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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3266/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3266/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1
Labonia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 26, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/04/20, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di intrattenere, con la Controparte_1 filiale di Salerno di quest'ultima, il rapporto di c/c n. 213208, sul quale erano confluite varie aperture di credito;
che il relativo contratto era nullo per violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 c.c.
e 117 T.U.B., con conseguente nullità anche delle relative aperture di credito;
che, in particolare, il predetto contratto non conteneva alcuna pattuizione in ordine ai tassi ed alle condizioni applicate, sicchè andavano applicati gli interessi passivi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, T.U.B.; che le pagina 1 di 5 condizioni contrattuali erano state unilateralmente modificate in senso peggiorativo per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; che, in alcuni trimestri del rapporto, era stato anche superato il tasso soglia usura ex l. n. 108/96; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era illegittima in quanto non conforme a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del
09/02/00, con conseguente violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; che la predetta capitalizzazione era comunque illegittima a decorrere dall'01/01/14 per effetto del divieto introdotto dalla l. n. 147/13, che aveva modificato il co. 2 dell'art. 120 T.U.B.; che indebiti risultavano anche gli oneri commissionali e gli altri oneri di tenuta conto, in quanto non espressamente pattuiti e, comunque, di contenuto indeterminato quanto alle modalità di calcolo;
che arbitraria risultava l'antergazione delle operazioni in addebito e la postergazione di quelle in accredito;
che dalla rielaborazione del rapporto di c/c da parte del ctp era emerso un saldo a credito di essa correntista di € 42.440,92; che la banca, con la propria condotta, aveva violato gli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza professionale e trasparenza.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale del contratto di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, per l'importo complessivo di € 42.440,92, oltre interessi e rivalutazione dalla chiusura del conto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nell'importo da determinarsi tramite CTU o in via equitativa, vinte le spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/10/20, si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, atteso che i contratti, anche di
[...]
affidamento, intercorsi tra le parti indicavano le condizioni applicate ai rapporti, che non risultavano mai superiori al tasso soglia;
aggiungeva che l'avversa pretesa si era comunque prescritta per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_1
apriva presso la banca convenuta, in data 06/02/06, il rapporto di c/c n. 2132.08. Parte_1
pagina 2 di 5 Risultano prodotti il duplicato, datato 11/09/07, dell'originario contratto di apertura del conto corrente del 06/02/06, nonché le rigenerazioni archivio e gli estratti conto del periodo dal 2° trimestre 2006, con saldo zero, al 2° trimestre 2019: alla data del 30/06/19 il c/c n. 2132.08 presentava un saldo creditore di € 180,44.
Sono stati, inoltre, prodotti svariati contratti di apertura di credito sul predetto c/c, e precisamente: apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, concessa in data 24/10/06 e sottoscritta da entrambe le parti, con validità fino a revoca;
apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, datata
14/10/08, con validità fino al 15/11/08, sottoscritta da entrambi i contraenti;
apertura di credito di €
50.000,00, datata 14/10/08, con validità fino all'01/01/09, sottoscritta da entrambe le parti;
apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, concessa in data 12/11/13, con validità sino all'01/05/14, sottoscritta da entrambi i contraenti.
In relazione al rapporto di c/c non è stato, però, prodotto il documento con le condizioni economiche pattuite tra le parti, ragion per cui non risulta pattuito per iscritto il tasso di interesse passivo. Una pattuizione di tale tasso è ravvisabile solo nei successivi contratti di apertura di credito.
Il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto, al momento della stipula dei contratti di apertura di credito, era sempre inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 del medesimo periodo (pagg.
37-43 della relazione peritale), ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto alla data del
30/06/19, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione degli interessi passivi agli scoperti di conto con il tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, T.U.B. per il periodo dall'apertura del conto corrente fino alla data del 24/10/06, in cui il tasso di interesse passivo è stato pattuito per iscritto nel contratto di apertura di credito agli atti. Il CTU ha applicato agli scoperti di conto il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. anche nel periodo in cui dai documenti agli atti risultava revocato l'affidamento, con conseguente insussistenza di una pattuizione del tasso di interesse passivo in forma scritta: in particolare, dal 2° trimestre 2014 al 2° trimestre 2019. Non si è tenuto conto dei tassi peggiorativi, rispetto a quelli pattuiti, applicati dalla banca nel corso del rapporto, in mancanza delle comunicazioni della banca ex art. 118 T.U.B.;
b) eliminazione della c.m.s. in quanto non pattuita nel contratto di apertura del c/c, nonché delle commissioni sostitutive per mancata dimostrazione dell'adeguamento delle clausole sulla c.m.s., contenute nei contratti di apertura di credito, alle previsioni dell'art. 2-bis d.l.
n. 185/08 e alle previsioni dell'art. 117-bis T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 30/06/12.
Tuttavia, il CTU ha calcolato tali commissioni nel periodo dal 12/11/13 al 1° maggio 2014,
pagina 3 di 5 in quanto nel contratto di concessione di credito del 12/11/13, con validità fino al 1° maggio
2014, sono state stipulate clausole contrattuali conformi alle previsioni dell'art. 117-bis
T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 30/06/12;
c) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'01/01/14 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: dal 1° gennaio
2014] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”);
d) applicazione della prescrizione decennale eccepita dalla banca convenuta in relazione alle riscontrate rimesse solutorie. In particolare, il CTU ha rilevato che le competenze addebitate in conto nel 1° trimestre 2006, nel 2° trimestre 2006 e nel 3° trimestre 2008 sono prescritte.
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a credito dell'attrice, alla data del 30/06/19, di € 22.327,22, a fronte della somma risultante da estratto conto bancario pari ad €
180,44 a credito della correntista.
Tuttavia, come rilevato dal CTU, non vi è prova che il rapporto di c/c in esame sia stato chiuso in data 30/06/19 o in epoca successiva, sicchè non può disporsi la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ma unicamente darsi atto del diverso saldo del rapporto di c/c alla predetta data (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13586/24).
Pertanto, va dichiarato che il saldo del rapporto di c/c n. 213208, alla data del 30/06/19, era pari ad
€ 22.327,22 a credito della in luogo del saldo banca pari, alla medesima data, ad € Parte_1
180,44 a credito della società correntista.
Va, invece, rigettata, attesa l'assoluta genericità della stessa, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, non essendo stata offerta alcuna prova dei danni asseritamente subiti, neppure specificamente allegati.
Considerata la prevalente soccombenza della convenuta, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione pagina 4 di 5 al difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3266/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto del 06/02/06 di apertura del c/c n. 213208, dichiara che il saldo di tale rapporto, alla data del 30/06/19, era pari ad € 22.327,22 a credito della in luogo del saldo banca pari, alla medesima data, ad € 180,44 a credito Parte_1
della società correntista;
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore della della restante metà di tali spese, che si Parte_1 liquidano per intero in € 560,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Simone Labonia;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3266/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Parte_1
Labonia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Pasca e Filiberto Pasca, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 26, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 30/04/20, la conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la assumendo di intrattenere, con la Controparte_1 filiale di Salerno di quest'ultima, il rapporto di c/c n. 213208, sul quale erano confluite varie aperture di credito;
che il relativo contratto era nullo per violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 c.c.
e 117 T.U.B., con conseguente nullità anche delle relative aperture di credito;
che, in particolare, il predetto contratto non conteneva alcuna pattuizione in ordine ai tassi ed alle condizioni applicate, sicchè andavano applicati gli interessi passivi al tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, T.U.B.; che le pagina 1 di 5 condizioni contrattuali erano state unilateralmente modificate in senso peggiorativo per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B.; che, in alcuni trimestri del rapporto, era stato anche superato il tasso soglia usura ex l. n. 108/96; che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era illegittima in quanto non conforme a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del
09/02/00, con conseguente violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; che la predetta capitalizzazione era comunque illegittima a decorrere dall'01/01/14 per effetto del divieto introdotto dalla l. n. 147/13, che aveva modificato il co. 2 dell'art. 120 T.U.B.; che indebiti risultavano anche gli oneri commissionali e gli altri oneri di tenuta conto, in quanto non espressamente pattuiti e, comunque, di contenuto indeterminato quanto alle modalità di calcolo;
che arbitraria risultava l'antergazione delle operazioni in addebito e la postergazione di quelle in accredito;
che dalla rielaborazione del rapporto di c/c da parte del ctp era emerso un saldo a credito di essa correntista di € 42.440,92; che la banca, con la propria condotta, aveva violato gli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza professionale e trasparenza.
Tanto premesso, la società istante chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento della nullità parziale del contratto di c/c per le ragioni esposte, accertare e dichiarare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e, per l'effetto, condannare la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, per l'importo complessivo di € 42.440,92, oltre interessi e rivalutazione dalla chiusura del conto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nell'importo da determinarsi tramite CTU o in via equitativa, vinte le spese giudiziali da attribuirsi al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata l'01/10/20, si costituiva la Controparte_1
la quale deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, atteso che i contratti, anche di
[...]
affidamento, intercorsi tra le parti indicavano le condizioni applicate ai rapporti, che non risultavano mai superiori al tasso soglia;
aggiungeva che l'avversa pretesa si era comunque prescritta per decorso del termine decennale dalle singole rimesse solutorie. Concludeva per il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese giudiziali.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti e dalla CTU espletata dal dott. è emerso che la Persona_1
apriva presso la banca convenuta, in data 06/02/06, il rapporto di c/c n. 2132.08. Parte_1
pagina 2 di 5 Risultano prodotti il duplicato, datato 11/09/07, dell'originario contratto di apertura del conto corrente del 06/02/06, nonché le rigenerazioni archivio e gli estratti conto del periodo dal 2° trimestre 2006, con saldo zero, al 2° trimestre 2019: alla data del 30/06/19 il c/c n. 2132.08 presentava un saldo creditore di € 180,44.
Sono stati, inoltre, prodotti svariati contratti di apertura di credito sul predetto c/c, e precisamente: apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, concessa in data 24/10/06 e sottoscritta da entrambe le parti, con validità fino a revoca;
apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, datata
14/10/08, con validità fino al 15/11/08, sottoscritta da entrambi i contraenti;
apertura di credito di €
50.000,00, datata 14/10/08, con validità fino all'01/01/09, sottoscritta da entrambe le parti;
apertura di credito dell'importo di € 50.000,00, concessa in data 12/11/13, con validità sino all'01/05/14, sottoscritta da entrambi i contraenti.
In relazione al rapporto di c/c non è stato, però, prodotto il documento con le condizioni economiche pattuite tra le parti, ragion per cui non risulta pattuito per iscritto il tasso di interesse passivo. Una pattuizione di tale tasso è ravvisabile solo nei successivi contratti di apertura di credito.
Il CTU, dopo aver appurato che il TEG del rapporto, al momento della stipula dei contratti di apertura di credito, era sempre inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 del medesimo periodo (pagg.
37-43 della relazione peritale), ha proceduto al ricalcolo del saldo del rapporto alla data del
30/06/19, utilizzando i seguenti criteri:
a) applicazione degli interessi passivi agli scoperti di conto con il tasso sostitutivo ex art. 117, co. 7, T.U.B. per il periodo dall'apertura del conto corrente fino alla data del 24/10/06, in cui il tasso di interesse passivo è stato pattuito per iscritto nel contratto di apertura di credito agli atti. Il CTU ha applicato agli scoperti di conto il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. anche nel periodo in cui dai documenti agli atti risultava revocato l'affidamento, con conseguente insussistenza di una pattuizione del tasso di interesse passivo in forma scritta: in particolare, dal 2° trimestre 2014 al 2° trimestre 2019. Non si è tenuto conto dei tassi peggiorativi, rispetto a quelli pattuiti, applicati dalla banca nel corso del rapporto, in mancanza delle comunicazioni della banca ex art. 118 T.U.B.;
b) eliminazione della c.m.s. in quanto non pattuita nel contratto di apertura del c/c, nonché delle commissioni sostitutive per mancata dimostrazione dell'adeguamento delle clausole sulla c.m.s., contenute nei contratti di apertura di credito, alle previsioni dell'art. 2-bis d.l.
n. 185/08 e alle previsioni dell'art. 117-bis T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 30/06/12.
Tuttavia, il CTU ha calcolato tali commissioni nel periodo dal 12/11/13 al 1° maggio 2014,
pagina 3 di 5 in quanto nel contratto di concessione di credito del 12/11/13, con validità fino al 1° maggio
2014, sono state stipulate clausole contrattuali conformi alle previsioni dell'art. 117-bis
T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 30/06/12;
c) eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'01/01/14 (si veda, in proposito, la recente Cass. n. 21344/24, secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art.
120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° dicembre 2014 [rectius: dal 1° gennaio
2014] e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”);
d) applicazione della prescrizione decennale eccepita dalla banca convenuta in relazione alle riscontrate rimesse solutorie. In particolare, il CTU ha rilevato che le competenze addebitate in conto nel 1° trimestre 2006, nel 2° trimestre 2006 e nel 3° trimestre 2008 sono prescritte.
L'esito del conteggio così eseguito ha dato luogo ad un saldo finale a credito dell'attrice, alla data del 30/06/19, di € 22.327,22, a fronte della somma risultante da estratto conto bancario pari ad €
180,44 a credito della correntista.
Tuttavia, come rilevato dal CTU, non vi è prova che il rapporto di c/c in esame sia stato chiuso in data 30/06/19 o in epoca successiva, sicchè non può disporsi la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, ma unicamente darsi atto del diverso saldo del rapporto di c/c alla predetta data (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 13586/24).
Pertanto, va dichiarato che il saldo del rapporto di c/c n. 213208, alla data del 30/06/19, era pari ad
€ 22.327,22 a credito della in luogo del saldo banca pari, alla medesima data, ad € Parte_1
180,44 a credito della società correntista.
Va, invece, rigettata, attesa l'assoluta genericità della stessa, la domanda risarcitoria formulata dall'attrice, non essendo stata offerta alcuna prova dei danni asseritamente subiti, neppure specificamente allegati.
Considerata la prevalente soccombenza della convenuta, le spese giudiziali vanno compensate per metà, con condanna della convenuta al pagamento della restante metà delle stesse, che vengono liquidate per intero (ossia in misura comprensiva della parte compensata) come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), con attribuzione pagina 4 di 5 al difensore antistatario. Le spese di CTU vanno poste interamente a carico della convenuta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3266/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accertata la nullità parziale del contratto del 06/02/06 di apertura del c/c n. 213208, dichiara che il saldo di tale rapporto, alla data del 30/06/19, era pari ad € 22.327,22 a credito della in luogo del saldo banca pari, alla medesima data, ad € 180,44 a credito Parte_1
della società correntista;
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice;
3) compensa per metà le spese giudiziali e condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore della della restante metà di tali spese, che si Parte_1 liquidano per intero in € 560,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.
Simone Labonia;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Salerno, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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