Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
In tema di riassunzione del processo interrotto, il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione della causa ha natura perentoria, e, pur essendo meramente ordinatorio quello ex art. 303 dello stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, la possibilità di proroga di quest'ultimo termine , o, in caso di scadenza dello stesso, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sono condizionate al mancato decorso del semestre dalla conoscenza legale della causa di interruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5625 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR BR, elettivamente domiciliata in Roma. Lungotevere dei Mellini n. 24, presso l'avv. Francesco Saverio Mussari, che la difende, unitamente all'avv. Gianluigi Matta, in forza di mandato in atti;
- ricorrente principale -
contro
US OS e S.A.S. IMMOBILIARE BA, in persona del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Gancia n. 5, presso l'avv. Raniero Bernardini, che li difende, unitamente all'avv. Donatella US, in forza di mandato in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 5 maggio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito l'avv. Raniero Bernardini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 novembre 1986 EL NA conveniva dinanzi al Pretore di Torino LS IA ved. AR chiedendo elle fosse dichiarato elle la stessa non aveva titolo per occupare una soffitta condominiale. Esponeva infatti l'attrice di essere comproprietaria di un alloggio nell'edificio condominiale sito in Torino. Via A. Volta 3, nonché del 29/1000 delle parti comuni, precisando che queste comprendevano anche l'alloggio del custode, formato da vari ambienti al primo piano, da cantina nel sotterraneo e da soffitta al piano sottotetto, contrassegnata con il n. 12, occupata senza titolo dalla convenuta.
Questa si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, sollevando varie eccezioni di rito e, nel merito, in via riconvenzionale, che fosse dichiarato che la soffitta in questione apparteneva alla s.r.l. BA, che l'aveva acquistata in forza di rogito del 24 luglio 1952, la quale sin dall'inizio l'aveva data in godimento ad essa IA. In subordine, che fosse dichiarato che ella, unitamente alla società BA, aveva usucapito la soffitta a seguito di possesso continuativo iniziato sin dal 27 luglio 1952. All'udienza del 17 febbraio 1992 il difensore della convenuta dichiarava l'avvenuto decesso della propria cliente ed il processo veniva interrotto. Con ricorso depositato il 23 giugno 1992 la NA chiedeva la fissazione dell'udienza per la riassunzione ed il pretore, con decreto del 25 giugno 1992 fissava ai sensi dell'art. 303 c.p.c. l'udienza del 16 novembre 1992. Ricorso e decreto erano notificati il 7 settembre 1992 agli eredi della IA ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. mediante deposito nella casa comunale ed affissione dell'avviso al portone dello stabile, ma la raccomandata relativa alla notizia del deposito, inviata in via Volta 3, veniva restituita con l'annotazione sconosciuta. Alla udienza del 16 novembre, pertanto, il pretore rinviava per nuova notifica alla udienza del 30 novembre 1992, e la notifica veniva regolarmente effettuata il 19 novembre, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Alla udienza del 30 novembre nessuno compariva per gli credi della IA, mentre interveniva volontariamente in giudizio la Immobiliare BA s.a.s. la quale, oltre a contestare la regolarità della notifica fatta ai suddetti eredi, chiedeva riconvenzionalmente che fosse accertato che la soffitta in questione era di sua proprietà. In forza del rogito del 24 luglio 1952 o, in via subordinata, per intervenuta usucapione.
All'esito il pretore, con sentenza del 17 novembre 1997. accoglieva la domanda principale, dichiarando che gli eredi della IA non avendo alcun titolo per l'occupazione della soffitta condominiale e respingeva o dichiarava improcedibili le domande riconvenzionali della convenuta e dell'intervenuta. Tale sentenza veniva impugnata da SV US, quale crede di LS IA, nonché dalla Immobiliare BA ed il Tribunale di Torino, con sentenza del 5 maggio 1999, in totale riforma della decisione impugnata dichiarava l'estinzione del processo instaurato dalla NA dinanzi al pretore.
Rilevava il giudice di appello che il processo era stato dichiarato interrotto alla udienza del 17 febbraio, e pertanto doveva essere proseguito o riassunto. ex art. 305 c.p.c., entro sei mesi dalla interruzione, e quindi entro il 2 ottobre 1992, tenuto anche conto della sospensione feriale dei termini. Parte attrice aveva depositato il ricorso per la riassunzione il 23 giugno 1992, ed il pretore. con decreto del 25 giugno 1992, aveva fissato per la riassunzione l'udienza del 16 novembre 1991 ma ricorso e decreto non erano stati notificati per detta udienza, nel corso della quale il pretore aveva ordinato la rinnovazione della notifica. Senonché è pacifico che il termine fissato per la riassunzione sia prorogabile prima della scadenza, od anche dopo, ma la relativa istanza, corrispondente ad un nuovo ricorso in riassunzione, deve essere formulata entro il termine di sei mesi dall'avvenuta interruzione. Il tribunale rigettava poi l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dalla NA, rilevando che la BA con il proprio atto di intervento aveva immediatamente eccepito la decadenza dell'attrice in riassunzione e la nullità dell'atto di riassunzione, e tale eccezione può essere dedotta da tutte le parti interessate, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c., e quindi anche da una parte diversa da quella nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo.
Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la NA in base a tre motivi di ricorso, cui resistono con controricorso SV US, erede della IA. e l'Immobiliare BA, che propongono anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione dell'art. 329 c.p.c. la ricorrente principale con il primo motivo sostiene che l'eccezione di inammissibilità dell'appello avrebbe dovuto essere esaminata prima di quella di estinzione del giudizio, e poiché gli appellanti avevano riconosciuto che la IA non aveva titolo all'occupazione del vano condominiale, il tribunale, preso atto di tale ammissione, avrebbe dovuto riconoscere che la stessa coincideva con la statuizione del pretore, e che quindi l'erede della IA non aveva interesse ad eccepire l'estinzione del giudizio, del quale aveva accettato di fatto la sentenza conclusiva.
Il motivo non è fondato.
L'atto di appello proposto dal US, erede della IA, e dalla Immobiliare IM, proponeva esplicite richieste al giudice di secondo grado, con l'indicazione di una precisa graduazione delle stesse, e non conteneva alcuna ammissione che la IA non avesse titolo per occupare la soffitta in contestazione, sostenendo la IM di esserne proprietaria e di averla data in godimento prima alla IA e poi all'erede di questa. Non si vede quindi perché il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello. Inoltre, come ha correttamente ricordato il tribunale, l'eccezione di estinzione del processo, per non essere stato riassunto, dopo la sua interruzione, nel termine perentorio di sei mesi, può essere sollevata da tutte le parti interessate, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., 4^ c.p.c., e quindi anche da una parte diversa da quella nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo. Con il secondo motivo la stessa ricorrente denunzia la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 291 comma 1^, 156 comma 3^, 303 comma 1^, 2^ e 4^, 305 - 307 comma 3 c.p.c., sostenendo che il tribunale aveva errato nel ritenere non effettuata la notificazione del ricorso e decreto agli credi della IA per l'udienza del 16 novembre 1992, e si sarebbe poi contraddetto nell'affermare che il pretore aveva a tale udienza disposto la rinotifica di detti atti per l'udienza del 30 novembre 1992. Così pure il tribunale avrebbe citato nel ritenere che l'istanza di fissazione di un nuovo termine per la notificazione corrisponderebbe ad un nuovo ricorso in riassunzione, poiché detta istanza non era stata mai proposta, avendo il pretore rinviato la causa d'ufficio, nè era necessaria, per effetto del disposto di cui all'art. 291 c.p.c.. Anche tale motivo risulta infondato.
Infatti, in tema di riassunzione del processo interrotto il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione ha natura perentoria e, sebbene sia meramente ordinatorio il termine di cui all'art. 303 c.p.c. in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dell'istante alla controparte, la possibilità di proroga dello stesso o, in caso di sua scadenza, di concessione di un nuovo termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sono possibili solo se non sia decorso il semestre dalla conoscenza legale della causa di interruzione (cfr.: Cass. sez. 1^, 10 giugno 1999 n. 5736. sez. 2^, 8 giugno 1994 n. 5548). Dalla sentenza impugnata risulta che era stata dichiarata l'interruzione del processo all'udienza del 17 febbraio 1992, per cui il termine perentorio per la riassunzione scadeva - tenuto anche conto del periodo di sospensione feriale dei termini - il 2 ottobre 1992. Dopo il deposito del ricorso per la riassunzione, avvenuto il 23 giugno 1991 il pretore fissò l'udienza del 16 novembre 1992 per il proseguimento del giudizio, ma poiché il ricorso ed il decreto non vennero notificati per tale udienza, nel corso della stessa il pretore dispose una nuova notifica, fissando altra udienza per il proseguimento. Alla stregua dei principi visti innanzi è evidente quindi l'irrilevanza delle questioni prospettate dalla ricorrente principale, poiché dopo la scadenza del termine di sei mesi dalla interruzione sia la richiesta di un nuovo termine per il rinnovo della notifica che la presentazione di un nuovo ricorso per la riassunzione sarebbero state tardive, così come l'eventuale ordine di rinnovo della notificazione emesso d'ufficio dal giudice. Infine con il terzo motivo la ricorrente principale denunzia il vizio di motivazione contraddittoria, per avere il tribunale, dopo avere accolto l'appello e respinto le difese dell'appellata, compensato integralmente le spese di primo grado, e posto le spese della c.t.u. a carico delle parti nella misura di un terzo per ciascuna. "stante l'esito del giudizio" dimostrando in tal modo di considerare anche gli appellanti corresponsabili di tale esito, pur avendo accolto il loro gravame.
Il motivo è inammissibile poiché con esso la NA si duole in sostanza del fatto che il giudice di appello abbia posto parte delle spese di consulenza tecnica a carico anche delle controparti US ed Immobiliare IM, pur avendone accolto il gravame. È evidente la carenza di interesse della NA a fare valere tale questione.
Quanto al ricorso incidentale proposto dal US e dalla Immobiliare IM, gli stessi censurano la sentenza impugnata per avere compensato le spese del giudizio di primo grado, ponendo a carico di ciascuna parte, nella misura di 1/3 per ciascuna, le spese di consulenza tecnica.
Anche tale motivo è inammissibile poiché censura il potere discrezionale del giudice in materia di spese del giudizio, il quale incontra l'unico limite del divieto di porre le stesse a carico della parte che risulti totalmente vittoriosa. Nella specie il tribunale ha correttamente posto le spese del giudizio di secondo grado a carico della NA, ed ha compensato interamente quelle del giudizio di primo grado, ponendo a carico di ciascuna delle parti un terzo delle spese di consulenza tecnica, della quale si erano tutte avvalse in uguale misura.
L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati sia con il ricorso principale che con quello incidentale determina il rigetto di entrambi i gravami. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002