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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13493/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13493/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Gaetano Del Noce e Angelo Maria Lettera, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensione cat. Inv. Civ. n. 04002852
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/11/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, nel premettere di essere CP_ titolare di pensione d'invalidità civile, esponeva che con comunicazione del 28.08.2023, l' aveva richiesto la restituzione della somma di € 6.955,20 a titolo di recupero di indebito sulla pensione inv. civ. 04002852 con decorrenza 01.01.2016 sino al 30.11.2017; che tale richiesta era motivata: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” facendo altresì riferimento ad una precedente comunicazione del 06.11.17; che tali somme erano state corrisposte a seguito di verbale che lo aveva riconosciuto invalido civile ed erano state percepite in assoluta buona fede, CP_1 in assenza di alcun provvedimento di sospensione o revoca del beneficio, con conseguente CP_ irripetibilità delle stesse. Inoltre, l'impugnato atto emesso dall' riportava genericamente un preteso indebito, senza alcuna specifica indicazione circa i reali motivi (venir meno del requisito reddituale o sanitario) che avevano indotto l'ente a richiedere la restituzione dei relativi importi, né il tipo di prestazione di invalidità civile non spettante.
Pertanto, chiedeva dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di indebito, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese CP_ dall' con contestuale ordine di restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute spettanti alla ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, avendo il ricorrente a seguito di domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, dichiarato il possesso di redditi superiori al limite legale per beneficiare della prestazione.
Nello specifico, per l'anno 2016 venivano dichiarati redditi pari a 14.900,00 euro, mentre per gli anni
2017 e 2018 redditi pari a 14.000,00.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 28.08.2023 di sollecito pagamento delle somme indebitamente percepite sulla pensione n.04002852 cat. inv.civ. già richieste con lettera del 6.11.2017 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione di prestazione per il periodo dal gennaio 2016 al 30.11.2017, per motivi reddituali essendo state riscosse
“rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (cfr. comunicazioni in atti).
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa.
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la rideterminazione dell'importo della pensione da parte dell' per il periodo suindicato e il superamento del limite reddituale per beneficiare della CP_1 prestazione (per gli anni 2016 e 2017), ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa e comunque l'assenza di dolo e l'applicabilità della sanatoria di cui all'art.52 della L.88/89.
Orbene ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. 29419/2018; Cass. n.
3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n.
431).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019): “…la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del
d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. n.13915 del
20/05/2021).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” ( Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/
2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l' del controllo telematico dei requisiti reddituali. CP_1
Facendo applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è sufficiente osservare CP_ che nella fattispecie in esame la prestazione di cui l' richiede la restituzione (per il periodo dal gennaio 2016 al 30.11.2017) è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito (cfr. comunicazione del 6.11.2017, ricevuta il 9.12.2017).
Per tale ragione quindi non sussistendo il dolo di parte ricorrente, come è evidente dalla stessa circostanza che lo stesso ha sempre puntualmente provveduto a comunicare i propri redditi, non è possibile per l'ente procedere alla ripetizione di tale somme.
Da ciò ne consegue che, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo di € 6.955,20 richiesto dall' con il provvedimento CP_1 impugnato, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o CP_1 trattenute.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara non dovuto l'importo di € 6.955,20 richiesto dall' con il provvedimento impugnato e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi CP_1 euro 1.887,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13493/2023 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Gaetano Del Noce e Angelo Maria Lettera, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito pensione cat. Inv. Civ. n. 04002852
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/11/2023, il ricorrente indicato in epigrafe, nel premettere di essere CP_ titolare di pensione d'invalidità civile, esponeva che con comunicazione del 28.08.2023, l' aveva richiesto la restituzione della somma di € 6.955,20 a titolo di recupero di indebito sulla pensione inv. civ. 04002852 con decorrenza 01.01.2016 sino al 30.11.2017; che tale richiesta era motivata: “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” facendo altresì riferimento ad una precedente comunicazione del 06.11.17; che tali somme erano state corrisposte a seguito di verbale che lo aveva riconosciuto invalido civile ed erano state percepite in assoluta buona fede, CP_1 in assenza di alcun provvedimento di sospensione o revoca del beneficio, con conseguente CP_ irripetibilità delle stesse. Inoltre, l'impugnato atto emesso dall' riportava genericamente un preteso indebito, senza alcuna specifica indicazione circa i reali motivi (venir meno del requisito reddituale o sanitario) che avevano indotto l'ente a richiedere la restituzione dei relativi importi, né il tipo di prestazione di invalidità civile non spettante.
Pertanto, chiedeva dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di indebito, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo e per l'effetto dichiarare la non debenza delle somme pretese CP_ dall' con contestuale ordine di restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o trattenute spettanti alla ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda, avendo il ricorrente a seguito di domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali, dichiarato il possesso di redditi superiori al limite legale per beneficiare della prestazione.
Nello specifico, per l'anno 2016 venivano dichiarati redditi pari a 14.900,00 euro, mentre per gli anni
2017 e 2018 redditi pari a 14.000,00.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione. CP_ Dalla documentazione in atti ed in particolare dalla comunicazione inviata dall' il 28.08.2023 di sollecito pagamento delle somme indebitamente percepite sulla pensione n.04002852 cat. inv.civ. già richieste con lettera del 6.11.2017 si evince che oggetto dell'indebito è l'erronea corresponsione di prestazione per il periodo dal gennaio 2016 al 30.11.2017, per motivi reddituali essendo state riscosse
“rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” (cfr. comunicazioni in atti).
Com'è noto (cfr. Cass. S.U. N° 18046/2010) in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. Ciò naturalmente presuppone che l' abbia correttamente indicato le ragioni poste alla base della CP_1 richiesta di ripetizione dell'indebito in modo da consentire al pensionato un'adeguata difesa.
Il ricorrente, pur non contestando nel merito la rideterminazione dell'importo della pensione da parte dell' per il periodo suindicato e il superamento del limite reddituale per beneficiare della CP_1 prestazione (per gli anni 2016 e 2017), ha dedotto la sua buona fede nella percezione della stessa e comunque l'assenza di dolo e l'applicabilità della sanatoria di cui all'art.52 della L.88/89.
Orbene ai fini della risoluzione della controversia, occorre fare applicazione dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità in punto indebito assistenziale (v. Cass. 29419/2018; Cass. n.
3802/2019; Cass. n. 13223/2020). Invero, la Suprema Corte ha chiarito che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell' “affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” ; ciò in quanto le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Cost. 13 gennaio 2006, n.1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'articolo 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se
l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n.
431).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, articolo 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
Pertanto, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Ha, nello specifico, affermato la Corte di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019): “…la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ne' ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito tale principio di diritto, affermando, nello specifico “ In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del
d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”. (Cass. n.13915 del
20/05/2021).
Invero, la Corte di legittimità ha espressamente escluso la configurabilità del dolo in capo al percipiente per la mera “omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” ( Cass. L, Ordinanza n.13223 del 30/06/2020, secondo cui: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”).
Nello specifico, la Corte di legittimità ha affermato che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' CP_1 in via telematica, atteso che il vigente sistema normativo (art. 42 d.l. n. 269/2003, conv. In l. n. 326/
2001 ed art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) consente la conoscenza dei redditi dichiarati, onerando l' del controllo telematico dei requisiti reddituali. CP_1
Facendo applicazione dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale è sufficiente osservare CP_ che nella fattispecie in esame la prestazione di cui l' richiede la restituzione (per il periodo dal gennaio 2016 al 30.11.2017) è stata erogata in un momento antecedente rispetto alla comunicazione di ricalcolo della prestazione e conseguente richiesta di indebito (cfr. comunicazione del 6.11.2017, ricevuta il 9.12.2017).
Per tale ragione quindi non sussistendo il dolo di parte ricorrente, come è evidente dalla stessa circostanza che lo stesso ha sempre puntualmente provveduto a comunicare i propri redditi, non è possibile per l'ente procedere alla ripetizione di tale somme.
Da ciò ne consegue che, non potendo imputarsi alcun dolo al ricorrente, la domanda va accolta e pertanto va dichiarato non dovuto l'importo di € 6.955,20 richiesto dall' con il provvedimento CP_1 impugnato, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente già riscosse e/o CP_1 trattenute.
Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede: dichiara non dovuto l'importo di € 6.955,20 richiesto dall' con il provvedimento impugnato e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate in complessivi CP_1 euro 1.887,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Si comunichi
Aversa, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano