Sentenza 20 aprile 2022
Ordinanza cautelare 27 aprile 2022
Ordinanza collegiale 21 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 13 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/04/2025, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03066/2025REG.PROV.COLL.
N. 02439/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2022, proposto dal Comune dell’Aquila, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
LL NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Grazia Sciacqua, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n. 22/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di LL NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune dell’Aquila ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso della signora LL NI per ottenere l’annullamento del diniego del permesso di costruire nr. 16 del 30 gennaio 2020.
2. L’appellata aveva presentato una istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia con struttura portante in legno lamellare sul terrazzo del fabbricato di sua proprietà ubicato nel Comune dell’Aquila in prossimità delle mura urbiche, soggette a vincolo paesaggistico.
La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila ha rilasciato sia l'autorizzazione in relazione ai beni culturale sia quella paesaggistica così come il Comune ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004.
Il diniego sul piano edilizio è stato motivato con il contrasto dell’intervento di cui si chiedeva l’autorizzazione con gli artt. 9 e 74 delle N.T.A. e con l’art. 5, comma 7, della D.C.C. 66/2010 di recepimento della l. r. 16/2009 che non consentirebbero costruzioni in aderenza ai fabbricati confinanti e ampliamenti volumetrici tesi alla realizzazione di tettoie e/o superfici accessorie alla residenza.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per l’esistenza dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata tanto dalla Soprintendenza quanto dal medesimo Comune e ritenendo che il richiamo all’art. 9 N.T.A. che riguarda i limiti di distanza dei soli “fabbricati” nel cui novero non poteva evidentemente ricondursi una tettoia in legno aperta sui tre lati, come quella che vorrebbe realizzare la ricorrente. Quanto alla violazione dell’art. 74 l’edificabilità in aderenza rispetto ad edifici contermini è consentita ai sensi degli artt. 873 ss. c.c. e dell’art. 46 delle medesime N.T.A., nonché dell’art. 4, comma 6, del regolamento edilizio comunale.
Infine una tettoia aperta su tre lati non costituirebbe volume.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo perché non sarebbe stata affrontata una delle motivazioni poste a fondamento del diniego e cioè la violazione del vincolo monumentale.
Non è stato altresì esaminato il contrasto con l’art. 5, comma 7, della deliberazione del consiglio comunale n. 66/2010 (recepimento della L.R. 16/09), il quale non ammette ampliamenti volumetrici tesi alla realizzazione di tettoie e/superfici accessorie alla residenza.
4.2. Il secondo motivo deduce profili di contrasto della normativa urbanistica: la realizzazione di una tettoia andrebbe infatti configurata come intervento di nuova costruzione e non di natura pertinenziale e non sarebbe, dunque, consentita nella specifica zona urbanistica; in essa sarebbero ammessi soltanto incrementi volumetrici finalizzati al mero inserimento degli elementi necessari per adeguare le costruzioni esistenti sotto il profilo igienico, con conseguente esclusione di interventi intesi alla creazione di superfici accessorie.
4.3. Il terzo motivo contesta la disapplicazione del regolamento edilizio del Comune dell’Aquila che prescrive un determinato ed omogeneo corredo documentale, sostituendosi alla discrezionale valutazione dell’amministrazione nello stabilire quali elaborati e quali documenti debbano accompagnare le istanze di abilitazione edilizia.
5. La signora LL NI si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello ex art. 104 c.p.a. per essere stata prospettate nuove censure rispetto a quelle proposte in primo grado.
6. In sede istruttoria il Collegio ha ordinato al Comune di L’Aquila di depositare una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti in ordine alla situazione di fatto ed ai provvedimenti rilasciati ai fini della realizzazione della tettoia in questione che ha ottemperato depositando la documentazione in data 29 ottobre 2024.
7. Tanto premesso, l’appello non è fondato e pertanto è possibile soprassedere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellata.
7.1. Il primo motivo afferma che il ricorso di primo grado sarebbe stato addirittura inammissibile per non essere state censurate tutte le argomentazioni poste a fondamento del diniego ognuna delle quali era sufficiente a giustificare la legittimità del provvedimento.
Si tratta dell’ipotesi del provvedimento plurimotivato rispetto al quale è necessario contestare con successo tutte le argomentazioni per ottenerne l’annullamento; ma l’eventuale omissione di una censura condurrà al rigetto del ricorso non alla sua inammissibilità.
In ogni caso nel caso di specie non vi è stata l’omissione denunciata dal Comune: nel contestare l’esistenza di una violazione degli artt. 9 e 74 delle N.T.A., il ricorso di primo grado fa riferimento anche all’art. 5, comma 7, della sopra citata deliberazione del consiglio comunale n. 66/2010 per sottolinearne l’inapplicabilità al caso di specie. Quanto al vincolo monumentale non vi era alcun bisogna di argomentare sul punto perché la Soprintendenza con provvedimento del 17 dicembre 2019 aveva concesso l’autorizzazione relativamente al vincolo monumentale.
7.2. Il secondo motivo insiste nell’erroneo assunto secondo cui una tettoia aperta su tre lati darebbe luogo ad nuovo volume edilizio anziché ad una pertinenza di uno preesistente.
In contrario va ribadito che non costituisce creazione di un nuovo volume la tettoia leggera non tamponata lateralmente su almeno tre lati, priva di autonomia e realizzate per valorizzare la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione (Consiglio di Stato sez. VI 3 aprile 2024 nr. 3031). Inoltre la tettoia, essendo struttura aperta su tre lati, può avere il quarto lato che poggia anche su una struttura del fabbricato (Consiglio di Stato sez. II 13 giugno 2019 nr. 3991).
7.3. Il primo giudice ha valutato che i documenti presentati per richiedere il permesso di costruire dal privato fossero sufficienti per consentire all’Amministrazione una valutazione della stessa, ritenendo pertanto ultronea la richiesta di ulteriori documenti anche se previsti dal regolamento.
La pronuncia del T.a.r. non costituisce una disapplicazione del regolamento, ma una valutazione che la mancata produzione di tutti i documenti previsti dal regolamento non ha giustificato l’illegittima valutazione della richiesta del permesso di costruire.
Il Comune non può limitarsi a contestare la circostanza formale del non aver dato rilievo alla prescrizione del regolamento che richiedeva ulteriori documenti, ma deve illustrare quale sarebbe la rilevanza dei documenti omessi ai fini della completa valutazione dell’istanza; il mancato formale rispetto della norma regolamentare deve aver, in sostanza, provocato l’impossibilità di valutare pienamente l’istanza e nel provvedimento non ci si può limitare a richiamare i documenti omessi ma è necessario motivare sulla ragione per cui tali documenti sarebbero indispensabili per decidere.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il Comune a rifondare alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO