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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6341 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G.N. 2434/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 15723/2023, pubblicata il 31.10.2023,
proposto da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Giuseppe Bernardi (CF. ) e (CF. C.F._2 Parte_2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mancuso ( ), come da C.F._5
procura alle liti in atti.
Appellato All'udienza del 09.10.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'odierna appellante in primo grado ha citato il portiere dello stabile presso cui risiede,
in Roma, via Monti Parioli n. 25, interno 3 Scala C, e ha Controparte_1
chiesto che nei suoi confronti venissero accolte le seguenti richieste: “(…) condannare il
sig. a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
cagionati alla sig. e quantificati nella somma complessiva di euro Parte_1
8.600,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta
in corso di giudizio, ritenuta di giustizia e liquidata, occorrendo con valutazione anche
equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata come
per legge”.
A fondamento di siffatta domanda ha illustrato una serie di comportamenti percepiti come contrari ai doveri contrattuali di portierato nonché persecutori nei confronti di essa istante,
tenuti dal convenuto, che in più e più occasioni si era rifiutato di consegnarle la posta e i pacchi recapitati da corriere, provocandone, in alcune occasioni, lo smarrimento e,
soprattutto, un significativo danno sia di natura patrimoniale, per le spese legali sostenute in via stragiudiziale, che non, per la sofferenza e il perdurante stato d'ansia causato dal ripetersi delle censurate condotte.
1.1-Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di tre testimoni. Non è stato invece possibile procedere all'interrogatorio formale della parte attrice, pur ammesso dal giudice di prime cure, non essendosi la stessa presentata all'udienza fissata per l'escussione per motivi di salute. 1.3-All'esito dell'istruttoria il tribunale ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha così statuito: “rigetta la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di condanna alla Controparte_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite di che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1
onorari, oltre accessori di legge”.
§2-In questa sede ha proposto appello con atto di appello, alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, in cui dopo essere stati illustrati una serie di episodi ritenuti probanti della dedotta condotta illecita, sono stati esposti motivi, rubricabili come segue: I) Erroneità della sentenza di
primo grado: sebbene il primo giudice abbia ritenuto (anche se solo in parte) confermati i fatti dedotti da parte attrice, così come emersi dalla prova testimoniale, non li ha poi valutati nella loro effettiva portata probatoria considerandoli, erroneamente, non di gravità tale da dare diritto al risarcimento del danno e relegandoli a meri “episodi di
disguidi”.
II) Erroneità della sentenza della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la
illiceità e gravità del comportamento posto in essere dal portiere per le considerazioni svolte nel motivo che precede e per aver rigettato la domanda, ritenendo che: “non vi sia in giudizio la prova certa dei danni, patrimoniale e non, subiti da parte attrice”; e che “la relazione del dott. , depositata in atti, appare estremamente generica Persona_1
anche sotto il profilo clinico e non è suffragata da alcun elemento come un verbale di
Pronto Soccorso o ricette relative a prescrizioni di medicinali o fatture che provino la sussistenza di una terapia che si sia prolungata per un periodo di tempo non trascurabile”.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti richieste: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza
impugnata: a) accertata la natura illecita del comportamento posto in essere dal Sig.
condannare quest'ultimo a risarcire i danni patrimoniali Controparte_1 e non patrimoniali cagionati alla Sig.ra quantificati nella Parte_1
complessiva somma di € 8.600,00= ovvero nella diversa somma maggiore o minore che
dovesse risultare dovuta, occorrendo con valutazione equitativa, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
b) condannare il Sig. alla refusione delle spese e compensi Controparte_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-Si è costituito anche in questo giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato, con vittoria di Parte_1
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
§2.2-La corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 350-bis c.p.c., all'esito della quale ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe.
§3-L'esposizione dell'impugnativa che ci occupa anzitutto si presta al rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia per la prolissa riedizione di tutti gli episodi asseritamente integranti comportamenti illeciti del convenuto nei medesimi termini in cui erano stati esposti in primo grado sia per la manifesta contraddittorietà degli assunti esposti a sostegno del primo motivo di appello rispetto a quelli relativi al secondo.
In effetti, con il primo motivo l'appellante pare lamentare la violazione dei doveri specificamente connessi al servizio di portierato, riguardo alla ricezione e consegna ai singoli condomini di posta ordinaria e pacchi, quest'ultimi contenenti merce acquistata con il metodo dell'e-commerce, mentre con il secondo motivo quelle medesime condotte di omessa consegna, unitamente a qualche ulteriore 'peculiare' episodio, quale dare un calcio ad un cappello “a falda larga” caduto da una borsa dell'appellante o palesare l'intento di non consegnare più pacchi e posta proprio e solo all'odierna appellante,
vengono indicati come veri e propri atti persecutori, con lo specifico intento di danneggiare l'istante, sì come in concreto avvenuto, considerato quanto attestato dal parere medico legale allegato in atti.
In merito all'appena indicato secondo rilievo, l'appellante deduce testualmente: <
questo proposito pare opportuno premettere che la giurisprudenza penale, ha precisato come, per aversi il suddetto evento dannoso, occorra che le condotte del soggetto agente
“abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della
vittima, non essendo richiesto l'accertamento di uno stato patologico”, e ciò in quanto
“la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione
del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica
che come malattia mentale e psicologica (Cass. pen., 14 novembre 2012, n. 18819, in questa Rivista, 2013, 1333; nello stesso senso: Cass. pen., 1° dicembre 2010-7 marzo
2011, n. 8832, cit., Cass. pen., 28 febbraio 2014, n. 21881; Cass. civ. 19 febbraio 2014,
n.18999).
È importante osservare come, invece, nel giudizio civile che abbia ad oggetto l'accertamento del fatto-reato in sede incidentale, al fine di provare l'evento dannoso rappresentato dall'anzidetto stato psicologico, l'attore possa giovarsi pure della prova per presunzioni semplici.
Quest'ultima, a norma dell'art. 2729 c.c., esige unicamente che gli elementi presuntivi addotti siano “gravi, precisi e concordanti” (potendosi peraltro fondare la prova presuntiva, secondo la giurisprudenza, anche su un solo fatto noto “purché grave e preciso” e quindi tale da far presumere di per sé solo quello ignoto da provarsi.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “In tema di presunzioni
semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più
d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché
grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla
legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi”. (Cass. civ., 11 settembre 2007, n. 19088, in Giust. civ. Mass., 2007, 9; nello stesso senso: Cass. civ., 26 marzo 2003, n. 4472, ivi, 2003, 613; Cass. civ., 9 settembre
2002, n. 12060, ivi, 2002, 1520; contra: Cass. civ., 31 ottobre 2008, n. 26331, ivi, 2008,
10, 1554).
È quel che, in sostanza, è avvenuto nel caso di specie dove la condotta illecita dell'agente,
caratterizzata da peculiare aggressività, e la violenza psichica di cui è stata vittima l'attrice (da ritenersi provata dalla prova testimoniale) è idonea a ritenere provato il
“turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato... in via presuntiva”,
in virtù di un'inferenza fondata sull'id quod plerumque accidit. […….]
Sulla base delle considerazioni tutte svolte, nella denegata ipotesi in cui, diversamente da quanto sopra dedotto, si ritenesse non fornita la prova del danno nelle declinazioni di quello biologico, esistenziale, ovvero incidente sulle “abitudini di vita e agli assetti relazionali” in ogni caso, poiché l'evento di danno implicato dal reato ha riguardato la sfera psichica della persona offesa, traducendosi in una “destabilizzazione della serenità
e dell'equilibrio psicologico della vittima”», apprezzabile in termini di “sofferenza morale”, il risarcimento da liquidare in favore dell'attrice potrà essere accertato in via presuntiva e liquidato equitativamente>>.
Ora, quali siano le condotte di gravità tale da integrare gli estremi della violenza privata
non è dato evincere dalla lettura degli scritti difensivi dell'appellante, neppure in punto di mera deduzione difensiva e ancor meno risulta acquisita prova di ciò.
Come già accennato, l'appellante ha richiamato le condotte illustrate nell'ambito del primo motivo di appello per dare sostanza anche al secondo. Tuttavia, gli episodi lamentati, in buona sostanza riconducibili all'ipotesi dell'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di portierato, non sono connotati dalla gravità e significatività
necessarie ad ipotizzare che tale inadempimento sia stato posto in essere con lo specifico intento di danneggiare la . Parte_3 In realtà, nell'atto di appello sono enumerati e genericamente descritti una serie di episodi in cui non sarebbe stata consegnata posta dalla medesima istante definita ordinaria e non sarebbero stati ricevuti e/o custoditi pacchi, sempre a lei destinati, essendo stati lasciati
innanzi alla guardiola del portiere o addirittura trafugati, senza dare nessun avviso alla destinataria.
Ora, pur volendo ritenere che tali episodi siano provati e si siano verificati, in mancanza di allegazione e prova del contenuto di ogni singolo plico postale non recapitato o rifiutato e di ogni singolo pacco non ricevuto, abbandonato senza custodia, rifiutato o sottratto,
con la conseguente altrettanto puntuale e specifica indicazione del danno che tale mancato recapito ha comportato in termini economici, quali ad es.: mora pagata per bollette non recapitate;
occasioni non potute cogliere per mancato recapito di convocazioni di lavoro o altro;
valore del contenuto dei pacchi che si assumo non consegnati o trafugati;
maggiori oneri o spese per il rifiuto di pacchi ed eventuale nuovo acquisto, ecc…., non è dato comprendere come questo collegio possa pervenire alla liquidazione dell'asserito danno.
Meglio volendo esplicitare, mancando le allegazioni e la prova di cui sopra non è dato comprendere quale sia il danno che in concreto è derivato dal lamentato illecito, mai essendo stati descritti e provati due degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie: le conseguenze dannose in concreto subite e il nesso eziologico fra la condotta inadempiente e le ridette ipotetiche conseguenze.
Di contro, l'appellato sin dal precedente grado ha allegato alla sua produzione (cfr. All.
nn. 2, 3, 4, 5) screenshot di messaggi whatsapp scambiati con l'appellante, per avvisarla dell'arrivo di numerosi pacchi, tutti recapitati nel mese di marzo 2020 ovvero in periodo pandemico;
il che, in mancanza di contestazione circa l'autenticità di tali messaggi,
unitamente alla considerazione della testimonianza del teste addotto dalla medesima parte attrice-appellante, che ha confermato che l'appellato era solito inviare una Tes_1
foto dei pacchi recapitati alla (cfr. verbale redatto all'udienza del 29.11.2022), Parte_1 rende davvero difficile ipotizzare la sistematica e intenzionale violazione dei doveri di recapito e consegna incombenti al portiere, nei termini lamentati dall'appellante.
Di contro, dalla lettura dei ridetti messaggi emerge la volontà più che collaborativa dell'appellato, addirittura è lui a ringraziare la dopo averla avvisata dell'arrivo Parte_1
di un suo pacco, mentre quest'ultima risponde con un secco “Si”.
Ancora vale la pena riportare testualmente le allegazioni difensive dell'appellante tese, a suo parere, a dare prova della gravità delle condotte perpetrate in suo danno: <
gravissime condotte [quelle relative alla mancata consegna e/o asserito rifiuto di
consegna di plichi e pacchi], perpetrate dal convenuto anche nei mesi di ottobre/novembre 2021, sono state tutte stigmatizzate nelle successive diffide inviate dai legali della Sig.ra all'amministratore del condominio e al portiere con le pec Parte_1
del 11/10/2021, 28/10/2021 e 19/11/2021 (documentazione depositata nel primo grado di giudizio ai nn. 25, 26 e 27).
16. In tale ultima missiva, oltre ai comportamenti illeciti sopra descritti, è stato addebitato al portiere un fatto molto grave che dimostra l'acredine e l'astio che il portiere ha nei confronti della Sig.ra ; si trascrive di seguito il passaggio, ricordando che la Parte_1
missiva è agli atti del primo grado di giudizio: “<..> 1) Durante la prima settimana di
novembre (dopo 1 nov), il Sig. , amico della Sig.ra e che la aiuta Tes_1 Parte_1
nella Sua attività, attendeva quest'ultima in macchina parcheggiata fuori dal cancello
(marciapiede opposto a quello del cancello) mentre il portiere era fuori dal cancello. Nel
tragitto dal cancello alla macchina alla Sig.ra è caduto un cappello (nero e Parte_1
con grandi falde rigide che era appoggiato in cima ad un sacchetto che stava portando
con sè). Appena caduto per terra, il portiere approfittando che la Cliente fosse di spalle
e non pensando di essere visto (ma lo è stato, in quanto era presente anche un'amica
della Sig.ra che ha assistito attonito all'occorso) – ha prontamente dato un Parte_1 calcio al suddetto cappello facendolo finire incastrato sotto una macchina parcheggiata
di fronte a lui e poi recuperato con difficoltà dal sig ”>>. Tes_1
Ora, tralasciando la mancanza di tangibile prova dell'accaduto, pur ipotizzandone la sussistenza, secondo il comune sentire dell'uomo medio della medesima condizione e
posizione socioculturale di ciascuna delle parti in lite, non è dato comprendere come il riferito episodio possa definirsi “grave” e idoneo a dare dimostrazione di una condotta definita “persecutoria” o addirittura sintomo di stalking condominiale.
In realtà, ciò che rimane tangibile è la circostanza che l'appellante, pur in assenza di qualsivoglia prova di un concreto danno derivante dai censurati comportamenti, non ha esitato a compulsare le iniziative dell'amministratore più volte e a far intervenire ben due suoi legali, i quali hanno anche inviato mail e diffide per redarguire il portiere.
Ancora, con specifico riguardo al secondo motivo di appello, ribadito che non sono stati illustrati oggettivi elementi che in qualche modo possano far ipotizzare che l'appellato abbia attuato condotte sorrette dall'intento di provocare danno a , Parte_1
anzi, emergendo il contrario dai dati oggettivi sopra illustrati, va pure osservato che gli episodi allegati a fondamento dell'azione che ci occupa paiono insufficienti a ritenere integrata la serietà della lesione di beni di primario rango e la gravità dell'offesa, entrambi richiesti dalla giurisprudenza per ipotizzare il diritto al chiesto risarcimento.
La risarcibilità del pregiudizio presuppone che la lesione sia grave e che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale. In altre parole, è da escludersi la risarcibilità dei cosiddetti danni “futili” o bagatellari, consistenti in meri disagi o fastidi, rientranti in una normale e auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza (cfr., per tutte, Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n.20615).
Vanno dunque condivise e confermate le determinazioni del primo giudice sul punto:
“pertanto, a fronte dei disagi sicuramente avuti da parte attrice in relazione a singoli eventi come dimostrati nel presente giudizio, non si ravvede da questo giudice nella
fattispecie in esame la serietà del danno e la gravità dell'offesa come richiesta dalla
Corte di Cassazione (sentenza n. 12885/2009) per il risarcimento degli stessi.”.
Come pure deve condividersi la valutazione del primo giudice allorché evidenzia che “la relazione del dott. , depositata in atti, appare estremamente generica Persona_1
anche sotto il profilo clinico e non è suffragata da alcun elemento come un verbale di
Pronto Soccorso o ricette relative a prescrizioni di medicinali o fatture che provino la sussistenza di una terapia che si sia prolungata per un periodo di tempo non trascurabile”,
e deve ulteriormente aggiungersi che la prova del danno morale soggettivo richiede la dimostrazione di fatti o situazioni rappresentanti obiettive manifestazioni di sofferenza psichica, stati depressivi o chiusura al mondo esterno. E, se è vero che la giurisprudenza
è costante nel ritenere valido il ricorso alla prova presuntiva del danno morale soggettivo,
nondimeno il danneggiato è onerato della puntuale allegazione del danno o quanto meno degli elementi di fatto in cui si esplica e manifesta la lamentata sofferenza interiore. Nel
caso in esame la relazione di parte, per quanto redatta da un medico-legale, non appare di per sé sufficiente a dimostrare lo stato depressivo della , perché non suffragata Parte_1
da altri oggettivi elementi di prova, quali certificazioni dello stato di salute della medesima istante proveniente da strutture pubbliche e, ancor meno, può ritenersi di per sé sola prova della riconducibilità al comportamento dell'appellato; ché, anzi, i lamentati comportamenti dell'appellato, per come descritti dalla medesima istante, seppure, in ipotesi, sussistenti di per sé non assurgono al rango di atteggiamento persecutorio idoneo,
secondo le regole di comune esperienza, a provocare crisi depressive in persona di media diligenza ed esperienza.
Inidoneo al segnalato scopo è anche il supplemento alla relazione clinica a firma del dott.
, prodotto in appello. Tale elaborato, se pur riportante la data del 26 Persona_2
aprile 2024, descrive il percorso di cura della a partire dal 12 gennaio 2021 e Parte_1 riporta due prescrizioni farmacologiche risalenti all'anno 2021, tal che se ne deve rilevare l'inammissibilità ai sensi dell'art 345 c.p.c.. E, in ogni caso, pur volendo trascurare il pregiudiziale rilievo di cui innanzi, la CTP rimane mera allegazione difensiva, nel caso di specie, suffragata da prescrizioni non provenienti da struttura pubblica, ma da medici che sono legati da rapporto contrattuale professionale con l'istante.
L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, esclusa la fase della trattazione e istruttoria, la prima essendosi risolta nel mero rinvio all'udienza di discussione e la seconda non tenutasi, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato e le liquida in euro 3.966,00, oltre per spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge;
-dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile contrassegnata da R.G.N. 2434/2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma N. 15723/2023, pubblicata il 31.10.2023,
proposto da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Giuseppe Bernardi (CF. ) e (CF. C.F._2 Parte_2
), come da procura alle liti in atti. C.F._3
Appellante
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Mancuso ( ), come da C.F._5
procura alle liti in atti.
Appellato All'udienza del 09.10.2025 le parti hanno discusso la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi in atti, la Corte, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'odierna appellante in primo grado ha citato il portiere dello stabile presso cui risiede,
in Roma, via Monti Parioli n. 25, interno 3 Scala C, e ha Controparte_1
chiesto che nei suoi confronti venissero accolte le seguenti richieste: “(…) condannare il
sig. a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1
cagionati alla sig. e quantificati nella somma complessiva di euro Parte_1
8.600,00, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta
in corso di giudizio, ritenuta di giustizia e liquidata, occorrendo con valutazione anche
equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata come
per legge”.
A fondamento di siffatta domanda ha illustrato una serie di comportamenti percepiti come contrari ai doveri contrattuali di portierato nonché persecutori nei confronti di essa istante,
tenuti dal convenuto, che in più e più occasioni si era rifiutato di consegnarle la posta e i pacchi recapitati da corriere, provocandone, in alcune occasioni, lo smarrimento e,
soprattutto, un significativo danno sia di natura patrimoniale, per le spese legali sostenute in via stragiudiziale, che non, per la sofferenza e il perdurante stato d'ansia causato dal ripetersi delle censurate condotte.
1.1-Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
1.2-La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di tre testimoni. Non è stato invece possibile procedere all'interrogatorio formale della parte attrice, pur ammesso dal giudice di prime cure, non essendosi la stessa presentata all'udienza fissata per l'escussione per motivi di salute. 1.3-All'esito dell'istruttoria il tribunale ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha così statuito: “rigetta la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di condanna alla Controparte_1 Parte_1
rifusione delle spese di lite di che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1
onorari, oltre accessori di legge”.
§2-In questa sede ha proposto appello con atto di appello, alla cui Parte_1
integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria della presente decisione, in cui dopo essere stati illustrati una serie di episodi ritenuti probanti della dedotta condotta illecita, sono stati esposti motivi, rubricabili come segue: I) Erroneità della sentenza di
primo grado: sebbene il primo giudice abbia ritenuto (anche se solo in parte) confermati i fatti dedotti da parte attrice, così come emersi dalla prova testimoniale, non li ha poi valutati nella loro effettiva portata probatoria considerandoli, erroneamente, non di gravità tale da dare diritto al risarcimento del danno e relegandoli a meri “episodi di
disguidi”.
II) Erroneità della sentenza della sentenza impugnata per aver ritenuto non provata la
illiceità e gravità del comportamento posto in essere dal portiere per le considerazioni svolte nel motivo che precede e per aver rigettato la domanda, ritenendo che: “non vi sia in giudizio la prova certa dei danni, patrimoniale e non, subiti da parte attrice”; e che “la relazione del dott. , depositata in atti, appare estremamente generica Persona_1
anche sotto il profilo clinico e non è suffragata da alcun elemento come un verbale di
Pronto Soccorso o ricette relative a prescrizioni di medicinali o fatture che provino la sussistenza di una terapia che si sia prolungata per un periodo di tempo non trascurabile”.
L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti richieste: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza
impugnata: a) accertata la natura illecita del comportamento posto in essere dal Sig.
condannare quest'ultimo a risarcire i danni patrimoniali Controparte_1 e non patrimoniali cagionati alla Sig.ra quantificati nella Parte_1
complessiva somma di € 8.600,00= ovvero nella diversa somma maggiore o minore che
dovesse risultare dovuta, occorrendo con valutazione equitativa, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali.
b) condannare il Sig. alla refusione delle spese e compensi Controparte_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
§2.1-Si è costituito anche in questo giudizio e ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'appello proposto da in quanto infondato, con vittoria di Parte_1
spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge.
§2.2-La corte, alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio,
ha rinviato la causa per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., richiamato dall'art. 350-bis c.p.c., all'esito della quale ha adottato il provvedimento indicato in epigrafe.
§3-L'esposizione dell'impugnativa che ci occupa anzitutto si presta al rilievo di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sia per la prolissa riedizione di tutti gli episodi asseritamente integranti comportamenti illeciti del convenuto nei medesimi termini in cui erano stati esposti in primo grado sia per la manifesta contraddittorietà degli assunti esposti a sostegno del primo motivo di appello rispetto a quelli relativi al secondo.
In effetti, con il primo motivo l'appellante pare lamentare la violazione dei doveri specificamente connessi al servizio di portierato, riguardo alla ricezione e consegna ai singoli condomini di posta ordinaria e pacchi, quest'ultimi contenenti merce acquistata con il metodo dell'e-commerce, mentre con il secondo motivo quelle medesime condotte di omessa consegna, unitamente a qualche ulteriore 'peculiare' episodio, quale dare un calcio ad un cappello “a falda larga” caduto da una borsa dell'appellante o palesare l'intento di non consegnare più pacchi e posta proprio e solo all'odierna appellante,
vengono indicati come veri e propri atti persecutori, con lo specifico intento di danneggiare l'istante, sì come in concreto avvenuto, considerato quanto attestato dal parere medico legale allegato in atti.
In merito all'appena indicato secondo rilievo, l'appellante deduce testualmente: <
questo proposito pare opportuno premettere che la giurisprudenza penale, ha precisato come, per aversi il suddetto evento dannoso, occorra che le condotte del soggetto agente
“abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della
vittima, non essendo richiesto l'accertamento di uno stato patologico”, e ciò in quanto
“la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-bis c.p. non costituisce una duplicazione
del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica
che come malattia mentale e psicologica (Cass. pen., 14 novembre 2012, n. 18819, in questa Rivista, 2013, 1333; nello stesso senso: Cass. pen., 1° dicembre 2010-7 marzo
2011, n. 8832, cit., Cass. pen., 28 febbraio 2014, n. 21881; Cass. civ. 19 febbraio 2014,
n.18999).
È importante osservare come, invece, nel giudizio civile che abbia ad oggetto l'accertamento del fatto-reato in sede incidentale, al fine di provare l'evento dannoso rappresentato dall'anzidetto stato psicologico, l'attore possa giovarsi pure della prova per presunzioni semplici.
Quest'ultima, a norma dell'art. 2729 c.c., esige unicamente che gli elementi presuntivi addotti siano “gravi, precisi e concordanti” (potendosi peraltro fondare la prova presuntiva, secondo la giurisprudenza, anche su un solo fatto noto “purché grave e preciso” e quindi tale da far presumere di per sé solo quello ignoto da provarsi.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “In tema di presunzioni
semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più
d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché
grave e preciso, dovendosi il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla
legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi”. (Cass. civ., 11 settembre 2007, n. 19088, in Giust. civ. Mass., 2007, 9; nello stesso senso: Cass. civ., 26 marzo 2003, n. 4472, ivi, 2003, 613; Cass. civ., 9 settembre
2002, n. 12060, ivi, 2002, 1520; contra: Cass. civ., 31 ottobre 2008, n. 26331, ivi, 2008,
10, 1554).
È quel che, in sostanza, è avvenuto nel caso di specie dove la condotta illecita dell'agente,
caratterizzata da peculiare aggressività, e la violenza psichica di cui è stata vittima l'attrice (da ritenersi provata dalla prova testimoniale) è idonea a ritenere provato il
“turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al reato... in via presuntiva”,
in virtù di un'inferenza fondata sull'id quod plerumque accidit. […….]
Sulla base delle considerazioni tutte svolte, nella denegata ipotesi in cui, diversamente da quanto sopra dedotto, si ritenesse non fornita la prova del danno nelle declinazioni di quello biologico, esistenziale, ovvero incidente sulle “abitudini di vita e agli assetti relazionali” in ogni caso, poiché l'evento di danno implicato dal reato ha riguardato la sfera psichica della persona offesa, traducendosi in una “destabilizzazione della serenità
e dell'equilibrio psicologico della vittima”», apprezzabile in termini di “sofferenza morale”, il risarcimento da liquidare in favore dell'attrice potrà essere accertato in via presuntiva e liquidato equitativamente>>.
Ora, quali siano le condotte di gravità tale da integrare gli estremi della violenza privata
non è dato evincere dalla lettura degli scritti difensivi dell'appellante, neppure in punto di mera deduzione difensiva e ancor meno risulta acquisita prova di ciò.
Come già accennato, l'appellante ha richiamato le condotte illustrate nell'ambito del primo motivo di appello per dare sostanza anche al secondo. Tuttavia, gli episodi lamentati, in buona sostanza riconducibili all'ipotesi dell'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di portierato, non sono connotati dalla gravità e significatività
necessarie ad ipotizzare che tale inadempimento sia stato posto in essere con lo specifico intento di danneggiare la . Parte_3 In realtà, nell'atto di appello sono enumerati e genericamente descritti una serie di episodi in cui non sarebbe stata consegnata posta dalla medesima istante definita ordinaria e non sarebbero stati ricevuti e/o custoditi pacchi, sempre a lei destinati, essendo stati lasciati
innanzi alla guardiola del portiere o addirittura trafugati, senza dare nessun avviso alla destinataria.
Ora, pur volendo ritenere che tali episodi siano provati e si siano verificati, in mancanza di allegazione e prova del contenuto di ogni singolo plico postale non recapitato o rifiutato e di ogni singolo pacco non ricevuto, abbandonato senza custodia, rifiutato o sottratto,
con la conseguente altrettanto puntuale e specifica indicazione del danno che tale mancato recapito ha comportato in termini economici, quali ad es.: mora pagata per bollette non recapitate;
occasioni non potute cogliere per mancato recapito di convocazioni di lavoro o altro;
valore del contenuto dei pacchi che si assumo non consegnati o trafugati;
maggiori oneri o spese per il rifiuto di pacchi ed eventuale nuovo acquisto, ecc…., non è dato comprendere come questo collegio possa pervenire alla liquidazione dell'asserito danno.
Meglio volendo esplicitare, mancando le allegazioni e la prova di cui sopra non è dato comprendere quale sia il danno che in concreto è derivato dal lamentato illecito, mai essendo stati descritti e provati due degli elementi costitutivi della dedotta fattispecie: le conseguenze dannose in concreto subite e il nesso eziologico fra la condotta inadempiente e le ridette ipotetiche conseguenze.
Di contro, l'appellato sin dal precedente grado ha allegato alla sua produzione (cfr. All.
nn. 2, 3, 4, 5) screenshot di messaggi whatsapp scambiati con l'appellante, per avvisarla dell'arrivo di numerosi pacchi, tutti recapitati nel mese di marzo 2020 ovvero in periodo pandemico;
il che, in mancanza di contestazione circa l'autenticità di tali messaggi,
unitamente alla considerazione della testimonianza del teste addotto dalla medesima parte attrice-appellante, che ha confermato che l'appellato era solito inviare una Tes_1
foto dei pacchi recapitati alla (cfr. verbale redatto all'udienza del 29.11.2022), Parte_1 rende davvero difficile ipotizzare la sistematica e intenzionale violazione dei doveri di recapito e consegna incombenti al portiere, nei termini lamentati dall'appellante.
Di contro, dalla lettura dei ridetti messaggi emerge la volontà più che collaborativa dell'appellato, addirittura è lui a ringraziare la dopo averla avvisata dell'arrivo Parte_1
di un suo pacco, mentre quest'ultima risponde con un secco “Si”.
Ancora vale la pena riportare testualmente le allegazioni difensive dell'appellante tese, a suo parere, a dare prova della gravità delle condotte perpetrate in suo danno: <
gravissime condotte [quelle relative alla mancata consegna e/o asserito rifiuto di
consegna di plichi e pacchi], perpetrate dal convenuto anche nei mesi di ottobre/novembre 2021, sono state tutte stigmatizzate nelle successive diffide inviate dai legali della Sig.ra all'amministratore del condominio e al portiere con le pec Parte_1
del 11/10/2021, 28/10/2021 e 19/11/2021 (documentazione depositata nel primo grado di giudizio ai nn. 25, 26 e 27).
16. In tale ultima missiva, oltre ai comportamenti illeciti sopra descritti, è stato addebitato al portiere un fatto molto grave che dimostra l'acredine e l'astio che il portiere ha nei confronti della Sig.ra ; si trascrive di seguito il passaggio, ricordando che la Parte_1
missiva è agli atti del primo grado di giudizio: “<..> 1) Durante la prima settimana di
novembre (dopo 1 nov), il Sig. , amico della Sig.ra e che la aiuta Tes_1 Parte_1
nella Sua attività, attendeva quest'ultima in macchina parcheggiata fuori dal cancello
(marciapiede opposto a quello del cancello) mentre il portiere era fuori dal cancello. Nel
tragitto dal cancello alla macchina alla Sig.ra è caduto un cappello (nero e Parte_1
con grandi falde rigide che era appoggiato in cima ad un sacchetto che stava portando
con sè). Appena caduto per terra, il portiere approfittando che la Cliente fosse di spalle
e non pensando di essere visto (ma lo è stato, in quanto era presente anche un'amica
della Sig.ra che ha assistito attonito all'occorso) – ha prontamente dato un Parte_1 calcio al suddetto cappello facendolo finire incastrato sotto una macchina parcheggiata
di fronte a lui e poi recuperato con difficoltà dal sig ”>>. Tes_1
Ora, tralasciando la mancanza di tangibile prova dell'accaduto, pur ipotizzandone la sussistenza, secondo il comune sentire dell'uomo medio della medesima condizione e
posizione socioculturale di ciascuna delle parti in lite, non è dato comprendere come il riferito episodio possa definirsi “grave” e idoneo a dare dimostrazione di una condotta definita “persecutoria” o addirittura sintomo di stalking condominiale.
In realtà, ciò che rimane tangibile è la circostanza che l'appellante, pur in assenza di qualsivoglia prova di un concreto danno derivante dai censurati comportamenti, non ha esitato a compulsare le iniziative dell'amministratore più volte e a far intervenire ben due suoi legali, i quali hanno anche inviato mail e diffide per redarguire il portiere.
Ancora, con specifico riguardo al secondo motivo di appello, ribadito che non sono stati illustrati oggettivi elementi che in qualche modo possano far ipotizzare che l'appellato abbia attuato condotte sorrette dall'intento di provocare danno a , Parte_1
anzi, emergendo il contrario dai dati oggettivi sopra illustrati, va pure osservato che gli episodi allegati a fondamento dell'azione che ci occupa paiono insufficienti a ritenere integrata la serietà della lesione di beni di primario rango e la gravità dell'offesa, entrambi richiesti dalla giurisprudenza per ipotizzare il diritto al chiesto risarcimento.
La risarcibilità del pregiudizio presuppone che la lesione sia grave e che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale. In altre parole, è da escludersi la risarcibilità dei cosiddetti danni “futili” o bagatellari, consistenti in meri disagi o fastidi, rientranti in una normale e auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza (cfr., per tutte, Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n.20615).
Vanno dunque condivise e confermate le determinazioni del primo giudice sul punto:
“pertanto, a fronte dei disagi sicuramente avuti da parte attrice in relazione a singoli eventi come dimostrati nel presente giudizio, non si ravvede da questo giudice nella
fattispecie in esame la serietà del danno e la gravità dell'offesa come richiesta dalla
Corte di Cassazione (sentenza n. 12885/2009) per il risarcimento degli stessi.”.
Come pure deve condividersi la valutazione del primo giudice allorché evidenzia che “la relazione del dott. , depositata in atti, appare estremamente generica Persona_1
anche sotto il profilo clinico e non è suffragata da alcun elemento come un verbale di
Pronto Soccorso o ricette relative a prescrizioni di medicinali o fatture che provino la sussistenza di una terapia che si sia prolungata per un periodo di tempo non trascurabile”,
e deve ulteriormente aggiungersi che la prova del danno morale soggettivo richiede la dimostrazione di fatti o situazioni rappresentanti obiettive manifestazioni di sofferenza psichica, stati depressivi o chiusura al mondo esterno. E, se è vero che la giurisprudenza
è costante nel ritenere valido il ricorso alla prova presuntiva del danno morale soggettivo,
nondimeno il danneggiato è onerato della puntuale allegazione del danno o quanto meno degli elementi di fatto in cui si esplica e manifesta la lamentata sofferenza interiore. Nel
caso in esame la relazione di parte, per quanto redatta da un medico-legale, non appare di per sé sufficiente a dimostrare lo stato depressivo della , perché non suffragata Parte_1
da altri oggettivi elementi di prova, quali certificazioni dello stato di salute della medesima istante proveniente da strutture pubbliche e, ancor meno, può ritenersi di per sé sola prova della riconducibilità al comportamento dell'appellato; ché, anzi, i lamentati comportamenti dell'appellato, per come descritti dalla medesima istante, seppure, in ipotesi, sussistenti di per sé non assurgono al rango di atteggiamento persecutorio idoneo,
secondo le regole di comune esperienza, a provocare crisi depressive in persona di media diligenza ed esperienza.
Inidoneo al segnalato scopo è anche il supplemento alla relazione clinica a firma del dott.
, prodotto in appello. Tale elaborato, se pur riportante la data del 26 Persona_2
aprile 2024, descrive il percorso di cura della a partire dal 12 gennaio 2021 e Parte_1 riporta due prescrizioni farmacologiche risalenti all'anno 2021, tal che se ne deve rilevare l'inammissibilità ai sensi dell'art 345 c.p.c.. E, in ogni caso, pur volendo trascurare il pregiudiziale rilievo di cui innanzi, la CTP rimane mera allegazione difensiva, nel caso di specie, suffragata da prescrizioni non provenienti da struttura pubblica, ma da medici che sono legati da rapporto contrattuale professionale con l'istante.
L'appello va dunque rigettato e le spese di lite, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti, esclusa la fase della trattazione e istruttoria, la prima essendosi risolta nel mero rinvio all'udienza di discussione e la seconda non tenutasi, sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellato e le liquida in euro 3.966,00, oltre per spese generali al 15%, IVA, CPA come per legge;
-dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.10.2025
La Presidente est.
dott. Marianna D'Avino