Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21616 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12695/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12695 del 2022, proposto da LL LL, BE CE, rappresentati e difesi dall'avvocato David Mozzicafreddo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nazzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Micol Buonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Ordinanza del responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Nazzano n. 17 del 18/06/2022 - prot. n. 2565 con la quale si “ annulla ex art. 21 nonies legge n. 241/90 la S.C.I.A. prot. 3370 del 30.10.2021” e viene ingiunto il seguente ordine “1. La non esecuzione delle opere di cui alla S.C.I.A. prot. 3370 del 30.10.2021; 2) di provvedere entro 90 (NOVANTA) giorni dal ricevimento della presente all’esecuzione di tutte le opere necessarie a conformare lo stato dei luoghi a quanto assentito con Concessione per eseguire attività edilizia n. 1 del 19.04.2001 ” presso l’abitazione dei ricorrenti, sita nel comune di Nazzano alla Loc. Piscarello – meglio distinta al N.C.T. al foglio 5 n. 301 sub 1 e 2
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nazzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, quali comproprietari per la quota di ½ ciascuno dell’unità immobiliare sita in Nazzano (Roma), alla Loc. Piscarello e meglio distinta al N.C.T. al foglio 5 n. 301 sub 1 e 2, in data 30 ottobre 2021 depositavano presso il Comune di Nazzano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, assunta al n. 3370 del protocollo, avente ad oggetto la “ variante in corso d’opera a permesso di costruire n.1 del 19/04/2001 ”.
A seguito del deposito della predetta S.C.I.A. in data 12 novembre 2021 il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nazzano, con nota prot. n. 3482, chiedeva l'integrazione della documentazione prodotta ed in particolare: “ 1. Riferimento normativo che consente di escludere dal calcolo della cubatura il volume compreso all'interno della controsoffittatura al piano sottotetto; 2. Indicare cosa rappresenta la campitura posta in corrispondenza del piano S1 sul prospetto1P; 3. Integrare il versamento dei diritti di segreteria;” (doc. n. 3). Con la predetta comunicazione il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Nazzano faceva altresì richiesta del pagamento degli oneri concessori, che venivano quantificati complessivamente nell'importo di €. 2.857,04”.
Il tecnico incaricato dagli odierni ricorrenti, si dice, ottemperava alle richieste avanzate dall’Ufficio Tecnico del Comune.
In data 5 febbraio 2022 il responsabile dell’Area Tecnica comunicava l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione quantificando nuovamente gli oneri concessori complessivamente in €. 3.163,12 oltre interessi legali, e chiedendo a garanzia del pagamento che venisse prodotta una polizza fideiussoria.
Il 29 aprile 2022 i ricorrenti presentavano istanza di accesso agli atti amministrativi, con la quale chiedevano di poter visionare il fascicolo inerente la S.C.I.A. prot. n. 3370 del 30/10/2021, per poterne estrarre copia della specifica di calcolo afferente la determinazione degli oneri concessori.
La P.A., si afferma, non dava, tuttavia, seguito a tale richiesta di accesso agli atti.
Veniva, invece, emessa l’ordinanza n. 17 notificata il 30 giugno 2022, qui gravata con unico motivo, così rubricato “ violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere”.
Nel motivo (in cui non sono citate doglianze rispetto al diniego di accesso) si deduce in sintesi che le richieste istruttorie del Comune erano state riscontrate dai ricorrenti; che l’intervento richiesto risultava essere a titolo gratuito trattandosi di un ampliamento non superiore al 20%; che era pretestuosa e del tutto destituita di fondamento la motivazione dell’atto relativa al mancato avvio dei lavori oggetto della scia del 30 ottobre 2021, dato che era il Comune che aveva intimato di non avviarli; che le contestazioni tecniche citate nell’atto gravato, inerenti le difformità riscontrate rispetto alla c.e. del 2001, sono inconsistenti; che non vi è alcuna difformità sull'immobile, visto che si tratta di opere non ultimate che dovevano essere completate in esecuzione di quanto previsto nella S.C.I.A. del 30.10.2021.
Il Comune di Nazzano si è costituito per resistere difendendosi con documenti e memorie.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025.
Va in primo luogo respinta l’istanza di rinvio presentata da parte ricorrente, sul rilievo dell’avvenuta presentazione di istanza di sanatoria per parziali difformità D.P.R. n. 380/2001, articolo 36-bis, comma 4. La richiesta è da rigettare ai sensi dell’art. art. 73 comma 1 bis c.p.a. posto che quello prospettato non è un caso eccezionale. Né l’istanza a sanatoria è in grado di spiegare effetti sull’ordinanza adottata e qui gravata.
Nel merito il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
L’atto gravato è così denominato “ ordinanza di annullamento della s.c.i.a. prot. 3370 in data 30.10.2021 e rimessa in pristino dei luoghi conseguente ad esecuzione di opere eseguite in difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato”.
In esso si attesta che “ ad oggi i richiedenti non hanno provveduto ad ottemperare a quanto richiesto con nota prot. 3482 del 12.11.2021; • ad oggi i richiedenti non hanno provveduto a comunicare il nominativo del D.L. … ”.
Avuto riguardo alla sua portata dispositiva l’atto ordina “ 1. La non esecuzione delle opere di cui alla S.C.I.A. prot. 3370 del 30.10.2021; 2. di provvedere entro 90 (NOVANTA) giorni dal ricevimento della presente all’esecuzione di tutte le opere necessarie a conformare lo stato dei luoghi a quanto assentito con Concessione per eseguire attività edilizia n. 1 del 19.04.2001 ”.
Tale ordinanza è, quindi, contestualmente (ed eminentemente) di ripristino ex art. 34 DPR 380/2001, per le opere eseguite in difformità rispetto alla c.e. del 2001, e inibitoria rispetto alla CI del 30 ottobre 2021.
L’ordinanza di ripristino rispetto ai lavori svolti in difformità rispetto al titolo edilizio è stata emanata a seguito di due sopraluoghi effettuati (il 25 gennaio 2022 e l’11 aprile 2022; verbali depositati nel parallelo ricorso nrg 6861/2021, chiamato in decisione alla medesima odierna udienza) da funzionario comunale, ausiliario di p.g., accompagnato da militari dell’Arma dei Carabinieri.
All’esito dei sopraluoghi, come riportato nell’ordinanza qui impugnata sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto a quanto autorizzato con c.e. del 2001: • incremento della larghezza dell’intercapedine sul prospetto est che ha ad oggi una larghezza massima di m. 2,70. Detto incremento della larghezza dell’intercapedine è in contrasto con l’art. 70 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C. n. 38 del 28/11/2005 che prevede per le intercapedini ampiezza massima pari a 1,20 m.; • una ridistribuzione delle altezze tra piano S1 e piano terra con conseguente aumento di cubatura residenziale posta al P.T. da mc. 388,38 (assentiti con C.E. 01/2001) a mc.409,09 (effettivamente realizzati) riscontrabili dall’elaborato grafico allegato alla prot.3370 in data 30.10.2021; • la mancata asseverazione dell’epoca di realizzazione del solaio di copertura in assenza della quale non è verificabile la legittimità dell’applicazione della L.R. Lazio 6/2008 in riferimento alla coibentazione del piano sottotetto”.
Deve rilevarsi che con riferimento a tale ultima questione (asseverazione del solaio) parte ricorrente nulla deduce e che, ad ogni, modo, anche con riferimento a tutte le altre difformità accertate e citate nell’ordinanza, deve essere considerata la portata dei verbali di sopraluogo richiamati e la loro forza fidefaciente ex art. 2700 c.c. sino a querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Deve, quindi, qui ribadirsi che "in materia edilizia il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale al fine di contrastare il fenomeno dell'abuso edilizio proviene da pubblici funzionari e costituisce atto pubblico che acquista portata fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esso accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante" (così Cons. St., sez. II, n. 633/2021), (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 24 ottobre 2025, n. 889; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 16 gennaio 2023, n. 710; T.A.R. per il Veneto, sez. II, 1° luglio 2024, n. 1666).
Nella specie, dunque, devono ritenersi provate le difformità riscontrate, alle quali in modo vincolato è obbligatoriamente seguita l’ordinanza di ripristino emanata, a cui è dovuta necessariamente seguire l’inibitoria rispetto alla CI presentata il 31 ottobre 2021 (priva, peraltro, della nomina di Direttore lavori in sostituzione del dimissionario) a completamento in variante dei lavori assentiti con la c.e. del 2001, dato che tale segnalazione certificata si riferiva ad immobile realizzato in difformità rispetto all’assentito.
Il fatto che il provvedimento impugnato rechi, tra gli ordini prescritti, prima l’inibitoria e poi la riduzione in pristino stato, è mera incongruenza formale che non muta la sostanza della portata precettiva dell’atto, derivante direttamente dalle norme di legge.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del Comune di Nazzano delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TA, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
AB EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | EN TA |
IL SEGRETARIO