Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1144/2020
promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F.
giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIAMBRA MARIA, giusta procura in atti,
-resistente-
mediante lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e diritto della decisione
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando che parte ricorrente ha diritto al pagamento della 13 esima e 14 esima mensilità, nonché del tfr maturato, per il periodo di lavoro svolto presso l'azienda convenuta, dal 21/1/2012 al 4/5/2016;
rigetta per il resto;
dispone con separata ordinanza per l'ulteriore istruzione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2020, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
di avere lavorato dal 21/1/2012 al 4/5/2016 con contratto di lavoro a tempo pieno (40
ore settimanali ed oltre) ed indeterminato, alle dipendenze della Controparte_1
[...], presso la sede di Campobello di Licata, inquadrato nel IV livello del C.C.N.L.;
di avere espletato mansioni di addetto alla macellazione delle carni e di autista di camion, nonché addetto alla movimentazione carni (carico e scarico), di pulizia dei locali, manutenzione delle attrezzature, sistemazione delle carni macellate nelle celle frigorifero, conferimento dei rifiuti e degli scarti della macellazione, rifornimento idrico dello stabilimento.
Lamentava di non avere ricevuto la retribuzione spettantegli e le buste paga e, pertanto, di essersi dimesso in data 4/5/2016; chiedeva di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 71.021,94 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetari, con vittoria di spese.
Si costituiva la società convenuta, che deduceva una divisione del periodo così determinata: nella prima fase del rapporto di lavoro, dall'assunzione del 21/1/2012 al mese di luglio 2014,
sarebbe stato stipulato un contratto intermittente per cui il ricorrente lavorava su chiamata del datore di lavoro e solo nei giorni di macellazione;
dal mese di agosto 2014 e fino alle dimissioni, avrebbe lavorato secondo gli importi indicati in busta paga. Esponeva, altresì, che dall'agosto 2015 il ricorrente si fosse più volte assentato e avesse tenuto comportamenti sgradevoli;
pertanto dichiarava di non essere debitrice di nessuna somma, se non la corresponsione del tfr pari ad euro 1.404,63. Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti concludevano come da separato verbale;
quindi la causa è stata discussa e decisa in modo non definitiva con la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre con separata ordinanza di pari data si provvede all'ulteriore proseguodella causa.
*****
Parte ricorrente ha chiesto di accertare lo svolgimento, alle dipendenze della convenuta dal 21/1/2012 al 4/5/2016, di attività lavorativa, per 40 ore settimanali,Controparte_1 con mansioni di macellazione, pulizia e trasporto.
Sul punto parte resistente ha eccepito la sussistenza tra le parti, per un periodo di due anni, di un contratto di lavoro intermittente.
Orbene, quest'ultimo è il contratto con il quale il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni lavorative discontinue o, appunto, intermittenti. Il contratto può contemplare l'obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro;
in questo caso, per i periodi di inattività (periodi tra una chiamata e l'altra), il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità di disponibilità.
In merito all'ambito soggettivo, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso (art. 13, comma 2): con soggetti di età inferiore ai 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno;
con soggetti di età superiore ai 55 anni. È richiesto, in alternativa, un requisito oggettivo nel caso in cui non sia presente il requisito dell'età. È per esempio ammessa la stipulazione di rapporti di lavoro intermittente per svolgere attività di carattere discontinuo quale: l'attività di custodi, guardiani notturni e diurni,
portinai, uscieri e inservienti, etc. Esso può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato ed è disciplinato in maniera organica dal Decreto Legislativo n. 81 del 15
giugno 2015, attuativo del Jobs Act (Legge n. 183 del 10 dicembre 2014).
Orbene, parte ricorrente ha contestato espressamente la sussistenza e la validità del contratto ad intermittenza, rilevando di avere, sin da principio, prestato attività lavorativa per 40 h settimanali, con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato,
per l'intero periodo in oggetto.
A fronte della produzione documentale del contratto, stipulato in forma scritta, era onere dello stesso provarne una esecuzione differente, in via continuativa e permanente, per un numero di ore pari a 40. Sul punto, è stato necessario procedere all'escussione testimoniale.
'Persona_1 medico veterinario dell'Asp di Agrigento, Servizio Igiene degli Alimenti di
Origine Animale, ha riferito fino al fino al 10 aprile 2013 ed ha rappresentato di avere assistito alle attività di macellazione delle carni presso lo stabilimento della Controparte_1
[...] che il ricorrente "assisteva", che la macellazione veniva fatta 3 volte la settimana, dalle
8 alle 14.00, con necessità talvolta di proseguire anche nelle ore pomeridiane. Precisava "si interessava anche del trasporto delle carni alle celle frigorifere, portava anche lui gli animali al macello, del trasporto dei rifiuti".
Pers veterinario che sostituiva il Per_1, ha confermato di avere assistito per CP_2
il periodo dal 2012 al 2016 alle attività di macellazione delle carni, che essa veniva eseguita da e dal fratello, confermando le giornate e gli orari indicati in ricorso. Parte_1
Pertanto, due soggetti, entrambi da considerare attendibili stante la posizione di terzietà ricoperta, hanno confermato lo svolgimento di attività da parte ricorrente in n. 3 giorni la settimana, con orario lavorativo dalle 8.00 alle 14.00.
1fratello del ricorrente, ha riferito che per tutto il periodo, dal 21/1/2012 al Lo Tes_1
4/5/2016, il ricorrente svolgesse la prestazione su chiamata, che lavorava solo due giorni alla settimana, che si allontanava con gli altri mezzi per andare al bar, possibilmente si assentava tutto il tempo lavorativo;
precisava che sapeva recarsi al bar che “tornava ubriaco, lo capivo perché si bisticciava con tutti, con i veterinari in particolare col dott. Persona_3
Orbene, tale testimonianza si appalesa leggermente oscura, stante che - contrariamente alle deduzioni di parte resistente – ha affermato la sussistenza di un contratto a chiamata per
-
tutto il tempo lavorativo. Inoltre, la circostanza per cui il ricorrente si allontanava dal luogo di lavoro per recarsi al bar, non è stata provata con specificità, circostanziando gli episodi nel tempo e nei luoghi, essendo quelle riferite soltanto delle mere deduzioni. Né la testimonianza resa dal Persona_3 è stata illuminante sul punto, avendo egli rappresentato che il ricorrente aveva diverse mansioni e, comunque, di riferire solo fino al
2012, data in cui i due ebbero una discussione, in occasione di un controllo dei Nas. Quanto
agli screzi lamentati dal datore di lavoro, ha riferito "Cap. 8) "è un'attività snervante,
pericolosa, non ricordo episodi particolari. C'era sempre un po' di nervosismo", pertanto imputando il nervosismo alla pesante situazione lavorativa, non entrando nel merito dei litigi ed alle colpe degli stessi. La testimonianza di Testimone_2 dipendente della ditta, addetto alla macellazione,
appare a tratti confermare le deduzioni attoree ed a tratti discostarsene: nel dettaglio, ha riferito "non ricordo esattamente il periodo, lavorava fisso, veniva ogni giorno, non tutti i giorni facevamo macellazione, prima macellavamo il lunedi, mercoledi e venerdì, e ogni volta che io c'ero c'era anche il sig. Pt_1 Quando non facevamo macellazione, facevamo pulizie. Lui diceva a noi cosa dovevamo fare", confermava che usciva ma non sapeva dove si recava. Pertanto, in prima battuta, ha dichiarato una presenza del ricorrente nell'espletamento della Parte_3
macellazione e di altre mansioni.
Ha poi precisato "non posso dire che veniva tutti i giorni, magari una settimana veniva e l'altra no.
Qualche settimana quando non c'era niente nemmeno noi altri ci andavamo. Usciva qualche volta ma non so dire quanto spesso, usciva con la macchina di lavoro" ed ha riferito che, quando rimanevano senza acqua, usciva pure con l'autobotte per andare a prendere l'acqua. Infine, Persona_4 responsabile territorio e ambiente del Comune di Campobello e gestore degli impianti produttivi tra cui il macello comunale ha riferito di conoscere il ricorrente poiché "Per_5 (io signore Pt_1 e Tes_1 ) gestivano il macello comunale"; ha precisato che il Comune aveva un punto presa, per esigenze particolari il Sindaco
autorizzava le imprese ad approvvigionarsi solo per la loro attività, non per uso pubblico.
Ha descritto poi l'attività “Loro venivano, pagavano e si recavano al punto presa, c'erano dipendenti che annotavano in un brogliaccio, a noi interessava la quantità di prelievo perchè il punto presa era dotato di contatore apposito”. Cap. R) “si, avevamo un brogliaccio, controllato o da un mio dipendente o a volte anche dai vigili, controllavamo più che altro i numeri di prelievi per vedere le discrepanze tra il versato della ditta e il prelievo dal punto presa". A.d.r. Avv. Parte_2 "metteva la firma sul brogliaccio chi faceva il prelievo". A.d.r. Avv. Geraci "non posso riferire quante volte al giorno il Pt_1 faceva il prelievo. Io riferisco quello che solitamente accadeva, posso solo dire che a volte veniva Tes_1 a volte Pt 1
Pertanto, dall'escussione testimoniale, può dirsi provato lo svolgimento di attività di macellazione per n. 3 giorni settimanali, dalle ore 8 alle ore 14.00; può anche dirsi che il ricorrente svolgesse ulteriore attività, di pulizia, d'ufficio e di approvvigionamento idrico della struttura, di cui tuttavia non sono stati provati i dettagli in termini di giorni e orari,
risultando impossibile operare una quantificazione giornaliera o settimanale. Invero, nessun teste riferisce di un orario di lavoro rispettato nelle diverse giornate, per di più il teste Tes_2 ha anche riferito -smentendo l'affermazione resa poco prima “veniva ogni giorno" - "non posso dire venisse ogni giorno”.
Né è dato sapere se le ulteriori giornate siano state svolte a tempo pieno, compreso il sabato,
o a settimana ridotta.
Tali lacune non risultano colmate dall'analisi dei brogliacci, in cui emerge una firma discontinua del Pt_1 che prova lo svolgimento dell'attività ma non gli orari della stessa,
utili ad una sua quantificazione;
anche l'analisi dei dischetti del cronotachigrafo non conduce ad altra via, avendo il datore di lavoro dato prova che talvolta il ricorrente si allontanava dal posto di lavoro coi mezzi del datore (teste Testimone_2 ).
Per tali ragioni, deve dirsi non raggiunta la prova in merito allo svolgimento di 40 ore settimanali.
Tuttavia, risulta invece provato che il ricorrente sia creditore nei confronti della resistente delle somme dovutegli a titolo di tredicesima mensilità, di quattordicesima mensilità per il periodo 2012-2016 (non essendovi menzione di tali voci nelle buste paga) e di tfr (ammesso dalla convenuta).
Stante la contestazione dei conteggi prodotti da parte ricorrente, si rimette la causa sul ruolo per assegnare incarico al ctu.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Agrigento, il 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo