigibile, e quindi dal momento di conclusione dell'appalto e risulta interrotto dalle comunicazioni depositate in giudizio e non contestate specificamente dal resistente. In ogni CP_1
caso, anche in assenza di tali atti interruttivi, il termine non sarebbe certamente decorso.
Venendo al quantum dovuto, in applicazione dei principi in precedenza delineati, deve necessariamente farsi applicazione del Regolamento approvato dal comune proprio in materia di incentivi ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 in data
28/01/2014: non è quindi possibile riconoscere al ricorrente l'incentivo nella sua interezza, ma solo quanto risultante in applicazione dei criteri delineati dal citato regolamento, in base alle attività svolte.
Appaiono quindi corretti i conteggi effettuati dal ricorrente nelle note di discussione del 28 gennaio 2024: sulla base dei criteri previsti dal regolamento e quindi delle attività svolte dal ricorrente, risulta dovuta da parte resistente la somma di €
4.243,60, oltre interessi.
Pag. 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il resistente CP_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma pari ad € 4.243,60, oltre
[...]
interessi dalla maturazione al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_3 ricorrente, che liquida in € 1.314,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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