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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RGN. 25980 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. R. Damizia e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha svolto in favore della società convenuta lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno dal 4.7.23 al 3.3.24, liv. B3 ccnl spedizioni CP_3
Condanna la società convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di €
10.682,07 di cui € 1.488,78 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Ordina alla società convenuta la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell CP_2 Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'IAM di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.00,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione in favore della parte ricorrente ed in € 500,00 oltre accessori in favore dell' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di differenze retributive sulla base di un rapporto di lavoro a termine, a causa dell'interruzione dei pagamenti a seguito della malattia del lavoratore.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, dal 4.7.23 al 3.3.24, a tempo pieno, il liv. B3, il ccnl spedizioni sono CP_3 circostanze che emergono dagli atti di causa (v. docc. 1, 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente). Il lavoratore è stato in malattia dal 15.1.24 sino allo scadere del contratto (v. docc. 5 – 10 fascicolo parte ricorrente).
Il lavoratore non è stato pagato per il periodo dal dicembre 2023 sino al termine del rapporto (v. docc. 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Non è emerso nessun elemento volto a provare il pagamento o l'esistenza di fatti ostativi;
il datore di lavoro è rimasto contumace.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. doc. 17 fascicolo di parte ricorrente), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano risultano immuni da vizi, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 10.682,07 di cui € 1.488,78 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte del rapporto di lavoro come sopra delineato la parte datrice dovrà adempiere all'obbligo contributivo nei confronti dell' CP_2 Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della
Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'IAM di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. R. Damizia e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuta, contumace
e
CP_2 in persona del legale rappresentante, convenuto, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 3 giugno 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara che la parte ricorrente ha svolto in favore della società convenuta lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno dal 4.7.23 al 3.3.24, liv. B3 ccnl spedizioni CP_3
Condanna la società convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di €
10.682,07 di cui € 1.488,78 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Ordina alla società convenuta la regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell CP_2 Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'IAM di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.00,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione in favore della parte ricorrente ed in € 500,00 oltre accessori in favore dell' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di differenze retributive sulla base di un rapporto di lavoro a termine, a causa dell'interruzione dei pagamenti a seguito della malattia del lavoratore.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, dal 4.7.23 al 3.3.24, a tempo pieno, il liv. B3, il ccnl spedizioni sono CP_3 circostanze che emergono dagli atti di causa (v. docc. 1, 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente). Il lavoratore è stato in malattia dal 15.1.24 sino allo scadere del contratto (v. docc. 5 – 10 fascicolo parte ricorrente).
Il lavoratore non è stato pagato per il periodo dal dicembre 2023 sino al termine del rapporto (v. docc. 2, 3 e 4 fascicolo parte ricorrente).
Non è emerso nessun elemento volto a provare il pagamento o l'esistenza di fatti ostativi;
il datore di lavoro è rimasto contumace.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. doc. 17 fascicolo di parte ricorrente), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano risultano immuni da vizi, può ritenersi che la parte ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 10.682,07 di cui € 1.488,78 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
A fronte del rapporto di lavoro come sopra delineato la parte datrice dovrà adempiere all'obbligo contributivo nei confronti dell' CP_2 Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della
Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'IAM di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 3 giugno 2025. Il Giudice del Lavoro