Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1713/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 1713/2018 promossa da: nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F: ); nata a [...] C.F._1 Controparte_1
RI (CE) il 23/05/1968 (C.F.: ; C.F._2
nata a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) nella loro qualità di eredi del de cuius C.F._3
nato a [...] il [...] Persona_1
(C.F.: ) e deceduto in data 17/01/2017, CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi, dall'Avvocato dell'Avv. Luca Parillo (C.F.:
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
sito a Piana di M. Verna (CE), alla Via S. Martino n. 1;
-attori- contro
1
del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Cipullo Achille (C.F.: ) elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria C.V. (CE), al
Corso Aldo Moro,228;
-convenuta – nonché
residente in [...] CP_5
Aldo Moro – Coop Floriana;
residente in [...]
Nuova M. Muto,51;
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio i IGg. e nonché la CP_7 Controparte_8
2 compagnia chiedendone la condanna in Controparte_9
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del decesso del proprio congiunto, Persona_1
Il sinistro oggetto di causa si verificava in data 11 novembre 2016, alle ore 17:45 circa, in Viale della Libertà nel Comune di TE
MA (CE), allorché il IG. mentre percorreva a piedi il CP_1
tratto di strada, veniva investito dal veicolo FIAT Punto targato
BP683XD, condotto dal convenuto e di proprietà CP_7
della convenuta risultata regolarmente assicurata Controparte_8
presso la Controparte_3
A seguito dell'impatto, giungeva tempestivamente sul luogo del sinistro personale sanitario del Servizio 118, che provvedeva a trasportare d'urgenza il pedone presso l'Ospedale Civile di
TE MA. I Carabinieri della Stazione di TE
MA intervenivano successivamente, quando il veicolo investitore non era più presente sul posto e il pedone era già stato trasferito in ospedale.
Gli operanti procedevano comunque ad effettuare i rilievi planimetrici e descrittivi di rito, acquisendo informazioni utili alla ricostruzione dell'accaduto.
Nel corso del sopralluogo, i militari accertavano che al momento del sinistro era in corso un temporale, con condizioni meteorologiche avverse (temporale), e che a pochi metri dal punto dell'impatto erano presenti strisce pedonali.
I sanitari riscontravano immediatamente una frattura esposta della metafisi prossimale della tibia e della testa del perone sinistro, lesione
3 che rendeva necessario un intervento chirurgico d'urgenza, eseguito in data 21 novembre 2016. Seguiva un periodo di degenza ospedaliera, con dimissioni avvenute il 25 novembre 2016.
Tuttavia, a distanza di 66 giorni dall'evento traumatico, in data 17 gennaio 2017, il IG. decedeva a causa delle Persona_1
complicanze sopraggiunte, come meglio documentato in atti.
Il decesso del IG. ha provocato, oltre al profondo Persona_1
dolore per la perdita affettiva, anche un grave pregiudizio sotto il profilo economico e assistenziale per il nucleo familiare superstite. In particolare, una delle figlie, convivente con il padre e in condizione di totale non autosufficienza, riceveva da quest'ultimo un costante supporto materiale e personale. La sua scomparsa ha dunque inciso negativamente su un equilibrio familiare già fragile, aggravando le condizioni di vulnerabilità e dipendenza del contesto domestico.
In ragione di quanto sopra, gli attori hanno richiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di un risarcimento complessivo pari ad € 235.300,00, oltre spese e onorari di lite.
Costituitasi, la compagnia contestava la Controparte_3
dinamica del sinistro, la responsabilità del proprio assicurato e, soprattutto, il nesso causale tra il sinistro e la morte del de cuius, sostenendo che il decesso fosse da ricondursi a patologie pregresse e non al trauma, chiedeva pertanto, di rigettarsi la domanda in quanto inammissibile, in subordine accertarsi un concorso di colpa, vinte le spese ed onorari di causa.
I convenuti e restavano contumaci, regolarmente CP_8 CP_7
dichiarati tali ai sensi degli artt. 291 c.p.c..
4 All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, escussa prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio in ambito medico-legale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4)
c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
Sempre in via preliminare, deve essere rilevata la piena proponibilità della domanda attorea, avendo parte attrice inoltrato regolare richiesta risarcitoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 145 e 148 del
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), completa di tutti i requisiti previsti, come documentalmente provato mediante deposito delle lettere raccomandate e dei relativi allegati.
Parimenti, risulta rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 145, comma 2, del medesimo decreto, condizione necessaria per l'introduzione della presente azione.
5 Il compendio documentale acquisito nel corso dell'istruttoria consente altresì di ritenere provata la legittimazione processuale passiva dei convenuti, compresa quella della compagnia assicurativa, chiamata a rispondere ex art. 144 Cod. Ass. in quanto garante del responsabile civile.
La domanda va accolta.
La dinamica del sinistro è emersa in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata in atti e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.
Il de cuius veniva investito mentre si accingeva ad attraversare la carreggiata, in un tratto urbano e in condizioni meteorologiche fortemente avverse, essendo in corso un temporale, come risulta dalla relazione redatta dai Carabinieri e dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo. A ciò si aggiunge che il punto dell'impatto si trovava a breve distanza da un attraversamento pedonale, circostanza che, unitamente al contesto climatico e alla collocazione urbana, imponeva al conducente un obbligo rafforzato di prudenza e diligenza, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada, il quale prescrive l'adeguamento della velocità alle condizioni ambientali e al prevedibile pericolo di presenza di pedoni.
Inoltre, l'impatto alla gamba sinistra, compatibile con l'altezza del paraurti dell'autovettura, conferma la posizione eretta del pedone e la natura diretta dell'urto.
La pretesa difensiva secondo cui il IG. avrebbe tenuto una CP_1
condotta imprevedibile e repentina non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, né nella consulenza medico-legale, da cui
6 emerge, al contrario, che il paziente si presentava lucido e orientato all'ingresso in ospedale, elemento che esclude l'ipotesi di una condizione psico-fisica tale da compromettere l'autocontrollo o la percezione del pericolo.
Alla luce dell'art. 2054, comma 1, c.c., che pone una presunzione legale di responsabilità a carico del conducente, e in assenza di prova rigorosa circa l'imprevedibilità e inevitabilità della condotta del pedone, la responsabilità dell'automobilista deve ritenersi pienamente sussistente.
In tal senso, si richiama la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In caso di investimento di un pedone, anche fuori dalle strisce pedonali, la responsabilità del conducente non è esclusa se non viene dimostrato che la condotta del pedone sia stata così imprevedibile e repentina da non consentire alcuna manovra di emergenza utile ad evitare l'impatto” (Cass. civ., Sez. III, 13 aprile
2018, n. 9188; conf. Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2013, n. 2756). E ancora: “Il conducente è tenuto a mantenere una condotta prudente e adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, specialmente nei centri abitati e in prossimità di attraversamenti pedonali o aree comunque frequentate da pedoni” (Cass. civ., Sez. VI-3, 26 gennaio
2017, n. 2000).
È pacifico che, anche quando il pedone attraversi fuori dalle strisce ma nei pressi di esse, la condotta dell'automobilista deve comunque essere improntata a massima cautela.
Nel caso di specie, la presenza del pedone in carreggiata, sebbene non attestata sulle strisce, era comunque prevedibile per via della
7 zona urbana e del contesto climatico, circostanze che avrebbero dovuto imporre al conducente una velocità particolarmente moderata e una vigilanza rafforzata.
In definitiva, la responsabilità dell'investimento è da imputarsi integralmente al conducente del veicolo, e per esso alla compagnia assicurativa convenuta in giudizio.
Va ora affrontata la questione centrale della presente controversia, rappresentata dall'accertamento del nesso causale tra l'investimento stradale occorso in data 11 novembre 2016 e il decesso del IG.
intervenuto il successivo 17 gennaio 2017. Persona_1
In particolare, si tratta di valutare se le lesioni riportate dal de cuius in occasione del sinistro abbiano costituito causa diretta, ovvero concausa efficiente e determinante dell'evento letale, pur a fronte di condizioni patologiche preesistenti.
La consulenza tecnica d'ufficio, affidata al CTU Prof.
[...]
, ordinario di Medicina Legale, ha offerto una ricostruzione Per_2
clinica dettagliata e pienamente convincente. Il CTU ha evidenziato che il IG. all'epoca dei fatti non ancora CP_1
settantaquattrenne, riportava una grave frattura esposta della metafisi prossimale di tibia e della testa del perone sinistro, con interessamento del nervo sciatico popliteo esterno (SPE). Le condizioni dell'arto e lo stato dei tessuti molli rendevano necessario un intervento chirurgico di osteosintesi con fissatore esterno, eseguito solo dopo diversi giorni di degenza. Il trauma determinava, in un soggetto già anziano e fragile, un progressivo deterioramento delle condizioni generali, con insorgenza di sindrome da
8 immobilizzazione, comparsa di ulcere da decubito al IV stadio, decadimento psico-organico e severo deperimento nutrizionale
(cachessia), fino al decesso, avvenuto dopo circa due mesi. I trattamenti sanitari domiciliari documentano la sofferenza prolungata del soggetto e l'insorgenza di complicanze post-traumatiche direttamente correlate all'evento lesivo. Il CTU ha ritenuto che la patologia psichiatrica pregressa (una forma depressiva con aspetti psicotici) non potesse assumere rilievo interruttivo del nesso causale, in quanto il paziente, all'ingresso ospedaliero, risultava orientato, vigile e collaborante, ed era in grado di svolgere precedentemente le funzioni di caregiver della figlia disabile. Le condizioni mentali pregresse hanno potuto eventualmente influire sull'evoluzione clinica in termini di maggiore fragilità, ma non possono essere considerate fattore esclusivo, autonomo o prevalente della morte.
Tale valutazione risulta in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di responsabilità civile, la preesistenza di una patologia non esclude il nesso di causa con l'evento dannoso, allorché la condotta dell'agente abbia aggravato il decorso della malattia, accelerato la morte o ne abbia comunque anticipato l'esito infausto” (Cass. civ.,
Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28986).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la concorsualità delle cause naturali preesistenti non esclude il risarcimento, quando l'evento traumatico ne risulti concausa, secondo il criterio della condicio sine qua non, mitigato dal giudizio probabilistico previsto dagli artt. 40 e 41 c.p., applicabili anche in sede civile.
9 Pertanto, in applicazione dei principi espressi da Cass. civ., Sez. III,
12 aprile 2018, n. 8982: “Non è necessario che l'evento lesivo sia l'unica causa dell'evento dannoso, essendo sufficiente che abbia determinato un'accelerazione o aggravamento del processo patologico in atto, rilevando ai fini risarcitori anche come causa concorrente o concausale”.
Nel caso di specie, è evidente che, in assenza dell'incidente e delle gravi lesioni subite, il IG. non avrebbe sviluppato la CP_1
sindrome da immobilizzazione, né le ulcere da pressione, né tantomeno sarebbe deceduto in tempi tanto rapidi.
Ne consegue, pertanto, che il decesso dell è da ritenersi CP_1
causalmente ricollegabile al sinistro stradale, secondo i criteri medico- legali e giuridici richiamati, e che ogni tentativo di attribuire l'evento finale a sole condizioni preesistenti si risolve in una prospettiva riduzionista, non conforme né ai dati clinici né all'orientamento consolidato della Suprema Corte.
Sul quantum debeatur, la quantificazione del danno avviene sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, condivise da questo Tribunale per coerenza metodologica e rigore scientifico, nonché in conformità ai criteri equitativi di liquidazione adottati dalla giurisprudenza prevalente.
Il CTU ha accertato e riconosciuto:
Un'invalidità temporanea biologica totale della durata di 68 giorni, con conseguente perdita dell'autosufficienza e compromissione delle funzioni quotidiane;
10 Una condizione di sofferenza soggettiva di rilievo, determinata dalla piena consapevolezza, da parte del de cuius, dell'aggravamento progressivo delle proprie condizioni e dell'avvicinarsi della morte
(c.d. danno terminale);
Spese mediche e sanitarie documentate per un importo complessivo pari a € 344,37, risultate congrue e pertinenti.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate all'anno corrente e riconosciute quale parametro equitativo uniforme e consolidato sul territorio nazionale, si perviene alla seguente quantificazione:
Danno tanatologico iure hereditatis
In relazione ai 66 giorni di consapevolezza della fine imminente e al profondo patimento fisico e psichico subito dal de cuius, il danno terminale (c.d. tanatologico) viene liquidato nella somma di €
30.000,00, in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno da lucida agonia costituisce autonoma voce risarcitoria trasmissibile agli eredi (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361).
Danno parentale iure proprio
Con riferimento al danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, la liquidazione avviene tenendo conto della relazione affettiva, della convivenza, nonché della condizione di particolare fragilità in cui versavano i superstiti.
In particolare: alla coniuge convivente, con la quale il de cuius condivideva stabilmente la vita familiare, si liquida la somma di €
60.000,00; alla figlia convivente, riconosciuta invalida al 100%, in
11 considerazione della dipendenza affettiva e assistenziale dal padre, si riconosce un importo maggiorato pari a € 70.000,00;
Alla seconda figlia, non convivente, ma comunque legata da rapporto familiare stretto, si riconosce la somma di € 40.000,00, ridotta in ragione della diversa intensità del vincolo quotidiano.
Il danno parentale complessivamente liquidato ammonta dunque a €
170.000,00.
Le spese mediche e sanitarie sostenute in conseguenza del sinistro, come comprovato dalla documentazione in atti, ammontano a €
344,37 e vengono integralmente riconosciute per la loro congruità e pertinenza.
Ai sensi degli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 1712/1995) e delle successive precisazioni (Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2015, n. 777), le somme liquidate vanno maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi calcolati secondo il criterio della capitalizzazione anno per anno, al fine di ristabilire la reale integrità del patrimonio leso, senza determinare indebiti arricchimenti o duplicazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
CP_7 Controparte_8
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva dei convenuti
, in qualità di conducente, e , in CP_7 Controparte_8
12 qualità di proprietaria del veicolo, nella causazione del sinistro oggetto di giudizio, e per l'effetto condanna in solido i medesimi, unitamente alla quale impresa Controparte_9
assicuratrice del veicolo coinvolto, al pagamento in favore degli attori, delle seguenti somme, a titolo di risarcimento del danno:
- In favore della IG.ra (coniuge del de cuius): € Parte_1
60.000,00 a titolo di danno parentale iure proprio;
- In favore della IG.ra (figlia convivente invalida Controparte_2
al 100%): € 70.000,00 a titolo di danno parentale iure proprio;
- In favore della IG.ra (figlia non convivente): € Controparte_1
40.000,00 a titolo di danno parentale iure proprio;
- In favore pro quota degli eredi , e Parte_1 Controparte_2
€ 30.000,00, a titolo di danno tanatologico Controparte_1
iure hereditatis, da suddividersi in parti uguali, pari a € 10.000,00 ciascuno;
- in favore degli eredi del de cuius congiuntamente: € 344,37 a titolo di spese mediche documentate;
- le somme di cui sopra dovranno essere maggiorate degli interessi compensativi da computarsi anno per anno secondo i criteri di cui a Cass. SS.UU. n. 1712/1995, fino al soddisfo.
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in complessivi €
17.966,40 per compensi professionali (già comprensivi della maggiorazione del 60% prevista in caso di pluralità di parti), oltre
€ 850,00 per spese vive, oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%), con attribuzione in
13 favore del procuratore antistatario Avv. Luca Parillo;
- pone a carico della compagnia le Controparte_9
spese della consulenza tecnica d'ufficio, come da nota del CTU depositata in atti.
Così, 09/05/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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