Articolo 67 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 66Articolo 68
Versione
2 maggio 1963
Art. 67.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la competenza
propria dell'esercizio finanziario
1950-51 (articolo 63)................. L. 35.000 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 65)......................... L. 1.510.000 -

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. --
----------------------
Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 1.545.000 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963