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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. RB Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to BIANCHI ANDREA, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE nei confronti di pagina 1 di 9 (C.F./P.IVA ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F./P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_2
RODOLFI GIACOMO, con studio in VIALE ALDO MORO, 5
22100 COMO, che li assiste e difende come da delega agli atti,
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da verbale di udienza del 10.12.2025: l'avv. Bianchi insiste nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e, in particolare, che sia revocato con sentenza il D.I. per essere competente a decidere in base all'art. 33 co. II lett. U del Codice del
Consumo (cfr. Cass., 14410/2024), il Tribunale di Varese con condanna della controparte al pagamento delle spese stante la natura inderogabile della competenza, anche in caso di adesione dei convenuti opposti (cfr. Cass.15699/2024), da liquidarsi in base al
D.M. n. 147/2022.
Per gli opposti: pagina 2 di 9 come da verbale di udienza del 10.12.2025: l'avv. Rodolfi aderisce all'indicazione del giudice competente individuato nel Tribunale di
Varese con revoca del D.I. opposto per incompetenza funzionale del giudice adito ma, quanto alle spese, richiama la sentenza Cass. Sez.
Un. n. 25478/2021 e ne chiede la compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
119/2025 (R.G. 120/2025), emesso in data 17.1.25 dal Tribunale di
Como e pubblicato il 20.1.25, il condominio conveniva Parte_1
in giudizio l'ingegner e la rassegnando le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto a fronte dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del foro esclusivo del consumatore, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
In via preliminare subordinata: pagina 3 di 9 - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente richiesta da parte avversa, non sussistendone i requisiti di legge per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2
per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
[...]
annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1
per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite.
Nel merito:
- annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 119/25 – RG 120/25 emesso dal
Tribunale di Como in data 17.01.25 e pubblicato in data 20.01.2025, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e pagina 4 di 9 dichiarare che nulla è dovuto dal . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale ed oneri di legge inclusi.
- In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.”
Si costituivano in giudizio i convenuti opposti i quali chiedevano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fatti salvi tutti i diritti, dichiarare la nullità con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G.
120/2025) emesso in data 17.1.25 e pubblicato il 20.1.25 dal
Tribunale di Como, con compensazione delle spese di lite”.
I predetti documentavano di aver depositato in data 9.3.2025 nell'ambito del procedimento monitorio una dichiarazione di rinuncia al decreto ingiuntivo, aderendo in tal modo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo che il giudice provvedesse in conformità.
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 5.4.2025 il giudice del monitorio dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto opposto ribadiva quindi la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta ex adverso insistendo peraltro sulla compensazione delle spese di lite.
Non vi sono pertanto dubbi che nel caso di specie occorra decidere unicamente con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale che è stata formulata dall'opponente e a cui la controparte ha aderito, essendo conseguentemente necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente non essendo stata osservata la competenza inderogabile di cui all'articolo 66 bis, anche in relazione all'art. 33, co. II, lett. U, del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206.
La Suprema Corte ha invero specificato che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario in rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati pagina 6 di 9 consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (vedi Cass., sez. III, ord. n.
14410 del 23 maggio 2024 e Cass., sez. II, ord. n. 12416 del 10 maggio 2025).
Quanto alla necessità, da parte del giudice, di valutare la propria competenza a decidere in presenza di un consumatore già in sede di emissione del decreto ingiuntivo, si richiama Cass. sez. Un., n. 9479 del 7.2.2023.
Avuto riguardo, poi, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite svolta dall'opponente, si rimanda anche su questo punto alla Suprema Corte che ha precisato come la competenza del foro del consumatore di cui all'articolo 33 comma 2, lett. U, si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'articolo 38, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte
è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza dove statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria (vedi Cass., sez. III, ord. n. 15699 del 5 giugno 2024 e
Cassazione, sez. III, n. 15699 del 5 giugno 2024).
La diversa pronuncia citata dagli opposti, Cassazione, sez. un., pagina 7 di 9 21 settembre 2021, n. 25478, appare inconferente e disciplina una diversa fattispecie avente ad oggetto il venir meno di un titolo esecutivo in fase di opposizione all'esecuzione ove la regolamentazione delle spese deve essere effettuata in base al principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei minimi di cui al D.M. n. 147/2022, escludendo la fase istruttoria non eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, in accoglimento di quanto richiesto in via preliminare dall'opponente; dichiara la propria incompetenza a decidere essendo competente il Tribunale di Varese per le ragioni indicate in parte motiva;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto (n.
119/2025, emesso in data 17.1.25 dal Tribunale di Como e pubblicato il 20.1.25);
pagina 8 di 9 condanna gli opposti alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente che liquida nell'importo di euro 4.925,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario del 15%
Como, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RB Cao
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. RB Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 752/2025 promossa da
(C.F./P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to BIANCHI ANDREA, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
OPPONENTE nei confronti di pagina 1 di 9 (C.F./P.IVA ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F./P.IVA ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] P.IVA_2
RODOLFI GIACOMO, con studio in VIALE ALDO MORO, 5
22100 COMO, che li assiste e difende come da delega agli atti,
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da verbale di udienza del 10.12.2025: l'avv. Bianchi insiste nell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e, in particolare, che sia revocato con sentenza il D.I. per essere competente a decidere in base all'art. 33 co. II lett. U del Codice del
Consumo (cfr. Cass., 14410/2024), il Tribunale di Varese con condanna della controparte al pagamento delle spese stante la natura inderogabile della competenza, anche in caso di adesione dei convenuti opposti (cfr. Cass.15699/2024), da liquidarsi in base al
D.M. n. 147/2022.
Per gli opposti: pagina 2 di 9 come da verbale di udienza del 10.12.2025: l'avv. Rodolfi aderisce all'indicazione del giudice competente individuato nel Tribunale di
Varese con revoca del D.I. opposto per incompetenza funzionale del giudice adito ma, quanto alle spese, richiama la sentenza Cass. Sez.
Un. n. 25478/2021 e ne chiede la compensazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
119/2025 (R.G. 120/2025), emesso in data 17.1.25 dal Tribunale di
Como e pubblicato il 20.1.25, il condominio conveniva Parte_1
in giudizio l'ingegner e la rassegnando le CP_1 CP_2
seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto a fronte dell'incompetenza territoriale del Tribunale di Como in favore del foro esclusivo del consumatore, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
In via preliminare subordinata: pagina 3 di 9 - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, eventualmente richiesta da parte avversa, non sussistendone i requisiti di legge per le ragioni esposte in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2
per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
[...]
annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del per tutte le ragioni esposte in narrativa e, Parte_1
per l'effetto, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto con condanna dei convenuti alla refusione delle spese di lite.
Nel merito:
- annullare, revocare, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 119/25 – RG 120/25 emesso dal
Tribunale di Como in data 17.01.25 e pubblicato in data 20.01.2025, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertare e pagina 4 di 9 dichiarare che nulla è dovuto dal . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale ed oneri di legge inclusi.
- In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente argomentare, dedurre e produrre, nei termini di cui all'art. 171ter c.p.c.”
Si costituivano in giudizio i convenuti opposti i quali chiedevano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, fatti salvi tutti i diritti, dichiarare la nullità con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo n. 119/2025 (R.G.
120/2025) emesso in data 17.1.25 e pubblicato il 20.1.25 dal
Tribunale di Como, con compensazione delle spese di lite”.
I predetti documentavano di aver depositato in data 9.3.2025 nell'ambito del procedimento monitorio una dichiarazione di rinuncia al decreto ingiuntivo, aderendo in tal modo all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendo che il giudice provvedesse in conformità.
pagina 5 di 9 Con provvedimento del 5.4.2025 il giudice del monitorio dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'istanza.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto opposto ribadiva quindi la propria adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta ex adverso insistendo peraltro sulla compensazione delle spese di lite.
Non vi sono pertanto dubbi che nel caso di specie occorra decidere unicamente con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale che è stata formulata dall'opponente e a cui la controparte ha aderito, essendo conseguentemente necessario revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice funzionalmente incompetente non essendo stata osservata la competenza inderogabile di cui all'articolo 66 bis, anche in relazione all'art. 33, co. II, lett. U, del D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206.
La Suprema Corte ha invero specificato che al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario in rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati pagina 6 di 9 consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (vedi Cass., sez. III, ord. n.
14410 del 23 maggio 2024 e Cass., sez. II, ord. n. 12416 del 10 maggio 2025).
Quanto alla necessità, da parte del giudice, di valutare la propria competenza a decidere in presenza di un consumatore già in sede di emissione del decreto ingiuntivo, si richiama Cass. sez. Un., n. 9479 del 7.2.2023.
Avuto riguardo, poi, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite svolta dall'opponente, si rimanda anche su questo punto alla Suprema Corte che ha precisato come la competenza del foro del consumatore di cui all'articolo 33 comma 2, lett. U, si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'articolo 38, comma 2 c.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte
è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza dove statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria (vedi Cass., sez. III, ord. n. 15699 del 5 giugno 2024 e
Cassazione, sez. III, n. 15699 del 5 giugno 2024).
La diversa pronuncia citata dagli opposti, Cassazione, sez. un., pagina 7 di 9 21 settembre 2021, n. 25478, appare inconferente e disciplina una diversa fattispecie avente ad oggetto il venir meno di un titolo esecutivo in fase di opposizione all'esecuzione ove la regolamentazione delle spese deve essere effettuata in base al principio della soccombenza virtuale.
Le spese seguono quindi la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei minimi di cui al D.M. n. 147/2022, escludendo la fase istruttoria non eseguita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, in accoglimento di quanto richiesto in via preliminare dall'opponente; dichiara la propria incompetenza a decidere essendo competente il Tribunale di Varese per le ragioni indicate in parte motiva;
revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto (n.
119/2025, emesso in data 17.1.25 dal Tribunale di Como e pubblicato il 20.1.25);
pagina 8 di 9 condanna gli opposti alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opponente che liquida nell'importo di euro 4.925,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario del 15%
Como, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RB Cao
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