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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa UR RA TR Presidente
Dott.ssa MA LA OS Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia MA Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024 e notificata il 21.10.2024 tra
( ), in qualità di erede del de cuius Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Alessandro, presso il cui studio in Monza, Per_1 via Italia n. 50, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
- appellan te-
e
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lucido, presso il cui studio in Cernusco sul Naviglio (Mi) via Vespucci n. 40, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
-appellato-
pagina 1 di 13 OGGETTO: Comunione e Condomino, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiale. Causa assegnata in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore in data
28.10.2025 e poi decisa nella camera di Consiglio del 4.11.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Il procuratore di parte appellante, si riporta all'atto introduttivo e chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, trattenuta la causa in decisione, considerato l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, accolga integralmente le conclusioni e le istanze come di seguito precisate:
- rigettare la domanda formulata dalla parte appellata nell'atto di appello incidentale siccome infondata in fatto e diritto;
- nel merito: in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda originariamente proposta da parte attrice, per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 17.11.2021;
- occorrendo, disporre CTU al fine di accertare e verificare i criteri di calcolo utilizzati per la ripartizione delle spese approvate nell'impugnata assemblea e la corrispondenza ai criteri di ripartizione delle spese stabilite dal Codice e dal Regolamento;
- in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio e ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A - IN VIA PRELIMINARE A/1 RIGETTARE l'appello come formulato;
B - in via principale
in riforma del capo 2 della sentenza nella parte in cui “condanna (C.F. Parte_1
) in qualità di erede di alla refusione delle spese C.F._1 Persona_1 legali del presente procedimento nei confronti di – che liquida in Controparte_1
Euro 1700,00 oltre iva, rimborso forfetario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri come per legge”, previa rideterminazione delle spese di lite del primo grado con liquidazione delle spese e competenze di mediazione B/1 - CONDANNARE condannare il sig. al pagamento delle spese di lite del primo grado e delle Parte_1 competenze relative al procedimento di mediazione, nella misura ritenuta equa o di giustizia C - IN OGNI CASO, C/1 - spese e compensi legali rifusi, oltre spese generali, Iva e Cpa accessori di legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.2022, , nella qualità di Persona_1
condomino del (di qui innanzi anche Controparte_1
solo “ ”) ha impugnato la delibera condominiale del 17.11.2021, CP_1
convenendo il suddetto Condominio innanzi al Tribunale di Monza, per sentire dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità della citata delibera, con riferimento ai punti 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno, per: a) violazione dei criteri generali di ripartizione delle spese e/o per errore rilevante di mero calcolo matematico utilizzato per la determinazione degli importi imputati alla proprietà
b) per imputazione errata di costi per spese e per servizio ascensore, Pt_1
acqua, spurghi, immondizia e rotazione sacchi determinati e calcolati in violazione dei criteri di legge e del Regolamento e, in particolare, senza tenere in dovuto conto il potenziale utilizzo dei detti servizi;
c) per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. per avere ripartito spese comuni per servizio ascensore e scale sulla base di tabelle millesimali mai approvate dall'assemblea del Condominio.
L'attore chiedeva in via istruttoria l'ammissione di una CTU contabile e articolava capitoli di prova testimoniale.
Il , costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie, in quanto inammissibili per intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione della delibera e, comunque, giacché infondate nel merito.
Instaurato il contraddittorio processuale, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attore, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con sentenza n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024, il Tribunale di Monza ha quindi dichiarato inammissibile la domanda attrice (rectius l'impugnazione), condannando , nel frattempo intervenuto in giudizio in qualità di Parte_1
pagina 3 di 13 erede universale del defunto padre , alla refusione delle spese e Persona_1
competenze del giudizio a favore del convenuto CP_1
Il primo Giudice, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, procedeva all'inquadramento della fattispecie sottoposta al suo esame, facendo espresso richiamo ai principi enunciati dalle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 9839/2021), riconducendo i motivi di impugnazione svolti dal all'istituto dell'annullabilità e ritenendo pertanto l'impugnazione Pt_1
tardiva, in quanto, a fronte dell'assenza del all'assemblea del 27.11.2021, Pt_1
la notifica, mediante raccomandata, del verbale contenente la delibera in esame, doveva considerarsi perfezionata nei suoi confronti il 12.12.2021 (ovvero il decimo giorno dal deposito dell'avviso in casella). Peraltro, la raccomandata in giacenza presso l'Ufficio Postale risultava ritirata dal figlio del soltanto Pt_1
il 3.1.2022 e la mediazione poi avviata il 27 gennaio 2022, dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del verbale, ex dall'art. 1137 c.c.
Avverso detta pronuncia, ha proposto appello, affidato a tre motivi, , Parte_1
come si è detto, nella qualità di erede di . Persona_1
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale nel dichiarare inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale, sull'errato presupposto che i vizi denunziati dall'attore sarebbero stati da ricondurre entro l'alveo dell'annullabilità, trattandosi, al contrario, nella specie di nullità della delibera.
In proposito, assume che il con l'impugnata delibera, non Pt_1 CP_1
abbia approvato soltanto “specifici strumenti contabili”, come rilevato dal
Tribunale di Monza nell'impugnata sentenza, bensì abbia modificato i criteri di ripartizione delle spese condominiali per il tramite di una decisione adottata a maggioranza semplice e non già all'unanimità o con accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 69 delle disp. att. del c.c.
Ciò risulterebbe comprovato sulla base del fatto che le nuove tabelle, approvate implicitamente con la delibera impugnata, avrebbero di fatto comportato l'obbligo pagina 4 di 13 in capo alla proprietà di contribuire alle spese per l'ascensore in ragione Pt_1
di una quota pari a 116,29 millesimi a fronte dei precedenti 76 millesimi: a conferma dell'assunto, l'appellante invoca il principio espresso da questa stessa
Corte d'Appello con la sentenza n. 1546/2023 che ha chiarito che “[…] sono nulle per impossibilità dell'oggetto, quindi impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni e non meramente annullabili, tutte le deliberazioni dell'assemblea condominiale adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto ed occorrendo, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale[…]”.
In definitiva, si duole della nullità della delibera impugnata, vizio il cui Pt_1
rilievo non ricade nel termine perentorio di decadenza di trenta giorni, fissato dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione.
Con il secondo motivo di gravame, ribadisce la tempestività Pt_1
dell'impugnazione della delibera assembleare e censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1137, II comma, c.c., in relazione all'art. 1335 c.c.
L'appellante argomenta in ordine alla sussistenza del diritto in capo al destinatario della raccomandata - contenente la comunicazione del verbale assembleare - di provare di non avere avuto, per fatto incolpevole, tempestiva conoscenza dell'atto, dal momento che la rigida applicazione della presunzione di conoscenza risulterebbe in contrasto con le norme di rango costituzionale: nel caso in esame, il di lui padre era ricoverato, a far data dal luglio del 2021, in Persona_1
un istituto geriatrico riabilitativo, ubicato in località distante dal domicilio, per essere sottoposto a terapie in conseguenza dell'insorgere di numerose patologie e ciò sino al decesso.
pagina 5 di 13 Ad avviso del dunque, sarebbe errata l'argomentazione adottata dal Pt_1
Tribunale secondo cui, non avendo l'odierno appellante contestato la spedizione della comunicazione della convocazione dell'assemblea al domicilio del padre in sarebbe in sede giudiziale al medesimo precluso di dedurre il CP_1
mancato ricevimento della notifica del verbale dell'assemblea, prima del ritiro del plico avvenuto in data 3.1.2022.
Afferma infatti l'appellante che la contestazione non concerneva (e non concerne) il fatto che la comunicazione era giunta all'indirizzo del destinatario, bensì il legittimo impedimento dello stesso a ricevere l'atto, fattore atto ad inficiare l'operatività della presunzione contenuta nell'art. 1335 c.c. con l'ovvia conseguenza della tempestività dell'impugnazione introdotta da Per_1
il 27 gennaio 2022 per il tramite dell'instaurazione della procedura di
[...]
mediazione.
Con l'ultimo motivo censura la decisione impugnata per non essere stata Pt_1
ammessa la consulenza tecnica richiesta, strumento che avrebbe consentito la verifica della correttezza dei criteri utilizzati dall'amministratore per la ripartizione delle spese, modificativi delle previsioni normative e di regolamento.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'appellato deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame e proponendo, in via incidentale, appello per la riforma del secondo capo della sentenza impugnata in ordine alla mancata liquidazione delle competenze per la procedura di mediazione, nonché all'ammontare delle spese liquidate relativamente al primo grado di giudizio, il tutto in violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 55/2014.
In ordine al primo motivo dell'appello principale, il richiama la CP_1
giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 9839/2021) che ha sancito la nullità “delle delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o
pagina 6 di 13 negoziali)”soltanto nell'ipotesi in cui l'assemblea abbia manifestato l'intendimento di modificare i criteri per il futuro.
Evidenzia l'appellato che, nella specie, l'assemblea si era limitata a ripartire le spese condominiali, come da o.d.g. contenuto nell'avviso di convocazione, e cioè
a mezzo approvazione dei consuntivi e rendiconto di gestione e preventivo per gli anni di riferimento (2019, 2020 e 2021).
Di talché la delibera impugnata non aveva carattere innovativo, non incidendo sui criteri generali (legali o negoziali) da adottarsi per il futuro.
Con riguardo al secondo dei motivi svolti, il deduce l'infondatezza CP_1
della censura concernente l'impossibilità incolpevole per il di avere Pt_1
contezza della comunicazione del verbale di assemblea prima del 3.1.2022.
In sintesi, osserva che, oltre a non essere dimostrato che non Persona_1
fosse “pienamente capace”, la convocazione ed il verbale dell'assemblea erano stati inviati non solo al predetto, ma anche al figlio , soggetto - Pt_1
quest'ultimo - che non si era peritato di comunicare all'amministratore la variazione del domicilio del Condomino, già dal luglio del 2021 ricoverato presso la struttura riabilitativa.
Da ciò la correttezza giuridica della decisione che ha dichiarato la tardività e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera da parte del Pt_1
Infine, quanto alla richiesta di consulenza, il asserisce che il mezzo CP_1
istruttorio è rimesso alla discrezionalità del Magistrato che, nel caso in esame, correttamente aveva rilevato la superfluità dell'espletamento della consulenza, avente ad oggetto l'accertamento di “fatti non demandabili al consulente”.
Con l'appello incidentale, l'appellato censura l'errore in cui sarebbe CP_1
incorso il Tribunale nel determinare il valore della causa e, quindi, l'errore nell'applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
Invero, richiamando i principi enucleati dalla Suprema Corte (Cass. civ. sentenza n. 25721/2023), assume che “il valore da prendere in considerazione non
pagina 7 di 13 si commisura all'entità del singolo importo contestato, bensì all'intero ammontare della spesa”.
Il , infatti, si duole della valutazione del Tribunale circa la non CP_1
particolare complessità delle questioni sottoposte al giudicante e ritiene che la corretta applicazione del principio della domanda avrebbe dovuto condurre a una liquidazione, anche considerati i minimi tariffari, di somme maggiori, nonché alla liquidazione delle competenze della fase di mediazione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il rassegna le conclusioni CP_1
indicate in epigrafe.
La Corte, con ordinanza del 28.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
&&&
Venendo alla disamina dei motivi di appello principale, va osservato che correttamente il Tribunale ha ricondotto la fattispecie in esame entro l'alveo dei motivi di annullabilità.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'appellante, nel denunziare la violazione di norme di legge e di Regolamento, ha fatto riferimento ai criteri dell'art. 1123 c.c. ma non ha fornito alcuna indicazione in merito alle norme di Regolamento che sarebbero state in concreto violate.
Il Regolamento è stato prodotto in causa dal e, ciò nonostante, CP_1
nessuna indicazione in merito alla dedotta violazione è stata fornita dal Pt_1
nei termini di cui sopra.
In ogni caso, ciò che qui rileva è che, come si evince dall'o.d.g. di convocazione dell'assemblea riportato nel verbale impugnato, oggetto di decisione non è stata la modifica delle tabelle millesimali o comunque dei criteri di imputazione delle spese ai singoli condomini per il futuro, bensì la mera approvazione del pagina 8 di 13 consuntivo e rendiconto relativo alle annualità 2019 e 2020 e del preventivo relativo all'anno 2021.
Mal si comprende dunque, in assenza di ulteriori allegazioni, come l'appellante possa dolersi di un'intervenuta definitiva modifica dei suddetti criteri di ripartizione.
Correttamente pertanto il Tribunale, in conformità ai principi enunciati dal
Supremo Collegio nella ben nota sentenza (S.U. n. 9839/2021), ha ricondotto le doglianze del ad una causa di annullabilità. Pt_1
In particolare, il primo Giudice ha messo in evidenza che non era stata fornita la prova dell'utilizzo di tabelle millesimali non approvate, chiarendo che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese deve essere espressamente deliberata e documentata.
La motivazione non può che essere condivisa ed il primo dei motivi di appello deve essere rigettato.
In merito al secondo motivo di doglianza, non può che condividersi parimenti il buon ritenere del Tribunale, laddove ha posto in debita evidenza che l'amministratore del ha attestato e documentato sia la spedizione del CP_1
verbale di assemblea tramite lettera raccomandata, sia il rilascio dell'avviso di giacenza in data 2 dicembre 2021 presso il luogo di residenza del destinatario,
Persona_1
Conseguentemente, trattandosi di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., decorsi dieci giorni dall'avviso, la stessa si considera perfezionata.
Nella specie il perfezionamento della notifica risale al 12.12.2021, mentre l'impugnazione è stata comunicata al (a mezzo della notifica CP_1
dell'avviso di instaurazione della procedura di mediazione) in data 27.1.2022 e cioè una volta spirati i trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c. quale termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, con decorrenza dal ricevimento del verbale per i condomini rimasti assenti.
pagina 9 di 13 Deduce l'appellante che il proprio padre sarebbe stato impossibilitato a ricevere l'atto, in quanto ricoverato presso una struttura riabilitativa, senza peraltro addurre un difetto di capacità mentale.
Orbene, è evidente che sarebbe stato onere del , quanto meno Parte_1
all'atto del ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea in oggetto
(spedito all'indirizzo noto all'amministratore quale luogo di residenza del padre), dare comunicazione a quest'ultimo del cambiamento del domicilio del padre, ai fini di provvedere alla corretta tenuta dell'anagrafe condominiale, non potendosi ipotizzare la ricorrenza in capo al singolo amministratore dell'obbligo di effettuare ricerche, in assenza di indici di necessità.
Del resto, il ritiro del plico raccomandato, effettuato il 3.1.2022, presuppone che il figlio (o chi da esso delegato) fosse a conoscenza dell'avviso di giacenza e, pertanto, ben avrebbe potuto provvedere al ritiro dello stesso nel termine utile.
Anche il secondo dei motivi va pertanto disatteso.
Quanto al mancato espletamento della CTU, a fronte di tutto quanto sopra ritenuto e dell'inammissibilità per tardività dell'impugnazione della delibera assembleare,
l'accertamento tecnico non poteva e non può trovare ingresso.
Resta, dunque, da esaminare l'appello incidentale introdotto dal CP_1
Si duole quest'ultimo che il Tribunale non abbia provveduto alla liquidazione delle spese di mediazione e del fatto che si sia attestato sui valori minimi per la liquidazione delle spese processuali.
Dalla disamina delle produzioni di primo grado del non risulta CP_1
versato in atti alcun giustificativo di spesa attestante l'esborso di cui si chiede la liquidazione.
Pertanto, la sentenza impugnata sul punto non può che trovare conferma.
Quanto ai criteri adottati dal Tribunale per la liquidazione dell'ammontare delle spese processuali, va, al contrario, osservato che:
a) il primo Giudice ha liquidato la somma di € 1.700,00 sulla base del decisum.
b) ha omesso la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
pagina 10 di 13 Appaiono sul punto fondate le doglianze mosse dal in sede di appello CP_1
incidentale: l'ammontare delle spese processuali liquidato dal Tribunale corrisponde ai minimi per le cause di valore di importo compreso fino a € 26.000, ma non è dato comprendere come tale scaglione si ancori al decisum (l'attore aveva indicato in citazione il valore della causa nella somma di € 24.000,00 “ai soli effetti di cui all'art. 9, comma V, L. 23/12/1999 n. 488”, salvo depositare nota spese per importi maggiori non corrispondenti, nemmeno nei massimi, a tale scaglione di valore).
Ad avviso della Corte, il valore della causa deve essere ricondotto alla scaglione indeterminato e di complessità bassa, con la conseguenza che l'ammontare delle spese da liquidare per il primo grado a favore della parte vittoriosa, odierno appellante incidentale, va calcolato in ragione della somma di
€ 7.616,00 corrispondente alla sommatoria dei compensi calcolati in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in relazione a tutte le fasi processuali svolte (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase di trattazione ed istruttoria - atteso il deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. - ed € 2.905,00 per la fase decisoria) il tutto oltre al
15% per spese generali IVA e CPA come per legge dovuti.
La sentenza di primo grado andrà dunque in tal senso parzialmente riformata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, stante la soccombenza dell'appellante principale, va pronunziata la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali a favore del . CP_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni delle vigenti tabelle ministeriali, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dei valori per cause di bassa complessità, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, ivi compresa la fase di trattazione del processo, liquidata nei minimi in assenza di istruzione probatoria, fase ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis, Cass. n. 24349 del 2025; Cass. n.
pagina 11 di 13 4837 del 2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del
2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021; Cass. n. 21743 del 2019).
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo corrispondente Parte_1
al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di erede di , nei Parte_1 Persona_1
confronti del avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Monza n. n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024 e notificata il
21.10.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, per quanto di ragione, condanna al pagamento a favore del Parte_1 [...]
dei compensi per il primo grado di giudizio che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge dovuti;
c) condanna l'appellante principale al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del
D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025 pagina 12 di 13 Il cons. est.
MA LA OS
La Presidente
UR RA TR
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
La Corte D'Appello di Milano, Terza Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa UR RA TR Presidente
Dott.ssa MA LA OS Consigliere istr. est.
Dott.ssa Silvia MA Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.11.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024 e notificata il 21.10.2024 tra
( ), in qualità di erede del de cuius Parte_1 C.F._1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Alessandro, presso il cui studio in Monza, Per_1 via Italia n. 50, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
- appellan te-
e
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lucido, presso il cui studio in Cernusco sul Naviglio (Mi) via Vespucci n. 40, è elettivamente domiciliato, come da delega in atti
-appellato-
pagina 1 di 13 OGGETTO: Comunione e Condomino, impugnazione di delibera assembleare- spese condominiale. Causa assegnata in decisione con ordinanza del Consigliere Istruttore in data
28.10.2025 e poi decisa nella camera di Consiglio del 4.11.2025.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Il procuratore di parte appellante, si riporta all'atto introduttivo e chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, trattenuta la causa in decisione, considerato l'appello incidentale proposto dalla parte appellata, accolga integralmente le conclusioni e le istanze come di seguito precisate:
- rigettare la domanda formulata dalla parte appellata nell'atto di appello incidentale siccome infondata in fatto e diritto;
- nel merito: in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda originariamente proposta da parte attrice, per i motivi esposti in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la nullità/annullabilità della delibera assembleare del 17.11.2021;
- occorrendo, disporre CTU al fine di accertare e verificare i criteri di calcolo utilizzati per la ripartizione delle spese approvate nell'impugnata assemblea e la corrispondenza ai criteri di ripartizione delle spese stabilite dal Codice e dal Regolamento;
- in ogni caso: con vittoria di compensi professionali e spese, del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio e ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, respinta e/o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, A - IN VIA PRELIMINARE A/1 RIGETTARE l'appello come formulato;
B - in via principale
in riforma del capo 2 della sentenza nella parte in cui “condanna (C.F. Parte_1
) in qualità di erede di alla refusione delle spese C.F._1 Persona_1 legali del presente procedimento nei confronti di – che liquida in Controparte_1
Euro 1700,00 oltre iva, rimborso forfetario nella misura del 15% delle spese generali ed oneri come per legge”, previa rideterminazione delle spese di lite del primo grado con liquidazione delle spese e competenze di mediazione B/1 - CONDANNARE condannare il sig. al pagamento delle spese di lite del primo grado e delle Parte_1 competenze relative al procedimento di mediazione, nella misura ritenuta equa o di giustizia C - IN OGNI CASO, C/1 - spese e compensi legali rifusi, oltre spese generali, Iva e Cpa accessori di legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.6.2022, , nella qualità di Persona_1
condomino del (di qui innanzi anche Controparte_1
solo “ ”) ha impugnato la delibera condominiale del 17.11.2021, CP_1
convenendo il suddetto Condominio innanzi al Tribunale di Monza, per sentire dichiarare la nullità o comunque l'annullabilità della citata delibera, con riferimento ai punti 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno, per: a) violazione dei criteri generali di ripartizione delle spese e/o per errore rilevante di mero calcolo matematico utilizzato per la determinazione degli importi imputati alla proprietà
b) per imputazione errata di costi per spese e per servizio ascensore, Pt_1
acqua, spurghi, immondizia e rotazione sacchi determinati e calcolati in violazione dei criteri di legge e del Regolamento e, in particolare, senza tenere in dovuto conto il potenziale utilizzo dei detti servizi;
c) per violazione dell'art. 69 disp. att. c.c. per avere ripartito spese comuni per servizio ascensore e scale sulla base di tabelle millesimali mai approvate dall'assemblea del Condominio.
L'attore chiedeva in via istruttoria l'ammissione di una CTU contabile e articolava capitoli di prova testimoniale.
Il , costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie, in quanto inammissibili per intervenuta decadenza dal termine per l'impugnazione della delibera e, comunque, giacché infondate nel merito.
Instaurato il contraddittorio processuale, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. e, rigettate le istanze istruttorie formulate dall'attore, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Con sentenza n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024, il Tribunale di Monza ha quindi dichiarato inammissibile la domanda attrice (rectius l'impugnazione), condannando , nel frattempo intervenuto in giudizio in qualità di Parte_1
pagina 3 di 13 erede universale del defunto padre , alla refusione delle spese e Persona_1
competenze del giudizio a favore del convenuto CP_1
Il primo Giudice, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, procedeva all'inquadramento della fattispecie sottoposta al suo esame, facendo espresso richiamo ai principi enunciati dalle S.U. della Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 9839/2021), riconducendo i motivi di impugnazione svolti dal all'istituto dell'annullabilità e ritenendo pertanto l'impugnazione Pt_1
tardiva, in quanto, a fronte dell'assenza del all'assemblea del 27.11.2021, Pt_1
la notifica, mediante raccomandata, del verbale contenente la delibera in esame, doveva considerarsi perfezionata nei suoi confronti il 12.12.2021 (ovvero il decimo giorno dal deposito dell'avviso in casella). Peraltro, la raccomandata in giacenza presso l'Ufficio Postale risultava ritirata dal figlio del soltanto Pt_1
il 3.1.2022 e la mediazione poi avviata il 27 gennaio 2022, dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del verbale, ex dall'art. 1137 c.c.
Avverso detta pronuncia, ha proposto appello, affidato a tre motivi, , Parte_1
come si è detto, nella qualità di erede di . Persona_1
Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto l'errore nel quale sarebbe incorso il
Tribunale nel dichiarare inammissibile l'impugnazione della delibera condominiale, sull'errato presupposto che i vizi denunziati dall'attore sarebbero stati da ricondurre entro l'alveo dell'annullabilità, trattandosi, al contrario, nella specie di nullità della delibera.
In proposito, assume che il con l'impugnata delibera, non Pt_1 CP_1
abbia approvato soltanto “specifici strumenti contabili”, come rilevato dal
Tribunale di Monza nell'impugnata sentenza, bensì abbia modificato i criteri di ripartizione delle spese condominiali per il tramite di una decisione adottata a maggioranza semplice e non già all'unanimità o con accordo convenzionale, ai sensi dell'art. 69 delle disp. att. del c.c.
Ciò risulterebbe comprovato sulla base del fatto che le nuove tabelle, approvate implicitamente con la delibera impugnata, avrebbero di fatto comportato l'obbligo pagina 4 di 13 in capo alla proprietà di contribuire alle spese per l'ascensore in ragione Pt_1
di una quota pari a 116,29 millesimi a fronte dei precedenti 76 millesimi: a conferma dell'assunto, l'appellante invoca il principio espresso da questa stessa
Corte d'Appello con la sentenza n. 1546/2023 che ha chiarito che “[…] sono nulle per impossibilità dell'oggetto, quindi impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni e non meramente annullabili, tutte le deliberazioni dell'assemblea condominiale adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto ed occorrendo, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale[…]”.
In definitiva, si duole della nullità della delibera impugnata, vizio il cui Pt_1
rilievo non ricade nel termine perentorio di decadenza di trenta giorni, fissato dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione.
Con il secondo motivo di gravame, ribadisce la tempestività Pt_1
dell'impugnazione della delibera assembleare e censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1137, II comma, c.c., in relazione all'art. 1335 c.c.
L'appellante argomenta in ordine alla sussistenza del diritto in capo al destinatario della raccomandata - contenente la comunicazione del verbale assembleare - di provare di non avere avuto, per fatto incolpevole, tempestiva conoscenza dell'atto, dal momento che la rigida applicazione della presunzione di conoscenza risulterebbe in contrasto con le norme di rango costituzionale: nel caso in esame, il di lui padre era ricoverato, a far data dal luglio del 2021, in Persona_1
un istituto geriatrico riabilitativo, ubicato in località distante dal domicilio, per essere sottoposto a terapie in conseguenza dell'insorgere di numerose patologie e ciò sino al decesso.
pagina 5 di 13 Ad avviso del dunque, sarebbe errata l'argomentazione adottata dal Pt_1
Tribunale secondo cui, non avendo l'odierno appellante contestato la spedizione della comunicazione della convocazione dell'assemblea al domicilio del padre in sarebbe in sede giudiziale al medesimo precluso di dedurre il CP_1
mancato ricevimento della notifica del verbale dell'assemblea, prima del ritiro del plico avvenuto in data 3.1.2022.
Afferma infatti l'appellante che la contestazione non concerneva (e non concerne) il fatto che la comunicazione era giunta all'indirizzo del destinatario, bensì il legittimo impedimento dello stesso a ricevere l'atto, fattore atto ad inficiare l'operatività della presunzione contenuta nell'art. 1335 c.c. con l'ovvia conseguenza della tempestività dell'impugnazione introdotta da Per_1
il 27 gennaio 2022 per il tramite dell'instaurazione della procedura di
[...]
mediazione.
Con l'ultimo motivo censura la decisione impugnata per non essere stata Pt_1
ammessa la consulenza tecnica richiesta, strumento che avrebbe consentito la verifica della correttezza dei criteri utilizzati dall'amministratore per la ripartizione delle spese, modificativi delle previsioni normative e di regolamento.
L'appellante ha quindi concluso come in epigrafe.
Si è ritualmente costituito in giudizio l'appellato deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame e proponendo, in via incidentale, appello per la riforma del secondo capo della sentenza impugnata in ordine alla mancata liquidazione delle competenze per la procedura di mediazione, nonché all'ammontare delle spese liquidate relativamente al primo grado di giudizio, il tutto in violazione dell'art. 91 c.p.c. e degli articoli 4 e 5 del D.M. n. 55/2014.
In ordine al primo motivo dell'appello principale, il richiama la CP_1
giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 9839/2021) che ha sancito la nullità “delle delibere condominiali di ripartizione delle spese di gestione, emanate in violazione dei criteri normativi (legali o
pagina 6 di 13 negoziali)”soltanto nell'ipotesi in cui l'assemblea abbia manifestato l'intendimento di modificare i criteri per il futuro.
Evidenzia l'appellato che, nella specie, l'assemblea si era limitata a ripartire le spese condominiali, come da o.d.g. contenuto nell'avviso di convocazione, e cioè
a mezzo approvazione dei consuntivi e rendiconto di gestione e preventivo per gli anni di riferimento (2019, 2020 e 2021).
Di talché la delibera impugnata non aveva carattere innovativo, non incidendo sui criteri generali (legali o negoziali) da adottarsi per il futuro.
Con riguardo al secondo dei motivi svolti, il deduce l'infondatezza CP_1
della censura concernente l'impossibilità incolpevole per il di avere Pt_1
contezza della comunicazione del verbale di assemblea prima del 3.1.2022.
In sintesi, osserva che, oltre a non essere dimostrato che non Persona_1
fosse “pienamente capace”, la convocazione ed il verbale dell'assemblea erano stati inviati non solo al predetto, ma anche al figlio , soggetto - Pt_1
quest'ultimo - che non si era peritato di comunicare all'amministratore la variazione del domicilio del Condomino, già dal luglio del 2021 ricoverato presso la struttura riabilitativa.
Da ciò la correttezza giuridica della decisione che ha dichiarato la tardività e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera da parte del Pt_1
Infine, quanto alla richiesta di consulenza, il asserisce che il mezzo CP_1
istruttorio è rimesso alla discrezionalità del Magistrato che, nel caso in esame, correttamente aveva rilevato la superfluità dell'espletamento della consulenza, avente ad oggetto l'accertamento di “fatti non demandabili al consulente”.
Con l'appello incidentale, l'appellato censura l'errore in cui sarebbe CP_1
incorso il Tribunale nel determinare il valore della causa e, quindi, l'errore nell'applicazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali.
Invero, richiamando i principi enucleati dalla Suprema Corte (Cass. civ. sentenza n. 25721/2023), assume che “il valore da prendere in considerazione non
pagina 7 di 13 si commisura all'entità del singolo importo contestato, bensì all'intero ammontare della spesa”.
Il , infatti, si duole della valutazione del Tribunale circa la non CP_1
particolare complessità delle questioni sottoposte al giudicante e ritiene che la corretta applicazione del principio della domanda avrebbe dovuto condurre a una liquidazione, anche considerati i minimi tariffari, di somme maggiori, nonché alla liquidazione delle competenze della fase di mediazione.
Alla stregua delle esposte considerazioni, il rassegna le conclusioni CP_1
indicate in epigrafe.
La Corte, con ordinanza del 28.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
La causa è stata quindi decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
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Venendo alla disamina dei motivi di appello principale, va osservato che correttamente il Tribunale ha ricondotto la fattispecie in esame entro l'alveo dei motivi di annullabilità.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'appellante, nel denunziare la violazione di norme di legge e di Regolamento, ha fatto riferimento ai criteri dell'art. 1123 c.c. ma non ha fornito alcuna indicazione in merito alle norme di Regolamento che sarebbero state in concreto violate.
Il Regolamento è stato prodotto in causa dal e, ciò nonostante, CP_1
nessuna indicazione in merito alla dedotta violazione è stata fornita dal Pt_1
nei termini di cui sopra.
In ogni caso, ciò che qui rileva è che, come si evince dall'o.d.g. di convocazione dell'assemblea riportato nel verbale impugnato, oggetto di decisione non è stata la modifica delle tabelle millesimali o comunque dei criteri di imputazione delle spese ai singoli condomini per il futuro, bensì la mera approvazione del pagina 8 di 13 consuntivo e rendiconto relativo alle annualità 2019 e 2020 e del preventivo relativo all'anno 2021.
Mal si comprende dunque, in assenza di ulteriori allegazioni, come l'appellante possa dolersi di un'intervenuta definitiva modifica dei suddetti criteri di ripartizione.
Correttamente pertanto il Tribunale, in conformità ai principi enunciati dal
Supremo Collegio nella ben nota sentenza (S.U. n. 9839/2021), ha ricondotto le doglianze del ad una causa di annullabilità. Pt_1
In particolare, il primo Giudice ha messo in evidenza che non era stata fornita la prova dell'utilizzo di tabelle millesimali non approvate, chiarendo che la modifica dei criteri di ripartizione delle spese deve essere espressamente deliberata e documentata.
La motivazione non può che essere condivisa ed il primo dei motivi di appello deve essere rigettato.
In merito al secondo motivo di doglianza, non può che condividersi parimenti il buon ritenere del Tribunale, laddove ha posto in debita evidenza che l'amministratore del ha attestato e documentato sia la spedizione del CP_1
verbale di assemblea tramite lettera raccomandata, sia il rilascio dell'avviso di giacenza in data 2 dicembre 2021 presso il luogo di residenza del destinatario,
Persona_1
Conseguentemente, trattandosi di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., decorsi dieci giorni dall'avviso, la stessa si considera perfezionata.
Nella specie il perfezionamento della notifica risale al 12.12.2021, mentre l'impugnazione è stata comunicata al (a mezzo della notifica CP_1
dell'avviso di instaurazione della procedura di mediazione) in data 27.1.2022 e cioè una volta spirati i trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c. quale termine per l'impugnazione delle delibere assembleari, con decorrenza dal ricevimento del verbale per i condomini rimasti assenti.
pagina 9 di 13 Deduce l'appellante che il proprio padre sarebbe stato impossibilitato a ricevere l'atto, in quanto ricoverato presso una struttura riabilitativa, senza peraltro addurre un difetto di capacità mentale.
Orbene, è evidente che sarebbe stato onere del , quanto meno Parte_1
all'atto del ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea in oggetto
(spedito all'indirizzo noto all'amministratore quale luogo di residenza del padre), dare comunicazione a quest'ultimo del cambiamento del domicilio del padre, ai fini di provvedere alla corretta tenuta dell'anagrafe condominiale, non potendosi ipotizzare la ricorrenza in capo al singolo amministratore dell'obbligo di effettuare ricerche, in assenza di indici di necessità.
Del resto, il ritiro del plico raccomandato, effettuato il 3.1.2022, presuppone che il figlio (o chi da esso delegato) fosse a conoscenza dell'avviso di giacenza e, pertanto, ben avrebbe potuto provvedere al ritiro dello stesso nel termine utile.
Anche il secondo dei motivi va pertanto disatteso.
Quanto al mancato espletamento della CTU, a fronte di tutto quanto sopra ritenuto e dell'inammissibilità per tardività dell'impugnazione della delibera assembleare,
l'accertamento tecnico non poteva e non può trovare ingresso.
Resta, dunque, da esaminare l'appello incidentale introdotto dal CP_1
Si duole quest'ultimo che il Tribunale non abbia provveduto alla liquidazione delle spese di mediazione e del fatto che si sia attestato sui valori minimi per la liquidazione delle spese processuali.
Dalla disamina delle produzioni di primo grado del non risulta CP_1
versato in atti alcun giustificativo di spesa attestante l'esborso di cui si chiede la liquidazione.
Pertanto, la sentenza impugnata sul punto non può che trovare conferma.
Quanto ai criteri adottati dal Tribunale per la liquidazione dell'ammontare delle spese processuali, va, al contrario, osservato che:
a) il primo Giudice ha liquidato la somma di € 1.700,00 sulla base del decisum.
b) ha omesso la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria.
pagina 10 di 13 Appaiono sul punto fondate le doglianze mosse dal in sede di appello CP_1
incidentale: l'ammontare delle spese processuali liquidato dal Tribunale corrisponde ai minimi per le cause di valore di importo compreso fino a € 26.000, ma non è dato comprendere come tale scaglione si ancori al decisum (l'attore aveva indicato in citazione il valore della causa nella somma di € 24.000,00 “ai soli effetti di cui all'art. 9, comma V, L. 23/12/1999 n. 488”, salvo depositare nota spese per importi maggiori non corrispondenti, nemmeno nei massimi, a tale scaglione di valore).
Ad avviso della Corte, il valore della causa deve essere ricondotto alla scaglione indeterminato e di complessità bassa, con la conseguenza che l'ammontare delle spese da liquidare per il primo grado a favore della parte vittoriosa, odierno appellante incidentale, va calcolato in ragione della somma di
€ 7.616,00 corrispondente alla sommatoria dei compensi calcolati in base ai parametri medi di cui al D.M. 147/2022, in relazione a tutte le fasi processuali svolte (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, €
1.806,00 per la fase di trattazione ed istruttoria - atteso il deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. - ed € 2.905,00 per la fase decisoria) il tutto oltre al
15% per spese generali IVA e CPA come per legge dovuti.
La sentenza di primo grado andrà dunque in tal senso parzialmente riformata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, stante la soccombenza dell'appellante principale, va pronunziata la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali a favore del . CP_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, in conformità alle previsioni delle vigenti tabelle ministeriali, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, dei valori per cause di bassa complessità, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, ivi compresa la fase di trattazione del processo, liquidata nei minimi in assenza di istruzione probatoria, fase ineludibile anche in appello, come risulta dalla stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. e coincide con le attività previste in detta norma (v., ex multis, Cass. n. 24349 del 2025; Cass. n.
pagina 11 di 13 4837 del 2024; Cass. n. 29857 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 8703 del
2022; Cass. 27056 del 2021; Cass. n. 14483 del 2021; Cass. n. 21743 del 2019).
Stante il rigetto dell'appello principale, va accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo corrispondente Parte_1
al doppio contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella qualità di erede di , nei Parte_1 Persona_1
confronti del avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Monza n. n. 2133/2024, pubblicata il 6.8.2024 e notificata il
21.10.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, per quanto di ragione, condanna al pagamento a favore del Parte_1 [...]
dei compensi per il primo grado di giudizio che Controparte_1
liquida nella complessiva somma di € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge dovuti;
c) condanna l'appellante principale al pagamento a favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida ai sensi del
D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00 per compensi, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, il tutto oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Milano, il 4 novembre 2025 pagina 12 di 13 Il cons. est.
MA LA OS
La Presidente
UR RA TR
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