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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3501/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il Parte_1 C.F._1
01/09/1968, residente in [...]1, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Pierpaolo Casalegno (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
07/12/1973, residente in [...]1, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianenrico Peruzzo (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/05/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Ecuador il 09/01/2004 che è stato successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 365/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 13/09/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ecuador in data 09/01/2004 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa coniugale di Genova. Via Ambrogio Spinola, 1/1 o è assegnata alla signora
; Controparte_1
2. figlio , rimane in affidamento condiviso con dislocazione Persona_1
abitativa presso la madre. Il padre lo terrà con sé a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e con alternanza in occasione delle festività civili e religiose. Per un periodo di 15 giorni anche non continuativo durante le ferie estive;
periodo che sarà preventivamente concordato con la madre;
il tutto tenuti presenti gli impegni scolastici del ragazzo che attualmente frequenta il Nuovo Istituto Professionale Industriale Statale A.
Meucci di Genova.
3. Il sig. si impegna ed obbliga a concorrere al mantenimento Parte_1 del figlio mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 320,00
(trecentoventi), che sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, nonché delle spese scolastiche e straordinarie (sanitarie, sportive e quant'altro) che verranno ripartite al
50% con la signora;
l'obbligo di concorrere al mantenimento di Parte_2
durerà ed avrà efficacia fino al ventiseiesimo anno di età del figlio ovvero al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica se ottenuta in epoca anteriore.
4. I coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti sicchè rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di assegno divorzile e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2004, Numero 148, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il Parte_1 C.F._1
01/09/1968, residente in [...]1, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Pierpaolo Casalegno (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
07/12/1973, residente in [...]1, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianenrico Peruzzo (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 12/05/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Ecuador il 09/01/2004 che è stato successivamente trascritto nei registri dello stato civile italiano del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 365/2024 emessa dal Tribunale di Genova in data 13/09/2024, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ecuador in data 09/01/2004 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa coniugale di Genova. Via Ambrogio Spinola, 1/1 o è assegnata alla signora
; Controparte_1
2. figlio , rimane in affidamento condiviso con dislocazione Persona_1
abitativa presso la madre. Il padre lo terrà con sé a week end alternati dal venerdì sera alla domenica sera e con alternanza in occasione delle festività civili e religiose. Per un periodo di 15 giorni anche non continuativo durante le ferie estive;
periodo che sarà preventivamente concordato con la madre;
il tutto tenuti presenti gli impegni scolastici del ragazzo che attualmente frequenta il Nuovo Istituto Professionale Industriale Statale A.
Meucci di Genova.
3. Il sig. si impegna ed obbliga a concorrere al mantenimento Parte_1 del figlio mediante corresponsione alla madre dell'importo mensile di € 320,00
(trecentoventi), che sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT, nonché delle spese scolastiche e straordinarie (sanitarie, sportive e quant'altro) che verranno ripartite al
50% con la signora;
l'obbligo di concorrere al mantenimento di Parte_2
durerà ed avrà efficacia fino al ventiseiesimo anno di età del figlio ovvero al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica se ottenuta in epoca anteriore.
4. I coniugi sono e si dichiarano economicamente autosufficienti sicchè rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta a titolo di assegno divorzile e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2004, Numero 148, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4