Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5625
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

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In tema di riassunzione del processo interrotto, il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa ha natura perentoria, e, pur essendo meramente ordinatorio quello ex art. 303 dello stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, la possibilità di proroga di quest'ultimo termine , o, in caso di scadenza dello stesso, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sono condizionate al mancato decorso del semestre dalla conoscenza legale della causa di interruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5625
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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