Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 11/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18270/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Agnese Gualtieri Parte_1
CONTRO
con sede legale in Sarno (SA), alla via Matteotti, 21, (CF: CP_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendente della quale società appaltatrice del CP_1 [...]
per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi connessi;
Parte_2
- Di essere stato alle dipendenze della convenuta. dal 01.11.2016 al 30.4.2022 , con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato;
- Che il CCNL applicato dalla società ai rapporti di lavoro con i CP_1 propri dipendenti è quello del settore igiene ambientale “FISE/ASSOMBIENTE”;
- Di essere stato inquadrato nel profilo contrattuale 3A con qualifica di operatore ecologico;
- Che il Tribunale di Napoli, con sent. 1913/2020, aveva condannato la convenuta società al ripristino del livello di inquadramento 3A, condannando la CP_1 al pagamento delle differenze retributive conseguenti al livello 3A a decorrere dal
1.9.2017, con detrazione di quanto percepito, sentenza confermata in secondo grado con sentenza n 3025/23
- Che a novembre 2020, la aveva ripristinato il livello 3A senza, CP_1 tuttavia, corrispondere le dovute differenze retributive, per la somma complessiva di € 1724,22, come quantificate nel ricorso.
Chiedeva pertanto dichiararsi, per le causali di cui in premessa, il diritto a percepire le differenze retributive maturate nel periodo dal giugno 2019 ad ottobre 2020 e, per l'effetto,
- condannare in persona del leg. rapp.te p.t., al ricorrente la CP_1 somma di € 1.724,22, a titolo di differenze retributive maturate dal giugno
2019 ad ottobre 2020, giusti conteggi analitici allegati al presente atto quale sua parte integrante, elaborati in applicazione del CCNL di categoria, o di quella diversa somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal diritto al soddisfo;
Non si costituiva la CP_1
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
Con sentenza n. 1913/2020,confermata in appello il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dottssa M Palumbo,, ha dichiarato il diritto del ricorrente al ripristino dell'inquadramento nel livello 3A del CCNL FISE ASSOAMBIENTE, condannando la società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al livello 3A on detrazione di quanto percepito.
Orbene, circa la quantificazione del dovuto, si richiama, ex art. 118 disp. att., quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., comma 1 e art. 416 c.p.c., comma 3, e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile (vedi 18/2/2011 n. 4051, Cass.
6/12/2017n. 29236)” (cfr Cass civ sez lav 30577/'21).
Pertanto, non può che concludersi per la condanna dellaconvenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute, e quantificate in € 1724,22, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la spettante somma di €
1724,22 a titolo di differenze retributive oltre interessi e onorari;
b) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1724,22 , oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.314,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratasi antistatario.
Così deciso in data 11/04/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio