CA
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 871/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 871/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile già oggetto di comodato, vertente tra:
nato a [...], il [...], codice fiscale CP
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Biondo, che lo C.F._1 rappresenta e difende per procura rilasciata a margine della memoria di costituzione del giudizio di primo grado, con elezione di domicilio in Catanzaro, alla via de Filippis n.
214, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Leone;
Appellante
e
1 , nato a [...] l'[...], residente in [...], piazza Controparte_2
Marconi, codice fiscale elettivamente domiciliato in Paola (CS), C.F._2 via Nazionale n. 110, presso lo studio professionale dell'avv. Mariafrancesca Pizzini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP
d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione, deduzione e difesa, accogliere, per i motivi suesposti in fatto ed in diritto, il presente ricorso in appello, e per l'effetto riformare la sentenza n. 672/2018 oggetto dell'odierno gravame emessa dal Tribunale di Paola in data 25.10.2018 e per l'effetto:
1. Rigettare la domanda di indennizzo da occupazione senza titolo proposta da parte attrice, per difetto di prova del danno subìto;
2. in via subordinata 3. accertare e dichiarare che l'immobile oggetto di causa risulta, nel periodo di occupazione sprovvisto di certificato di agibilità
e pertanto non soggetto a stima per indennità di occupazione che pertanto è pari a zero euro, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della indennità di occupazione;
4. in via subordinata e gradata, nell'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere diversamente, si chiede l'accertamento, mediante la rinnovazione della
CTU tecnica di un possibile valore locatizio basato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile oggetto del giudizio che, parametrizzato alle caratteristiche strutturali di rifinitura e di posizione, risulta dalla stima del CTP pari ad euro 263,00 mensili;
In via gradata 5. nel caso di conferma della sentenza, senza rinuncia alle suindicate richieste, riguardo al pagamento dell'indennizzo come determinato nel primo grado, in riforma della sentenza appellata, rideterminare l'importo dovuto in euro
26.400,00, anziché di quello indicato nel provvedimento di primo grado. Con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria, si insiste per la rinnovazione della CTU previa remissione della causa sul ruolo”;
2 il procuratore dell'appellato chiede: “
1. rigettare l'appello proposto Controparte_2 dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e temerario;
2. per CP
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
3. in via istruttoria, respingere la domanda di rinnovazione della CTU perché infondata e temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 96 c.p.c., nonché condanna dell'appellante a versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 s.m.i., un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 447-bis e 414 e ss. c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Paola il 16.7.2012 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, a ha chiesto, oltre CP Controparte_2 all'emanazione, in via d'urgenza ed ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di un ordine di rilascio dell'immobile sito in via M. A. Vaccari di Fuscaldo (CS), di: I) accertare la risoluzione ipso iure del contratto preliminare di compravendita del 20.8.2010, intercorso con il avente ad oggetto l'immobile suddetto;
II) accertare la risoluzione del contestuale CP contratto di comodato dell'immobile concluso tra le parti;
III) condannare il resistente al rilascio dell'immobile, detenuto senza titolo, nonché al risarcimento dei danni subiti;
IV) condannare il resistente al rimborso di spese di mediazione e di quote condominiali scadute ed al pagamento della somma di euro 50,00 ex art. 614 bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo nella restituzione dell'immobile, con fissazione del termine di decorrenza.
A fondamento delle domande, il ha affermato che: a) era comproprietario CP_2 dell'immobile sito in via M. A. Vaccari di Fuscaldo (CS), individuato in catasto con la particella n. 998 del foglio di mappa 45, subalterni n. 23 e n. 24, con destinazione ad ufficio;
b) il 20.8.2010, aveva sottoscritto con il un contratto preliminare di CP compravendita, avente ad oggetto l'immobile suddetto, subordinandolo alla condizione risolutiva della mancata concessione al medesimo, promissario acquirente, di un CP finanziamento relativo ad un progetto sovvenzionato dalla Regione Calabria;
c) in pari
3 data, le parti avevano stipulato un contratto di comodato, avente ad oggetto una delle unità immobiliari suddette (il subalterno n. 24), con scadenza del 31.12.2011; d) tuttavia, il non aveva dato riscontro né alla comunicazione del nominativo e dell'indirizzo CP del notaio scelto per la stipula del contratto definitivo né alla richiesta di rilascio dell'immobile, permanendo nella sua abusiva detenzione e impedendone il godimento all'attore.
Con memorie del 21.8.20112 (nella fase cautelare) e del 22.2.2013 (nella fase di merito), si è costituito in giudizio contestando le domande dell'attore e CP chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha eccepito: a) l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare, in quanto introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., anziché secondo il rito ordinario;
b) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto mero comproprietario dell'immobile insieme alla moglie, la Controparte_3 quale, tuttavia, non aveva agito in giudizio;
c) la non imputabilità al resistente del protrarsi dei tempi necessari per la stipula della compravendita, essendo ciò dipeso dal ritardo nella emanazione del bando dei finanziamenti per il quinquennio 2007/2013; d) la nullità del contratto di comodato per simulazione, posto che il solo contratto realmente voluto dalle parti era quello preliminare di compravendita.
Ammesse le prove con ordinanza del 7.3.2013 ed espletata l'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti, nell'interrogatorio formale del e CP_2 nella escussione dei testimoni, il Tribunale di Paola, con sentenza non definitiva n. 925 del 15.12.2014, resa all'esito della discussione, ha così deciso: a) ha dichiarato, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., l'inammissibilità della domanda del di risoluzione del CP_2 contratto preliminare di compravendita del 20.8.2010; b) ha dichiarato risolto, per intervenuta scadenza in data 31.12.2011, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il contratto di comodato del 20.8.2010 relativamente all'immobile identificato al foglio 45, p.lla 998, subalterno n. 24, stipulato tra le parti in causa, con conseguente diritto del ricorrente a rientrare nella immediata disponibilità dello stesso;
c) ha ordinato al entro il CP termine di 30 giorni, di rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile, condannandolo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento;
d) ha rigettato le eccezioni sollevate dal resistente in punto di simulazione del contratto di
4 comodato;
e) ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per la occupazione sine titulo dell'immobile di cui sopra;
f) ha rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di quantificare il danno suddetto tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio, rimettendo alla sentenza definitiva, anche, la decisione sulla domanda dell'attore di rimborso di spese di mediazione e di oneri condominiali.
Detta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.
560/2015, depositata in cancelleria il 28.4.2015 e passata in giudicato (v. in particolare, gli allegati n. 3, n. 4 e n. 5 della memoria di costituzione nel giudizio di appello del
). CP_2
La causa pendente davanti al Tribunale di Paola - rimessa sul ruolo al fine di svolgere adeguata istruttoria per l'accertamento del valore locativo dell'immobile oggetto del contratto, ai fini della quantificazione dei danni da risarcire, nonché per la decisione sulle altre domande di condanna al pagamento mediazione ed oneri condominiali e per la regolamentazione delle spese di lite - è, nel frattempo proseguita.
Espletata la c.t.u. (affidata al geom. , la causa, all'udienza del Controparte_4
25.10.2018, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza n. 672/2018 del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza definitiva n. 672/2018, pubblicata il 25.10.2018, il Tribunale di Paola ha così deciso: a) ha condannato il parte resistente, al pagamento, in favore del CP
, parte ricorrente, della somma di euro 45.100,00, a titolo di indennità da CP_2 occupazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) ha condannato il resistente, inoltre, al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 149,91, a titolo di quote condominiali scadute, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) ha condannato il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, comprensive di quelle di mediazione;
nonché, ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis,
d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
d) ha posto definitivamente a carico della parte resistente le spese di c.t.u.
5 In particolare, il Tribunale - dopo avere precisato che, a seguito della sentenza parziale del 15.12.2014, la decisione atteneva esclusivamente: I) alla quantificazione dell'indennità da illegittima occupazione spettante alla parte ricorrente;
II) alla domanda del ricorrente di condanna per il pagamento degli oneri condominiali;
III) alla ulteriore domanda di condanna al il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione - ha rilevato che: a) con riferimento all'indennità da illegittima occupazione, la quantificazione doveva avvenire in conformità alle risultanze dell'espletata c.t.u., da cui emergeva che il più probabile valore locativo dell'immobile era pari ad € 550,00 mensili, pari ad un canone annuo di € 6.600,00, cosicché tale indennità, calcolata dal
1°.12.2012 fino al momento della decisione, era pari a euro 45.100,00; b) dalla illegittimità dell'occupazione dell'immobile derivava l'obbligo del di rimborsare CP al , anche, le spese per oneri condominiali per l'anno 2012; c) il resistente CP_2 doveva essere gravato, infine, in virtù della soccombenza, delle spese processuali, comprese quelle di mediazione, nonché della sanzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010.
3. Il presente giudizio di appello
Con ricorso presentato il 24.4.2019 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, al procuratore di , avverso la suddetta sentenza ha proposto Controparte_2 appello lamentando, in sintesi: I) l'insussistenza e, comunque, la CP mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo, erroneamente liquidato, supponendolo il giudice in re ipsa; II) la violazione art. 115 c.p.c. e l'errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della suddetta quantificazione del danno, ignorando le osservazioni del consulente tecnico di parte sull'assenza del certificato di agibilità dell'immobile; III) l'erroneità e illegittimità della condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione, poiché: a) quanto a queste ultime, il Tribunale non aveva tenuto conto che il era risultato vittorioso nella fase cautelare del giudizio e CP che, del resto, aveva partecipato al tentativo di mediazione;
b) gli oneri condominiali non erano dovuti in relazione ad un immobile non utilizzabile, difettando il certificato di agibilità; IV) l'errato calcolo dell'indennità dell'occupazione, atteso che era stata calcolata fino alla decisione e non già fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, restituito, forzatamente, già il 30.12.2015, a seguito di sfratto eseguito
6 sulla base della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato il
25.11.2015; V) l'errata condanna al rimborso delle spese legali, in quanto la pronuncia di rigetto della domanda cautelare del di rilascio dell'immobile in via di CP_2 urgenza avrebbe giustificato la condanna dell'attore al pagamento delle spese di tale fase ovvero la compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c. Ha, quindi, chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7.2.2020, si è costituito nel presente giudizio di appello , resistendo all'avverso Controparte_2 gravame ed affermando, in sintesi, che: a) il primo motivo di appello era infondato e temerario, avendo il Tribunale, già con la sentenza parziale n. 925/2014, confermata dalla Corte di Appello, compiutamente accertato il danno da occupazione senza titolo;
b) il secondo motivo era parimenti infondato, in quanto argomentato sulla base di eccezioni e rilievi sollevati tardivamente e, comunque, insussistenti, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio;
c) la pronuncia di condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione ed al pagamento delle spese processuali, era corretta, poiché il era risultato, all'esito della lite, soccombente ed aveva goduto CP dell'immobile, rilevando, sotto altro profilo, che l'appellante non aveva partecipato al tentativo di mediazione, come risultava dal verbale negativo del 7.5.2012 e, del resto, non aveva impugnato la pronuncia di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010;
d) era inammissibile il motivo di impugnazione sull'errato calcolo dell'indennità dell'occupazione, atteso che non era stata data prova dell'effettivo rilascio dell'immobile il 30.12.2015 e, d'altra parte, l'istanza congiunta di correzione di errore materiale era stata disattesa dal giudice;
e) era corretta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado, vista la sua temeraria condotta processuale. L'appellato si è, quindi, opposto all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, con ordinanza del 9.11.2020, la Corte ha rigettato, in quanto ritenute superflue, le istanze istruttorie di parte appellante ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
(in tal modo, determinando, implicitamente, la prosecuzione del processo, secondo le forme del rito ordinario).
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte aggiornata.
7 Soppressa la terza sezione civile della Corte di Appello, la cognizione della causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con la comparsa conclusionale, il nel richiamare le sue difese, ha ribadito il CP motivo di impugnazione circa l'erroneità e illegittimità della condanna alle spese condominiali e di mediazione, aggiungendo, peraltro, che non sussistevano i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'appellante, con il suo comportamento, determinato il fallimento della procedura. Ha evidenziato, inoltre, in relazione al regime delle spese del giudizio di primo grado, la soccombenza parziale del , segnatamente, in ordine, oltre che al rigetto della CP_2 domanda cautelare, al rigetto di quella di risoluzione del contratto preliminare.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola con la sentenza non definitiva n.
925/2014, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 560/2015
(passata in giudicato) e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da CP nonché delle eccezioni e difese di , appare opportuno chiarire che il Controparte_2 presente giudizio ha ad oggetto: I) l'ammissibilità ed il fondamento del motivo di appello concernente la mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa, liquidato dal Tribunale con pronuncia censurata dal
II) la corretta quantificazione di tale danno, essendo stata censurata CP dall'appellante quella effettuata dal Tribunale nella sentenza definitiva;
III) la correttezza della condanna dell'appellante al rimborso delle spese condominiali e di mediazione in favore del;
IV) la regolamentazione delle spese processuali del CP_2 primo grado di giudizio;
V) la determinazione delle spese di lite del giudizio di appello.
8 2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223 1226 e 2697: il danno non è in re ipsa”), censura la sentenza del Tribunale di Paola per l'insussistenza e, CP comunque, la mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo, erroneamente liquidato supponendolo in re ipsa, laddove la giurisprudenza richiede, perché tale danno possa essere liquidato, che esso sia allegato e provato, mentre, nel caso di specie, il non ha assolto tali oneri. CP_2
Con un secondo motivo di appello (rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c. 1477
c.c./erroneità – difetto – insufficiente motivazione”), il si lamenta dell'errata ed CP immotivata valutazione del primo giudice di congruità ed adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno suddetto, ignorando completamente le osservazioni del consulente tecnico di parte sull'assenza del certificato di agibilità dell'immobile e sulla mancanza di un suo accatastamento, cosicché, secondo l'appellante, deve ritenersi errata la stima del consulente tecnico di ufficio del valore locatizio del bene che avrebbe dovuto essere escluso o, comunque, ridotto.
Con un terzo motivo di impugnazione (indicato nell'atto di appello come n. 4 e rubricato “Erroneità – illogicità della motivazione”), l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione, poiché: a) quanto a queste ultime, il Tribunale non aveva tenuto conto che il era CP risultato vittorioso nella fase cautelare del giudizio e che, del resto, aveva partecipato al tentativo di mediazione;
b) gli oneri condominiali non erano dovuti in relazione a immobili non utilizzabili, quale quello in questione, difettando il certificato di agibilità.
Con un quarto motivo di impugnazione (indicato come n. 5 e rubricato “Erroneità del calcolo relativo all'entità della condanna al pagamento dell'indennizzo”), l'appellante censura l'errato calcolo, nella sentenza definitiva impugnata, dell'indennità dell'occupazione, in via forfetaria e quale danno in re ipsa, atteso che era stata calcolata fino alla decisione e non già fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, restituito forzatamente già il 30.12.2015, a seguito di sfratto eseguito sulla base della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato il 25.11.2015, cosicché
l'entità della liquidazione doveva essere pari ad euro 26.400,00.
9 Con un quinto motivo di impugnazione (indicato nell'appello come n. 6 e rubricato
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.”), l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, benché la pronuncia della fase cautelare fosse a lui favorevole, cosicché dovevano essergli liquidate le spese di tale fase o, quanto meno, le spese di giudizio avrebbero dovuto essere compensate.
Il primo motivo di impugnazione, concernente l'an della domanda di risarcimento del danno per occupazione sanzione titolo dell'immobile oggetto di causa, è inammissibile, posto che, con la sentenza non definitiva n. 925/2014, confermata dalla Corte di Appello
e passata in giudicato, è stato riconosciuto tale diritto in capo al , cosicché ogni CP_2 questione, sul punto, è coperta del giudicato (peraltro, il Tribunale aveva adeguatamente motivato circa la prova di tale danno).
Il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, concernenti la quantificazione del danno e strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo, avente ad oggetto i criteri di liquidazione del danno di cui si tratta, è infondato, in quanto, sul punto, la sentenza impugnata, ed è tutto condivisibile, salve le precisazioni seguenti.
Il valore locatizio dell'immobile occupato senza titolo dall'appellante, infatti, è stato desunto dalle compiute, argomentate e documentate valutazioni del perito appositamente nominato dal Tribunale che lo ha ricavato, a sua volta, dall'analisi del valore di locazione di immobili simili, siti nella stessa zona, oltre che dalla consistenza e dallo stato complessivo di quello oggetto di stima. In particolare, l'appartamento, dotato di collaudo statico, si presentava rifinito in ogni sua parte, dotato di pavimentazione, infissi, rivestimenti, impianti idraulico ed elettrico, allaccio al sistema fognario (v. pagg. 2 e 3 della relazione peritale).
Il consulente, nel replicare alle osservazioni dell'esperto di fiducia del ha CP evidenziato la sostanziale irrilevanza, ai fini della stima di cui si tratta, della mancanza del certificato di agibilità, poiché essa era conseguenza (come, deve ritenersi, il mancato accatastamento: v., del resto, quanto emerso nel corso del sopralluogo eseguito dal consulente), non già di difetti dell'immobile, ma della circostanza che non era stato completato l'iter burocratico preliminare al rilascio di detto certificato, anche a causa della occupazione da parte dell'appellante, cosicché la sua mancanza non valeva ad
10 inficiare l'obiettivo valore locatizio del bene, per come accertato sulla base di contratti di locazione di beni siti nella stessa zona (v. le repliche del consulente tecnico di ufficio).
Si trattava, del resto, di mobile nuovo e completo di ogni impianto, di cui l'appellante godeva regolarmente, tanto che lo aveva ricevuto in comodato nel 2012 e continuava occuparlo.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È ammissibile (non trattandosi di errore materiale, ma di giudizio) e fondato, invece, il quarto, atteso che è pacifico tra le parti, tanto da non richiedere prova specifica sul punto
(v. la comparsa di costituzione in appello del e l'istanza congiunta delle parti CP_2 di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado) che, a seguito della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella non definitiva del
Tribunale di Paola (e, segnatamente, l'ordine di immediato rilascio dell'immobile nei confronti del ed in favore del ), il bene è stato restituito all'appellato il CP CP_2
30.12.2015, cosicché è a quella data - e non già alla successiva pronuncia di primo grado di giudizio (25.10.2018) - che occorre fare riferimento per il calcolo complessivo del danno da risarcire, essendo cessata l'illecita occupazione da parte dell'appellante.
Ne consegue che il danno ammonta ad euro 26.400,00, per come, del resto, rilevato, pacificamente, dalle parti negli atti citati.
Il terzo ed il quinto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta, rispettivamente,
l'erroneità della condanna al rimborso di spese condominiali e di mediazione e di quelle processuali del giudizio di primo grado, sono infondati.
Quanto alle prime, per quanto sopra esposto, il difetto di certificato di agibilità non ha inciso sul godimento del bene e sul suo concreto utilizzo, cosicché sono addebitabili al gli oneri condominiali di cui si tratta. CP
Con riguardo, poi, al rimborso delle spese di mediazione, esso, al pari del rimborso di quelle processuali in generale, è determinato dall'esito complessivo e finale della lite, decisamente sfavorevole al (essendo stato condannato, tra l'altro, al rilascio CP dell'immobile ed al risarcimento del danno), risultando irrilevante il fatto che il CP sia risultato vittorioso nella mera fase cautelare del giudizio, fermo restando che dal verbale di mediazione del 7.5.2012, risulta smentito che avesse partecipato al tentativo di mediazione.
Sono tardivi e, perciò, inammissibili, del resto, i rilievi dell'appellante, contenuti soltanto nella comparsa conclusionale, secondo cui non sussistevano i presupposti per la
11 pronuncia sanzionatoria di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'appellante, con il suo comportamento, determinato il fallimento della procedura e secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza parziale del
, segnatamente, in ordine, anche, al rigetto della domanda quella di risoluzione CP_2 del contratto preliminare.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di primo grado e di quello di appello, valutato l'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza di non valendo, in CP senso contrario, l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione, limitato al calcolo del danno da liquidare in favore del , avendo, di fatto, l'appellato aderito, in CP_2 punto di fatto, le conclusioni proposto dall'appellante.
Peraltro, la riduzione dell'importo del risarcimento del danno, determinando un diverso scaglione di valore della controversia (segnatamente, da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), comporta una nuova liquidazione degli onorari di difesa.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, quindi, si liquidano in complessivi euro
3.809,00 (secondo il seguente calcolo: euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 2.252,00 per la fase decisoria), in applicazione dei parametri medi della tariffa forense, ridotti della metà, dello scaglione suddetto, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, della limitata attività istruttoria svolta (relativa essenzialmente alla consulenza tecnica d'ufficio) e dell'effettiva attività difensiva espletata (in rapporto al fatto che la maggiore parte delle questioni era stata risolta con la sentenza non definitiva).
Le spese di lite del giudizio di appello, invece, si liquidano, applicando i medesimi criteri, in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro
709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro
1.735,00 per la fase decisoria), in applicazione dei parametri medi dello scaglione suddetto, ridotti della metà, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. CP
672/2018, pubblicata il 25.10.2018, disattesa ogni altra contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- riduce l'importo della condanna di nei confronti di , a CP Controparte_2 titolo di indennità da occupazione dell'immobile oggetto di causa canoni, alla somma di euro 26.400,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese del giudizio CP Controparte_2 di primo grado, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali ed euro 201,90 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_5 Controparte_2 giudizio di appello grado, liquidate in complessivi euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 871/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore) dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 871/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile già oggetto di comodato, vertente tra:
nato a [...], il [...], codice fiscale CP
, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Biondo, che lo C.F._1 rappresenta e difende per procura rilasciata a margine della memoria di costituzione del giudizio di primo grado, con elezione di domicilio in Catanzaro, alla via de Filippis n.
214, presso lo studio professionale dell'avv. Francesco Leone;
Appellante
e
1 , nato a [...] l'[...], residente in [...], piazza Controparte_2
Marconi, codice fiscale elettivamente domiciliato in Paola (CS), C.F._2 via Nazionale n. 110, presso lo studio professionale dell'avv. Mariafrancesca Pizzini, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello;
Appellato
Conclusioni delle parti:
il procuratore dell'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP
d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione, deduzione e difesa, accogliere, per i motivi suesposti in fatto ed in diritto, il presente ricorso in appello, e per l'effetto riformare la sentenza n. 672/2018 oggetto dell'odierno gravame emessa dal Tribunale di Paola in data 25.10.2018 e per l'effetto:
1. Rigettare la domanda di indennizzo da occupazione senza titolo proposta da parte attrice, per difetto di prova del danno subìto;
2. in via subordinata 3. accertare e dichiarare che l'immobile oggetto di causa risulta, nel periodo di occupazione sprovvisto di certificato di agibilità
e pertanto non soggetto a stima per indennità di occupazione che pertanto è pari a zero euro, con conseguente rigetto della domanda di pagamento della indennità di occupazione;
4. in via subordinata e gradata, nell'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere diversamente, si chiede l'accertamento, mediante la rinnovazione della
CTU tecnica di un possibile valore locatizio basato sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile oggetto del giudizio che, parametrizzato alle caratteristiche strutturali di rifinitura e di posizione, risulta dalla stima del CTP pari ad euro 263,00 mensili;
In via gradata 5. nel caso di conferma della sentenza, senza rinuncia alle suindicate richieste, riguardo al pagamento dell'indennizzo come determinato nel primo grado, in riforma della sentenza appellata, rideterminare l'importo dovuto in euro
26.400,00, anziché di quello indicato nel provvedimento di primo grado. Con condanna di parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria, si insiste per la rinnovazione della CTU previa remissione della causa sul ruolo”;
2 il procuratore dell'appellato chiede: “
1. rigettare l'appello proposto Controparte_2 dal Sig. perché infondato in fatto e in diritto e temerario;
2. per CP
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
3. in via istruttoria, respingere la domanda di rinnovazione della CTU perché infondata e temeraria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 96 c.p.c., nonché condanna dell'appellante a versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 s.m.i., un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Paola
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 447-bis e 414 e ss. c.p.c., depositato presso la cancelleria del Tribunale di Paola il 16.7.2012 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, a ha chiesto, oltre CP Controparte_2 all'emanazione, in via d'urgenza ed ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di un ordine di rilascio dell'immobile sito in via M. A. Vaccari di Fuscaldo (CS), di: I) accertare la risoluzione ipso iure del contratto preliminare di compravendita del 20.8.2010, intercorso con il avente ad oggetto l'immobile suddetto;
II) accertare la risoluzione del contestuale CP contratto di comodato dell'immobile concluso tra le parti;
III) condannare il resistente al rilascio dell'immobile, detenuto senza titolo, nonché al risarcimento dei danni subiti;
IV) condannare il resistente al rimborso di spese di mediazione e di quote condominiali scadute ed al pagamento della somma di euro 50,00 ex art. 614 bis c.p.c. per ciascun giorno di ritardo nella restituzione dell'immobile, con fissazione del termine di decorrenza.
A fondamento delle domande, il ha affermato che: a) era comproprietario CP_2 dell'immobile sito in via M. A. Vaccari di Fuscaldo (CS), individuato in catasto con la particella n. 998 del foglio di mappa 45, subalterni n. 23 e n. 24, con destinazione ad ufficio;
b) il 20.8.2010, aveva sottoscritto con il un contratto preliminare di CP compravendita, avente ad oggetto l'immobile suddetto, subordinandolo alla condizione risolutiva della mancata concessione al medesimo, promissario acquirente, di un CP finanziamento relativo ad un progetto sovvenzionato dalla Regione Calabria;
c) in pari
3 data, le parti avevano stipulato un contratto di comodato, avente ad oggetto una delle unità immobiliari suddette (il subalterno n. 24), con scadenza del 31.12.2011; d) tuttavia, il non aveva dato riscontro né alla comunicazione del nominativo e dell'indirizzo CP del notaio scelto per la stipula del contratto definitivo né alla richiesta di rilascio dell'immobile, permanendo nella sua abusiva detenzione e impedendone il godimento all'attore.
Con memorie del 21.8.20112 (nella fase cautelare) e del 22.2.2013 (nella fase di merito), si è costituito in giudizio contestando le domande dell'attore e CP chiedendone il rigetto.
In particolare, il resistente ha eccepito: a) l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare, in quanto introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., anziché secondo il rito ordinario;
b) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto mero comproprietario dell'immobile insieme alla moglie, la Controparte_3 quale, tuttavia, non aveva agito in giudizio;
c) la non imputabilità al resistente del protrarsi dei tempi necessari per la stipula della compravendita, essendo ciò dipeso dal ritardo nella emanazione del bando dei finanziamenti per il quinquennio 2007/2013; d) la nullità del contratto di comodato per simulazione, posto che il solo contratto realmente voluto dalle parti era quello preliminare di compravendita.
Ammesse le prove con ordinanza del 7.3.2013 ed espletata l'attività istruttoria, consistita nella produzione documentale delle parti, nell'interrogatorio formale del e CP_2 nella escussione dei testimoni, il Tribunale di Paola, con sentenza non definitiva n. 925 del 15.12.2014, resa all'esito della discussione, ha così deciso: a) ha dichiarato, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., l'inammissibilità della domanda del di risoluzione del CP_2 contratto preliminare di compravendita del 20.8.2010; b) ha dichiarato risolto, per intervenuta scadenza in data 31.12.2011, ai sensi dell'art. 1809 c.c., il contratto di comodato del 20.8.2010 relativamente all'immobile identificato al foglio 45, p.lla 998, subalterno n. 24, stipulato tra le parti in causa, con conseguente diritto del ricorrente a rientrare nella immediata disponibilità dello stesso;
c) ha ordinato al entro il CP termine di 30 giorni, di rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile, condannandolo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento;
d) ha rigettato le eccezioni sollevate dal resistente in punto di simulazione del contratto di
4 comodato;
e) ha dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per la occupazione sine titulo dell'immobile di cui sopra;
f) ha rimesso la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di quantificare il danno suddetto tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio, rimettendo alla sentenza definitiva, anche, la decisione sulla domanda dell'attore di rimborso di spese di mediazione e di oneri condominiali.
Detta sentenza è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n.
560/2015, depositata in cancelleria il 28.4.2015 e passata in giudicato (v. in particolare, gli allegati n. 3, n. 4 e n. 5 della memoria di costituzione nel giudizio di appello del
). CP_2
La causa pendente davanti al Tribunale di Paola - rimessa sul ruolo al fine di svolgere adeguata istruttoria per l'accertamento del valore locativo dell'immobile oggetto del contratto, ai fini della quantificazione dei danni da risarcire, nonché per la decisione sulle altre domande di condanna al pagamento mediazione ed oneri condominiali e per la regolamentazione delle spese di lite - è, nel frattempo proseguita.
Espletata la c.t.u. (affidata al geom. , la causa, all'udienza del Controparte_4
25.10.2018, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
2. La sentenza n. 672/2018 del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza definitiva n. 672/2018, pubblicata il 25.10.2018, il Tribunale di Paola ha così deciso: a) ha condannato il parte resistente, al pagamento, in favore del CP
, parte ricorrente, della somma di euro 45.100,00, a titolo di indennità da CP_2 occupazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) ha condannato il resistente, inoltre, al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 149,91, a titolo di quote condominiali scadute, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) ha condannato il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, comprensive di quelle di mediazione;
nonché, ai sensi dell'art. 8, co. 4 bis,
d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
d) ha posto definitivamente a carico della parte resistente le spese di c.t.u.
5 In particolare, il Tribunale - dopo avere precisato che, a seguito della sentenza parziale del 15.12.2014, la decisione atteneva esclusivamente: I) alla quantificazione dell'indennità da illegittima occupazione spettante alla parte ricorrente;
II) alla domanda del ricorrente di condanna per il pagamento degli oneri condominiali;
III) alla ulteriore domanda di condanna al il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione - ha rilevato che: a) con riferimento all'indennità da illegittima occupazione, la quantificazione doveva avvenire in conformità alle risultanze dell'espletata c.t.u., da cui emergeva che il più probabile valore locativo dell'immobile era pari ad € 550,00 mensili, pari ad un canone annuo di € 6.600,00, cosicché tale indennità, calcolata dal
1°.12.2012 fino al momento della decisione, era pari a euro 45.100,00; b) dalla illegittimità dell'occupazione dell'immobile derivava l'obbligo del di rimborsare CP al , anche, le spese per oneri condominiali per l'anno 2012; c) il resistente CP_2 doveva essere gravato, infine, in virtù della soccombenza, delle spese processuali, comprese quelle di mediazione, nonché della sanzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010.
3. Il presente giudizio di appello
Con ricorso presentato il 24.4.2019 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, al procuratore di , avverso la suddetta sentenza ha proposto Controparte_2 appello lamentando, in sintesi: I) l'insussistenza e, comunque, la CP mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo, erroneamente liquidato, supponendolo il giudice in re ipsa; II) la violazione art. 115 c.p.c. e l'errata valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della suddetta quantificazione del danno, ignorando le osservazioni del consulente tecnico di parte sull'assenza del certificato di agibilità dell'immobile; III) l'erroneità e illegittimità della condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione, poiché: a) quanto a queste ultime, il Tribunale non aveva tenuto conto che il era risultato vittorioso nella fase cautelare del giudizio e CP che, del resto, aveva partecipato al tentativo di mediazione;
b) gli oneri condominiali non erano dovuti in relazione ad un immobile non utilizzabile, difettando il certificato di agibilità; IV) l'errato calcolo dell'indennità dell'occupazione, atteso che era stata calcolata fino alla decisione e non già fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, restituito, forzatamente, già il 30.12.2015, a seguito di sfratto eseguito
6 sulla base della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato il
25.11.2015; V) l'errata condanna al rimborso delle spese legali, in quanto la pronuncia di rigetto della domanda cautelare del di rilascio dell'immobile in via di CP_2 urgenza avrebbe giustificato la condanna dell'attore al pagamento delle spese di tale fase ovvero la compensazione delle spese di giudizio ex art. 92 c.p.c. Ha, quindi, chiesto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 7.2.2020, si è costituito nel presente giudizio di appello , resistendo all'avverso Controparte_2 gravame ed affermando, in sintesi, che: a) il primo motivo di appello era infondato e temerario, avendo il Tribunale, già con la sentenza parziale n. 925/2014, confermata dalla Corte di Appello, compiutamente accertato il danno da occupazione senza titolo;
b) il secondo motivo era parimenti infondato, in quanto argomentato sulla base di eccezioni e rilievi sollevati tardivamente e, comunque, insussistenti, alla luce di quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio;
c) la pronuncia di condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione ed al pagamento delle spese processuali, era corretta, poiché il era risultato, all'esito della lite, soccombente ed aveva goduto CP dell'immobile, rilevando, sotto altro profilo, che l'appellante non aveva partecipato al tentativo di mediazione, come risultava dal verbale negativo del 7.5.2012 e, del resto, non aveva impugnato la pronuncia di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010;
d) era inammissibile il motivo di impugnazione sull'errato calcolo dell'indennità dell'occupazione, atteso che non era stata data prova dell'effettivo rilascio dell'immobile il 30.12.2015 e, d'altra parte, l'istanza congiunta di correzione di errore materiale era stata disattesa dal giudice;
e) era corretta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado, vista la sua temeraria condotta processuale. L'appellato si è, quindi, opposto all'accoglimento dell'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio ed ha concluso come riportato in epigrafe.
Assegnata la trattazione della causa alla terza sezione civile della Corte di Appello, con ordinanza del 9.11.2020, la Corte ha rigettato, in quanto ritenute superflue, le istanze istruttorie di parte appellante ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni
(in tal modo, determinando, implicitamente, la prosecuzione del processo, secondo le forme del rito ordinario).
L'udienza di precisazione delle conclusioni è stata, più volte aggiornata.
7 Soppressa la terza sezione civile della Corte di Appello, la cognizione della causa è stata assegnata alla seconda sezione civile.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
Con la comparsa conclusionale, il nel richiamare le sue difese, ha ribadito il CP motivo di impugnazione circa l'erroneità e illegittimità della condanna alle spese condominiali e di mediazione, aggiungendo, peraltro, che non sussistevano i presupposti per la pronuncia di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'appellante, con il suo comportamento, determinato il fallimento della procedura. Ha evidenziato, inoltre, in relazione al regime delle spese del giudizio di primo grado, la soccombenza parziale del , segnatamente, in ordine, oltre che al rigetto della CP_2 domanda cautelare, al rigetto di quella di risoluzione del contratto preliminare.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola con la sentenza non definitiva n.
925/2014, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 560/2015
(passata in giudicato) e, dall'altro, dei motivi di appello proposti da CP nonché delle eccezioni e difese di , appare opportuno chiarire che il Controparte_2 presente giudizio ha ad oggetto: I) l'ammissibilità ed il fondamento del motivo di appello concernente la mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo dell'immobile oggetto di causa, liquidato dal Tribunale con pronuncia censurata dal
II) la corretta quantificazione di tale danno, essendo stata censurata CP dall'appellante quella effettuata dal Tribunale nella sentenza definitiva;
III) la correttezza della condanna dell'appellante al rimborso delle spese condominiali e di mediazione in favore del;
IV) la regolamentazione delle spese processuali del CP_2 primo grado di giudizio;
V) la determinazione delle spese di lite del giudizio di appello.
8 2. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di impugnazione (rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223 1226 e 2697: il danno non è in re ipsa”), censura la sentenza del Tribunale di Paola per l'insussistenza e, CP comunque, la mancanza di prova del danno da occupazione senza titolo, erroneamente liquidato supponendolo in re ipsa, laddove la giurisprudenza richiede, perché tale danno possa essere liquidato, che esso sia allegato e provato, mentre, nel caso di specie, il non ha assolto tali oneri. CP_2
Con un secondo motivo di appello (rubricato “Violazione dell'art. 115 c.p.c. 1477
c.c./erroneità – difetto – insufficiente motivazione”), il si lamenta dell'errata ed CP immotivata valutazione del primo giudice di congruità ed adeguatezza della consulenza tecnica d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno suddetto, ignorando completamente le osservazioni del consulente tecnico di parte sull'assenza del certificato di agibilità dell'immobile e sulla mancanza di un suo accatastamento, cosicché, secondo l'appellante, deve ritenersi errata la stima del consulente tecnico di ufficio del valore locatizio del bene che avrebbe dovuto essere escluso o, comunque, ridotto.
Con un terzo motivo di impugnazione (indicato nell'atto di appello come n. 4 e rubricato “Erroneità – illogicità della motivazione”), l'appellante lamenta l'erroneità e illegittimità della condanna al rimborso delle spese condominiali e di mediazione, poiché: a) quanto a queste ultime, il Tribunale non aveva tenuto conto che il era CP risultato vittorioso nella fase cautelare del giudizio e che, del resto, aveva partecipato al tentativo di mediazione;
b) gli oneri condominiali non erano dovuti in relazione a immobili non utilizzabili, quale quello in questione, difettando il certificato di agibilità.
Con un quarto motivo di impugnazione (indicato come n. 5 e rubricato “Erroneità del calcolo relativo all'entità della condanna al pagamento dell'indennizzo”), l'appellante censura l'errato calcolo, nella sentenza definitiva impugnata, dell'indennità dell'occupazione, in via forfetaria e quale danno in re ipsa, atteso che era stata calcolata fino alla decisione e non già fino al momento dell'effettivo rilascio dell'immobile, restituito forzatamente già il 30.12.2015, a seguito di sfratto eseguito sulla base della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, passata in giudicato il 25.11.2015, cosicché
l'entità della liquidazione doveva essere pari ad euro 26.400,00.
9 Con un quinto motivo di impugnazione (indicato nell'appello come n. 6 e rubricato
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.”), l'appellante lamenta la condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, benché la pronuncia della fase cautelare fosse a lui favorevole, cosicché dovevano essergli liquidate le spese di tale fase o, quanto meno, le spese di giudizio avrebbero dovuto essere compensate.
Il primo motivo di impugnazione, concernente l'an della domanda di risarcimento del danno per occupazione sanzione titolo dell'immobile oggetto di causa, è inammissibile, posto che, con la sentenza non definitiva n. 925/2014, confermata dalla Corte di Appello
e passata in giudicato, è stato riconosciuto tale diritto in capo al , cosicché ogni CP_2 questione, sul punto, è coperta del giudicato (peraltro, il Tribunale aveva adeguatamente motivato circa la prova di tale danno).
Il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, concernenti la quantificazione del danno e strettamente tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo, avente ad oggetto i criteri di liquidazione del danno di cui si tratta, è infondato, in quanto, sul punto, la sentenza impugnata, ed è tutto condivisibile, salve le precisazioni seguenti.
Il valore locatizio dell'immobile occupato senza titolo dall'appellante, infatti, è stato desunto dalle compiute, argomentate e documentate valutazioni del perito appositamente nominato dal Tribunale che lo ha ricavato, a sua volta, dall'analisi del valore di locazione di immobili simili, siti nella stessa zona, oltre che dalla consistenza e dallo stato complessivo di quello oggetto di stima. In particolare, l'appartamento, dotato di collaudo statico, si presentava rifinito in ogni sua parte, dotato di pavimentazione, infissi, rivestimenti, impianti idraulico ed elettrico, allaccio al sistema fognario (v. pagg. 2 e 3 della relazione peritale).
Il consulente, nel replicare alle osservazioni dell'esperto di fiducia del ha CP evidenziato la sostanziale irrilevanza, ai fini della stima di cui si tratta, della mancanza del certificato di agibilità, poiché essa era conseguenza (come, deve ritenersi, il mancato accatastamento: v., del resto, quanto emerso nel corso del sopralluogo eseguito dal consulente), non già di difetti dell'immobile, ma della circostanza che non era stato completato l'iter burocratico preliminare al rilascio di detto certificato, anche a causa della occupazione da parte dell'appellante, cosicché la sua mancanza non valeva ad
10 inficiare l'obiettivo valore locatizio del bene, per come accertato sulla base di contratti di locazione di beni siti nella stessa zona (v. le repliche del consulente tecnico di ufficio).
Si trattava, del resto, di mobile nuovo e completo di ogni impianto, di cui l'appellante godeva regolarmente, tanto che lo aveva ricevuto in comodato nel 2012 e continuava occuparlo.
Pertanto, il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
È ammissibile (non trattandosi di errore materiale, ma di giudizio) e fondato, invece, il quarto, atteso che è pacifico tra le parti, tanto da non richiedere prova specifica sul punto
(v. la comparsa di costituzione in appello del e l'istanza congiunta delle parti CP_2 di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado) che, a seguito della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella non definitiva del
Tribunale di Paola (e, segnatamente, l'ordine di immediato rilascio dell'immobile nei confronti del ed in favore del ), il bene è stato restituito all'appellato il CP CP_2
30.12.2015, cosicché è a quella data - e non già alla successiva pronuncia di primo grado di giudizio (25.10.2018) - che occorre fare riferimento per il calcolo complessivo del danno da risarcire, essendo cessata l'illecita occupazione da parte dell'appellante.
Ne consegue che il danno ammonta ad euro 26.400,00, per come, del resto, rilevato, pacificamente, dalle parti negli atti citati.
Il terzo ed il quinto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta, rispettivamente,
l'erroneità della condanna al rimborso di spese condominiali e di mediazione e di quelle processuali del giudizio di primo grado, sono infondati.
Quanto alle prime, per quanto sopra esposto, il difetto di certificato di agibilità non ha inciso sul godimento del bene e sul suo concreto utilizzo, cosicché sono addebitabili al gli oneri condominiali di cui si tratta. CP
Con riguardo, poi, al rimborso delle spese di mediazione, esso, al pari del rimborso di quelle processuali in generale, è determinato dall'esito complessivo e finale della lite, decisamente sfavorevole al (essendo stato condannato, tra l'altro, al rilascio CP dell'immobile ed al risarcimento del danno), risultando irrilevante il fatto che il CP sia risultato vittorioso nella mera fase cautelare del giudizio, fermo restando che dal verbale di mediazione del 7.5.2012, risulta smentito che avesse partecipato al tentativo di mediazione.
Sono tardivi e, perciò, inammissibili, del resto, i rilievi dell'appellante, contenuti soltanto nella comparsa conclusionale, secondo cui non sussistevano i presupposti per la
11 pronuncia sanzionatoria di cui all'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'appellante, con il suo comportamento, determinato il fallimento della procedura e secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza parziale del
, segnatamente, in ordine, anche, al rigetto della domanda quella di risoluzione CP_2 del contratto preliminare.
4. Le spese di lite
Le spese di lite del giudizio di primo grado e di quello di appello, valutato l'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza di non valendo, in CP senso contrario, l'accoglimento del quarto motivo di impugnazione, limitato al calcolo del danno da liquidare in favore del , avendo, di fatto, l'appellato aderito, in CP_2 punto di fatto, le conclusioni proposto dall'appellante.
Peraltro, la riduzione dell'importo del risarcimento del danno, determinando un diverso scaglione di valore della controversia (segnatamente, da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00), comporta una nuova liquidazione degli onorari di difesa.
Le spese di lite del giudizio di primo grado, quindi, si liquidano in complessivi euro
3.809,00 (secondo il seguente calcolo: euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 2.252,00 per la fase decisoria), in applicazione dei parametri medi della tariffa forense, ridotti della metà, dello scaglione suddetto, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, della limitata attività istruttoria svolta (relativa essenzialmente alla consulenza tecnica d'ufficio) e dell'effettiva attività difensiva espletata (in rapporto al fatto che la maggiore parte delle questioni era stata risolta con la sentenza non definitiva).
Le spese di lite del giudizio di appello, invece, si liquidano, applicando i medesimi criteri, in complessivi euro 4.996,00 (euro 1.029,00 per lo studio della controversia;
euro
709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro
1.735,00 per la fase decisoria), in applicazione dei parametri medi dello scaglione suddetto, ridotti della metà, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività difensiva espletata.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. CP
672/2018, pubblicata il 25.10.2018, disattesa ogni altra contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- riduce l'importo della condanna di nei confronti di , a CP Controparte_2 titolo di indennità da occupazione dell'immobile oggetto di causa canoni, alla somma di euro 26.400,00, oltre interessi legali dalla domanda e fino al saldo;
- condanna il al pagamento in favore di delle spese del giudizio CP Controparte_2 di primo grado, liquidate in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali ed euro 201,90 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_5 Controparte_2 giudizio di appello grado, liquidate in complessivi euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11.9.2025
Il Consigliere relatore ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
13